• Non ci sono risultati.

Anac: Per le SIOS limite di subappalto al 30%

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anac: Per le SIOS limite di subappalto al 30%"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Anac. Per le SIOS limite di subappalto al 30%

Con delibera 771 del 24 novembre 2021 l’Anac ha ricordato che le c.d. SIOS, opere superspecialistiche per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, sono soggette a specifico regime normativo che deroga alle norme generali, di cui all’art. 89, co. 11, d. lgs. 50/2016.

L’intervento dell’Autorità si è reso necessario a seguito dell’istanza di parere presentata da un operatore economico in merito alla legittimità del provvedimento di esclusione disposto dalla S.A.

L’operatore istante, infatti, aveva dichiarato di voler subappaltare per intero una categoria superspecialistica per la quale la S.A. non aveva, invece, riscontrato il possesso dei requisiti nella specifica categoria SOA.

Come ricordato dall’Autorità, la disciplina speciale contenuta nell’art. 89, co. 11 del codice degli appalti, dispone che “non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica” e se il valore dell’opera supera il dieci per cento del totale.

Tale disciplina speciale ha la duplice finalità di tutelare quelle imprese che si sono specializzate nella realizzazione di opere di particolare complessità per le quali sono richieste competenze da parte di soggetti altamente specializzati ovvero, evitare che il meccanismo dei ribassi eccessivi possa compromettere la corretta esecuzione dei lavori.

L’Autorità ritiene, inoltre, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi a riguardo, che la soglia del trenta per cento entro la quale è ammesso il subappalto anche con riferimento alle c.d.

opere SIOS (ex art. 105, co. 5 d.lgs. 50/2016) non sembra essere stata disapplicata dai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea in occasione della procedura di infrazione n. 2018/2273, con la quale la Corte chiedeva all’Italia di introdurre come regola generale quella del subappalto senza applicazione di limiti quantitativi.

In conclusione, l’Autorità ritiene che se il valore dell’opera supera il dieci per cento dell’importo totale, tale da poter applicare anche il limite di subappalto del trenta per cento, il provvedimento di esclusione dell’istante è da ritenersi valido e conforme ai principi dell’ordinamento.

Leggi la delibera

Riferimenti

Documenti correlati

28 dicembre 2000 n.445, su carta intestata dell’operatore economico (in caso di RTI o Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, su carta intestata della capogruppo) ed

Tali sistemi telematici possono altresì realizzare procedure di interrogazione ed interscambio dati ed atti con le banche dati del Ministero dell’economia e delle finanze,

Al punto 12 del documento di consultazione è specificato che l’affidamento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20

La stazione appaltante, muovendo dalla premessa che la categoria OG 10, essendo necessariamente scorporabile dovrebbe essere subappaltata per l’intero importo previsto

Se il lavoratore è titolare di una pensione di reversibilità o di invalidità, trattamenti per i quali sono ancora operativi i limiti di cumulo col reddito da lavoro,

Le Parti convengono altresì che, nel caso di aggiudicazione della gara a favore dell'Avvalente, l’esecuzione di tutte le prestazioni per l’esatto e tempestivo

Il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, tramite bonifico bancario disposto su conto corrente tracciabile, previa verifica della

22 e 23, (stante l'inapplicabilità della disciplina del D.Lgs. 7 rationetemporis), termine che decorreva dal momento della notificazione della detta comunicazione, in quanto da