Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
Disponibile in formato elettronico sul sito:www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011
Data 24/12/2015 Numero 103
Periodicità bisettimanale
Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci
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Stato
Agenzie
Agenzia italiana del Farmaco Determinazioni Determinazione 4 novembre 2015
Attivita' di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume per i medicinali per uso umano «Sovaldi» e
«Harvoni». (Determina n. 1427/2015). Pag. 6
Organi di Giurisdizione Ordinaria e Amministrativa
Corte dei Conti Atti Deliberazione 9 novembre 2015
Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, alla luce della disciplina dettata dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (Delibera n.
31/SEZAUT/2015/INPR). Pag. 14
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 dicembre 2015, n. T00255
Nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma B. Pag. 24 Decreti del Commissario ad Acta
Decreto del Commissario ad Acta 14 dicembre 2015, n. U00581
"Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-2018". Pag. 29 Decreto del Commissario ad Acta 15 dicembre 2015, n. U00582
Approvazione Piano Formativo Regionale Triennio 2016-2018. Indirizzi strategici per la formazione degli operatori sanitari Pag. 237 Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 9 dicembre 2015, n. 716
Legge Regionale 1 marzo 2000, n.15. Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 2015-2017. PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE - PRIMA ANNUALITA' e PROGRAMMA
OPERATIVO ANNUALE - SECONDA ANNUALITA'. Pag. 270
Deliberazione 14 dicembre 2015, n. 728
Modalità per la restituzione delle anticipazioni di cui alla legge 17 settembre 1984, n. 52 da parte dei consorzi per le aree e i
nuclei di sviluppo industriale Pag. 284
Deliberazione 14 dicembre 2015, n. 739
Approvazione schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio per regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lazio in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
Pag. 288
Determinazione 15 dicembre 2015, n. G15799
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – GRD LEGNO E IMBALLO S.R.L. Rilascio
autorizzazione fitosanitaria N. 0848. Pag. 301
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 16 dicembre 2015, n. G16052
Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta per l'acquisizione dell'infrastruttura tecnologica di gestione del servizio RECUP per la Regione Lazio e relativi servizi professionali. Approvazione atti e indizione gara CIG 6512929F05, CUP
F82I15000620002. Pag. 305
DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 15 dicembre 2015, n. G15776
D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio". Ente: "SISTHEMA & ANALISI S.R.L. (P.IVA 07148861003)" - Rigetto domanda di
accreditamento per la tipologia "in ingresso". Pag. 545
Determinazione 15 dicembre 2015, n. G15777
Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 – Titolo V – Autorizzazione prosecuzione corsi autorizzati in altra sede autorizzata ente
"ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI TEATRO". Pag. 548
Determinazione 15 dicembre 2015, n. G15778
D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio". Ente CIOFS FP LAZIO (P.IVA 01129091003) - Variazione codici Isfol/Orfeo.
Pag. 552 Determinazione 15 dicembre 2015, n. G15780
Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 – Titolo V – Autorizzazione ente "ANAP S.R.L." a svolgere corsi privati non finanziati.
Autorizzazione Corsi. Pag. 557
Determinazione 15 dicembre 2015, n. G15782
Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 – Titolo V – Rinnovo Autorizzazione e variazione sede legale ed operativa ente
"ROMEUR S.R.L." a svolgere corsi privati non finanziati. Pag. 561 Determinazione 16 dicembre 2015, n. G15942
Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 – Titolo V – Autorizzazione ente "LEI & LUI INTERNATIONAL SRL" a svolgere
corsi privati non finanziati. Autorizzazione Corsi. Pag. 566
DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 9 dicembre 2015, n. G15280
Determinazione n.B01267 del 02/03/2012. Avviso pubblico – D.AV.I.D. "Interventi volti a favorire la permanenza al lavoro e l'inserimento lavorativo dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e/o integrazioni, e la divulgazione per gli stessi di conoscenze relative al mercato del lavoro". Impegno di spesa di euro 2.826,00 sul capitolo F31900, a favore dell'Associazione Culturale "Il Ponte", a copertura del 30% dell'intero importo, esercizio finanziario 2015.
Pag. 570
082015CIGS034077; 082015CIGS034078; 082015CIGS034079; 082015CIGS034080; 082015CIGS034081;
082015CIGS034082; 082015CIGS034083; 082015CIGS034086; 082015CIGS034087; 082015CIGS034088;
082015CIGS034089; 082015CIGS034090; 082015CIGS034091; 082015CIGS034092; 082015CIGS034093;
082015CIGS034094; 082015CIGS034095; 082015CIGS034096; 082015CIGS034097; 082015CIGS034098;
082015CIGS034099. Pag. 574
Determinazione 15 dicembre 2015, n. G15785
Modificazioni della Determinazione Dirigenziale 04 dicembre 2015, n. G15078, recante "Modifica alla Determinazione Dirigenziale 26 settembre 2008, n. D3237, nella parte relativa all'attribuzione della somma di € 337.500.00 sul cap. F21502, esercizio finanziario 2009 (Impegno n. 39087/2008), all'Ente EN.A.I.P. - LAZIO per i progetti approvati a seguito dell'avviso pubblico di cui alla stessa Determinazione. Richiesta modifica Decreto del Presidente del 11 luglio 2011, n. T0248, avente ad oggetto la "ricognizione residui perenti al 31 dicembre 2010". Rettifica del codice creditore erroneamente trascritto riferito all'
Ente EN.A.I.P.. Pag. 601
Determinazione 15 dicembre 2015, n. G15814
Concessione e proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per le aziende con codice domanda: 082014CIGS027267; 082014CIGS029606;
082014CIGS029685; 082014CIGS029719; 082014CIGS030359; 082014CIGS030378; 082014CIGS030452;
082014CIGS031013; 082014CIGS031241; 082014CIGS031840. Pag. 605
Determinazione 15 dicembre 2015, n. G15815
Concessione, per l'anno 2015, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'azienda con codice domanda: 082015CIGS032288. Pag. 619
Determinazione 16 dicembre 2015, n. G15956
Modifica dello schema di convenzione approvato con determinazione dirigenziale 18 dicembre 2014 n. G18408 "Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e la società BIC Lazio S.p.A. per la predisposizione e gestione di un avviso pubblico per tirocini per disabili gravi, psichici e intellettivi ai sensi della DGR 199/2013. Impegno di spesa di Euro 808.000,00
a valere sul cap.F31927. Esercizio finanziario 2014" Pag. 625
DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 15 dicembre 2015, n. G15797
Regolamento regionale del 3 marzo 2014, n. 4 "Concessione a terzi in uso temporaneo di beni immobili di proprietà regionale".
