Le operazioni straordinarie
Corso di diritto societario e dell’impresa in crisi Prof. Nicola Rocco di Torrepadula
A. La trasformazione B. La fusione
C. La scissione
I. La trasformazione omogenea II. La trasformazione eterogenea III. M&A
IV. Il procedimento di fusione V. La scissione
I. La trasformazione omogenea
II. La trasformazione eterogenea III. M&A
IV. Il procedimento di fusione V. La scissione
La trasformazione:
• Omogenea – passaggio da un tipo societario all’altro nell’ambito delle
società lucrative
• Eterogenea – mutamento dello scopo economico (da società a consorzi,
associazioni, fondazioni e viceversa)
Art. 2498.
Continuità dei rapporti giuridici.
Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
Art. 2499.
Limiti alla trasformazione.
Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura
concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.
La delibera di trasformazione
• deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla
legge per l'atto di costituzione del tipo adottato (art. 2500)
• Delibera e atto costitutivo sono soggetti a controllo di legittimità da parte
del notaio e ad iscrizione nel registro delle imprese (comma 2)
• Successivamente all’iscrizione non può essere dichiarata l’invalidità della
delibera ma solo il risarcimento del danno (art. 2500 bis)
La trasformazione in società di capitali (art. 2500-ter)
• Richiede consenso della maggioranza dei soci (calcolata per quota utili)
• Al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso
• Deve essere allegata relazione di stima del patrimonio sociale redatta
secondo le norme sui conferimenti in natura di S.r.l e S.p.A.
• Capitale sociale non superiore al patrimonio netto indicato in relazione
• Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una
quota proporzionale alla sua partecipazione (art. 2500 quarter)
La trasformazione in società di capitali (art. 2500-quinquies)
• Non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le
obbligazioni sociali anteriori
• Il consenso dei creditori alla trasformazione equivale a liberazione dal
debito
• Il consenso si presume se trasformazione comunicata con mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e non sia stato espresso dissenso entro 60 gg
La trasformazione in società di persone (art. 2500-sexies)
• la deliberazione viene adottata con le maggioranze previste per le
modifiche dello statuto
• richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono
responsabilità illimitata
• Gli amministratori devono predisporre una relazione:
• illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione
• depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea
• I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata,
rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali anteriori
I. La trasformazione omogenea
II. La trasformazione eterogenea
III. M&A
IV. Il procedimento di fusione V. La scissione
• Le trasformazioni eterogenee sono solo quelle disciplinate dal codice • Le società possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società
cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni • Necessario voto favorevole 2/3 degli aventi diritto e consenso dei soci che
assumono responsabilità illimitata
• I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società
• non è ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi di terzi • può essere esclusa dall'atto costitutivo
• Il capitale è diviso in parti uguali fra gli associati
• ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari
II. La trasformazione eterogenea
La trasformazione della cooperativa
• Vietata la trasformazione della cooperativa a mutualità prevalente
• Altre cooperative:
• Necessario consenso della metà dei soci • Se <50 - 2/3 dei soci
• Se >10.000 - quorum deliberativo 2/3, costitutivo 20%
• Necessario devolvere il valore effettivo del patrimonio a fondi mutualistici
I. La trasformazione omogenea II. La trasformazione eterogenea
III. M&A
IV. Il procedimento di fusione V. La scissione
A. Takeover (scalata) – trasferimento della quota di controllo da un
proprietario ad un altro (nozione generale di controllo art. 2359)
B. Acquisition (acquisizione o fusione per incorporazione ) - acquisto di
una società da parte di un’altra e successivo assorbimento
C. Merger (fusione in senso stretto) - costituzione di un nuovo veicolo
societario
Art. 2501
Forme di fusione.
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
III. M&A
• Ragioni di un M&A - Fattori macroeconomici, microeconomici, manageriali
• Si giustifica solo se vengono prodotte sinergie tra le società:
• Sinergie operative
• Incremento di efficienza • Sinergie finanziarie
Art. 2504-bis.
