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Academic year: 2022

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6. Aspetti applicativi e casistica operativa

6.1 Impresa italiana che presta servizi in altro Paese UE

L’impresa italiana che presta servizi in un altro Paese UE (ad esempio servizi di carattere edile, realizzazione di impianti in loco) deve verificare, ai fini fiscali, in funzione soprattutto della durata della permanenza, se la sua presenza nel Paese estero realizzi o meno gli estremi della stabile organizzazione.

L’istituto del reverse charge o inversione contabile

Nel caso in cui un operatore economico di un Paese UE (Paese X) esegue una prestazione di servizi in un altro Paese UE (Paese Y) a favore di un operatore economico stabilito in tale ultimo Paese, in virtù dell’istituto del reverse charge o inversione contabile, non è obbligato ad identificarsi ai fini IVA in tale Paese (Paese Y), potendo trasferire l’obbligo fiscale in capo al committente, il quale, conseguentemente, diventa debitore dell’imposta e deve assoggettare l’operazione all’IVA del proprio Paese.

Sotto profilo documentale, in tale evenienza:

• il prestatore estero emette fattura senza applicazione dell’imposta

• il committente emette autofattura con IVA nazionale e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.

A titolo esemplificativo, sono presentati di seguito due casi.

Caso 1

Impresa italiana che presta servizi in un altro Paese UE senza realizzare gli estremi della stabile organizzazione.

Per quanto concerne gli eventuali obblighi IVA, si possono distinguere due ipotesi:

1. nel caso di prestazione di servizi a favore del consumatore finale, l’impresa italiana deve aprire una posizione IVA nel Paese estero al fine di addebitare l’IVA al committente

2. nel caso di prestazione di servizi a favore di soggetto passivo stabilito nel Paese di svolgimento della prestazione, l’impresa italiana non è, in linea generale, obbligata a identificarsi ai fini IVA in quanto torna applicabile la procedura del reverse charge.

Occorre comunque verificare questa possibilità Paese per Paese. In questo caso, il reddito si considera interamente prodotto in Italia.

Ove nel Paese estero, l’impresa committente, applichi una ritenuta alla fonte sui

1

Austria

Il portale dedicato ai Punti di contatto nazionali austriaci, ospitati presso le locali amministrazioni regionali, è raggiungibile dal sito degli sportelli unici in Europa (EU-GO):

http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_it.htm (selezionare dalla mappa dell’Europa l’Austria).

Per l’Austria il portale, disponibile al momento solo in tedesco, è il seguente:

http://www.eap.gv.at La prestazione di servizi su base temporanea

L’esercizio di molte attività in Austria, se effettuato su base temporanea, non richiede il riconoscimento di specifiche qualifiche professionali. L’iscrizione ai registri nazionali è invece richiesta se si intende esercitare in maniera continuativa.

Servizi del settore edile

In questo settore rientrano, ad esempio, le professioni di idraulico, elettricista, muratore, vetraio e imbianchino. Solo se effettuato su base permanente, in Austria l’esercizio di queste attività richiede il possesso di una qualifica professionale. Se, invece, si esercita solo su base temporanea, è sufficiente inviare annualmente una segnalazione (Dienstleistungsanzeige) al Ministero dell’Economia austriaco.

Per maggiori informazioni consultare il sito:

http://www.bmwfj.gv.at

Commercio al dettaglio e commercio ambulante

Per questo tipo di attività, in linea generale, non sono richiesti particolari requisiti professionali, possono essere però previste eccezioni per alcune tipologie di prodotto (ad esempio il commercio di armi).

Ulteriori informazioni sono contenute nel capitolo 2.1 della guida Guide for Business start-ups, scaricabile al link:

http://www.gruenderservice.at/format_detail.wk?StID=514955 Per l’esercizio temporaneo, occorre portare con sé copia dell’iscrizione al registro italiano.

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6. Aspetti applicativi e casistica operativa

6.1 Impresa italiana che presta servizi in altro Paese UE

L’impresa italiana che presta servizi in un altro Paese UE (ad esempio servizi di carattere edile, realizzazione di impianti in loco) deve verificare, ai fini fiscali, in funzione soprattutto della durata della permanenza, se la sua presenza nel Paese estero realizzi o meno gli estremi della stabile organizzazione.