Concessione in uso temporaneo di una porzione dell' immobile Castello di Santa Severa, sito in frazione Santa Severa, Comune di Santa Marinella (Roma), di proprietà della Regione Lazio al Comune di Santa Marinella (Roma) per la realizzazione
dell'evento "Festa al Castello". Pag. 646
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 dicembre 2015, n. G15919
Attivazione della Casa della Salute presso la struttura Presidio Polifunzionale Clauzetto. Ratifica Intesa tra Regione Lazio e
Azienda USL Roma E. Pag. 650
Determinazione 9 dicembre 2015, n. G15313
D.G.R. 440/2010 - Programma "Regione Lazio per il Cittadino Consumatore III - Revoca del finanziamento concesso all'associazione CONIACUT - contestuale disimpegno della somma di euro 52.500,00 dall'impegno n. 10030/15 assunto sul capitolo R31103 dell'esercizio finanziario 2015 - recupero della somma di euro 22.500,00 erogata a titolo di anticipo , oltre ad interessi legali maturati pari ad euro 965,96 per un importo complessivo di euro 23.465,96 sul capitolo di entrata 331531.
Pag. 658 Determinazione 16 dicembre 2015, n. G15914
L.R. n. 20 del 21 luglio 2003 "Disciplina per la Promozione e il sostegno della Cooperazione" - Art. 5 - D.G.R. n. 498 del 17/10/2012 di approvazione del Piano di Attuazione per la Cooperazione - annualità 2012-2013. Autorizzazione a Lazio Innova S.p.A. all'erogazione del rimborso delle spese rendicontate a titolo di saldo per la realizzazione del progetto presentato dall'Organizzazione Regionale del Movimento Cooperativo UNCI LAZIO. Pag. 663
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 10 dicembre 2015, n. G15503
L.R. 16 luglio 1998, n. 30. Pagamento dei servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza della Regione Lazio, svolti nel 2014 (7 linee). Impegno di spesa per complessivi euro 1.870.000,00 sul D41900 (Aggregato 10.02.1.03.02.15.001) del Bilancio Pluriennale 2014 - 2016. Annualità 2015 - a favore delle Società esercenti. Pag. 670
Enti Locali
Province
Provincia di Latina Avviso 7 dicembre 2015
Avviso di rilascio atto ricognitivo di riconoscimento all'uso per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ai sensi del R.D.
1775/33 e della L.R.30/2000. Ditta Pisterzi Maurizia in comune di Terracina. fasc. 4225 Pag. 677 Avviso 7 dicembre 2015
Avviso di rilascio atto riconoscitivo di riconoscimento all'uso di derivare acque pubbliche sotterranee ai sensi del R.D. 1775/33 e della L.R. 30/2000. Ditta Rocco S.r.l. in comune di Cisterna di Latina. Fasc. 4572 Pag. 679
Avviso 15 dicembre 2015
L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 – R.R. 10/2014 Pubblicazione avviso rilascio della Concessione Demaniale ai soli fini idraulici per la realizzazione di uno scarico, con occupazione di pertinenze idrauliche demaniali, nel corso d'acqua superficiale secondario denominato "Fosso delle Marne (Pantanelli) – località Codarda - Comune di Pontinia (LT).
Richiedente: PONTINATURA Soc. Coop. Agricola (P.I. 02450910597), con sede legale a 04014, Pontinia (LT), Via del
Procoio, snc. Fasc. EC/OI 2506/2014. Pag. 681
Avviso 15 dicembre 2015
L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 – Pubblicazione avviso istanza per: Richiesta di Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamento sub alveo del Fosso Calegna, da realizzarsi nel Comune di Gaeta (LT), località Calegna.
Richiedente: NUOVO CONS. CALEGNA B5 COMP A (P.IVA 02333450597), con sede legale in 04024, Via Veneto n.19,
Gaeta (LT). Fasc. EC/OI 2606/2015. Pag. 683
Comuni
Comune di Fiano Romano Avviso
BANDO PER L'ALIENAZIONE DELL'EX MATTATOIO COMUNALE INVITO A PRESENTARE OFFERTE DI
ACQUISTO Pag. 685
Stato
Agenzie
Agenzia italiana del Farmaco
Determinazioni
Determinazione 4 novembre 2015
Attivita' di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume per i medicinali per uso umano
«Sovaldi» e «Harvoni». (Determina n. 1427/2015).
DETERMINA 4 novembre 2015
Attivita' di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume per i medicinali per uso umano
«Sovaldi» e «Harvoni». (Determina n. 1427/2015).
(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale n.264 del 12 Novembre 2015)
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione n. 1353/2014 del 12 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
283 del 5 dicembre 2014, relativa alla specialita' medicinale «Sovaldi»;
maggio 2015, relativa alla specialita' medicinale «Harvoni»;
Visti gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio 2015 tra AIFA e la societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialita' medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», in cui si prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni ivi specificate;
Vista la decisione del CPR dell'AIFA, adottata nella seduta del 30 settembre-1° ottobre 2015, di accettare le restituzioni previste sulla base dell'accordo prezzo/volume di «Sovaldi» e «Harvoni» tramite emissione di note di credito, anziche' tramite payback, gia' consentito ed attuato con det. AIFA n. 982/2015;
Determina:
Art. 1
Applicazione meccanismo prezzo/volume
Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialita' medicinali SOVALDI e HARVONI, l'azienda dovra' provvedere all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle regioni riportati nell'allegato elenco (allegato 1), che e' parte integrante della presente determinazione, congiuntamente alla nota metodologica recante le modalita' di calcolo degli importi stessi (allegato 2).
