Divieto di ultradecennalità negli uffici di Procura anche per i magistrati requirenti destinati alla trattazione degli affari civili.
(Risposta a quesito dell’11 gennaio 2012)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 gennaio 2012, ha adottato la seguente delibera:
"Visto il quesito proposto in data 19 ottobre 2011 dal Procuratore della Repubblica di … concernente l'ambito del divieto di ultradecennalità negli uffici di Procura, in particolare se esso abbia o meno riguardo ai magistrati requirenti destinati alla trattazione degli affari civili;
osserva
Il quesito avanzato è finalizzato ad accertare se, per gli uffici di Procura, “anche la destinazione di uno o più magistrati alla trattazione degli affari civili, possa considerarsi ricompresa nell'ambito del divieto di ultradecennalità, analogamente a quanto previsto per il periodo di permanenza nelle singole aree specialistiche attraverso le quali si articola l'attività investigativa nell'ufficio”.
L'art. 19 del Decreto Legislativo n. 160 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 5 della legge 30 luglio 2007 n. 111, ha introdotto per i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado nuove regole per il periodo di permanenza massimo nella stessa posizione tabellare per quanto riguarda gli uffici giudicanti o nel medesimo gruppo di lavoro per quanto attiene agli uffici requirenti.
Questo Consiglio ha dato attuazione alla disposizione del citato art. 19 con il regolamento approvato in data 13 marzo 2008.
Infine con delibera consiliare del 14 dicembre 2011 il Consiglio ha ribadito l'inderogabilità del termine fissato con delibera del 13 marzo 2008 in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, pur prevedendosi la possibilità che le procedure per l'avvicendamento dei gruppi siano portate a compimento successivamente, entro un termine comunque non eccedente i sei mesi.
Il sistema così come delineato non prevede pertanto alcuna deroga per il caso in cui il divieto di ultradecennalità concerna la destinazione di un magistrato della Procura della Repubblica alla trattazione degli affari civili. Il citato art. 19 del D.Lvo n. 160 del 2009 dispone infatti, senza eccezione, che “i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni”;
delibera
di rispondere al quesito nel senso che all'interno di una Procura della Repubblica anche la destinazione di un pubblico ministero alla trattazione degli affari civili va considerata ricompresa nell'ambito del divieto di ultradecennalità, così come previsto per il periodo di permanenza nelle singole aree specialistiche attraverso le quali si articola l'attività dell'ufficio.".