L’istituto del reverse charge o inversione contabile

Nel caso in cui un operatore economico di un Paese UE (Paese X) esegue una prestazione di servizi in un altro Paese UE (Paese Y) a favore di un operatore economico stabilito in tale ultimo Paese, in virtù dell’istituto del reverse charge o inversione contabile, non è obbligato ad identificarsi ai fini IVA in tale Paese (Paese Y), potendo trasferire l’obbligo fiscale in capo al committente, il quale, conseguentemente, diventa debitore dell’imposta e deve assoggettare l’operazione all’IVA del proprio Paese.

Sotto profilo documentale, in tale evenienza:

• il prestatore estero emette fattura senza applicazione dell’imposta

• il committente emette autofattura con IVA nazionale e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.

A titolo esemplificativo, sono presentati di seguito due casi.

Caso 1

Impresa italiana che presta servizi in un altro Paese UE senza realizzare gli estremi della stabile organizzazione.

Per quanto concerne gli eventuali obblighi IVA, si possono distinguere due ipotesi:

1. nel caso di prestazione di servizi a favore del consumatore finale, l’impresa italiana deve aprire una posizione IVA nel Paese estero al fine di addebitare l’IVA al committente

2. nel caso di prestazione di servizi a favore di soggetto passivo stabilito nel Paese di svolgimento della prestazione, l’impresa italiana non è, in linea generale, obbligata a identificarsi ai fini IVA in quanto torna applicabile la procedura del reverse charge.

Occorre comunque verificare questa possibilità Paese per Paese. In questo caso, il reddito si considera interamente prodotto in Italia.

Ove nel Paese estero, l’impresa committente, applichi una ritenuta alla fonte sui

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Austria

Il portale dedicato ai Punti di contatto nazionali austriaci, ospitati presso le locali amministrazioni regionali, è raggiungibile dal sito degli sportelli unici in Europa (EU-GO):

http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_it.htm (selezionare dalla mappa dell’Europa l’Austria).

Per l’Austria il portale, disponibile al momento solo in tedesco, è il seguente:

http://www.eap.gv.at La prestazione di servizi su base temporanea

L’esercizio di molte attività in Austria, se effettuato su base temporanea, non richiede il riconoscimento di specifiche qualifiche professionali. L’iscrizione ai registri nazionali è invece richiesta se si intende esercitare in maniera continuativa.

Servizi del settore edile

In questo settore rientrano, ad esempio, le professioni di idraulico, elettricista, muratore, vetraio e imbianchino. Solo se effettuato su base permanente, in Austria l’esercizio di queste attività richiede il possesso di una qualifica professionale. Se, invece, si esercita solo su base temporanea, è sufficiente inviare annualmente una segnalazione (Dienstleistungsanzeige) al Ministero dell’Economia austriaco.

Per maggiori informazioni consultare il sito:

http://www.bmwfj.gv.at

Commercio al dettaglio e commercio ambulante

Per questo tipo di attività, in linea generale, non sono richiesti particolari requisiti professionali, possono essere però previste eccezioni per alcune tipologie di prodotto (ad esempio il commercio di armi).

Ulteriori informazioni sono contenute nel capitolo 2.1 della guida Guide for Business start-ups, scaricabile al link:

http://www.gruenderservice.at/format_detail.wk?StID=514955 Per l’esercizio temporaneo, occorre portare con sé copia dell’iscrizione al registro italiano.

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2 2

La prestazione di servizi su base permanente

Per esercitare a titolo permanente in Austria occorre seguire le formalità locali per la costituzione d’impresa, che comprendono ad esempio la forma giuridica e la registrazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito delle Camere di commercio austriache. In particolare si segnala la sopracitata Guide for Business start-ups.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi in qualità di idraulico, elettricista e della maggior parte delle professioni del settore edile è necessario rispettare i requisiti professionali previsti dal Codice austriaco del commercio e dell’industria (Trade Law o Gewerbeordnung ).