Art. 2
Modalita' di emissione delle note di credito
Le note di credito devono essere emesse fino a concorrenza degli importi dovuti alle singole regioni, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente determinazione.
Le note di credito dovranno essere riproporzionate tra le diverse strutture sanitarie della regione in base ai dati del registro AIFA e dovranno essere comunicate sia ad AIFA che alle regioni entro le scadenze stabilite.
Art. 3
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 4 novembre 2015
Il direttore generale: Pani
RIPARTIZIONE REGIONALE DELL'IMPORTO A CARICO DELL'AZIENDA, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO P/V
Ditta: Gilead Sciences Srl.
Specialita' medicinali: «Sovaldi» e «Harvoni».
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OMISSIS
|Lazio | € 18.247.041|
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OMISSIS
Metodologia di determinazione dell'importo a carico del titolare di A.I.C. dei medicinali
«Sovaldi»/«Harvoni», in applicazione dell'accordo prezzo/volume e della relativa ripartizione regionale, da corrispondere attraverso emissione di note di credito alle strutture sanitarie.
La determinazione dell'importo a carico del titolare di A.I.C. dei medicinali «Sovaldi»/«Harvoni», in applicazione dell'accordo prezzo/volume, da corrispondere attraverso emissione di note di credito, e' condotta sulla base del monitoraggio a livello nazionale dei pazienti e dei relativi trattamenti inseriti nel registro AIFA.
L'ambito di applicazione del presente procedimento considera i pazienti associati ad almeno una dispensazione dei farmaci in questione. Sulla base del riferimento cronologico della prima dispensazione, nel momento in cui viene raggiunto a livello nazionale il numero dei pazienti previsto dai singoli scaglioni del meccanismo prezzo/volume, AIFA provvede ad emanare, con propria determinazione, l'atto che consente l'applicazione dei termini dell'accordo confidenziale sottoscritto tra l'azienda farmaceutica e l'Agenzia per i medicinali «Sovaldi»/«Harvoni», ai sensi del'art. 48, comma 33, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.
326 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente metodologia descrive la procedura di quantificazione dell'importo dovuto e la relativa ipartizione regionale, in applicazione del secondo sconto previsto dall'accordo negoziale prezzo/volume al raggiungimento della corrispondente quota attesa di pazienti avviati al trattamento (di seguito secondo scaglione di sconto). Sulla base dei dati contenuti nei registri di monitoraggio AIFA, sono individuati il numero dei trattamenti e le relative confezioni effettivamente dispensate in ogni regione per ogni schema terapeutico. Nel caso in cui un paziente abbia ricevuto la dispensazione di confezioni da piu' di una regione, il valore economico relativo al trattamento del paziente sara' ripartito tra le regioni in base al numero delle confezioni effettivamente dispensate al momento della verifica.
In particolare, la metodologia ha previsto che:
1) Il valore economico complessivo nazionale a carico dell'azienda titolare dei medicinali e' calcolato come differenza tra il prezzo ex-factory al netto dell'IVA e dello sconto per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche - richiamato in determinazione di autorizzazione del prezzo e della rimborsabilita' di «Sovaldi»
e «Harvoni» - ed il medesimo prezzo ulteriormente calcolato al netto dello sconto previsto dall'accordo prezzo/volume in corrispondenza del completamento del secondo scaglione di pazienti applicabile allo specifico trattamento (di seguito definito ∆prezzo ), moltiplicato per il numero delle confezioni effettivamente dispensate tra la precendente verifica e la seconda verifica prevista, per ognuno degli schemi di trattamento, fino al limite massimo delle tre confezioni previste per il trattamento al termine della 12esima settimana.
Ai fini della composizione del valore del payback complessivo nazionale, come precisato nella nota metodologica allegata al primo procedimento di rimborso a carico di Gilead (determina AIFA n.
982/2015), e' stato calcolato, per i trattamenti non completati al momento della prima verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esso e' stata applicata la prima scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco concorrendo a comporre il valore economico dovuto relativo al secondo scaglione di sconto a carico del titolare di A.I.C. 2) Il valore economico complessivo a livello nazionale e' ripartito tra le regioni in funzione del numero dei pazienti e delle corrispondenti confezioni dispensate. A tal fine
base dell'incidenza percentuale della popolazione regionale residente (dato ISTAT al 1° gennaio 2014) sul totale nazionale. Ai fini del pay-back da accordo P/V concorrono al secondo scaglione i pazienti che hanno ricevuto un numero di confezioni massimo pari a tre, o inferiore in caso di interruzione del trattamento, ovvero in caso di recente avvio dello stesso.
Successivamente, e' stata individuata la numerosita' dei pazienti raggiunta (o meno) da ogni regione rispetto a quella attesa al completamento del secondo scaglione di sconto, distintamente da quella delle regioni nelle quali tale numerosita' ha superato quella prevista al termine del medesimo scaglione.
Poiche' ogni paziente puo' aver ottenuto tutte le dispensazioni registrate nell'ambito di una sola regione o, in alternativa, in piu' regioni, il valore del pay-back e' calcolato in base alla scontistica della regione in cui e' avvenuta la prima dispensazione ed e' ripartito tenendo conto delle confezioni effettivamente dispensate in ogni regione. Per esempio, se una regione non ha raggiunto almeno la quota minima di pazienti attesi (i.e.: scaglione zero con ∆prezzo =0), essa concorre al raggiungimento del primo scaglione di sconto a livello nazionale, ma, tuttavia, al momento della verifica (e solo a tale data) non e' attribuibile alcun importo alla suddetta.
