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Slides convegno sull'antiriciclaggio tenutosi il 23 marzo 2017 | Ordine degli Avvocati di Verona

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di riciclaggio e

di finanziamento del terrorismo

di finanziamento del terrorismo

Verona, 23 marzo 2017

A cura di Stefano Vecchi

(Controlli e conformità antiriciclaggio presso primario gruppo bancario)

La presente comunicazione

non impegna l’azienda di appartenenza

(2)
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con lo scopo di renderne così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.

Il fenomeno costituisce un fattore di forte inquinamento per l’intero sistema economico.

“L’illegalità incide pesantemente sulla crescita economica, condiziona le attività delle imprese, l’accumulazione del capitale umano, l’allocazione dei fondi pubblici destinati allo sviluppo. I danni che essa produce sono amplificati dall’immissione dei proventi dei reati, mediante riciclaggio, nel circuito economico legale. Grande diventa allora il suo potenziale distruttivo.”

Direzione Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria di BI

La minaccia attuale che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino la nostra economia è molto significativa….

La minaccia attuale che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino la nostra economia è molto significativa….

Corruzione, evasione fiscale, narcotraffico, reati fallimentari ed usura sono alcune delle condotte criminali più preoccupanti. Allo stesso tempo il sistema di prevenzione e contrasto appare nel suo complesso adeguato … maturo, sofisticato, robusto.

Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF

La minaccia terroristica assume oggi forme estremamente diversificate. Coesistono organizzazioni terroristiche che controllano interi territori, organizzazioni affiliate a network articolati, foreign fighter, cellule di dimensioni ridotte, terroristi individuali.

Il fenomeno del finanziamento del terrorismo presenta caratteristiche che rendono particolarmente complessa l’individuazione preventiva delle relative condotte, sia per l’utilizzo di somme spesso di importo esiguo, sia per l’origine non necessariamente illecita delle disponibilità.

Comunicazione UIF

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nel placement il denaro sporco viene reso moneta scritturale attraverso

nel placement il denaro sporco viene reso moneta scritturale attraverso

intermediari finanziari,

nel layering avviene la ripulitura attraverso operazioni volte a rendere non rintracciabile l’origine illecita,

nell’integration il denaro viene impiegato in attività lecite.

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Il fenomeno del finanziamento del terrorismo presenta caratteristiche che rendono particolarmente complessa l’individuazione preventiva delle relative condotte, sia per l’utilizzo di somme spesso di importo esiguo, sia per l’origine non necessariamente illecita delle disponibilità.

Con la legge 28 luglio 2016 n. 153 è stato introdotto nel Codice Penale il reato di Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo .

Art. 270-quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo Art. 270-quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

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Nella lotta al riciclaggio, accanto alla repressione delle condotte penalmente rilevanti, si è negli anni consolidata una normativa di carattere preventivo finalizzata ad evitare che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo fa sorgere la responsabilità amministrativa delle Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 .

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La prevenzione si fonda oggi sull’obbligo di “collaborazione” a carico degli intermediari finanziari e di altri soggetti che svolgono attività ritenute particolarmente suscettibili di utilizzazione a scopo di riciclaggio.

COLLABORAZIONE PASSIVA COLLABORAZIONE ATTIVA

Registrare e conservare i dati identificativi dei cliente delle operazioni, al fine di metterle a disposizione dell’autorità giudiziaria, quando richiesto (tracciabilità).

Fornire spontaneamente informazioni agli organi investigativi sulle operazioni ritenute sospette, sulla base di canoni di esperienza o delle regole fornite dalle Autorità di vigilanza (approccio basato sul rischio).

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“La normativa prevede diverse fasi dell’adeguata verifica: identificazione, verifica dei dati acquisiti, informazione sulla natura e lo scopo del rapporto, controllo costante nel corso della relazione di clientela.

E’ essenziale che tali attività siano considerate non come il fine da raggiungere, ma come strumenti di un processo il cui obiettivo ultimo è la conoscenza piena e aggiornata del cliente.”

