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Disciplina delle licenze multi-territoriali e tutela dei consumatori - Judicium

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FRANCESCA MASCHIO

Disciplina delle licenze multi-territoriali e tutela dei consumatori

SOMMARIO: 1. Le questioni nella giurisprudenza e le proposte della Commissione Europea. 2. Il quadro normativo e giurisprudenziale. La questione “enforcement”. 3. La definizione di licenza multi-territoriale e le interpretazioni giurisprudenziali. 4. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno ed il ruolo delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore. 5. La tutela dei consumatori. Indicazioni evolutive.

1. Le questioni nella giurisprudenza e le proposte della Commissione Europea.

La nuova normativa in materia di licenze multi-territoriali giunge, dopo una fase interlocutoria in sede giudiziale, alla prima definizione dei suoi connotati sostanziali1. La Commissione europea ha presentato, infatti, una serie di proposte volte ad ammodernare le società di gestione collettiva dei diritti d'autore musicali ed incentivarne la trasparenza e l'efficienza, determinando le linee di riferimento per la giurisprudenza a venire. Il testo della Proposta di Direttiva “sulla gestione collettiva del copyright e delle licenze multi-territoriali” (IP/12/772), articola uno standard minimo per la licenza multi-territoriale di diritti in opere musicali nella fattispecie dell’offerta online. La creazione di un mercato unico dei contenuti digitali, competitivo e culturalmente diversificato, è uno degli obiettivi chiave della Strategia dell’Unione Europea per il 2020 e della “Digital Agenda for Europe” della Commissione2.

1 Cfr. Comunicazione della Commissione europea, “Europe 2020 - A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, Brussels 3/3/2010, COM(2010) 2020; Risoluzione del Parlamento europeo 22/9/2010

“sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno” (2009/2178(INI)) (2012/C 50 E/06);

Conclusioni del Consiglio Europeo 17/6/2010; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “sui contenuti creativi online nel mercato unico”

SEC(2007) 1710 COM/2007/836; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “A Digital Agenda for Europe”, Brussels 19/5/2010.

Numerose ulteriori Direttive e Comunicazioni sono ovviamente rilevanti in questo contesto; altre iniziative della Commissione, come il riesame del mercato interno e la revisione dell’acquis in materia di diritti dei consumatori, la revisione della direttiva “satellite e cavo” (93/83/CEE), la relazione sull’applicazione della direttiva sul diritto d’autore del 2001 (2001/29/CE), il Libro verde della Commissione sul diritto d’autore nell’economia della conoscenza, la relazione di attuazione concernente la Raccomandazione sulla gestione dei diritti nel campo dei servizi musicali online (2005/737/CE), la relazione di valutazione della Direttiva sull’accesso condizionato (98/84/CE) offrono il background per affrontare le questioni legate ai contenuti creativi online.

2 Lo sviluppo dei servizi di distribuzione dei contenuti digitali online è ostacolato dalla scarsa disponibilità di contenuti creativi destinati alla diffusione online e dalla mancata concessione di licenze di diritti sulle nuove piattaforme. Essendo i contenuti online un mercato in fase nascente, il valore delle nuove forme di distribuzione spesso non è ancora noto.

Ciò ha determinato importanti difficoltà per stabilire le condizioni commerciali della valorizzazione online dei contenuti creativi. Si segnala l'analisi sistematica in M. Fabiani, Diritto d’autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori, Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata, Giuffrè, 2004; P. Spada (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta

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La proposta ha due obiettivi complementari: in primo luogo, si intende promuovere una maggiore trasparenza e migliorare la governance delle società di gestione collettiva, introducendo obblighi di informazione più rigorosi e rafforzando il controllo delle loro attività da parte dei titolari di diritti, in modo da incentivare l'offerta di servizi migliori e più innovati. Su detta base, si intende altresì incoraggiare ed agevolare le concessioni di licenze di diritti d'autore multi-territorio e multi- repertorio per l'impiego di opere digitali online nei paesi dell’Unione Europea.