Il prodotto del numero delle confezioni dispensate in ogni regione, per i soli pazienti che ricadono nel secondo scaglione, moltiplicato per il ∆prezzo , individua la ripartizione regionale dell'importo maturato a livello regionale. Tuttavia, in quelle regioni che hanno avviato al trattamento un numero di pazienti, rilevato attraverso il registro di monitoraggio AIFA, superiore rispetto a quello atteso al completamento del secondo scaglione, la quota dovuta sara' calcolata sulla base della moltiplicazione del numero delle confezioni relative a tali pazienti per il ∆prezzo corrispondente allo scaglione successivo al secondo.
La quantificazione del pay-back descritta al punto 2) della presente nota metodologica rappresenta il valore derivante dall'applicazione delle scontistiche previste dall'accordo prezzo/volume a livello regionale, considerando anche quelle previste al termine dei successivi scaglioni. Tale approccio individua gli importi a livello regionale che vengono utilizzati per riproporzionare l'importo complessivamente dovuto a livello nazionale (punto 1). Cosi' si ottiene la ripartizione regionale dei valori delle note di credito a carico del titolare di A.I.C. ad ogni struttura sanitaria autorizzata della regione (allegato 1).
Si precisa che, in corrispondenza delle verifiche relative al completamento dei successivi (al primo) scaglioni di sconto a livello nazionale si calcolera', per i trattamenti non completati al momento della precedente verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esse verra' applicata la corrispondente scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco che, tuttavia, concorrera' a comporre il valore economico dovuto per i successivi scaglioni di sconto a carico del titolare di A.I.C.
Inoltre, l'eventuale trattamento di pazienti in eccedenza rispetto a quelli massimi complessivamente previsti nelle singole regioni (i.e. successivi al completamento dell'ultimo scaglione regionale), nel caso in cui si chiudesse prima del raggiungimento, a livello nazionale, del numero totale di pazienti previsti dall'accordo negoziale, sara' associato ad un pay-back temporaneamente sospeso, fino alla sua eventuale rideterminazione ad esito di un nuovo accordo negoziale tra AIFA ed il titolare di A.I.C.
Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialita' medicinali «Sovaldi» e
«Harvoni», l'azienda dovra' provvedere all'emissione di note di credito. Tali note dovranno essere emesse a favore delle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle singole regioni riportati nell'allegato 1, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa determinazione. Le note di credito dovranno essere riproporzionate tra le diverse strutture
(indirizzo PEC: upr.neg@aifa.mailcert.it) che alle regioni entro le scadenze stabilite in formato cartaceo e digitale in modo da garantirne la verifica.
Stato
Organi di Giurisdizione Ordinaria e Amministrativa
Corte dei Conti
Atti
Deliberazione 9 novembre 2015
Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, alla luce della disciplina dettata dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (Delibera n. 31/SEZAUT/2015/INPR).
Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, alla luce della disciplina dettata dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (Delibera n. 31/SEZAUT/2015/INPR).
(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2015 n.281)
LA CORTE DEI CONTI nell'adunanza del 9 novembre 2015
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;
Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);
Visti il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Viste le note n. 5611 del 14 ottobre 2015 e n. 5898 del 3 novembre 2015, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie, rispettivamente, per l'adunanza del 23 ottobre 2015 e per quella odierna;
Uditi i relatori Consiglieri Alfredo Grasselli e Rinieri Ferone
Considerato
Con la deliberazione n. 4/2015 la Sezione delle autonomie ha dettato le prime linee di orientamento in merito alla fase di avvio del processo di armonizzazione del sistema di contabilita' degli enti territoriali.
Il percorso per la compiuta realizzazione di questa riforma si preannuncia non facile, e la Corte dei conti e' chiamata, nell'ambito delle sue attribuzioni, a seguirne l'attuazione. Alle Sezioni regionali di controllo, pertanto, spetta l'oneroso compito di monitorare la corretta applicazione delle rinnovate regole e alla Sezione della autonomie compete, nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento, l'adozione di linee di orientamento che garantiscano un uniforme comportamento da parte delle Sezioni regionali di controllo e che guidino nell'attivita' dei revisori dei conti.
Un tema di particolare rilevanza, che sta emergendo nel momento di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina, riguarda le entrate vincolate, con particolare riferimento alla gestione di cassa e ai riflessi sul risultato di amministrazione. Profili che, in ultima analisi, incidono sulla nodale questione della
bilancio.
L'esame della tematica, avviato nell'adunanza del 23 ottobre 2015, e' stato rinviato all'adunanza odierna, all'esito della quale e' stata assunta la presente deliberazione.
Delibera
Di adottare le unite linee di indirizzo - che costituiscono parte integrante della presente deliberazione - in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 9 novembre 2015.
Il Presidente: Falcucci
Allegato
Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate alla luce della disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126.
1. Un tema di particolare rilevanza, che sta emergendo nel momento di transizione tra la vecchia e la nuova disciplina, riguarda le entrate vincolate e destinate, con particolare riferimento alla gestione di cassa e ai riflessi sul risultato di amministrazione.
Profili che, in ultima analisi, incidono sulla nodale questione della corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente e della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La necessita' di una corretta evidenziazione contabile delle entrate con specifico vincolo e' stata tenuta in considerazione gia' nella regolamentazione della fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema contabile, in vista di un'adeguata ricostruzione da parte degli enti locali della cassa vincolata ed in relazione all'esigenza che gli stessi si dotino di strumenti e procedure idonei alla rilevazione delle relative movimentazioni. Infatti, tra i primi adempimenti richiesti agli enti locali per l'avvio della riforma contabile - al fine specifico di dare corretta applicazione all'art.195 del TUEL - il punto 10.6 in materia di "determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015" dell'all. 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria) al d.lgs. n.118/2011, prevede che all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione, o,in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunichino formalmente al proprio Tesoriere l'importo degli incassi vincolati al 31 dicembre 2014.
2. Prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, la disciplina relativa all'individuazione delle entrate vincolate e al loro utilizzo temporaneo in termini di cassa di cui al d.lgs. n. 267/2000 era alquanto lacunosa. Il criterio guida utilizzato nella concreta applicazione delle norme si incentrava sul corretto modo di prestare osservanza al principio di unita' del bilancio;
pero' la scarna disciplina di dettaglio, da un lato, e la mancanza
di indici sicuri atti ad individuare le entrate vincolate che
facevano eccezione alla richiamata regola, dall'altro, hanno
favorito diffuse incertezze sull'interpretazione del medesimo
principio.
il profilo della competenza, si son riflesse sul piano dei vincoli rilevanti in termini di cassa che e' l'aspetto di specifico interesse della questione in esame. Esse si sono tradotte in diffuse irregolarita' soprattutto sotto il profilo dell'inadempimento dell'obbligo di ricostituzione delle somme vincolate, utilizzate in termini di cassa spesse volte ben oltre i limiti consentiti dalla legge.
3. L'unita' del bilancio nella nuova formulazione dei principi generali di cui all'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, viene declinato nelle proposizioni di diritto secondo le quali "e' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene cosi' la totalita' delle sue spese durante la gestione.
Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.
I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate".
Elementi di chiarezza emergono, anche, all'esito della ricostruzione del quadro normativo, dal quale si evince che la disciplina degli incassi vincolati degli enti locali dopo l'"armonizzazione", pur conservando i tratti fondamentali di quella antecedente al d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, fa registrare aggiunte al testo delle relative norme che convergono verso una piu' sicura individuazione delle entrate vincolate oggetto della specifica disciplina che ne occupa.
In particolare, nell'art. 180, comma 3 che codifica gli elementi descrittivi degli ordinativi di incasso, alla lettera d), laddove il vecchio testo faceva riferimento "agli eventuali vincoli di destinazione", il nuovo testo puntualizza: "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti".
Corrispondentemente, per quanto riguarda i mandati di pagamento, l'art. 185, comma 2, lettera i), precisa che tra gli elementi che lo sostanziano devono essere indicati "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".
Queste puntualizzazioni hanno valore di una sostanziale tipizzazione delle fattispecie, quanto meno con riferimento alla fonte del vincolo.
Solo con riferimento a queste tipologie di entrate operano i limiti di utilizzo, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL, e nel rispetto della peculiare procedura prevista.
Per altre entrate, per le quali e' prevista una generica
destinazione, non operano i vincoli anzi detti. Non v'e' dubbio,
peraltro, che le entrate di questo tipo non si debbano trattare
sic et simpliciter come entrate libere. L'ente, pertanto, deve
comunque tenerne adeguata evidenza contabile, ai fini della
risultato d'amministrazione (si vedano i prospetti sul risultato d'amministrazione presunto nell'all. 9 a) e, a rendiconto, nell'all. 10 a) del d.lgs. n. 118/2011, con riferimento alla "Parte vincolata" alla "Parte destinata agli investimenti").
4. Converge in questa direzione ed integra la portata sostanziale delle norme, l'art. 187, comma 3 ter, del TUEL, e l'esplicitazione dei criteri sui quali si basa la costituzione della quota vincolata del risultato di amministrazione di cui al punto 9.2. del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria. Viene precisato, infatti, che confluiscono nella suddetta quota le entrate tipizzate al comma 3 lett.d) dell'art. 180 TUEL per le quali sia possibile individuare una specifica destinazione. Tale requisito, continua il principio, e' correlato: a) alla legge oppure ai principi contabili generali ed applicati; b) alla determinazione dell'investimento, per le entrate da mutui e finanziamenti per investimenti; c) ai trasferimenti erogati a favore dell'ente con precisa finalita'.
In sostanza la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di "condizione" che e' apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalita' pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalita' governate dalle rigide regole dell'indebitamento. La "irreversibilita'" della destinazione, insomma, sottrae definitivamente all'ente la disponibilita' delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi far ricorso per momentanea carenza di liquidita' ma solo con i limiti e le procedure sopra richiamate).
Sugli enunciati principi si fonda anche la disciplina, novellata dal d.lgs. n.118/2011, contenuta nell'art. 187 TUEL relativa alla composizione del risultato di amministrazione che viene testualmente distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. La norma precisa che i fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione, introducendo - sia pure ai fini della disciplina della composizione del risultato e dei presupposti di legge necessari alla loro utilizzabilita' - una distinzione che mancava nel precedente testo della medesima norma.
Ora, infatti, la legge distingue in maniera netta, per quanto
riguarda la competenza, tra avanzo vincolato ed avanzo destinato,
differenziandone le modalita' di applicazione e talune possibilita'
di utilizzo: ad esempio la possibilita' di utilizzare l'avanzo
destinato per la copertura dell'extra-deficit da riaccertamento
straordinario dei residui. In sostanza anche dall'analisi di queste
norme trova conferma il criterio per cui la cassa vincolata
e' alimentata dalle entrate che abbiano un vincolo specifico ad
una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o
per prestiti (indebitamento) e solo in tali limiti si puo' formare
il vincolo, proprio in osservanza del principio generale dell'unita'
programmazione, gestione e rendicontazione del settore pubblico.
5. In tale contesto assume anche chiaro significato il gia' richiamato Principio applicato della contabilita' finanziaria, che al punto 9.2 precisa "E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate."