Identificare il cliente e

Identificare il titolare

Ottenere informazioni su

Svolgere un controllo cliente e

verificarne l’identità

titolare effettivo e verificarne l’identità

informazioni su scopo e natura

del rapporto

controllo costante nel

tempo

Valutazione del rischio di riciclaggio

o di finanziamento del terrorismo

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Da art. 20 D.Lgs. 231/07: gli obblighi di adeguata verifica sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

Dunque in base al principio dell’approccio basato sul rischio, l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Approccio basato sul rischio

Gradualità degli

obblighi

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CRITERI GENERALI per la valutazione del rischio

Con riferimento al CLIENTE:

1.Natura giuridica

2.Prevalente attività svolta

3.Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale

4.Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte

Con riferimento all’OPERAZIONE, RAPPORTO CONTINUATIVO O PRESTAZIONE PROFESSIONALE.:

1.Tipologia

2.Modalità di svolgimento 3.Ammontare

4.Frequenza

5.Ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente

6.Area geografica di destinazione del prodotto, dell’oggetto dell’operazione o del rapporto.

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Inoltre è utile ricorrere anche ad ulteriori elementi di valutazione, quando essi siano rilevanti ai fini dell’individuazione del rischio.

Ulteriori informazioni da acquisire in base al profilo di rischio possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- l’origine dei fondi utilizzati nel rapporto;

- la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;

- le relazioni d’affari e i rapporti con altri destinatari (es. altre banche);

- la situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale;

- la situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale;

- la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi.

L’estensione delle verifiche, attraverso fonti attendibili e indipendenti, è effettuata in relazione al profilo di rischio.

A titolo esemplificativo, possono essere acquisiti bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari o altri soggetti.

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Elementi riferibili al cliente

1) La natura giuridica e le caratteristiche del cliente:

a titolo esemplificativo

Nel caso di cliente PERSONA FISICA, le cariche ricoperte in ambito politico, istituzionale, societario e in associazioni o fondazioni.

•Nel caso di cliente NON persona fisica, le finalità della sua costituzione, gli scopi che persegue, le modalità attraverso cui opera per raggiungerli, la forma giuridica adottata, soprattutto dove essa presenti elementi di complessità od opacità che possano impedire, ostacolare l'individuazione del titolare effettivo, dell'effettivo oggetto sociale o dei collegamenti partecipativi.

• La sussistenza di eventuali procedimenti penali o per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 o di precedenti segnalazioni alla UIF; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari).

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Elementi riferibili al cliente

2) Le attività svolte e gli interessi economici

a titolo esemplificativo

 Attività economiche riconducibili a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio e che, per questo, impongono specifiche cautele (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari ovvero da un uso elevato di contante; settori sinora non oggetto di adeguati controlli come di elevati flussi finanziari ovvero da un uso elevato di contante; settori sinora non oggetto di adeguati controlli come money transfert, compro oro, case da gioco).

 Operatività in settori economici interessati dall’erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili, settore della formazione).

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Elementi riferibili al cliente

3) Il comportamento tenuto in occasione del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo

 Comportamenti di natura dissimulatoria: a titolo esemplificativo, riluttanza del cliente nel fornire le informazioni richieste ovvero incompletezza o erroneità delle stesse rispetto a fonti affidabili ed indipendenti (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l’individuazione dell’eventuale titolare effettivo, o sullo scopo e natura del rapporto)

• Presenza di terzi soggetti apparentemente estranei e non giustificati; sospetto che il cliente possa agire per conto di

• Presenza di terzi soggetti apparentemente estranei e non giustificati; sospetto che il cliente possa agire per conto di un terzo

• Modifica o rinuncia dell’operazione o del rapporto in funzione delle informazioni richieste

• Comportamenti inusuali rispetto a quelli comunemente tenuti dalla clientela (ad esempio distante dalla zona di residenza, richiesta di non invio di corrispondenza, difficile rintracciabilità ai recapiti o utilizzo di indirizzi di comodo)

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Elementi riferibili al cliente

4) Area geografica di interesse del cliente A titolo esemplificativo

 Residenza o sede, luogo di localizzazione dell’attività svolta o degli affari

 Presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di fin.del terrorismo.

A livello di province italiane, sulla base di uno studio UIF gennaio 2016, rileva la rischiosità in particolare delle province di Bari, Brindisi, Caserta, Catania, Cosenza, Foggia, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto.

Particolare attenzione va posta all’estero, e in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione Particolare attenzione va posta all’estero, e in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento.

Gli Stati equivalenti sono quegli stati extra comunitari che impongo obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva comunitaria 2005/60/CE, di cui al relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 aprile 2015.

I Paesi ad alto rischio in non collaborativi indicati dall’Unione Europea sono: Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iran, Iraq, Repubblica democratica popolare del Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord). Quest’ultimo è il più a rischio “avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze”).