I titolari dei diritti potrebbero intervenire direttamente nella gestione dei loro diritti ed essere remunerati più rapidamente. Inoltre, verrebbe sancita dalla legge la loro possibilità di scegliere la società di gestione collettiva più adatta ai loro fini. In questo modo gli interessi dei titolari di diritti sarebbero più tutelati e i consumatori avrebbero accesso a contenuti culturali più ricchi3.

Le nuove regole cambierebbero il funzionamento delle società di gestione collettiva in Europa: i nuovi requisiti prevedono, ad esempio, una migliore gestione del repertorio e impongono di versare i compensi ai membri più rapidamente, di garantire chiarezza riguardo alle fonti di entrate provenienti dalla gestione dei diritti, di elaborare annualmente una relazione di trasparenza e comunicare informazioni supplementari direttamente ai titolari dei diritti e ai partner commerciali (ad esempio, altre società di gestione collettiva). Gli Stati membri dovrebbero dotarsi di meccanismi per la risoluzione di controversie fra le società di gestione collettiva e i titolari dei diritti. Il miglioramento delle norme e dei processi dovrebbe tradursi in un migliore funzionamento delle società di gestione collettiva e a una maggiore fiducia rispetto alle loro attività.

Sarebbe, inoltre, facilitata la concessione di licenze di diritti d'autore multi-territoriali per l'utilizzo su internet (e pertanto internazionale) delle opere musicali, a patto però di dimostrare di avere le e della domanda di prodotti culturali, Quaderni di AIDA, n. 16, Giuffrè, 2006; V. Zeno-Zencovich, (a cura di), La nuova televisione europea, Maggioli, Rimini, 2010; P. Sammarco, La produzione audiovisiva europea, in Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2010, 243.

3 Un altro importante cambiamento determinato dalla convergenza è la possibilità per i fornitori di servizi di contenuti di raggiungere nuovi tipi di pubblico, offrendo i contenuti su nuove piattaforme a livello europeo, se non mondiale.

Vista la territorialità dei diritti di autore, i fornitori di servizi di contenuto devono attualmente ottenere i diritti di diffusione per ogni Stato membro. I costi sostenuti possono però recare pregiudizio alla valorizzazione di un’ampia maggioranza delle opere culturali al di fuori dei loro rispettivi mercati nazionali. L’ambiente online consente di rendere disponibili i servizi di contenuti nell’intero mercato interno. L’assenza di licenze multi-territoriali impedisce però ai servizi online di trarre profitto dell’intero potenziale di questo mercato.

Anche se spetta in primis ai titolari dei diritti valutare i potenziali benefici offerti dalle licenze multi-territoriali, occorre comunque perfezionare i meccanismi di concessione delle licenze esistenti in modo da consentire lo sviluppo di meccanismi multi-territoriali, promuovendo ad esempio una concorrenza equa sul mercato della gestione dei diritti.

Al fine di agevolare l’introduzione di un sistema multi-territoriale per la concessione di licenze di diritti di autore per i servizi musicali online, la Commissione ha pubblicato, nell’ottobre 2005, una Raccomandazione “sulla gestione dei diritti nel campo dei servizi musicali online” (2005/737/CE). Tale Raccomandazione mira ad agevolare la concessione di licenze multi-territoriali per la diffusione online di opere musicali ribadendo il diritto, per i titolari dei diritti, di affidare ad un gestore collettivo di diritti di loro scelta in un ambito territoriale di loro scelta, la gestione di qualsivoglia diritto online necessario per la prestazione di servizi musicali online leciti, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla cittadinanza del gestore collettivo dei diritti o del titolare dei diritti. La Commissione ha recentemente invitato l’insieme delle parti interessate a trasmettere opinioni e commenti sulla loro esperienza iniziale in relazione a tale Raccomandazione e, più generalmente, su come il settore della musica online si è sviluppato dopo l’adozione di tale documento.