In particolare l’art. 94 del Codice fornisce un elenco completo delle professioni che richiedono il possesso di una specifica qualifica professionale. Vi sono poi altre attività regolamentate da leggi specifiche per cui è necessario il possesso di una vera e propria licenza (quali ad esempio le professioni di medico, avvocato, notaio, architetto e farmacista). L’art. 373 del Codice del commercio austriaco regolamenta il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dell’Economia austriaco:

http://www.bmwfj.gv.at [selezionare Berufsausbildung].

La professione di architetto

Per esercitare l’attività di architetto (ZTG - Ziviltechnikergesetz ) su base permanente si deve fare riferimento alla legge austriaca che disciplina questa professione: Gesamte Rechtsvorschrift für Ziviltechnikergesetz del 1993. In base a quanto stabilito dall’art. 33 occorre inviare la richiesta di riconoscimento al Ministero dell’Economia.

Per quanto riguarda invece la prestazione su base temporanea, il riferimento è costituito dagli artt. 30, 31 e 32 della Ziviltechnikergesetz, ed è necessario:

• essere in possesso dell’autorizzazione a lavorare come architetto in un altro Paese UE

• evidenziare in base a quale normativa si è qualificati

• fornire determinate informazioni ai propri committenti, quali la dimostrazione di adempimento ai requisiti previsti dalla normativa italiana, i contatti dell’ente competente per la regolamentazione del settore in Italia, nome dell’ordine professionale italiano, attestato di qualifica professionale, numero di partita IVA e informazioni sulla copertura dai rischi derivati dall’esercizio della professione.

Molte altre informazioni utili per vivere, viaggiare, lavorare e “fare impresa” in Europa sono disponibili sul portale La tua Europa - imprese:

http://ec.europa.eu/youreurope

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La prestazione di servizi su base permanente

Per esercitare a titolo permanente in Austria occorre seguire le formalità locali per la costituzione d’impresa, che comprendono ad esempio la forma giuridica e la registrazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito delle Camere di commercio austriache. In particolare si segnala la sopracitata Guide for Business start-ups.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi in qualità di idraulico, elettricista e della maggior parte delle professioni del settore edile è necessario rispettare i requisiti professionali previsti dal Codice austriaco del commercio e dell’industria (Trade Law o Gewerbeordnung ).

In particolare l’art. 94 del Codice fornisce un elenco completo delle professioni che richiedono il possesso di una specifica qualifica professionale. Vi sono poi altre attività regolamentate da leggi specifiche per cui è necessario il possesso di una vera e propria licenza (quali ad esempio le professioni di medico, avvocato, notaio, architetto e farmacista). L’art. 373 del Codice del commercio austriaco regolamenta il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dell’Economia austriaco:

http://www.bmwfj.gv.at [selezionare Berufsausbildung].

La professione di architetto

Per esercitare l’attività di architetto (ZTG - Ziviltechnikergesetz ) su base permanente si deve fare riferimento alla legge austriaca che disciplina questa professione: Gesamte Rechtsvorschrift für Ziviltechnikergesetz del 1993. In base a quanto stabilito dall’art. 33 occorre inviare la richiesta di riconoscimento al Ministero dell’Economia.

Per quanto riguarda invece la prestazione su base temporanea, il riferimento è costituito dagli artt. 30, 31 e 32 della Ziviltechnikergesetz, ed è necessario:

• essere in possesso dell’autorizzazione a lavorare come architetto in un altro Paese UE

• evidenziare in base a quale normativa si è qualificati

• fornire determinate informazioni ai propri committenti, quali la dimostrazione di adempimento ai requisiti previsti dalla normativa italiana, i contatti dell’ente competente per la regolamentazione del settore in Italia, nome dell’ordine professionale italiano, attestato di qualifica professionale, numero di partita IVA e informazioni sulla copertura dai rischi derivati dall’esercizio della professione.

Molte altre informazioni utili per vivere, viaggiare, lavorare e “fare impresa” in Europa sono disponibili sul portale La tua Europa - imprese:

http://ec.europa.eu/youreurope

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