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PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE VERBALE N. 38 DEL PROVINCIA DI NUORO

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Academic year: 2022

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PROVINCIA DI NUORO

P ARERE DELL ’O RGANO DI R EVISIONE

SU

PROPOSTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO RISCOSSIONE ENTRATE DELL’ENTE ALL’A.D.E. RISCOSSIONI

V ERBALE N . 38 DEL 18.11.2021

L'ORGANO DI REVISIONE

D OTT . G IUSEPPE G RAZIANO S OLINAS P RESIDENTE

D OTT . SSA E FISIA P AU - C OMPONENTE

D OTT . F RANCO P INNA C OMPONENTE

(2)

2 Verbale n. 38 del 18.11.2021

OGGETTO: Parere dell’Organo di Revisione su Proposta per affidamento diretto della riscossione delle entrate della Provincia di Nuoro all’Agenzia delle Entrate -Riscossioni

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Novembre, alle ore 18.00 si è riunito il Collegio dei Revisori della Provincia di Nuoro, in modalità web-Skype, ciascuno presso il proprio studio per effettuare l'esame ed esprimere il parere sull'argomento in oggetto. E’ presente il Collegio nelle persone di:

© Dott. Giuseppe Graziano Solinas Presidente

© Dott.ssa Efisia Pau Componente

© Dott. Franco Pinna assente

Premesso che il Collegio si è riunito in modalità web-Skype a seguito dell'emergenza COVID-19 (vedi decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e DPCM di attuazione dell'8 marzo 2020 e del 9/03/2020, rispettivamente pubblicati in G.U. Serie Generale, n. 59 del 08 marzo 2020, e G.U. Serie Generale, n. 62 del 09 marzo 2020 e succ. mod. e corr.) data l'urgenza ed in via straordinaria intende procedere all'esame ed al conseguente parere sulla proposta di deliberazione dell’Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio:

Il Collegio:

Ricevuto in data 15.11.2021 a mezzo email la proposta di deliberazione dell’A.S. relativa al:

“Proposta per affidamento diretto della riscossione delle entrate della Provincia di Nuoro all’Agenzia delle Entrate -Riscossioni” di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell’art. 52 del D.lgs. 446/97 e s.m.i. e secondo i principi contenuti nel D.Lgs.

18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che all’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 testualmente dispone:

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

1. a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

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3

… omissis …

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

… omissis …

Visto l'articolo 52 del D.lgs. 446/97 e s.m.i. e secondo i principi contenuti nel D.Lgs.

18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che testualmente recita:

Art. 52

Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Tenuto conto:

l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 193/2016, come modificato dall’art. 35, comma 1, lettera b), del D.L. n. 50/2017, stabilisce che: “A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto

dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;

l’art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 193/2016, come modificato dall’art. 35, comma 1, lett. b-bis), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, stabilisce che: “In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.”

l’art. 2-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 193/2016, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle entrate-Riscossione;

l’art. 13, comma 4, del D.L. n. 244/2016 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017;

con le disposizioni del citato D.L. n. 193/2016, il legislatore ha riservato la gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche ad un ente pubblico strumentale;

la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all’esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni

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4 pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell’ambito del mercato;

il medesimo Ente, in particolare, è tenuto, per legge, ad esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato ed, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, quelle relative alle entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;

l’affidamento diretto da parte delle Province della funzione della riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva;

DATO ATTO che:

- l’ Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all’esercizio diretto, attraverso i propri uffici delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente;

- l’Ente deve necessariamente procedere all’affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate;

- è necessario procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell’attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell’Ente;

- la soluzione di affidare direttamente la gestione e le funzioni inerenti la riscossione delle entrate dell’Ente all’Agenzia delle entrate-Riscossione costituisce quella immediatamente praticabile per il contemperato perseguimento dei principi sopra esposti;

- non sussistono le condizioni per porre in essere nell’immediato forme di gestione diretta ed efficiente ricorrendo a convenzioni o unioni tra enti ovvero alle altre forme organizzative previste dall’art. 30 e seguenti D.Lgs. n. 267/2000

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie;

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5 VERIFICHE

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

CONCLUSIONE

Esprime all’unanimità

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione dell’Amministratore Unico per l’affidamento della Riscossione delle entrate dell’Ente all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

Letto, sottoscritto e firmato digitalmente.

L’organo di revisione

© Dott. Giuseppe Graziano Solinas ____________________________

© Dott.ssa Efisia Pau ____________________________

Firmato digitalmente da: Efisia Pau Data: 19/11/2021 18:33:51 Firmato digitalmente da

GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS CN = SOLINAS GIUSEPPE GRAZIANO Data e ora della firma: 21/11/2021 10:30:09

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