• Non ci sono risultati.

24,50% con decorrenza 1° aprile con decorrenza 2 maggio 1983

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "24,50% con decorrenza 1° aprile con decorrenza 2 maggio 1983"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 53 del 9 settembre 1983

Oggetto: Interessi sulle rateazioni e sulle dilazioni - Decreti interministeriali 1° aprile e 2 maggio 1983.

Detto tassi risultano fissati nelle seguenti misure:

- 24,50% con decorrenza 1° aprile 1983 - 23,75% con decorrenza 2 maggio 1983.

Tali misure saranno, pertanto, applicate nei confronti di datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire dalle citate date.

In conformità a quanto disposto con la circolare n. 51/1982, pag. 2, 3° periodo, i nuovi tassi saranno applicati anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede ha comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o di dilazione, rispettivamente, in data 1° aprile o successiva e in data 2 maggio o successiva.

Con l'occasione si ritiene utile richiamare l'attenzione sulle istruzioni impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51/1982, 52/1982, e 70/1982.

Riferimenti

Documenti correlati

La biblioteca dovrà avere accesso, autenticato tramite password rilasciata dalla Ditta aggiudicataria, all’archivio elettronico di libri e materiali multimediali che il fornitore

2, terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede abbia comunicato

2 terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede abbia comunicato

2 terzo cpv., i nuovi tassi saranno applicati anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata perle quali la Sede abbia comunicato

51/1982, pagina 2, terzo capoverso, il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata, per le quali la Sede ha comunicato

2, terzo periodo, il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede ha comunicato al datore di

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei vigili urbani addetti alla conduzione di veicoli a motore e ad altre

Considerato che i contratti stipulati in adesione a tali convenzioni sono scaduti il 30 giugno 2020, ma poiché a tale data non erano ancora attivate le nuove convenzioni (o lo erano