Istituto Nazionale Previdenza Sociale Ufficio Stampa
Comunicato stampa
Ufficio stampa tel 0659055085 [email protected]Roma, 4 settembre 2015
INPS A PORTE APERTE:
LA PREVIDENZA DEI SINDACALISTI
Prosegue l’operazione trasparenza “Inps a porte aperte”. In questa sezione, raggiungibile dall’home page del sito istituzionale (www.inps.it), vengono pubblicate informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l’effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall’Istituto e di quelle categorie di lavoratori che usufruiscono di particolari regole contributive e previdenziali.
La sezione “Inps a porte aperte” è dedicata a migliorare il rapporto informativo tra Ente e cittadini, al di là degli obblighi prescritti dalla legge. L’obiettivo è quello di rendere più chiari i meccanismi di funzionamento delle prestazioni erogate dall’Istituto. L’iniziativa fa parte di quell’operazione trasparenza annunciata dal presidente Inps, Tito Boeri, all’atto del suo insediamento.
Viene pubblicata oggi una scheda informativa sulla previdenza dei sindacalisti.
I sindacalisti non appartengono ad una gestione previdenziale a se stante. Tuttavia hanno regole contributive e previdenziali diverse dagli altri lavoratori perché possono vedersi versati i contributi da enti terzi rispetto ai sindacati presso cui prestano effettivamente il proprio lavoro e perché possono, prima di andare in pensione, farsi pagare dalle organizzazioni sindacali contributi aggiuntivi che determinano incrementi delle proprie pensioni a condizioni molto vantaggiose.
L’aspettativa sindacale può essere retribuita, nel qual caso si parla di distacco, oppure non retribuita. L’aspettativa non retribuita non comporta, per il datore di lavoro originario, il versamento dei contributi previdenziali per il dipendente. I contributi figurativi sono a carico della gestione previdenziale di appartenenza e vengono versati sulla base della retribuzione che egli avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro. Invece, nel caso del distacco, nonostante l’assenza di una prestazione lavorativa a suo favore, il datore di lavoro originario continua ad erogare la retribuzione e a versare i contributi previdenziali.
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Sia nel caso dell’aspettativa non retribuita che in quello del distacco possono essere versati dal sindacato contributi aggiuntivi.
La contribuzione aggiuntiva va determinata applicando la relativa aliquota pensionistica:
• per i lavoratori collocati in aspettativa non retribuita sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte nell’anno per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione figurativa complessivamente accreditata nell’anno medesimo;
• per i lavoratori con distacco sindacale retribuito dal datore di lavoro sul totale degli emolumenti e indennità corrisposte dall’organizzazione sindacale.
Se il versamento della contribuzione aggiuntiva non incide su quando si può andare in pensione, ha riflessi importanti sul livello della pensione, soprattutto per i dipendenti pubblici che si trovano nel regime misto (o in regime retributivo ante riforma Fornero), perché vengono conteggiati sulla cosiddetta Quota A, che è quella riferita alle anzianità contributive maturate prima del 1992. La quota A di pensione è determinata sulla base della retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio ed è quindi soggetta a regole più generose rispetto a quelle applicate dal 1992 (quota B) di pensione, che considerano la media delle retribuzioni percepite in un periodo di tempo più lungo.