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Corso di formazione La composizione negoziata per la soluzione della crisi d impresa di cui al Decreto Legge n. 118/2021

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(1)

La composizione negoziata

per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n. 118/2021

10 novembre – 21 dicembre 2021

(2)

Come riportato nella Relazione illustrativa, ricordiamo che …

La “composizione negoziata della crisi” è uno strumento con il quale si intende

agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio

patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza,

hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione

dell’azienda o di un ramo di essa. Non vi sono requisiti dimensionali di accesso alla

composizione negoziata, che è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà

imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole

(3)

LE VICENDE CIRCOLATORIE

DELL’AZIENDA

(4)

 Cessione dell’azienda

 nella composizione negoziata

(art. 2; art. 10 comma 1, lett. d) DL 118/2021)

 nell’ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

(art. 19 DL 118/2021)

(5)

ART. 2 - COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA 1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o

economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa

(6)

Se le trattative sono fallite

l’imprenditore può presentare

una proposta di concordato per la cessione dei beni con un piano di liquidazione

ai sensi dell’art. 19

(7)

ART. 19 - DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale

(8)

Cosa si intende per trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda?

Preliminarmente …

è importante definire la nozione stessa d’azienda e di ramo d’azienda

(9)

 La nozione di azienda: Art. 2555 c.c.

«il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa»

natura organizzativa e carattere funzionale

(10)

 La nozione di ramo d’azienda: Art. 2112 c.c., comma 5 (capoverso finale)

«articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento»

quindi parte dell’azienda organizzata e connotata da un’autonomia funzionale che le consenta di collocarsi

sul mercato come un indipendente centro di profitto

(11)

 autonomia funzionale deve essere preesistente alla cessione:

non si ha la cessione di ramo d’azienda se il settore ceduto non è autonomo e

preesistente, (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 5 luglio 2021, n. 18948)

(12)

Cosa si intende per trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda nella composizione negoziata?

Preliminarmente …

trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda in generale

(13)

 Art. 2112 c.c., comma 5

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda

qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il

mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo

di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria

identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il

trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del

presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come

articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata

come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento

(14)

art. 2556 c.c. – imprese soggette a registrazione

1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

forma richiesta a fini probatori

(15)

art. 2557 c.c. – divieto di concorrenza

1. Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

2. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

3. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

(16)

art. 2558 c.c. – successione nei contratti

1. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

2. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

successione automatica in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non di carattere personale

(17)

 La successione automatica nei rapporti contrattuali assolve al ruolo di consentire il mantenimento dell'unità del complesso aziendale e soprattutto la conservazione della clientela in favore del cessionario

il mantenimento della funzionalità economica dell'unità aziendale,

mediante un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione del cespite trasferito

 La successione automatica è una deroga all’art. 1406 c.c. in un’ottica di strumentalità imprenditoriale del compendio acquisito (continuativo utilizzo in senso imprenditoriale)

solo questa finalità di strumentalità imprenditoriale consente di bilanciare il sacrificio imposto alla controparte - ovvero di derogare all’art. 1406 c.c.

Art. 1406 c.c.: Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta

(18)

18

La possibilità di rinegoziare il contenuto dei contratti art. 10 – comma 2

 la prestazione deve essere divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da Covid

 onerosa per chi ? essendo posta a tutela della continuità aziendale l’eccessiva onerosità deve colpire l’impresa in crisi e non la sua controparte

 Il riferimento agli effetti della pandemia può ricomprendere tra le cause che giustificano la modifica dei contratti anche gli importanti aumenti, a livello internazionale del prezzo delle materie prime aumenti che stanno mettendo a repentaglio la continuità aziendale di numerose imprese

deve trattarsi di contratti ad esecuzione continuata o periodica o differita

la rinegoziazione deve risultare indispensabile per assicurare la continuità aziendale ed agevolare il risanamento dell’impresa

la rinegoziazione deve essere limitata al periodo strettamente necessario ad assicurare la continuità aziendale

(19)

Pertanto, l’art. 10, comma 2, D.L. 118/2021 permette all’imprenditore in crisi di modificare il contenuto dei contratti

 prima per via consensuale tramite l’intervento mediatore dell’esperto

 poi, in caso di mancato accordo, per via autoritativa tramite l’intervento del tribunale

(20)

La possibilità di rinegoziare il contenuto dei contratti art. 10 – comma 2 Iter da seguire

convocazione delle parti da parte dell’esperto

1° incontro: autorizzazione alla comunicazione al Tribunale della disclosure sulle trattative Soluzione tra le parti ?