La lista GAFI comprende Algeria, Ecuador, Etiopia, Pakistan, Indonesia, Turchia, Myanmar.

Molto più articolata e lunga è la lista dei Paesi a fiscalità privilegiata, trattandosi di oltre 120, tra cui le note Isole Cayman, Bahamas, Bermuda, Vergini, Jersey, Hong Kong, Panama, ma anche Abu Dhabi, Croazia, Israele, Libia, Montenegro, Principato di Monaco, Russia, Singapore, Svizzera, Tunisia, ecc.

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Elementi riferibili a operazioni e rapporti o prestazioni professionali

1) La tipologia

A titolo esemplificativo, la maggiore o minore possibilità di utilizzare il rapporto o l’operazione per fini illeciti (es.

carte prepagate, bonifici verso paesi non collaborativi).

Su altro piano, la tipologia dei rapporti e delle operazioni richieste costituisce un elemento da considerare per definire l’attività e gli interessi economici del cliente e la loro coerenza.

2) Le modalità di instaurazione e svolgimento 2) Le modalità di instaurazione e svolgimento A titolo esemplificativo

 Modalità di instaurazione e svolgimento che non richiedono la presenza fisica del cliente o non consentono la sua identificazione diretta

 Rapporti instaurati e gestiti esclusivamente con l’interposizione di collaboratori esterni

 Operatività realizzata in contanti e/o con risorse provenienti da o destinate verso l’estero, specie se la movimentazione avviene con modalità o mezzi di pagamento inusuali o caratterizzata da un’ingiustificata complessità.

 Operazioni richieste con configurazione illogica (ad es. economicamente svantaggiose, a prezzi sproporzionati, improvvisa estinzione anticipata, in contropartita con società create di recente e con oggetto sociale generico o incompatibile).

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Elementi riferibili a operazioni e rapporti o prestazioni professionali

3) L’ammontare

A titolo esemplificativo, operazioni e prestazioni connessi alla gestione di un ingente patrimonio del cliente, nonché, più in generale, le operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto al profilo economico- patrimoniale del cliente; operazioni ravvicinate di importo sotto soglia che possano essere ricondotte a un’ipotesi di frazionamento volto a eludere gli obblighi antiriciclaggio. Modalità di pagamento per contanti, ricorso a banconote di grosso taglio.

4) La frequenza

A titolo esemplificativo, va valutata in relazione ai bisogni economico-finanziari del cliente e alla luce dello scopo e A titolo esemplificativo, va valutata in relazione ai bisogni economico-finanziari del cliente e alla luce dello scopo e della natura del rapporto. Casi di ripetute somme giustificate da asserite vincite al gioco o donazioni o lasciti ereditari.

5) La ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente

La valutazione va effettuata con riferimento al complessivo profilo economico del cliente, sulla base di tutte le informazioni disponibili (ad esempio, il fabbisogno di servizi finanziari e la capacità economica e patrimoniale). Utilizzi di conti intestati a imprese per operazioni non riconducibili all’attività aziendale, ovvero di privati nell’interesse di imprese. Operazioni rilevanti da parte di soggetti che non risultano svolgere alcuna attività.

Possono essere utili valutazioni comparative con l’operatività di soggetti aventi caratteristiche simili.

6) L’area geografica di destinazione dell’oggetto del rapporto continuativo o dell’operazione.

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Elementi per la prevenzione del finanziamento del terrorismo

Gli elementi principali che possono essere considerati sono:

• la tipologia di operatività (es. bonifici da/verso Paesi ad alto rischio; pluralità di bonifici verso un unico destinatario in Paese ad alto rischio)

• gli importi ridotti delle operazioni

• un arco temporale ristretto

• determinate categorie di prodotti (es. carte prepagate numerose e/o ricaricate tramite bonifico estero).

• determinate categorie di prodotti (es. carte prepagate numerose e/o ricaricate tramite bonifico estero).

I soggetti a rischio sono - persone fisiche

- ditte individuali

- organizzazioni no profit.

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Obblighi rafforzati

L’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’adeguata verifica.

Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela si applicano quando sussista un elevato rischio e la verifica

“ordinaria” non sia sufficiente a preservare la Banca dal rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.

