• Non ci sono risultati.

Data del decreto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Data del decreto"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 71 del 29 dicembre 1986

Oggetto: Interessi di rateazione e dilazione. Decreto interministeriale 8 novembre 1986.

Nella Gazzetta ufficiale n. 279 del 1° dicembre 1986 è stato pubblicato il decreto interministeriale dell'8 novembre 1986 che, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 1, fissa nella misura del 22 per cento il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e per le dilazioni di pagamento dei debiti per premi ed accessori.

La decorrenza di detto tasso stabilita al 1° dicembre 1986 e sarà applicato nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire dalla citata data.

In conformità a quanto disposto con la circolare n. 51/1982, pagina 2, terzo capoverso, il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata, per le quali la Sede ha comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o di dilazione in data 1° dicembre 1985 o successiva.

Nel rammentare le istruzioni impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982, si allega il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978.

Si conferma la validità del contenuto di pagina 2, terzo e quarto capoverso, e di pagina 3 della circolare numero 60/1985.

Allegato alla circ. n. 71/1986

Misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi fissate ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n.537).

Data del decreto Misura del tasso Data di decorrenza Circolare

09.05.1979 16% 29.12.1978 n. 37/1979

29.05.1980 22,50% 29.05.1980 n. 31/1980

19.02.1981 24% 19.02.1981 n. 23/1981

05.08.1981 27,50% 05.08.1981 n. 60/1981

15.05.1982 26,75% 15.05.1982 n. 51/1982

01.10.1982 25,75% 01.10.1982 n. 83/1982

15.02.1983 25% 15.02.1983 n. 29/1983

01.04.1983 24,50% 01.04.1983 n. 53/1983

02.05.1983 23,75% 02.05.1983 n. 53/1983

16.01.1984 23,50% 16.01.1984 n. 51/1984

01.03.1984 22,50% 01.03.1984 n. 63/1984

31.05.1984 22% 31.05.1984 n. 19/1984

30.09.1984 23% 30.09. 1984 n. 58/1985

31.01.1985 22% 31.01.1985 n. 58/1985

22.07.1985 27% 22.07.1985 n. 60/1985

11.03.1986 24,375% 25.03.1986 n. 21/1986

8.10.1986 23% 11.10.1986 n. 65/1986

Riferimenti

Documenti correlati

2 terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede abbia comunicato al datore di lavoro

2 terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede abbia comunicato al

121 del 26 maggio 1995 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1995 che, ai sensi della medesima normativa avanti citata, ha fissato nella misura del 22,125% il tasso

2 terzo cpv., i nuovi tassi saranno applicati anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede abbia comunicato al datore di

2, terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede abbia comunicato

258 del 2 novembre 1992 è stato pubblicato, altresì, il Decreto Ministeriale 16 ottobre 1992 che, ai sensi della medesima normativa avanti citata, ha fissato il predetto tasso

2 terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede abbia comunicato

2 terzo cpv., i nuovi tassi saranno applicati anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata perle quali la Sede abbia comunicato