SI

Le parti modificano consensualmente il contratto

NO

l’imprenditore chieda al Tribunale di rideterminare equamente le condizioni del contratto

l’esperto rende un parere al Tribunale indicando:

 la misura richiesta dall’imprenditore consente di assicurare la continuità aziendale

 tempo minimo perché questo avvenga;

 le ragioni del fallimento delle trattative, soltanto se le parti abbiano acconsentito

(21)

La possibilità di rinegoziare il contenuto dei contratti art. 10 – comma 2

 Nel caso della composizione negoziata l’art. 10, comma 2 inoltre prevede che:

L’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS- CoV-2.

In mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale.

Se accoglie la domanda il tribunale assicura l’equilibrio tra le prestazioni anche

stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente

comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente

(22)

art. 2559 c.c. – crediti relativi all’azienda ceduta

1. La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

L’iscrizione nel registro delle imprese previsto dall’art. 2559 c.c. determina:

 opponibilità al debitore ceduto del passaggio dei crediti

 non necessaria accettazione del debitore

 non necessaria notifica della cessione

 fatto salvo il pagamento che il debitore abbia effettuato al creditore originario in buona fede

(23)

art. 2560 c.c. – debiti relativi all’azienda ceduta

1. L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

2. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

questo obbligo dell’acquirente rappresenta una eccezione al principio generale per cui ciascuno risponde soltanto delle obbligazioni assunte personalmente

necessario il consenso del creditore

(24)

La deroga all’art. 2560 c.c. di cui art. 10 DL 118/2021

 cessione d’azienda = unica soluzione prospettabile per la continuità aziendale e migliore soddisfazione dei creditori deroga art. 2560 c.c. (resta fermo l’art. 2112 c.c.)

sentito l’esperto su:

 modalità individuazione acquirente (indicazione se parte correlata)

 congruità prezzo

 ogni altro elemento ritenuto utile dal tribunale

(25)

La conservazione degli effetti di cui art. 12 DL 118/2021

 tale deroga conserva i propri effetti anche se successivamente intervengono:

 accordo di ristrutturazione dei debiti omologato

 concordato preventivo omologato

 fallimento

 liquidazione coatta amministrativa

 amministrazione straordinaria

 concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18

(26)

La deroga all’art. 2560 c.c. di cui art. 10 DL 118/2021

Art. 10 comma 1. Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo* di cui all’articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile**; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile.

Può essere richiesta l’autorizzazione tanto alla vendita, quanto ad altre forme di disposizione (es: conferimento) dell’azienda, oppure di suoi rami

*la legge di conversione 147/2021 ha aggiunto «di imprese»

(27)

art. 2112 c.c. - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

1. In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

(28)

Il trattamento dei dipendenti in caso di cessione d’azienda effettuata nella composizione negoziale della crisi

l’imprenditore che assume rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro, anche solo ai fini organizzativi, prima dell’adozione delle misure,

meno di 15 dipendenti

deve rispettare le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva

oltre i 15 dipendenti

deve rispettare le procedure previste dall’art. 4, comma 8

 informa con comunicazione scritta certificata i soggetti sindacali di cui all’art. 47 legge 428/90 che

 entro 3 giorni, possono chiedere all’imprenditore un incontro

 la consultazione (a cui partecipa anche l’esperto) deve avere inizio entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta

 salvo diversi accordi, la consultazione si considera esaurita entro 10 giorni

(29)

ART. 4 – COMMA 8

Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro

tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell’esperto e con vincolo di riservatezza rispetto

alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all’articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall’imprenditore e dall’esperto.

(30)

cosa si vende?

 all’esperto potrà essere richiesto di:

 individuare il perimetro dell’azienda ritenuto idoneo per il miglior realizzo;

 fornire indicazioni all’imprenditore per organizzare data room informativa

 dare corso alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati

 se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e le offerte ricevute

Punto 12 dell’allegato del decreto dirigenziale

(31)

come si vende?

procedure competitive (fortemente consigliate)

prezzo determinato

l’esperto avrà cura di ricordare all’imprenditore l’opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte ed accompagnate da garanzie

prezzo indeterminato

se le offerte non sono ad importo predefinito, è opportuno che l’imprenditore, nel formulare le proposte ai creditori, preveda clausole di salvaguardia (ad esempio, clausole di earn-in, regole di waterfall) per fronteggiare il rischio che i valori effettivamente realizzati siano inferiori a quelli attesi

(32)

La cessione d’azienda e l’alternativa liquidatoria

a quanto si vende?