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capacità tecniche necessarie per svolgere tali attività in modo efficace. Ne deriverebbero vantaggi per gli autori, per i fornitori di servizi e per i consumatori.

2. Il quadro normativo e giurisprudenziale. La questione “enforcement”.

La direttiva proposta concorre al completamento di un mercato unico per la proprietà intellettuale e rientra nella strategia della Commissione del 2011 sulla proprietà intellettuale. Il fondamento giuridico dell’intervento dell’Unione Europea nel settore dei prodotti audiovisivi è costituito dai Trattati e dalle obbligazioni internazionali dell’Unione Europea: in particolare, si pensi alla promozione del mercato interno, l’attuazione delle regole di concorrenza, la promozione della diversità culturale ed il sostegno all’industria culturale, l’attuazione di convenzioni internazionali.

Inoltre, l’acquis communitaire è costruito sui quattro principi formulati in sette direttive di armonizzazione del diritto d’autore in Unione Europea, che attuano i trattati WIPO: in primo luogo, la libertà contrattuale degli autori di decidere termini e condizioni di sfruttamento della loro opera.

In secondo luogo, l’esclusiva: il diritto di concedere lo sfruttamento esclusivo; inoltre, la territorialità: il diritto del titolare di decidere l’ambito territoriale della licenza; infine, l’attuazione:

il diritto d’impedire per legge qualsivoglia utilizzo non autorizzato dell’opera.

Ciascuno di questi principi è essenziale per il funzionamento dell’industria audiovisiva. La disciplina comunitaria della distribuzione di prodotti musicali, audiovisivi e digitali online si fonda sulla disciplina del copyright e dei diritti connessi, che garantisce la creazione di contenuti.

Mediante il copyright si garantisce al titolare il diritto di sfruttamento in monopolio e la facoltà di decidere come offrire nuovi servizi per soddisfare gli interessi dei consumatori in modo proficuo.

Per esempio, l’industria cinematografica ha sinora esteso lo sfruttamento dei propri prodotti su molteplici canali distributivi – teatro, DVD, VOD (various pricing models), pay-per-view, pay-TV, free-TV — con l’obiettivo di massimizzare il profitto complessivo derivante dallo sfruttamento di ciascun titolo.

Tecniche sofisticate di distribuzione sono utilizzate per distinguere efficientemente tra le preferenze dei consumatori e per “indurre” la propensione all’acquisto. Il finanziamento della creazione di prodotti audiovisivi e la promozione della diversità culturale sono crucialmente correlate con l’efficienza di questo processo.

Nuove versioni tecniche sono state introdotte nella pianificazione dello sfruttamento, sulla base dei benefici nei diversi mercati già consolidati, con calcolo dei profitti attesi da ciascuna versione e dall’impatto che ogni singola versione avrà su altre4. La crescita dei prodotti VOD ed il continuo,

4 La questione delle licenze multi-territoriali riveste importanza anche per altri tipi di contenuti creativi come il settore audiovisivo. In questo settore, anche se la nuova Direttiva sui servizi di media audiovisivi agevolerà lo sviluppo transfrontaliero di servizi a richiesta, molti titolari di diritti scelgono ancora di concedere licenze solo per alcuni territori nazionali, limitando in questo modo la disponibilità di opere audiovisive nei cataloghi su richiesta all’estero. La questione dello sviluppo di un sistema in cui i titolari dei diritti sarebbero invitati a concedere, oltre alla licenza

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grave impatto delle violazioni del copyright in Internet pongono in crisi i modelli di mercato più tradizionali, come pay-TV e DVD. In conseguenza, la disciplina della distribuzione di prodotti audiovisivi ha assunto urgenza ed importanza nell’agenda comunitaria, con l’intento di creare un mercato interno unificato per i contenuti audiovisivi europei.

Il principio territoriale è espresso nel diritto internazionale dall’art. 5(2) della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886 (atto di Parigi modificato il 28 settembre 1979) ed in tutte le Direttive comunitarie che disciplinano il copyright ed i diritti connessi. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato questo principio nel considerare la compatibilità dell’esclusiva territoriale con il mercato interno e con la disciplina della concorrenza.

