• Non ci sono risultati.

Decreti Ministero del Tesoro del 1° agosto e 3 agosto 1990

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Decreti Ministero del Tesoro del 1° agosto e 3 agosto 1990"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 54 del 4 Ottobre 1990

Oggetto: Interessi di rateazione e di dilazione. Decreti Ministero del Tesoro del 1° agosto e 3 agosto 1990.

Nelle Gazzette Ufficiali n. 186 del 10 agosto e n. 195 del 22 agosto 1990 sono stati pubblicati i Decreti Ministeriali del 1° agosto e del 3 agosto 1990 che, in attuazione dell'art. 2, comma 12, del D.L.9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389, hanno fissato nella misura del 25,25% e del 25% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento per premi ed accessori.

La misura del 25,25% decorre dal 10 agosto 1990 mentre quella del 25% dal 22 agosto 1990.

Detti tassi, pertanto, saranno applicati nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e di dilazione a partire rispettivamente dal 10 agosto e del 22 agosto 1990, secondo le consuete modalità.

In conformità a quanto disposto con la circolare n. 51/1982, pag. 2 terzo cpv., i nuovi tassi saranno applicati anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata perle quali la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o di dilazione rispettivamente in data 10 agosto e 22 agosto 1990 o successive.

Con l'occasione si fa presente che, correlativamente, si terrà conto delle rispettive decorrenze delle variazioni del tasso di interesse di rateazione anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988.

Si allega il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978.

Allegato alla circolare n. 54/1990

Misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni di debiti contributivi fissate ai sensi dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537).

Data del decreto Misura del tasso Data

di decorrenza

Circolare

9. 5. 1979 16% 29. 12. 1978 n. 37/1979

29. 5. 1980 22,50% 29. 5. 1980 n. 31/1980

19. 2. 1981 24% 19. 2. 1981 n. 23/1981

5. 8. 1981 27,50% 5. 8. 1981 n. 60/1981

15. 5. 1982 26,75% 15. 5. 1982 n. 51/1982

1.10. 1982 25,75% 1. 10. 1982 n. 83/1982

15. 2. 1983 25% 15. 2. 1983 n. 29/1983

1. 4. 1983 24,50% 1. 4. 1983 n. 53/1983

2. 5. 1983 23,75% 2. 5. 1983 n. 53/1983

16. 1. 1984 23,50% 16. 1. 1984 n. 51/1984

1. 3. 1984 22,50% 1. 3. 1984 n. 63/1984

31. 5. 1984 22% 31. 5. 1984 n. 19/1984

30. 9. 1984 23% 30. 9. 1984 n. 58/1985

(2)

31. 1. 1985 22% 31. 1. 1985 n. 58/1985

22. 7. 1985 27% 22. 7. 1985 n. 60/1985

11. 3. 1986 24,375% 25. 3. 1986 n. 21/1986

23. 4. 1986 24,50% 6. 5. 1986 n. 33/1986

12. 6. 1986 23,75% 23. 6. 1986 n. 44/1986

8. 10. 1986 23% 11. 10. 1986 n. 65/1986

8. 11. 1986 22% 1. 12. 1986 n. 71/1986

14. 11. 1986 21,50% 6. 12. 1986 n. 14/1987

17. 4. 1987 21% 22. 5. 1987 n. 39/1987

23. 11. 1987 21,50% 9. 12. 1987 n. 1/1988

24. 3. 1988 21,125% 7. 6. 1988 n. 36/1988

5. 6. 1988 21% 16. 8. 1988 n. 50/1988

17. 9. 1988 21,125% 27. 7. 1988 n. 58/1988

8. 10. 1988 21,375% 18. 10. 1988 n. 62/1988

17. 11. 1988 21,50% 2. 12. 1988 n. 9/1989

7. 11. 1989 26% 13. 11. 1989 n. 5/1990

1. 8. 1990 25,25% 10. 8. 1990 n. 54/1990

3. 8. 1990 25% 22. 8. 1990 n. 54/1990

Riferimenti

Documenti correlati

2 terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede abbia comunicato al

2 terzo cpv., i nuovi tassi saranno applicati anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede abbia comunicato al datore di

2, terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede abbia comunicato

2 terzo cpv., il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede abbia comunicato

51/1982, pagina 2, terzo capoverso, il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata, per le quali la Sede ha comunicato

2, terzo periodo, il nuovo tasso sarà applicato anche per le istanze presentate anteriormente alla data sopra richiamata per le quali la Sede ha comunicato al datore di

2, 3° periodo, i nuovi tassi saranno applicati anche per le istanze presentate anteriormente alle date sopra richiamate per le quali la Sede ha comunicato al datore di

65 del 8.02.2018 alla ditta NARDINI & TURCHI SRL, dei lavori di sostituzione infissi ingressi al piano terra e controllo generale finestre di facciata della Sede di Pontedera –