è opportuno che l’esperto proceda alla stima dell’intero patrimonio utile:

alle Parti

per un consenso informato sulla composizione negoziale della crisi (e valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, sulla base dell’elenco dei creditori depositato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c)

Al Tribunale

per valutare la ritualità della proposta di concordato semplificata (garanzie offerte, valore degli assets - art. 18, comma 3)

(33)

TECNICHE DI COLLOCAMENTO DELL’AZIENDA SUL MERCATO, LA SELEZIONE DEL CESSIONARIO

IL RICORSO ALLA PIATTAFORMA PER LA VIRTUAL DATA ROOM

LA RACCOLTA DELLE PROPOSTE

COMPETITIVE IN AMBITO SECRETATO

(34)

ART. 3 - ISTITUZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA NAZIONALE E NOMINA DELL’ESPERTO

è istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel

registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, gestita da unioncamere.

(35)

 area pubblica: accessibile a tutti senza necessità di autenticazione. Contiene le seguenti informazioni/istruzioni:

 chi può presentare istanza di composizione

 lista di controllo particolareggiata che contiene le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento

 protocollo sulla conduzione delle trattative

 quali proposte possono essere formulate

 indicazione dei documenti da allegare

 test pratico per la ragionevole perseguibilità del risanamento

 istruzioni per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto

(36)

 area privata: accessibile solo mediante uso di identità digitale a:

 legale rappresentante e suoi delegati

 collegio sindacale/revisori

 esperto

 membri della Commissione ex art. 3

 Segretario Generale CCIAA

 soggetti invitati dal legale rappresentante (o dall’esperto con il consenso

dell’imprenditore) che immettono le proprie posizioni creditorie e che

possono accedere a cassetti informatici creati ad hoc dall’esperto

(37)

 area privata: contenuto

 bilanci degli ultimi 3 esercizi

 relazione sull’attività esercitata corredata da un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare

 elenco dei creditori con indicazione dei crediti scaduti e a scadere e l’eventuale esistenza di diritti reali e personali di garanzia

 dichiarazione su eventuali istanze pendenti di fallimento

 certificato unico dei debiti tributari

 situazione debitoria complessiva richiesta all’AdE

 certificato dei debiti contributivi

 estratto delle informazioni presenti nella centrale rischi Banca d’Italia non

anteriore di 3 mesi rispetto all’istanza

(38)

 requisiti per l’utilizzo della piattaforma

 computer o dispositivo mobile connesso ad internet

 firma digitale per la sottoscrizione dei documenti

 indicazione di una pec

(39)

SECRETATO

 9.5 del documento allegato al decreto dirigenziale del 28.09.2021: per la cessione dell’azienda o di rami d’azienda è preferibile dar corso a procedure competitive anche attraverso il ricorso ad appositi strumenti (ad esempio data room virtuale e raccolta delle offerte su sezione secretata) previsti dalla piattaforma telematica

 nella liquidazione dei beni nel concordato semplificato ex art. 19 D.L., quando vi è un’offerta da parte di «un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile»

opera il principio di competitività (procedura competitiva/pubblicità)

(40)

IN AMBITO SECRETATO

 procedura di vendita competitiva: sono procedure in cui la scelta del cessionario avviene mediante lo svolgimento di una fase competitiva tra più soggetti. L’obiettivo è ottenere :

 il miglior risultato possibile

 nel minor tempo possibile

 con la maggior trasparenza possibile

 caratteristiche delle vendite competitive sono:

 sistema incrementale delle offerte

 adeguata pubblicità

 regole prestabilite e non discrezionali

 trasparenza di tutte le fasi procedurali

 non esiste una definizione normativa

(41)

Procedura di vendita competitiva in generale

 predisposizione del bando di gara

 definizione dei criteri di accesso al bando di gara per la selezione dei potenziali acquirenti

 predisposizione di process letter che disciplina le procedure e le tempistiche per la trasmissione delle offerte

 predisposizione di un accordo di riservatezza (non-disclosure agreement - NDA) al fine di consentire lo scambio di informazioni riservate con i potenziali acquirenti

 preparazione di un set di informazioni commerciali, finanziarie, legali e tecniche da condividere con gli offerenti interessati alla potenziale operazione (da inserire in VDR)

 comparazione delle offerte non vincolanti (“Non-Binding Offers”) ricevute e selezione dei soggetti da ammettere alla fase successiva

 comparazione delle offerte vincolanti ("Binding Offers")

(42)

