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La misura del 29,00% decorre dal 18 dicembre 1992

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 10 dell'11 febbraio 1993

Oggetto: Interesse di rateazione e di dilazione. Decreto del Ministero del Tesoro 2 dicembre 1992.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre 1992 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 2 dicembre 1992 che, in attuazione dell'articolo 2, comma 12, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha fissato nella misura del 29,00% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento per premi ed accessori.

La misura del 29,00% decorre dal 18 dicembre 1992.

Detto tasso, pertanto, è applicabile nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire dal 18 dicembre 1992, secondo le consuete modalità.

In conformità a quanto disposto con la circolare n. 51/1982, pag. 2, terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 18 dicembre 1992 o successiva.

Con l'occasione si fa presente che, correlativamente, si terrà conto della decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988.

Si allega il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978.

Allegato n. 1 alla circ. n. 10/1993

Misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi fissate ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537).

Data del decreto Misura del tasso Data

di decorrenza

Circolare

9. 5.1979 16% 29.12.1978 n. 37/1979

9. 5.1980 22,50% 29. 5.1980 n. 31/1980

19. 2.1981 24% 19. 2.1981 n. 23/1981

5. 8.1981 27,50% 5. 8.1981 n. 60/1981

15. 5.1982 26,75% 15. 5.1982 n. 51/1982

1.10.1982 25,75% 1.10.1982 n. 83/1982

15. 2.1983 25% 15. 2 1983 n. 29/1983

1. 4.1983 24,50% 1. 4 1983 n. 53/1983

2. 5.1983 23,75% 2. 5.1983 n. 53/1983

16. 1.1984 23,50% 16. 1.1984 n. 51/1984

1. 3.1984 22,50% 1. 3.1984 n. 63/1984

31. 5.1984 22% 31. 5.1984 n. 19/1984

30. 9.1984 23% 30. 9.1984 n. 58/1985

31. 1.1985 22% 31. 1.1985 n. 58/1985

22. 7.1985 27% 22. 7.1985 n. 60/1985

11. 3.1986 24,375% 25. 3.1986 n. 21/1986

(2)

23. 4.1986 24,50% 6. 5.1986 n. 33/1986

12. 6.1986 23,75% 23. 6.1986 n. 44/1986

8.10.1986 23% 11.10.1986 n. 65/1986

8.11.1986 22% 1.12.1986 n. 71/1986

14.11.1986 21,50% 6.12.1986 n. 14/1987

17. 4.1987 21% 22. 5.1987 n. 39/1987

23.11.1987 21,50% 9.12.1987 n. 1/1988

24. 3.1988 21,125% 7. 6.1988 n. 36/1988

5. 6.1988 21% 16. 8.1988 n. 50/1988

17. 9.1988 21,125% 27. 7.1988 n. 58/1988

8.10.1988 21,375% 18.10.1988 n. 62/1988

17.11.1988 21,50% 2.12.1988 n. 9/1989

7.11.1989 26% 13.11.1989 n. 5/1990

1. 8.1990 25,25% 10. 8.1990 n. 54/1990

3. 8.1990 25% 22. 8.1990 n. 30/1991

23. 2.1991 25,125% 4. 3.1991 n. 30/1991

12. 4.1991 25,50% 24. 4.1991 n. 34/1991

8. 7.1991 24.875% 15. 7.1991 n. 49/1991

24. 7.1991 24.625% 3. 8.1991 n. 49/1991

7. 8.1991 24,50% 14. 8.1991 n. 21/1992

18. 2.1992 24,625% 28. 2.1992 n. 21/1992

13. 3.1992 25% 31. 3.1992 n. 23/1992

23. 6.1992 25,125% 27. 6.1992 n. 43/1992

6. 8.1992 25,50% 20. 8.1992 n. 49/1992

8.10.1992 26,00% 15.10.1992 n. 60/1992

10.10.1992 26,875% 27.10.1992 n. 60/1992

16.10.1992 27,75% 2.11.1992 n. 60/1992

20.10.1992 27,375% 10.11.1992 n. 6/1993

2.12.1992 29,00% 18.12.1992 n. 10.1993

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