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Academic year: 2022

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 30 del 24 aprile 1991

Oggetto: Interesse di rateazione e di dilazione. Decreto Ministero del Tesoro 23 febbraio 1991.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1991 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 1991 che, in attuazione dell'articolo 2, comma 12, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha fissato nella misura del 25,125% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento per premi ed accessori.

La misura del 25,125% decorre dal 4 marzo 1991.

Detto tasso, pertanto, sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire dal 4 marzo 1991 secondo le consuete modalità.

In conformità a quanto disposto con la circolare n. 51/1982, pag. 2 terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 4 marzo 1991 o successiva.

Con l'occasione si fa presente che, correlativamente, si terrà conto della decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988.

Si allega il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978.

Allegato alla circolare n. 30/1991

Misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi fissate ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537).

Data del decreto Misura del tasso Data di decorrenza

Circolare

9. 5.1979 16% 29. 12.1978 n. 37/1979

29. 5.1980 22,50% 29. 5.1980 n. 31/1980

19. 2.1981 24% 19. 2.1981 n. 23/1981

5. 8.1981 27,50% 5. 8.1981 n. 60/1981

15. 5.1982 26,75% 15. 5.1982 n. 51/1982

1.10.1982 25,75% 1. 10.1982 n. 83/1982

15. 2.1983 25% 15. 2.1983 n. 29/1983

1. 4.1983 24,50% 1. 4.1983 n. 53/1983

2. 5.1983 23,75% 2. 5.1983 n. 53/1983

16. 1.1984 23,50% 16. 1.1984 n. 51/1984

1. 3. 1984 22,50% 1. 3.1984 n. 63/1984

31. 5.1984 22% 31. 5.1984 n. 19/1984

30. 9.1984 23% 30. 9.1984 n. 58/1985

31. 1.1985 22% 31. 1.1985 n. 58/1985

22. 7.1985 27% 22. 7.1985 n. 60/1985

11. 3.1986 24,375% 25. 3.1986 n. 21/1986

23. 4.1986 24,50% 6. 5.1986 n. 33/1986

(2)

12. 6.1986 23,75% 23. 6.1986 n. 44/1986

8. 10.1986 23% 11. 10.1986 n. 65/1986

8. 11.1986 22% 1. 12.1986 n. 71/1986

14. 11.1986 21,50% 6. 12.1986 n. 14/1987

17. 4.1987 21% 22. 5.1987 n. 39/1987

23. 11.1987 21,50% 9. 12.1987 n. 1/1988

24. 3.1988 21,125% 7. 6.1988 n. 36/1988

5. 6.1988 21% 16. 8.1988 n. 50/1988

17. 9.1988 21,125% 27. 7.1988 n. 58/1988

8. 10.1988 21,375% 18. 10.1988 n. 62/1988

17. 11.1988 21,50% 2. 12.1988 n. 9/1989

7. 11.1989 26% 13. 11.1989 n. 5/1990

1. 8.1990 25,25% 10. 8.1990 n. 54/1990

3. 8.1990 25% 22. 8.1990 n. 54/1990

23. 2.1991 25,125% 4. 3.1991 n. 30/1991

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