Pertanto, si dovrà procedere alla creazione e gestione di una Virtual Data Room

per la raccolta e condivisione delle informazioni relative all’operazione con i potenziali offerenti interessati

 Data Room Virtuale - Virtual Data Room (VDR): ambiente cloud sicuro

regolamento di funzionamento della data room

 archivio dati e documenti in formato digitale

 gli utenti abilitati alla VDR possono consultare i documenti e fare domande

 il download e la stampa dei documenti può essere consentito o meno

 controllo sulle azioni compiute dagli utenti: il creatore della VDR potrà analizzare i documenti visualizzati dagli utenti e/o monitorare la permanenza all’interno della VDR

 rigido controllo degli accessi: il creatore della VDR, avrà la possibilità di gestire gli accessi che permette di assegnare a ogni singolo utente un ruolo differente e privilegi specifici

non tutte le data room hanno le medesime funzionalità

(43)

 la piattaforma dovrà contenere un’apposita area, secretata, accessibile solo agli

offerenti ed all’esperto o a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono essere

presentate le offerte per la cessione dell’azienda, di suoi rami o di altri beni. A tal fine

la Piattaforma deve consentire all’esperto di poter creare un cassetto informatico

recante la data room virtuale

(44)

 Il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare il trasferimento d’azienda senza gli effetti di cui all’art. 2560 cc (art. 10 D.L. 118/2021)

migliore soddisfazione dei creditori ≠ massima soddisfazione dei creditori il prezzo non può essere utilizzato come unico criterio

responsabilità sociale dell’impresa (diversi interessi coinvolti)

(45)

 parametro economico: il prezzo

 parametri non economici: (a mero titolo esemplificativo)

 conservazione dei livelli occupazionali

 mantenimento della sede operativa in un dato territorio per un dato periodo di tempo

 tempistiche del closing

 requirement dell’acquirente

 struttura dell’acquirente

 esperienza nel settore

(46)

I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO E L’ESCLUSIONE DELLA

POSTERGAZIONE, IL RUOLO

DELL’ESPERTO

(47)

47

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

ART. 13 - CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE IN CASO DI GRUPPI DI IMPRESE

comma 1: definizione gruppo imprese comma 9: esclusione della postergazione

«I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto , dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4»

importante deroga alla normativa codicistica

(48)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

Cosa si intende per esclusione della postergazione dei finanziamenti infragruppo?

è importante definire la nozione stessa di gruppo e la nozione di postergazione

(49)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

art. 13, comma 1: Gruppo di Imprese: «l’insieme delle società che, ai sensi degli art. 2497 e 2545 septies c.c., esercitano o sono sottoposte alla direzione e coordinamento di una società, ente, o persona fisica»

Gruppo di imprese = aggregazione d’imprese formalmente autonome ed indipendenti ma assoggettate ad una direzione e coordinamento unitario

 unica impresa sotto il profilo economico perché assoggettate ad una direzione e coordinamento unitaria

 più imprese autonome e indipendenti sotto il profilo giuridico-formale

(50)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO art. 2497 c.c.

1. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

2. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

3. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

4. Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

(51)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

art. 2497 sexies c.c. – Presunzioni

1. Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.

(52)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

sart. 2359 c.c. – società controllate e società collegate 1. Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati

(53)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

 nel primo e nel secondo caso si tratta di controllo ottenuto tramite il potere di disposizione sulle azioni sociali:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (es. A possiede il 51% del capitale di B)

controllo di diritto

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (es. A possiede il 40% del capitale di B ma il restante 60% è polverizzato tra numerosi azionisti)

controllo di fatto

 nel terzo caso si tratta di controllo ottenuto tramite dipendenza economica:

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (es. A controlla B in virtù di un contratto di esclusiva)

controllo contrattuale

(54)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

art. 2467 c.c. – finanziamenti dei soci

1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Precedente comma 1 (valido fino al 30.08.2021): Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

(55)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

 l’obiettivo del legislatore è quello di evitare che tali tipologie di finanziamento si possano risolvere in pregiudizio per i creditori sociali

 contrastare il fenomeno delle società sottocapitalizzate che operano non con l'apporto del capitale di rischio dei soci, ma per mezzo di prestiti dei soci nei confronti della società

pratica diffusa nelle società a ristretta compagine sociale

 il ricorso a tali forme di finanziamento è dovuto alla presenza di minori vincoli sulle

somme versate rispetto ai conferimenti di capitale

(56)

56

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

 la disciplina della postergazione:

Quando?