Al di la' della esemplificazione contenuta nel principio contabile appena riportato ed andando oltre le sole evidenze attinenti agli aspetti amministrativo-contabili, la ragione per cui somme vincolate in termini di competenza sono liberamente disponibili in termini di cassa, sembra rispondere ad esigenze sostanziali sia di ordine pubblicistico, riconducibili all' economicita' della gestione, evitando all'ente gli oneri di anticipazioni di tesoreria, sia al criterio universalmente valido della naturale fungibilita' dello strumento monetario;
criterio che sul piano civilistico fonda la ragione di una clausola generale di responsabilita' da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie. Limitare l'uso della liquidita' oltre le necessita' individuate dalla legge porta a snaturare la stessa funzione della liquidita' che e' la base della fluidita' dei rapporti patrimoniali, sia che essi siano svolti in ambito privatistico, sia che si riferiscano all'ambito pubblicistico. Anzi, proprio su quest'ultimo versante, l'esigenza di contenere le restrizioni sull'uso della liquidita' trova conferma nelle rigorose norme che obbligano al rispetto dei tempi di pagamento delle obbligazioni connesse alle transazioni commerciali.
Funzionale al descritto regime normativo e soprattutto alla necessita' di conciliare gli effetti dell'esposta interpretazione restrittiva del regime dei vincoli di cassa, con le pur ineludibili esigenze di salvaguardare la sana gestione finanziaria, appare la novita' di cui al punto 10.1 del principio contabile applicato, rappresentata dall'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) - (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.
118/2011).
D'altra parte, se si ritenesse che vincoli ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art. 180, comma 3, lett. d), TUEL, debbano gravare sulla gestione di cassa, ne deriverebbe un eccessivo irrigidimento, attesa anche l'inevitabile asincronia tra accertamenti e riscossioni, da una parte, e spese e pagamenti, dall'altra.
Asincronia che, a regime, dovrebbe trovare, nell'arco
dell'esercizio, una fisiologica soluzione con la corretta
applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata,
correlate ad obbligazioni esigibili (ovvero destinate ad essere incassate e pagate) nell'esercizio di imputazione.
6. Il regime vincolistico della gestione di cassa, dunque, e' caratterizzato dall'eccezionalita' delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate ai richiamati artt. 180, comma 3, lett. d) e dall'art. 185, comma 2, lett. i).
E infatti quando si tratta di risorse proprie dell'ente ulteriori vincoli sono presi in considerazione solo con riferimento alla gestione di competenza, con particolare riferimento alla costituzione della quota vincolata del risultato di amministrazione L'art. 187, comma 3 ter, TUEL (e, conformemente, il principio contabile applicato sulla contabilita' finanziaria), in proposito, oltre alla casistica di cui al ripetuto art. 180, co.3, lett.
d), aggiunge le risorse derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, "accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione". L'origine propria delle risorse, e, in questo caso, anche la reversibilita' della decisione sulla destinazione, ha fatto escludere l'applicazione del vincolo di cassa a questa peculiare fattispecie (tra l'altro soggetta anche a particolari presupposti: "solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193").
Analogamente, si richiama quanto disposto con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 maggio 2015, relativo al primo aggiornamento dei principi contabili applicati, in particolare nella parte che considera le entrate accertate che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione. Al riguardo si chiarisce che "...omissis...La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come vincolate da trasferimenti ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli di cassa".
Insomma, le quote di cofinanziamento per specifici interventi derivanti da Unione Europea e/o Stato rientrano tra i casi individuati dall'art. 180, comma 3 lett.d), con tutte le ovvie conseguenze, mentre le risorse proprie dell'ente locale confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, ma non rilevano ai fini della disciplina dei vincoli di cassa.
Per completezza di esposizione, si richiama anche il punto 10.7
del principio applicato concernente la contabilita' finanziaria,
che precisa che, in caso di interventi finanziati da altri
soggetti, qualora l'intervento sia stato realizzato e pagato
con risorse proprie prima dell'introito del trasferimento,
le somme successivamente acquisite sono da considerarsi entrate
libere.
di quelli indicati dall'art. 180, comma 3, lett. d), l'esclusione della disciplina di cui agli artt. 195 e 222 del TUEL non fa venir meno l'obbligo di utilizzo delle risorse per le finalita' cui sono destinate. Conseguentemente l'ente locale ha l'obbligo di darne evidenza contabile, per consentire la verifica della situazione.
Si sono richiamate le norme e i principi contabili che governano la costituzione della quota dell'avanzo vincolato e di quella relativa alle entrate destinate ad investimenti e non spese (e cioe' non ancora impegnate, ancorche' eventualmente utilizzate in termini di cassa per altre esigenze).
E' di tutta evidenza l'importanza di una corretta ricostruzione delle risorse vincolate, in quanto incide sul risultato d'amministrazione, e, quindi, sulla veritiera rappresentazione di un effettivo avanzo, o, al contrario, di un disavanzo al quale deve essere data idonea copertura. E, infatti, e' opportuno, rammentare che l'art. 187, comma 1 TUEL, precisa che "...omissis ...
Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se' stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 188". Si evidenzia che gli importi iscritti nei prospetti del risultato presunto, in sede di bilancio di previsione, e del risultato d'amministrazione definitivo, in sede di rendiconto, devono essere analiticamente dimostrati nella "nota integrativa" allegata ai due documenti contabili (v. all. 4-1 al d.lgs. n. 118/2011, Principio applicato della programmazione, punto 9.11).
Si tratta di profili rilevanti nella prospettiva della equilibrata gestione finanziaria degli enti, che devono essere tenuti in debita considerazione dagli organi di revisione e dalle Sezioni regionali di controllo in occasione dell'attivita' di verifica di propria competenza.
