• Non ci sono risultati.

CONTRATTO DI SUBAPPALTO tra l Impresa PADOVA ASFALTI SRL. con sede in Padova (Pd), Galleria Spagna n Cod. Fisc. e Partita IVA ,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONTRATTO DI SUBAPPALTO tra l Impresa PADOVA ASFALTI SRL. con sede in Padova (Pd), Galleria Spagna n Cod. Fisc. e Partita IVA ,"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

CONTRATTO DI SUBAPPALTO tra

l’Impresa PADOVA ASFALTI SRL. con sede in Padova (Pd), Galleria Spagna n. 37 - Cod. Fisc. e Partita IVA 04640550283, nella persona del Sig. Trentin Nicola nato a Conegliano (TV) il 03/09/1977, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante, in appresso denominata “Impresa”

e

l’impresa ANTONUTTI SRL con sede legale in Lonato del Garda (Bs), Via Mantova n.65, e sede amministrativa in Lonato del Garda (Bs), Via Mantova n. 39 - Cod. Fisc. 01240770170 e Partita IVA 00613340983 nella persona del Sig. Vezzola Stefano nato a Brescia (Bs) il 27/08/1966, il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante, in appresso denominata

“Subappaltatore”

Si stipula e si conviene quanto in appresso specificato:

Art. 1 - PREMESSE Si premette che:

a) l’impresa PADOVA ASFALTI SRL aggiudicataria dei lavori di “1° Lotto Stralcio A – Anno 2018 – Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale” per conto della Provincia di Mantova, in appresso denominato "Ente Committente", giusto contratto d’appalto Rep.

n. 3847 del 01/02/2019, è giunta alla determinazione di affidare in subappalto al Subappaltatore l’esecuzione delle opere come in seguito specificate:

- Fresatura pavimentazione, stesa di conglomerati bituminosi, posa di membrana termoadesiva, realizzazione deviazione;

b) il Subappaltatore specializzato nell’esecuzione delle opere di cui al punto a), dichiara di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

 I.N.P.S. Sede di Brescia, matricola n. 1505782907;

 I.N.A.I.L. Sede di Brescia, cod. ditta n. 003912553/65 (P.A.T. 34111725/20);

 CASSA EDILE di Brescia, matricola n. 5502/70;

 Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Brescia n. 01240770170 (R.E.A. 247080).

c) garantisce di disporre di capitali, capacità tecniche, macchine ed attrezzature necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere connesse con gestione a proprio rischio e con l’organizzazione dei mezzi necessari;

d) l’efficacia del presente contratto è subordinata al rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte dell’Ente Committente (Provincia di Mantova), comportando, il diniego dell’autorizzazione, la risoluzione di diritto del presente contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti, al risarcimento di qualsivoglia danno, eccezione fatta per l’ipotesi di colpa da parte di uno dei contraenti;

e) l’Impresa resterà del tutto estranea all’organizzazione del lavoro, all’amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dal Subappaltatore, salvo quanto infra previsto;

f) il Subappaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Impresa della qualità e regolarità delle opere eseguite in ordine a quanto previsto da:

- Elaborati esecutivi di progetto redatti a cura dell’Impresa;

- Capitolato Speciale di Appalto con descrizione estesa di elenco prezzi - Indicazione e prescrizione dell’Ente Committente e della D.L.

g) il Subappaltatore garantirà la buona esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e il rispetto di tutte le clausole e condizioni previste dallo stesso capitolato speciale di appalto e dalle prescrizioni della direzione lavori.

h) il Subappaltatore dichiara per gli effetti di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 che è classificabile come piccola impresa;

(2)

i) tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto anche ai sensi e per gli effetti delle Legge 23/10/1960, n. 1369, della Legge 20/05/1970 n. 300, della legge 13.09.1982 n.646 e successive modificazioni, della disciplina in tema di contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti delle imprese edili ed affini e comunque delle vigenti legislazioni in materia di opere pubbliche.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Impresa affida al Subappaltatore che dichiara di assumerla, nell’ambito del progetto dei lavori di “1°

Lotto Stralcio A – Anno 2018 – Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale”, la fresatura pavimentazione, la stesa di conglomerati bituminosi, posa di membrana termoadesiva, realizzazione deviazione stradale ( di seguito per brevità denominati i “lavori”), fermo restando la facoltà dell’Impresa di sostituire il Subappaltatore con altra impresa di sua fiducia qualora si verificasse la mancata osservanza di quanto previsto all’art. 1 lett. f), g), h)