Effetti della fusione.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
III. M&A
Il leveraged buy-out (LBO) ed il management buy-out (MBO) • Fusioni realizzate a seguito di acquisizione con indebitamento
• Generalmente realizzate contro società con gravi inefficienze, cash flow stabili e poco indebitate
• Chi intende acquistare costituisce uno special purpose vehicle (SPV)
• Ottiene cospicuo prestito per l’acquisizione del bersaglio (perciò leveraged) • Provvederà al rimborso del prestito mediante utili e tagli futuri
• Regole di trasparenza rafforzate nel progetto di fusione (art. 2501-bis):
I. La trasformazione omogenea II. La trasformazione eterogenea III. M&A
IV. Il procedimento di fusione
V. La scissione
IV. Il procedimento di fusione
Fase I - Il progetto di fusione
Predisposto dall’organo amministrativo Contenuto identico in entrambe le società:
1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2. l'atto costitutivo della nuova società
3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; 4. le modalità di assegnazione
5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
• Il progetto di fusione va iscritto nel registro delle imprese • Tra l’iscrizione e la delibera almeno 30 gg
Accompagnato da (se non vi è rinuncia all’unanimità):
• Bilancio di fusione (art. 2501 quater) – situazione patrimoniale aggiornata di ognuna
delle società; non necessario se ultimo bilancio <6 mesi
• Relazione degli amministratori (art. 2501 quinquies) - illustri e giustifichi, sotto il profilo
giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio
• Relazione degli esperti (art. 2501 sexies) - sulla congruità del rapporto di cambio; se
S.p.A. esperti nominati dal Tribunale, se quotata, tra soc. revisione + bilanci degli ultimi 3 esercizi
Fusione semplificate: (i) non S.p.A.; (ii) incorporazione di soc. interamente posseduta; (iii)
IV. Il procedimento di fusione
Fase II – La delibera di fusione
• Adottata da ciascuna società che partecipa alla fusione (art. 2502)
• Segue norme per modifiche atto costitutivo (ass. straordinaria nella S.p.A.)
• In caso di fusione eterogenea maggioranze rafforzate e recesso dissenzienti
• Iscritte nel registro delle imprese a seguito di controllo notarile
• Fusione può essere attuata solo dopo 60 gg (art. 2503)
• Ciascun creditore può proporre opposizione
• Termine non va rispettato se alcuni consenso espresso ed altri sono stati
Fase III – L’atto di fusione
• Nella fusione in senso stretto costituisce atto costitutivo della newco • Redatto per atto pubblico ed iscritto al registro delle imprese
• La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni (art. 2504
bis, comma 2)
• Efficacia costitutiva – unificazione soggettiva e patrimoniale; diritto per I soci di ottenere azioni o quote della società risultante dalla fusione
• Nella fusione per incorporazione possible posticipare gli effetti, ammessa
retrodatazione contabile (imputare operazioni alla newco) e retrodatazione della data da cui i soci partecipano agli utili
• Primo bilancio post-fusione recepisce bilanci anteriori – possibile ed espressamente regolato disavanzo o avanzo di fusione
I. La trasformazione omogenea II. La trasformazione eterogenea III. M&A
IV. Il procedimento di fusione
V. La scissione
Art. 2506.
Forme di scissione.
Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.
Forme di scissione:
• Totale – l’intero patrimonio passa a più società; prima società si estingue
• Parziale – solo parte del patrimonio viene trasferito (spin-off); società scissa resta in vita col suo patrimonio
Beneficiarie della scissione:
• Società di nuova costituzione – scissione in senso stretto • Società preesistenti – scissione per incorporazione
Quando le quote o azioni attribuite alla società scissa (e non ai suoi soci) si tratta
• Procedimento ricalca quello di fusione
• Il progetto di scissione deve contenere:
• Esatta descrizione degli elementi patrimoniali trasferiti
• Criteri di distribuzione di azioni o quote delle società beneficiarie
• Non è fatto obbligo di attribuire a ciascun socio un pacchetto assortito di
quote o azioni delle beneficiarie, ma in questo caso il socio ha dir. Recesso
• Non è necessaria relazione degli esperti in caso di ripartizione
proporzionale
• Relazione degli amministratori deve illustrare i criteri di distribuzione di
azioni e quote
Grazie per l’attenzione
Dott. Vincenzo Orsini
dottorando in economia e politiche dei mercati e delle imprese vorsini@unisa.it