L’armonizzazione europea della disciplina della proprietà intellettuale ha compiuto notevoli progressi nel rimuovere disparità nazionali negli standard di protezione nel commercio all’interno dell’UE. Sulla base del diritto internazionale, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la legislazione comunitaria, la natura territoriale del copyright può essere definita come

“quasi-acquis communitaire”5. Tuttavia, vi sono conflitti tra l’esercizio territoriale dei diritti di proprietà intellettuale ed i principi della libertà di offerta di merci e servizi attraverso l’Unione Europea. Le istituzioni comunitarie hanno dunque assunto diverse iniziative per cercare di riconciliare gli obiettivi di mercato con i principi del copyright. La normativa secondaria dell’EU ha stabilito il principio del paese d’origine e l’obbligo di licenze collettive in relazione alla ritrasmissione via cavo.

principale, una licenza secondaria multi-territoriale, potrebbe essere ripresa nella consultazione pubblica in vista di una proposta di Raccomandazione e nei dibattiti nell’ambito della piattaforma sui contenuti online. Si veda G. Ghidini – Maria Lillà Montagnani, Esercizio del diritto d’autore e diritti connessi in ambiente digitale e dispositivi tecnologici di controllo dell’accesso ai contenuti, in P. Spada (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali, Quaderni di AIDA, n. 16, Giuffrè, 2006, 124.

5 Il corpus del diritto comunitario («acquis communautaire») nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi, che si applica ai diritti in campo musicale, include la Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, “concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, la Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, “per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo”, la Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,

“concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi” e la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, “sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”. Si ricordi che la Commissione europea ha adottato il 16/7/2008 una Decisione sugli accordi fra 24 società europee di gestione collettiva dei diritti d'autore ed in particolare sulle condizioni di gestione dei diritti di esecuzione in pubblico delle opere musicali e la concessione delle licenze (per quanto riguarda le modalità di sfruttamento via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo). Sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore on line è quindi intervenuta la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 “sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati”, (2010/C 8 E/19).

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sviluppato la dottrina dell’esaurimento dei diritti per promuovere importazioni parallele di prodotti protetti dalla proprietà intellettuale6. Il principio di esaurimento, formulato dalla Corte di Giustizia, prevede che, quando un prodotto protetto da diritti di proprietà intellettuale sia stato venduto dal - o con il consenso del – titolare dei diritti nell’ambito territoriale dell’UE, non possa essere limitata l’ulteriore distribuzione dei prodotti attraverso l’Unione. Il titolare dei diritti non può opporsi alle importazioni parallele da un territorio per il quale sia stato prestato il consenso allo sfruttamento. Il principio d’esaurimento è stato formulato dalla Corte proprio per mitigare il principio di territorialità, proprio del copyright e dei diritti connessi7.

Tuttavia, queste misure non hanno finora comportato significativi rimedi alla frammentazione del mercato dei prodotti audiovisivi in Europa, che deriva in primis dalle restrizioni al mercato.

Numerosi regolamenti e prassi a livello nazionale provocano costi addizionali per il commercio transfrontaliero di prodotti audiovisivi o contribuiscono a stabilire squilibri nell’offerta pan-Europea dei servizi VOD.

In particolare, un’armonizzazione insufficiente nell’enforcement del copyright comporta incertezze giuridiche. Uno dei principali limiti allo sviluppo di un mercato digitale unico è il numero crescente di soluzioni diversificate per le violazioni online del copyright, a livello dei consumatori. Gli investimenti nuovi prodotti audiovisivi, infatti, richiedono un’attuazione efficace della disciplina del copyright. Ecco che il copyright torna ad essere l’istituto chiave per stimolare la creatività, la produzione di conoscenza, le arti, la cultura, l’intrattenimento.