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dei lavori viene appaltato “a misura”, in via meramente presuntiva lo si indica nell’ammontare di € 134.863,94.= (diconsi euro centrotrentaquattromilaottocentosessantatre/94) di cui € 3.220,18.= (diconsi euro tremiladuecentoventi/18) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso., fermo restando che detto corrispettivo dovrà essere esattamente conteggiato sulla base dei prezzi unitari riportati nell’ELENCO PREZZI, qui allegato sub A), espressi dal Subappaltatore dopo l’esame degli elaborati progettuali di cui al precedente art. 2, al sopralluogo effettuato.

Tale importo non vincola il risultato finale delle liquidazioni. Le quantità potranno variare sia in più che in meno nei limiti ed alle condizioni previste per le Opere Pubbliche (art.13 e 14 del D.P.R. 1063 del 16.07.1962 e s.m.i.) e da quanto disposto dal capitolato speciale di appalto.

Per i lavori affidati in subappalto, sono stati praticati dall’Impresa gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso NON superiore al 20% .

L’Impresa corrisponderà al Subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni dallo stesso eseguite, senza alcun ribasso.

I lavori affidati in subappalto appartengono alla categoria SOA OG 3

ART. 4 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati sulla base di stati di avanzamento lavori (di seguito più brevemente “SAL”) che saranno redatti secondo la cadenza che l’Ente Committente riserverà all’Impresa, nei quali verranno liquidati al Subappaltatore, sulla base dei prezzi unitari di cui all’ELENCO PREZZI , i lavori eseguiti.

Sulla base dei SAL, così come accertato dal proprio Responsabile di Commessa, l’Impresa provvederà ad emettere un certificato di pagamento portante la liquidazione delle somma dovuta al Subappaltatore, il quale sarà tenuto a rilasciare regolare fattura elettronica in formato XML intestata all’Impresa da inviarsi a quest’ultima entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Trattandosi di opere in subappalto, alle fatture emesse dal Subappaltatore sarà applicato il meccanismo del “reverse charge” per cui all’Impresa non sarà addebitata l’IVA, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a del D.P.R. 633/1972, così come inserito dall’art. 35, comma 5, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 e riscritto dall’art. 1, comma 44 della legge 296/2006.

I pagamenti delle fatture emesse dal Subappaltatore saranno effettuati secondo le direttive dell’art.

105, comma 13, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50.

(3)

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

L’art. 3 del decreto Legge 11/07/1992 n. 333, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 162, ha soppresso l’istituto della revisione prezzi così come previsto dall’art. 33 della Legge 41/1986.

ART. 6 - DIREZIONE DEI LAVORI E DI CANTIERE

Il Subappaltatore dichiara che il responsabile del cantiere, nonché direttore di cantiere per la stessa è il Sig. Lorenzi Luca, e si obbliga a non sostituirlo nella suddetta funzione senza preventiva comunicazione scritta.

Con tale nomina il Subappaltatore si assume la totale responsabilità civile e penale della buona esecuzione di tutte le opere oggetto del presente contratto, nonché la messa in atto di tutti i provvedimenti, necessari ad evitare infortuni, imposti dalla vigente normativa e suggeriti dall’esperienza, tenendo sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità tanto l’Impresa che la direzione lavori:

Al direttore di cantiere del Subappaltatore compete la direzione ed il coordinamento dell’esecuzione delle opere subappaltate e dell’esercizio del cantiere stesso inteso come impianto generale, la sorveglianza e la guida delle maestranze, l’impiego dei macchinari e delle attrezzature, dei trasporti interni, la disciplina del personale e quant’altro occorra per la migliore riuscita dei lavori e per la sicurezza dei terzi.

Il direttore di cantiere del Subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di legge per la conduzione dei lavori subappaltati. Rimane perciò contrattualmente stabilito che il Subappaltatore ha la responsabilità totale, senza la possibilità di rivalsa nei confronti dell’Impresa della rispondenza dell'esecuzione ai dati di progetto e della perfetta riuscita delle opere subappaltate, nonché degli eventuali danni alle parti di costruzioni già eseguite ed in generale alle cose ed alle persone causate in conseguenza dei trasporti, forniture ed esecuzione dei lavori stessi. L’Impresa è comunque esonerata esplicitamente da qualsiasi responsabilità inerente dall’esecuzione del subappalto e sollevata dal Subappaltatore per ogni danno, molestia od azione.