il finanziamento deve essere stato effettuato alla presenza di uno squilibrio tra il valore dell’indebitamento complessivo e quello del capitale di rischio oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento

Da chi (art. 2497 quinquies c.c.) ?

 finanziamenti effettuati dalla holding (che esercita la direzione ed il coordinamento)

 prestiti erogati tra sorelle (c.d. finanziamenti cross stream)

 finanziamenti effettuati dalle controllate sub holding (c.d. finanziamenti up stream intermedi) Non rientrano i finanziamenti dalle società del gruppo a favore delle società holding (c.d. finanziamenti up- strem diretti)

(57)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

art. 2497 quinquies c.c. – finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

(58)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

(59)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

(60)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO

Quale forma?

qualsiasi forma

 vanno ricomprese tutte le operazioni con una finalità creditizia e, dunque, operazioni che prevedono il trasferimento di fondi con obbligo di rimborso o operazioni comunque assimilabili quali il lease-back, la vendita con obbligo di retrocessione a termine, etc.

 possono essere assimilati ai finanziamenti i crediti commerciali che presentano dilazioni

“non normali” rispetto al comportamento che avrebbe tenuto un fornitore indipendente in normali condizioni di mercato.

(61)

POSTERGAZIONE, IL RUOLO DELL’ESPERTO art. 13

comma 2 : esclusione della postergazione

«I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in

qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1,

sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice

civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9,

comma 2, e che l'esperto , dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai

creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4».

(62)

Presentazione istanza

l’esperto è stato informato preventivamente ? NO

si applica regola sulla postergazione

SI

il finanziamento arreca pregiudizio ai creditori ? NO

es. quando i finanziamenti siano necessari ad assicurare la continuità aziendale e l’impresa sia in grado di rimborsare i finanziamenti attraverso i soli flussi derivanti dalla continuità stessa

Esperto non iscrive il proprio dissenso

SI

es. es. quando le utilità per i creditori vengano compromesse, anche solo parzialmente, dalla maggiore esposizione debitoria derivante dal finanziamento

Esperto iscrive il proprio dissenso

(63)

LE MISURE PREMIALI

ED IL RUOLO DELL’ESPERTO

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL

COMMA 5 DELL’ART. 14

(64)

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMMA 5 DELL’ART. 14

ART. 14 - MISURE PREMIALI (1/3)

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

i primi tre commi dell’art. 14 riprendono testualmente il disposto dell’art.

25, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice della crisi d’impresa. Tale disposizione prevede misure premiali nel caso di ricorso a meccanismi di

(65)

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMMA 5 DELL’ART. 14 ART. 14 - MISURE PREMIALI (2/3)

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

novità assoluta introdotta con il comma 4

(66)

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMMA 5 DELL’ART. 14 ART. 14 - MISURE PREMIALI (3/3)

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917.

6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

*La Legge di conversione 147/2021 ha inserito al comma 5, dopo le parole: «e 101, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al».

(67)

Comma 1

interessi successivi all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto - ridotti alla misura legale

Gli accordi devono concludersi con le ipotesi previste dall'articolo 11, commi 1 e 2

 contratto con uno o più creditori, che secondo la relazione dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni

 convenzione di moratoria

 accordo tra imprenditore e creditori sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto

 omologazione di un accordo di

ristrutturazione dei debiti

tale beneficio decade in caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza

Comma 3

interessi sorti prima del deposito della domanda - ridotti alla metà

Gli accordi devono concludersi con le ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3

 omologazione di un accordo di

ristrutturazione dei debiti

 piano attestato di risanamento

 domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

 procedure disciplinate dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 270/1999 o dal D.L. n. 347/2003

(68)

comma 3: sanzioni i sui debiti tributari che sono sorti prima del deposito della domanda - ridotte alla metà

Le sanzioni devono essere oggetto della composizione negoziata

l’agevolazione è relativa alle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3

 omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti

 piano attestato di risanamento

 domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

 procedure disciplinate dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 270/1999 o dal D.L. n. 347/2003

comma 2: sanzioni per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla data di comunicazione – ridotte misura minima

per poter beneficiare della riduzione, il termine per il pagamento deve scadere dopo la presentazione della istanza per la nomina dell’esperto

la norma non fa riferimento a specifici commi, per cui si applica a tutti i casi di composizione negoziata

tale beneficio decade in caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza

(69)

 novità assoluta introdotta con il comma 4:

Imposte sul reddito, ritenute alla fonte, IVA, IRAP e accessori

Piano di rateizzazione (fino a 72 rate mensili)

 condizioni:

 pubblicazione nel Registro imprese:

o del contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni

o o dell’accordo tra imprenditore e creditori sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.