Inoltre, permangono delle incertezze giuridiche in merito alla licenza di prodotti audiovisivi per la distribuzione digitale, soprattutto con riguardo ai prodotti anonimi o all’attuazione dei diritti esclusivi dell’autore. Anche il regime fiscale differisce tra i diversi Stati membri e provoca distorsioni nella concorrenza tra i fornitori di servizi audiovisivi. Queste penalizzano la fruizione online, rispetto ad altre forme di accesso.

3. La definizione di licenza multi-territoriale e le interpretazioni giurisprudenziali.

6 Il principio dell’esaurimento, quale originariamente sviluppato dalla Corte di Giustizia, riguardava solo l’esaurimento conseguente alla vendita nella Comunità Europea. L’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, del 2 maggio 1992, ha esteso la regola ai prodotti venduti con il consenso del titolare del diritto in qualsiasi luogo all’interno del SEE; inoltre, le direttive in materia sono state estese a tutti i paesi del SEE (gli Stati membri più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e le loro disposizioni in materia di esaurimento sono state modificate in modo da prevedere un esaurimento a livello dell’intero SEE, consolidando un «esaurimento comunitario»; sentenza 6 marzo 2001, causa C-274/99, P Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 46); causa C-479/04.

7 Si veda Corte di Giustizia UE, 11 dicembre 2008, causa C-52/07; Supreme Court of the Netherlands (HogeRaad), 19/6/2009; STEMRA v. Chellomedia Programming, Supreme Court of the Netherlands (HogeRaad), 19/6/2009. Cfr.

anche la recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 luglio 2012, causa C-128/11, UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp. sul tema della rivendita di software usato, proprio in applicazione del principio dell’esaurimento del diritto.

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La definizione adottata di licenza multi-territoriale a livello comunitario è “licenza di diritti di proprietà intellettuale per più aree territoriali giuridiche”. Sembra dunque tramontare l’era dei mille mercati gestiti da altrettante collecting societies (circa 250, allo stato attuale), della necessità di plurimi accordi per ciascun territorio al fine di erogare, su internet, lo stesso contenuto nel territorio europeo.

Questa, in buona sostanza, la sintesi della proposta di direttiva che, lo scorso 11 luglio, ha varato la Commissione Europea, rivolgendosi a tutte le società di gestione collettiva dei diritti d’autore. La finalità è anche quella di garantire maggiore trasparenza ed efficienza nella ripartizione degli utili tra gli artisti.

La Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto i caratteri dei prodotti audiovisivi che sono essenzialmente inerenti la libertà contrattuale e l’esclusiva, nel caso Coditel II8. Il principio dello sfruttamento territoriale è stato riconosciuto dal legislatore comunitario ed è stato confermato dalla Corte di Giustizia, sebbene ne sia stato parzialmente ridotto l'impatto: la Corte ha posto limitazioni al suo esercizio unicamente nel caso in cui l'esaurimento del diritto di distribuzione nella Comunità entri in conflitto con la libera circolazione delle merci e con le norme sulla concorrenza laddove si sia in presenza di accordi restrittivi, pratiche concordate o di abusi di posizione dominante. La Corte ha chiarito che "come non si può escludere che talune modalità di tale esercizio si dimostrino incompatibili con gli articoli 59 e 60, così non si può essere certi che modalità di esercizio non possano risultare incompatibili con l'art. 85, qualora costituiscano il mezzo di un'intesa avente lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune"9.

4. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno ed il ruolo delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore.

8 La Corte ha affermato importanti principi: 1) la distinzione, implicita nell' art. 36 del Trattato fra l’esistenza di un diritto riconosciuto dalla legislazione di uno stato membro in fatto di tutela della proprietà artistica ed intellettuale, che le disposizioni del Trattato non possono intaccare, ed il suo esercizio , che può costituire una restrizione dissimulata nel commercio fra gli stati membri, vale del pari qualora tale diritto venga esercitato nella sfera della circolazione dei servizi; 2) mentre il diritto d'autore su un film e il diritto di rappresentazione che ne deriva non ricadono per natura sotto i divieti dell’art. 85 del Trattato, il loro esercizio, in un contesto economico e giuridico il cui effetto consista nel restringere notevolmente la distribuzione di pellicole cinematografiche o nell' alterare la concorrenza sul mercato cinematografico e tenuto conto delle peculiarità di questo , può cionondimeno essere colpito dai suddetti divieti.