E’ comunque obbligatoria l’adeguata verifica rafforzata, quando:

E’ comunque obbligatoria l’adeguata verifica rafforzata, quando:

 cliente fisicamente non presente;

 cliente persona politicamente esposta residente in uno Stato comunitario o extracomunitario

Nota bene: per le PEP, lo schema del Decreto Legislativo di attuazione della cd. IV Direttiva Antiriciclaggio prevede - all’art. 1 comma 2) - l’eliminazione del riferimento alla residenza estera nonché l’estensione del perimetro a nuove figure pubbliche come il Presidente di Regione, il Sindaco di capoluogo di provincia, il componente di Organi di imprese controllate dallo Stato o dalle Regioni.

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Indicatori e schemi di anomalia

Altri strumenti a disposizione per integrare i criteri valutativi sono:

• gliIndicatori di Anomalia contenuti nel decreto ministeriale 16 aprile 2010 (il cd. DM Giustizia);

• gliSchemi di Anomalia predisposti dall’UIF in relazione a diverse fattispecie.

Il decreto ministeriale delinea diverse macro-categorie di indicatori di cui si riportano i principali elementi:

1. Gli indicatori connessi al cliente 1. Gli indicatori connessi al cliente

ad esempio la reticenza o la riluttanza del cliente nel fornire all’Avvocato le informazioni per l’identificazione, o la inusuale familiarità del cliente con i presidi previsti in tema di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette.

2. Gli indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

ad esempio l’impegno da parte del cliente di disponibilità non coerenti con l’attività svolta dallo stesso ovvero la richiesta di prestazioni non compatibili con il profilo economico patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero la richiesta di consulenza per operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenzel

particolarmente rilevante è anche la richiesta di operazioni per conto terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al rapporto tra le parti o all’attività esercitata;

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Indicatori e schemi di anomalia

3. Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell’operazione:

ad esempio la proposta di regolare pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell’operazione ovvero l’utilizzo frequente e non giustificato di moneta elettronica non nominativa. Molto significativa appare anche la proposta del cliente di regolare i pagamenti mediante tecniche di frazionamento del valore economico in assenza di ragionevoli motivi.

4. Indicatori relativi alla costituzione e amministrazione di società, trust e enti analoghi:

ad esempio il conferimento di incarichi di responsabilità in società a persone sprovviste delle necessarie capacità, con ad esempio il conferimento di incarichi di responsabilità in società a persone sprovviste delle necessarie capacità, con palese preordinazione a disgiungere l’attività decisionale dalla titolarità delle cariche nonché frequenti ed ingiustificati cambiamenti nella denominazione della società o nella titolarità delle stesse.

5. Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati:

ad esempio acquisto di beni ad un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico patrimoniale del cliente in assenza di specifiche esigenze ovvero ad un prezzo sproporzionato rispetto al valore di mercato.

6. Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie:

ad esempio operazioni aventi come effetto l’occultamento di disponibilità finanziarie o caratterizzate da importi incoerenti rispetto al profilo o all’attività del cliente.

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Indicatori e schemi di anomalia

Gli Schemi di Anomalia sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia (all’indirizzo http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia) e sono costituiti da una serie di provvedimenti relativi a comportamenti anomali in settori particolari o modalità particolari di riciclaggio.

Qui di seguito l’elenco completo degli Schemi di Anomalia:

 Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 - Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare;

 Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – operatività con carte di pagamento;

 Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 - Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust;

 Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse;

d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse;

 Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni;

 Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring;

 Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs. 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura;

 Comunicazione UIF del 17 gennaio 2011 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing;

 Comunicazione UIF dell’8 luglio 2010 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs.

231/2007 - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici;

 Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 - Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lg. n.

231 del 2007 - Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria;

 Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs.

231/2007 – Frodi informatiche;

 Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 - Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati;

 Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS 231/2007 – Imprese in crisi e usura.

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La normativa prevede che, sulla base dei criteri di valutazione, si debba

associare a ciascun cliente un determinato rischio di riciclaggio

dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio

ORGANIZZARE E TRACCIARE LE INFORMAZIONI

ATTRIBUIRE ED AGGIORNARE IL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE

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Organizzare e tracciare le informazioni (1/2)

Al fine di poter dimostrare che la portata delle misure adottate in sede di adeguata verifica è commisurata all’entità del rischio, è utile e necessario adottare un formulario scritto.

Nelle banche sono diffusi i cd. questionari di adeguata verifica – ordinaria o rafforzata – sia per le persone fisiche che giuridiche, che vengono sottoposte alla firma del cliente stesso.

Ogni nuovo rapporto o operazione occasionale richiede la formalizzazione del questionario di adeguata verifica.