 richiesta all’Agenzia delle Entrate da parte dell’imprenditore sottoscritta anche dall’esperto

 le somme non devono essere iscritte a ruolo

(70)

 decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione:

 dichiarazione di fallimento

 accertamento dello stato di insolvenza

 mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

 la decadenza permane anche in caso di successivo deposito del ricorso di concordato preventivo

(71)

DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE SU CREDITI (art. 14 comma 5)

 il comma 5 dell’art. 14 stabilisce che dalla pubblicazione nel registro delle imprese:

 del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) - contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni

 dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) - accordo tra imprenditore e creditori sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’art.

67, terzo comma, lettera d) L.F.

 degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2 – accordi di ristrutturazione trovano applicazione

 l’art. 88, comma 4-ter, TUIR

 l’art. 101, comma 5, TUIR

(72)

art. 88 TUIR – sopravvenienze attive – comma 4 ter

4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.

(73)

 riduzioni dei debiti non costituiscono sopravvenienze attive:

 totale non imponibilità, senza limiti, delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti è circoscritta a:

 concordati preventivi di tipo realizzativo (concordato fallimentare o preventivo liquidatorio)

 procedure estere equivalenti

(74)

74

 vincoli quantitativi per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti nel caso di:

 concordato di risanamento

 accordi di ristrutturazione dei debiti omologati

 piani attestati ai sensi dell’art. 67, pubblicati presso il Registro delle Imprese

 procedure estere equivalenti

rilevanza fiscale limitata

la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva imponibile esclusivamente per la parte che eccede la sommatoria di tre componenti:

 le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 del TUIR, senza considerare il limite dell’80%

 la deduzione ACE «Aiuto alla crescita economica» e le eventuali eccedenze della stessa

 gli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96, co. 4, del TUIR ovvero indeducibili nel periodo d’imposta

(75)

art. 101 TUIR – Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite – comma 5

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal

(76)

 perdite su crediti –sono deducibili:

 se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, dalla data della:

 sentenza dichiarativa di fallimento

 provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa

 decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo

 decreto della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

 dall’iscrizione nel registro delle imprese in caso di piano attestato ai sensi dell’art.67, comma 3, lett. d)

 dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

 per i crediti di modesta entità (5.000,00 per i grandi contribuenti; 2.500,00 per gli altri), decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento stesso

 se il diritto alla riscossione del credito è prescritto (da notare che la prescrizione viene interrotta da ogni atto che valga a costituire la messa in mora del debitore)

 se il credito è cancellato dal bilancio a seguito di una corretta applicazione dei principi contabili

(77)

 La C.M. n.26/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate, ha disciplinato le seguenti ulteriori ipotesi di deduzione a fini IRES:

 perdite su crediti derivanti da un processo valutativo: definitività della perdita per una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore

o Tale situazione ad esempio può essere verificata in presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore o, ancora, nell’ipotesi di persistente assenza del debitore

o Possono essere considerati sufficienti elementi di prova anche tutti i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo)

o Possono essere considerati elementi di prova le lettere del legali incaricati alla riscossione del credito (Corte di Cassazione, sentenza n. 3862 del 16 marzo 2001) in ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell’attività di recupero, l’attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore

(78)

 perdite su crediti derivanti da atti realizzativi:

 cessione del credito pro-soluto: cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore

o Si ritengono verificati i requisiti di deducibilità della perdita quando il credito è ceduto a banche o ad altri intermediari finanziari vigilati, che risultano indipendenti rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto; si ritiene che la valutazione effettuata dall’Istituto finanziario acquirente rifletta l’ammontare del credito effettivamente esigibile

o Si ritendono verificati i requisiti di deducibilità di una perdita quando questa si presenta d’ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito (perdita ≤ costi di riscossione), sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (es. raccomandata di sollecito)

(79)

 perdite su crediti derivanti da atti realizzativi:

 transazione col debitore: transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso

o Si ritendono verificati i requisiti di deducibilità, quando il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (es. istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi)

 nel caso di rinuncia o remissione del debito, la perdita è deducibile, solo se la stessa risulta inerente all’attività di impresa e non appare come una liberalità se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità dell’azione esecutiva

(80)

 perdite su crediti derivanti da eventi che determinano la perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed economico sul credito:

o es. il decesso de debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all’eredità

(81)

Grazie

PER L’ATTENZIONE

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