6. Aspetti applicativi e casistica operativa
6.1 Impresa italiana che presta servizi in altro Paese UE
L’impresa italiana che presta servizi in un altro Paese UE (ad esempio servizi di carattere edile, realizzazione di impianti in loco) deve verificare, ai fini fiscali, in funzione soprattutto della durata della permanenza, se la sua presenza nel Paese estero realizzi o meno gli estremi della stabile organizzazione.
L’istituto del reverse charge o inversione contabile
Nel caso in cui un operatore economico di un Paese UE (Paese X) esegue una prestazione di servizi in un altro Paese UE (Paese Y) a favore di un operatore economico stabilito in tale ultimo Paese, in virtù dell’istituto del reverse charge o inversione contabile, non è obbligato ad identificarsi ai fini IVA in tale Paese (Paese Y), potendo trasferire l’obbligo fiscale in capo al committente, il quale, conseguentemente, diventa debitore dell’imposta e deve assoggettare l’operazione all’IVA del proprio Paese.
Sotto profilo documentale, in tale evenienza:
• il prestatore estero emette fattura senza applicazione dell’imposta
• il committente emette autofattura con IVA nazionale e la annota sul registro fatture emesse e sul registro acquisti.
A titolo esemplificativo, sono presentati di seguito due casi.
Caso 1
Impresa italiana che presta servizi in un altro Paese UE senza realizzare gli estremi della stabile organizzazione.
Per quanto concerne gli eventuali obblighi IVA, si possono distinguere due ipotesi:
1. nel caso di prestazione di servizi a favore del consumatore finale, l’impresa italiana deve aprire una posizione IVA nel Paese estero al fine di addebitare l’IVA al committente
2. nel caso di prestazione di servizi a favore di soggetto passivo stabilito nel Paese di svolgimento della prestazione, l’impresa italiana non è, in linea generale, obbligata a identificarsi ai fini IVA in quanto torna applicabile la procedura del reverse charge.
Occorre comunque verificare questa possibilità Paese per Paese. In questo caso, il reddito si considera interamente prodotto in Italia.
Ove nel Paese estero, l’impresa committente, applichi una ritenuta alla fonte sui
Ungheria
Il portale dedicato ai Punti di contatto nazionali ungheresi è raggungibile dal sito degli sportelli unici in Europa (EU-GO):
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_it.htm (selezionare dalla mappa dell’Europa l’Ungheria).
Per l’Ungheria il portale, disponibile solo in ungherese, è il seguente:
https://www.magyarorszag.hu Per la prestazione di servizi come libero professionista occorre:
• registrarsi presso il portale, selezionando Ügyfélkapu
• presentare in versione elettronica un modulo all’Ufficio centrale nazionale per gli adempimenti amministrativi - Okmányiroda.
Per la prestazione di servizi come impresa occorre:
• registrarsi presso il portale, selezionando Ügyfélkapu, e richiedere un appuntamento presso l’ufficio competente territorialmente di Okmányiroda
• presentarsi presso Okmányiroda con un documento di identità valido.
Il Ministero degli Esteri ha predisposto una lista delle professioni regolamentate, in particolare si segnalano:
Attività nome dell’attività
in ungherese se l’impresa ha
sede in Ungheria se l’impresa non ha sede in Ungheria venditore
ambulante
vásár-piac üzemeltetési
tevékenység soggetto a licenza
impianti a gas soggetto a licenza
imbianchino lakkok, festékek
forgalmazása soggetto a licenza
edilizia industriale soggetto a notifica
architetto ed
ingegnere soggetto a licenza
elettricista villamos energia
kereskedelem soggetto a licenza commercio di
animali domestici soggetto a licenza
Molte altre informazioni utili per vivere, viaggiare, lavorare e “fare impresa” in Europa sono disponibili sul portale La tua Europa - imprese:
http://ec.europa.eu/youreurope