A titolo esemplificativo

QUESTIONARIO DI AD.VE. PER PERSONE FISICHE QUESTIONARIO DI AD.VE. PER PERSONE FISICHE Principali contenuti ordinari:

-dati identificativi

- tipologia dell’attività economica

- luogo prevalente di svolgimento dell’attività economica - servizio richiesto

- scopo

- legami con la pubblica amministrazione

- dichiarazione di assenza di sentenze di condanna recenti per reati connessi all’attività professionale Principali informazioni di “rafforzamento”:

-dati inerenti il reddito e origine dello stesso - dati inerenti il patrimonio e origine dello stesso.

(27)

Organizzare e tracciare le informazioni (2/2)

A titolo esemplificativo

QUESTIONARIO DI AD.VE. PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE Principali contenuti ordinari:

-dati identificativi

- tipologia dell’attività economica

- luogo prevalente di svolgimento dell’attività economica - servizio richiesto

- scopo - scopo

- dati identificativi del legale rappresentante / amministratore - legami con la pubblica amministrazione

- dichiarazione di assenza di sentenze di condanna recenti per reati connessi all’attività professionale - titolare effettivo presente (con dati identificativi) o non presente (con motivazione per l’assenza) Principali informazioni di “rafforzamento”:

-dati inerenti il fatturato e origine dello stesso - dati inerenti il patrimonio e origine dello stesso.

A supporto occorre formalizzare un fascicolo completo ed aggiornato comprensivo dei riscontri documentali (per l’identificazione, codice fiscale o IVA, poteri di rappresentanza, visura camerale, documenti contrattuali e – in caso di rafforzamento – verifica dei dati attraverso fonti pubbliche, dichiarazioni fiscali, ecc.)

(28)

Attribuire ed aggiornare il profilo di rischio del cliente (1/2)

Nelle banche è normalmente utilizzata una procedura informatica che determina il punteggio di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e classifica la clientela in modo da poter modulare, nei suoi confronti, le verifiche secondo logiche "risk based".

Il profilo di rischio è calcolato attraverso l‟analisi delle informazioni anagrafiche, sulla tipologia di rapporti instaurati, e sulle operazioni disposte dalla clientela negli ultimi 12 mesi. La procedura, attraverso l‟attribuzione di un punteggio, consente di costruire ogni mese, aggiornandolo, il profilo di rischio del cliente, tenendo conto delle sue caratteristiche oggettive e soggettive.

Detto punteggio di rischio consente l‟attribuzione della clientela ad una tipologia di profilo di rischio, ad esempio:

- irrilevante - irrilevante - basso - medio -alto.

La procedura rappresenta lo strumento di supporto che deve essere utilizzato per effettuare il monitoraggio nel continuo della clientela. In funzione del profilo di rischio attribuito dalla procedura, il monitoraggio nel continuo viene effettuato secondo scadenze diversificate (ad. es. per profilo di rischio alto “annuale”, profilo medio “biennale”, profilo basso o irrilevante “quadriennale”). Alla scadenza fissata, occorre analizzare le informazioni detenute nel fascicolo del cliente verificandone l‟attualità e procedere ad eventuali aggiornamenti, effettuando laddove necessario (es. profili

“alti”) il monitoraggio rafforzato e conservando copia dei documenti utilizzati per la valutazione;

E’ opportuno registrare una nota sintetica, ma esaustiva, della valutazione effettuata e in tutti i casi in cui si ritenga che il profilo di rischio assegnato dalla procedura risulti inferiore a quello ritenuto congruo, il valutatore deve attribuire il profilo ritenuto corretto.

(29)

Attribuire ed aggiornare il profilo di rischio del cliente (2/2)

A titolo esemplificativo si riportano ALCUNE TIPOLOGIE DI DRIVERS utilizzati per l’attribuzione e l’aggiornamento del profilo di rischio:

• operatività Dare / Avere, parametrizzata per fasce di importo, diverse a seconda della tipologia di clientela (per es. Famiglie Consumatrici, Ditta Individuale, Small Business, ecc.);

• bonifici da / per estero, per fasce di importo, diverse a seconda della tipologia di clientela, con particolare riferimento a quelli da / per paesi offshore o non collaborativi;

• operazioni che contemplano contanti, per fasce di importo o tagli elevati;

• presenza di fenomeni significativi di operazioni cd inattese rispetto alla sua usuale operatività;

• tipologia e numerosità dei rapporti aperti dal cliente (per es. di conti, di cassette di sicurezza, ecc.);

• operatività del cliente (per es. assegni liberi);

• caratteristiche del cliente (per es. paese di residenza);

• presenza di notizie sul cliente (per es. presenza in liste interne ed esterne);

• criticità relative a soggetti collegati al cliente.