8. In conclusione, si riepilogano gli aspetti salienti delle problematiche trattate.
a) Per una corretta interpretazione delle disposizioni del TUEL occorre far riferimento all'intero corpus che ora sostanzia la contabilita' armonizzata, e, quindi, anche ai principi contabili e agli altri allegati al d.lgs. n. 118/2011, che costituiscono al tempo stesso norma di comportamento per gli operatori e chiave di piu' esplicita lettura delle disposizioni cui si riferiscono.
b) Con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere
tra entrate vincolate a destinazione specifica, individuate
dall'art. 180, comma 3, lett. d) del TUEL; entrate vincolate ai sensi
dell'art. 187, comma 3 ter, lett. d); entrate con vincolo di
destinazione generica. Solo per le prime opera la disciplina prevista
dagli artt. 195 e 222 del TUEL, per quanto riguarda la loro
utilizzabilita' in termini di cassa. Dette risorse devono essere
puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo,
sia per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato. Pertanto
le entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)
possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il
della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222, e cioe' entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (salvo quanto previsto per gli enti in dissesto dal comma 2 bis del medesimo articolo). I relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria (cfr. d. lgs. n. 118/2011, all. 4-2, punto 10.2). L'utilizzo di somme vincolate riduce di pari misura il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L'esistenza in cassa di somme vincolate comporta che siano prioritariamente utilizzate, nei limiti e con le modalita' anzi dette, prima di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
c) Le entrate non gravate dai vincoli sopra indicati confluiscono nella cassa generale e sono utilizzabili per le correnti esigenze di pagamento. Il ricorso costante a somme derivanti da risorse destinate ad investimento per il pagamento di spese ordinarie, con la mancata realizzazione di programmi per mancanza di liquidita', o il formarsi di debiti, per spese impegnate ma non pagate perche' le risorse vincolate non sono state ripristinate, potrebbe, nella valutazione d'assieme, costituire significativo sintomo di una criticita' (cosi' come, peraltro, anche il ripetuto impiego delle anticipazioni di tesoreria potrebbe essere rivelatore di una crisi finanziaria strutturale) da segnalare per l'adozione delle idonee misure correttive.
L'ente deve comunque usare la necessaria prudenza nella gestione di queste risorse, anche nella prospettiva del rispetto della programmazione assunta e del raggiungimento degli obiettivi per i quali, in tale sede, gli introiti in questione sono stati individuati quali fonti di finanziamento e strumenti di copertura della spesa.
d) Sotto il profilo della gestione di competenza, anche di queste somme deve essere tenuta adeguata evidenza, per la determinazione delle quote destinate ad investimento e non spese da riportare nel risultato d'amministrazione, che devono essere analiticamente dimostrate nelle note integrative.
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 dicembre 2015, n. T00255 Nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma B.
OGGETTO: Nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i., concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;
VISTO il Decreto legge dell’1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e, in particolare, l’art. 8, comma 7 bis;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247 del 25 luglio 2014 recante: “Adozione della
nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00259 del 6 agosto 2014 recante: “Approvazione
dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00373 del 30 luglio 2015 concernente:
“Integrazione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli
obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio approvata con il DCA n.U00247/14. Nuovo assetto territoriale e nuova denominazione delle Aziende Sanitarie Locali RM/A, RM/B, RM/C, RM/D, RM/E”;RILEVATO che, con il citato DCA 373/2015, sono stati integrati i Programmi Operativi di cui al DCA 247/14, prevedendo - nell’Intervento 2 “Riorganizzazione dell’offerta assistenziale, all’Azione 2 - il punto 3.2.2.5 che contempli l’integrazione tra la ASL Roma B e la ASL Roma C da attuarsi entro il 31 dicembre 2015;
PRESO ATTO, inoltre, che il citato DCA 373/2015 ha stabilito:
di procedere, in esecuzione a quanto previsto dal punto 1.7 dell’atto di indirizzo approvato con il DCA 259/2014, alla rivisitazione degli ambiti territoriali delle Aziende che insistono sul territorio del Comune di Roma, adeguando detto territorio alla nuova articolazione dei Municipi di Roma Capitale;
di procedere ad una integrazione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a
salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio, inserendo tra le azioni da porre in essere un ulteriore punto 3.2.2.5 che preveda l’integrazione tra la ASL Roma B e la ASL Roma C da attuarsi entro il 31 dicembre 2015;
di prevedere una nuova denominazione e un nuovo assetto delle Aziende Sanitarie Locali
dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ridefinendo i relativi ambiti territoriali come di seguito indicato:
ASL Roma 1 comprende il territorio delle ASL RM/A, RM/E;
ASL Roma 2 comprende il territorio delle ASL RM/B, RM/C;
ASL Roma 3 comprende il territorio della ASL RM/D;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 492 del 17 settembre 2015, recante: “proposta di
legge regionale concernente “Disposizioni in materia di riordino della rete assistenziale e ospedaliera”;CONSIDERATO che la proposta di legge regionale di cui alla sopracitata deliberazione intende intervenire nel riordino dell’assetto organizzativo del servizio sanitario regionale, ridefinendo gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie in conseguenza di quanto previsto dai Programmi Operativi;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00024 del 30 gennaio 2014 veniva nominato il dott. Vitaliano De Salazar Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B, per la durata di tre anni dalla sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera intellettuale relativo al suddetto incarico, stipulato in data 4 febbraio 2014 (Reg. Cron. Uff. Rogante n. 16927 del 17/02/2014);
DATO ATTO che il dott. Vitaliano De Salazar ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore della ASL Roma B a far data dal 04/12/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 9 dicembre 2015, recante:
“Commissariamento dell’Azienda Sanitaria Roma B (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16
giugno 1994, n. 18 e s.m.i.”;VISTO l’art. 8, commi 7 e 7 bis, della sopra citata legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i, ove si prevede che in caso di cessazione dall’incarico, per qualunque causa, del direttore generale il Presidente della Regione può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale con la quale viene commissariata l’azienda sanitaria, alla nomina di un commissario straordinario il quale rimane in carica fino all’insediamento del nuovo direttore generale;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità nel governo delle attività clinico
assistenziali, amministrative e tecniche, il direttore sanitario ed amministrativo, ai sensi dell’art. 8,
comma 7 bis, restano in carica durante il periodo di commissariamento delle aziende e decadono,
salvo conferma, alla data di insediamento del nuovo Direttore Generale;