Si cfr. Sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, e altri contro Ciné-Vog Films SA e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de Cassation – Belgio, Diritto d'autore e diritto di distribuzione: teledistribuzione, Causa 262/81.

9 Sul punto, si veda anche Corte di Giustizia UE, sentenza del 4 ottobre 2011, causa C-43/08 e C-429/08, Football Association Premier League e a. vs. QC Leisure e a., in Dir. Inf., 2011, 743, secondo cui le clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE laddove impongano a detto ente l’obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l’accesso agli oggetti protetti del titolare medesimo ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza stesso.

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La proposta di Direttiva della Commissione europea intende ammodernare le società di gestione collettiva dei diritti d'autore musicali ed incentivarne la trasparenza e l'efficienza.

La proposta impone il rispetto di standard comuni europei a tutte le società di gestione dei diritti d'autore che intendano concedere licenze multi-territoriali per il proprio repertorio. In tal modo dovrebbe essere più agevole ottenere le licenze necessarie per la diffusione di opere musicali online in tutta l'Ue e garantire che i compensi siano riscossi correttamente e distribuiti in modo equo a compositori e parolieri10.

Più in generale, le società di gestione collettiva, indipendentemente dal settore in cui operano, dovranno rispettare gli standard europei che stabiliscono un miglioramento della gestione e una maggiore trasparenza nello svolgimento delle loro attività. Il cambiamento di alcune pratiche adottate dalle società di gestione collettiva è orami impellente, come dimostrano i recenti casi in cui le royalty incassate per conto dei titolari di diritti sono andate perdute a causa di errate politiche di investimento o di lungaggini nel versamento delle royalty ai titolari di diritti11.

5. La tutela dei consumatori. Indicazioni evolutive.

La disponibilità e l’impiego della banda larga e le maggiori possibilità di accedere ai contenuti e ai servizi creativi ovunque e in qualsiasi momento offrono delle nuove opportunità per i consumatori:

nuovi modi per accedere, se non addirittura per condizionare, i contenuti creativi presenti nelle reti mondiali, come Internet, sia da casa che utilizzando dispositivi mobili. Per le imprese significa poter offrire servizi e contenuti nuovi e sviluppare nuovi mercati12.

10 Si veda anche Supreme Court of the Netherlands (HogeRaad), 19/6/2009, STEMRA v. Chellomedia Programming.

Per quanto riguarda più particolarmente il contratto che concede il diritto esclusivo di rappresentazione di un film per un determinato periodo nel territorio di uno stato membro , da parte del titolare del diritto d'autore su tale opera , spetta ai giudici nazionali effettuare gli opportuni controlli e in particolare accertare se l' esercizio del diritto esclusivo di rappresentazione crei ostacoli artificiali e ingiustificati rispetto alle esigenze dell'industria cinematografica, o la possibilità di corrispettivi che vadano oltre la giusta remunerazione degli investimenti fatti, o un ' esclusiva di durata eccessiva rispetto a tali esigenze, e se, in via generale, tale esercizio in una zona geografica determinata sia atto ad impedire , restringere o alterare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune.

11 Si cfr. M. Lamandini, in AIDA Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, a cura di L. C.

Ubertazzi, volume XIX, 2010, 138; W. Cornish, The European Dimension and New Technologies, in W. Cornish – D.

Llewelyn – T. Aplin (a cura di) Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights, Sweet &

Maxwell, 2010, 779; L. Longdin, Cross Border Market Segmentation and Price Discrimination: Copyright and Competition at Odds, in F. Macmillan (a cura di) New directions in copyright law, vol. 6, Edward Elgar, 2007, 125; R.