(30)

Per i professionisti

Ai fini della dimostrazione del corretto assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica e valutazione del cliente, è opportuno conservare all’interno del fascicolo del cliente un documento - “scheda di valutazione” o di “profilazione” - nella quale il professionista effettua appunto la valutazione del

“rischio cliente” sotto i profili dell’antiriciclaggio.

A tal fine si può procedere a:

• considerare gli elementi che la normativa considera rilevanti in relazione al cliente e all’operazione o prestazione

• valutare gli stessi in base a specifici parametri

• associare ad essi un determinato grado di rischio

• sulla base dei singoli livelli attribuiti, assegnare il

“profilo di rischio” complessivo al cliente

• aggiornare nel tempo detto “profilo di rischio”.

Ecco a lato un esempio.

(31)
(32)

La valutazione del rischio per le banche ha avuto un’ulteriore significativa evoluzione con il cd. ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE richiesto da Banca d’Italia nell’ottobre 2015.

Con questa richiesta – supportata da indicazioni metodologiche - la Banca d’Italia ha infatti rafforzato il concetto che il rischio deve essere oggetto di misurazione, sulla base di una serie di drivers, e questa vautazione deve essere periodicamente aggiornata.

Sulla base dei drivers indicati nel documento è possibile individuare (o veder confermati) una serie di elementi che l’Organo di Vigilanza ritiene prioritari nella valutazione della clientela.

Ad esempio, nel considerare i clienti classificati nelle fasce di rischio più elevate, cita espressamente i PEP esteri e Ad esempio, nel considerare i clienti classificati nelle fasce di rischio più elevate, cita espressamente i PEP esteri e nazionali, compresi i familiari e/o soggetti che mantengono stretti legami, le società fiduciarie, i trust.

Sono altresì considerati meritevoli di attenta valutazione soggetti, enti o organizzazioni non profit la cui operatività … presenta elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo.

Altro ambito di valutazione rilevante è ovviamente costituito dall’operatività con i Paesi esteri di origine o di operatività dei clienti caratterizzate da giurisdizioni ad alto rischio ovvero non cooperative nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

Nota bene: lo schema del Decreto Legislativo di attuazione della cd. IV Direttiva Antiriciclaggio prevede -all’art. 15 la Valutazione di rischio da parte dei soggetti obbligati, introducendo dunque in normativa primaria tale adempimento (sinora previsto solo da Banca d’Italia) e non riservandolo solo alle banche.

(33)

Linea di business XXXYY

AMBITI DI ANALISI (Macro Requisiti)

Valore calcolato

Livello di vulnerabilità

Organizzazione, procedure e controlli interni

XXX Poco

significativa Formazione del

XXX Poco

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Valore calcolato

Livello di rischio inerente

Natura, scala dimensionale, differenziazione e complessità dei settori di business

dell’intermediario

XXX Medio / Alto

Volume e ammontare delle transazioni, considerando l’operatività tipica dell’intermediario

XXX Medio / Alto

VULNERABILITA’

DEI PRESIDI

Formazione del

personale XXX Poco

significativa

Adeguata verifica XXX Poco

significativa Monitoraggio profili

di rischio XXX Abbastanza

significativa Obblighi di

registrazione XXX Non

significativa Obblighi di

segnalazione XXX Poco

significativa

Emersione capitali XXX Non

significativa

Antiterrorismo XXX Poco

significativa Uso del contante e

dei titoli al portatore XXX Non

significativa dell’intermediario

Mercato di riferimento per i prodotti e i servizi erogati

XXX Medio / Alto

Canali distributivi XXX Medio / Basso

Clientela a rischio più

elevato XXX Basso

Paese estero di origine o di operatività dei clienti o delle controparti esteri

XXX Basso

Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente rispondente stabilito in un paese estero

XXX Basso

Rapporti di corrispondenza con soggetti, enti o organizzazioni non profit

XXX Basso

(34)

Elevato Livello rischio residuo

Medio/Alto Alto

Rischio inerente

Linea di business XXXYY

Basso Medio

Non significativo

Molto significativa Abbastanza

significativa Poco

significativa Non

significativa Basso

Medio/Basso Medio/Alto

Vulnerabilità dei presidi

Rischio inerente

(35)

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