CONSIDERATO che con nota prot. N. 688641 dell’11 dicembre 2015, il Presidente della Regione Lazio, ravvisata la necessità di procedere all’attuazione dei programmi Operativi di cui al DCA 247/2015 e considerata la professionalità posseduta e l’esperienza maturata, ha indicato la dott.ssa Flori Degrassi, nata a Capodistria (Pl) il 28 marzo 1951, quale Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B e soggetto attuatore dell’integrazione della ASL Roma B con la ASL Roma C;
CONSIDERATO che il soggetto attuatore dovrà porre in essere le misure propedeutiche alla integrazione delle ASL Roma B e Roma C;
VISTA la nota dell’11 dicembre 2015, con la quale la dott.ssa Flori Degrassi ha accettato l’incarico ed ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Regionale a decorrere dal 16 dicembre 2015, con espressa istanza di rinuncia al preavviso, che si ritiene possa essere accolta atteso l’interesse alla nomina a Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B;
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Flori Degrassi;
CONSIDERATO che il Commissario Straordinario viene nominato tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di direttore generale di azienda sanitaria, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, del D.lgs. n. 502/92, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la L. n. 189/2012;
CONSIDERATO che l’incarico in questione riveste natura fiduciaria nell’ambito dell’Amministrazione regionale;
CONSIDERATO che, per giurisprudenza unanime e consolidata, il Commissario Straordinario di un ente pubblico viene inserito in un rapporto di servizio onorario, non già di pubblico impiego e non rientra nello schema di lavoro subordinato, né in quello del lavoro autonomo, né in quello della prestazione d’opera intellettuale;
RITENUTO, quindi, di nominare Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B, la dott.ssa Flori Degrassi, nata a Capodistria (Pl) il 23 marzo 1951, in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1 bis, della Legge Regionale 16 giugno 1994, n.18 e s.m.i.;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:
di nominare Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B e
soggetto attuatore dell’integrazione della ASL Roma B con la ASL Roma C, la dott.ssa Flori Degrassi, nata a Capodistria (Pl) il 23 marzo 1951, a decorrere dal 16 dicembre 2015;
di subordinare il conferimento dell’incarico al deposito, a cura del nominato, della
dichiarazione di inesistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al
decreto legislativo 502/1992 e del decreto legislativo n. 39/2013;
che il Commissario Straordinario svolgerà le funzioni con i poteri conferiti al direttore
generale di Azienda Sanitaria Locale, ad eccezione della nomina del direttore sanitario ed amministrativo;
che al Commissario Straordinario verrà corrisposto un compenso determinato nella
misura spettante al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B.
I costi derivanti dall’incarico graveranno sul bilancio dell’Azienda in oggetto che corrisponderà il compenso al Commissario Straordinario per il periodo relativo allo svolgimento dell’incarico.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
Regione Lazio
Decreti del Commissario ad Acta
Decreto del Commissario ad Acta 14 dicembre 2015, n. U00581
"Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-2018".
OGGETTO: “Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-2018”.
IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO
lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA
la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
VISTO
il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
VISTE
le Deliberazioni della Giunta Regionale:
12 febbraio 2007, n. 66, concernente “Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell‟Accordo tra Stato e Regione Lazio, ai sensi dell‟art. 1, comma 180, della Legge 311/2004”
6 marzo 2007, n. 149, avente ad oggetto “Presa d‟atto dell‟Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell‟art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”;
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione, secondo i programmi operativi di cui all‟art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e s.m.i.;
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 con la quale l‟Arch.
Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l‟attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell‟incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., che stabilisce che le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente all‟area materno-infantile e che devono essere realizzati programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento all‟assistenza per patologie croniche di lunga durata;
VISTA
la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali, attraverso il coordinamento e l‟integrazione con gli interventi sanitari e dell‟istruzione;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione
dei livelli essenziali di assistenza” e s.m.i, che definisce i livelli essenziali di
assistenza sanitaria garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
VISTA
la Legge n. 115 del 16 marzo 1987 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”, che considera il diabete come malattia di alto interesse sociale, sia per l‟impatto sulla vita di relazione della persona che per le notevoli refluenze sulla società e raccomanda di favorire l‟inserimento delle persone con diabete nelle attività scolastiche, sportive e lavorative, ed in particolare:
l‟art. 2 dispone che vengano stabiliti, con atto di indirizzo e coordinamento, gli interventi operativi più idonei per individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico e per programmare gli interventi sanitari su tali fasce;
l‟art. 5 prevede che vengano stabiliti, ai sensi dell‟art. 5 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale, relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e terapia, anche in armonia con i suggerimenti dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità;
VISTO
il Protocollo d‟Intesa tra il Ministro della Sanità ed il Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1991 che, in attuazione dell‟art. 5 della richiamata legge n.
115 del 1987, ha definito le azioni più idonee per individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico, programmare interventi ed individuato criteri uniformi su tutto il territorio nazionale relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e terapia della malattia diabetica;
VISTO
l‟Accordo, ai sensi dell‟art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Piano per la malattia diabetica”. Rep. Atti n. 233/CSR del 6 dicembre 2012;
VISTA
l‟ “Intesa, ai sensi dell‟art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n 131, sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018”. Rep. Atti n. 156/CSR del 13.9.2014;
VISTA
la DGR n. 2028 del 21.12.2001 “Linee guida di assistenza al bambino e adolescente con diabete di Tipo 1”;
VISTA
la DGR n. 71 del 2.3.2012 "Percorso per favorire l'inserimento a scuola del bambino con diabete". Approvazione delle Linee di indirizzo”, con la quale vengono definite le linee di indirizzo relative al percorso per favorire l‟inserimento a scuola del bambino con diabete ed i modelli per facilitare le procedure relative agli adempimenti previsti;
VISTA
la DGR n. 313 del 28.6.2012 “Riqualificazione dell‟Assistenza Territoriale e valorizzazione del ruolo del Distretto. Approvazione del documento “Interventi prioritari per lo sviluppo delle funzioni del Distretto”;
VISTO