Pardolesi – A. Giannaccari, Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca d’autor(i)?, in P. Spada (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali, Quaderni di AIDA, n. 16, Giuffrè, 2006, 49; P.

Sammarco – V. Zeno-Zencovich, Sistema ed archetipi delle licenze open source, in AIDA, cit. 2004, 234.

12 Si cfr. la Relazione al Parlamento europeo (rel. Roithova), “sulla fiducia dei consumatori nell’ambiente digitale” e la Risoluzione del Parlamento europeo del 21 giugno 2007 “sulla fiducia dei consumatori nell’ambiente digitale”

(2006/2048(INI)). In merito all’introduzione dei principi di tutela nel nostro ordinamento, cfr. AA. VV., Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, a cura di G. Alpa - S. Patti, Milano, 1997; AA. VV., La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, a cura di A. Barenghi, Napoli, 1996; AA. VV., Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, a cura di C. M. Bianca e G. Alpa, Padova, 1996.

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Del resto, l'abbandono di criteri formali di liberismo di mercato, verso un sistema sostanziale e sempre più puntualmente definito, è un principio cardine del programma comunitario di disciplina dei «contratti dei consumatori». Si pensi all’excursus della disciplina comunitaria riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza13. L'effetto è quello di attribuire al consumatore un’ampia gamma di diritti e facoltà, ponendo a carico del fornitore dei beni o servizi oggetto del negozio l'obbligo di fornire per iscritto, preliminarmente alla conclusione del contratto, l'informativa inerente all'esistenza di tale diritto di recedere e sulle condizioni e modalità di esercizio del diritto.

Arduo può apparire il raccordo in termini sistematici fra tali evoluzioni della disciplina con la prassi nazionale. A fondamento della scelta di armonizzazione14 possono richiamarsi i principi di economia dei mezzi giuridici e di efficienza, pur nel rispetto per il libero determinarsi delle parti nell'ambito dell'autonomia negoziale.

Il Commissario per il Mercato interno e i servizi ha dichiarato la necessità di dare vita ad un mercato unico digitale europeo che sia al servizio di autori, consumatori e fornitori di servizi. Il miglioramento delle società di gestione collettiva permetterebbe ai fornitori di servizi di proporre nuovi servizi a livello internazionale, a beneficio sia dei consumatori europei che della diversità culturale. Più in generale, le società di gestione collettiva dovrebbero operare in piena trasparenza e garantire che la remunerazione degli autori per il loro lavoro avvenga in tempi più rapidi. Ciò è fondamentale per sostenere gli investimenti nelle attività creative e nell'innovazione, che a loro volta porteranno ad un aumento di crescita e competitività.

Il Parlamento europeo ha sottolineato che il sostegno e lo sviluppo di un'offerta diversificata, attraente e visibile per il consumatore può contribuire a riassorbire il fenomeno della violazione online e ha riconosciuto, al riguardo, che l'assenza di un mercato interno europeo funzionante per il settore digitale costituisce un grosso ostacolo allo sviluppo delle offerte legali online15. L'Unione Europea corre il rischio di condannare al fallimento gli sforzi per sviluppare un mercato legale online, se non riconosce il problema e non formula proposte urgenti volte a risolverlo, chiedendo anche alla Commissione di esercitare pressioni sull'industria affinché produca nuovi strumenti di pagamento, che facilitino ai consumatori europei l'acquisto di contenuti offerti in modo lecito.

13 Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 20 maggio 1997, in GUCE 4 giugno 1997, n. L.144/19; in Contr., 1997, 416 ss., con commento di G. Alpa, Nuove garanzie a tutela del consumatore.

14 Si veda: R. Sacco, Il contratto, in Trattato di Diritto Civile, tomo II, Milano, 1993, 501; P. Sammarco, Circolazione, contaminazione e armonizzazione nella disciplina delle nuove tecnologie della comunicazione, in Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2008, 711.

15 Risoluzione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010, “sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno” (2009/2178(INI)) (2012/C 50 E/06).

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