ART. 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

Riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte dell’Ente Committente e dell’Impresa sia in corso d’opera ai sensi dell’art. 1662, sia all’ultimazione dei lavori.

ART. 8 - PERSONE AUTORIZZATE DEL SUBAPPALTATORE

Il Subappaltatore autorizza a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme nella persona del Legale Rappresentante Sig. Vezzola Stefano.

ART. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

L’esecuzione dei lavori avverrà nel tempo massimo stabilito nel C.S.A. dell’Ente Committente, dalla data della firma del verbale di consegna, salvo sospensioni per cause non imputabili al Subappaltatore.

ART. 10 - PENALITA’

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito, ovvero al nuovo maggior termine concordato fra le parti, sempre che il ritardo sia imputabile al Subappaltatore, verrà applicata nei suoi confronti, una penale giornaliera pari a quella prevista dal Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 11 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna opposizione ad eccezione per eventuali sospensioni e

(4)

successive riprese dei lavori anche nelle singole opere connesse, che gli venissero ordinate dall’Impresa su atto dell’Ente Committente.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

Il Subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall’Impresa.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell’Impresa al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore.

ART. 13 - VALIDITA’ DEL CONTRATTO

L’efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio da parte dell’autorità competente delle autorizzazioni di cui all’art.21 della Legge 13/09/1982 n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto (Art. 20 C.P.C.) è il foro di Padova.

ART. 15 - VARIAZIONI NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Il Subappaltatore non può di sua iniziativa introdurre variazioni in più o in meno ai lavori assunti rispetto alle previsioni progettuali. Egli ha l’obbligo di eseguire, nei limiti stabiliti tutti le variazioni ordinate dalla Direzione Lavori, purché non mutino sostanzialmente l’essenza e l’economia del contratto e non stravolgano le caratteristiche tecniche delle opere previste. L’attuazione delle varianti o modifiche non da’ diritto al Subappaltatore di richiedere particolari compensi oltre i pagamenti, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

ART. 16 - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Fermo restando, in ogni caso, l’organizzazione del complesso delle maestranze e mezzi d’opera, con gestione a proprio rischio, sia tecnica che economica, al fine di dare compiuta in ogni sua parte l’opera oggetto del presente contratto alle condizioni contrattuali, il Subappaltatore assume altresì a sue totali cure e spese le seguenti obbligazioni:

a) attrezzamento di tutto il cantiere, l’organizzazione del cantiere, l’impiego dei mezzi d’opera, l’attuazione delle opere provvisionali, nonché l’adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata in cantiere ed a terzi;

b) la disciplina delle maestranze di cantiere, compreso l’obbligo di fornire ai lavoratori dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’art. 36 bis, comma 3, della Legge 248/2006 o utilizzare un registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio come previsto dall’art. 36 bis, comma 4, della Legge 248/2006;

c) l’osservanza delle prescrizioni relative all’esecuzione del progetto, secondo le prescrizioni e le scadenze stabilite dall’Impresa e/o dal Direttore dei Lavori;

d) la realizzazione delle opere previste nel progetto e degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali.

(5)

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti, ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono al Subappaltatore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri e spese:

1. eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e richiedere all’Impresa tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultino da disegni, dalla descrizione delle opere o comunque dai documenti contrattuali;

2. tenere a disposizione dell’Impresa i disegni, le tavole e le schede tecniche del materiale per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dall’Impresa;

3. segnalare all’Impresa l’eventuale personale tecnico alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e sostituirlo;

4. applicare ai lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori;

5. osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

6. predisporre tutte le attrezzature e i mezzi d’opera occorrenti per la esecuzione dei lavori ad esso affidati;

7. provvedere alla messa in opera di tutto quanto necessario per la protezione e segnalazione del cantiere, per l’illuminazione notturna dello stesso, se necessaria, con i relativi oneri;

8. provvedere a propria cura e spese all’approvvigionamento dell’acqua e dell’energia elettrica per il cantiere in accordo con le disposizioni di legge a propria cura e spese.

9. provvedere, agli operai ed ai mezzi d’opera occorrenti, ed all’esecuzione delle normali prove di collaudo delle opere;

10. provvedere allo scarico ed al trasporto a deposito nell’ambito del cantiere di tutti i materiali necessari all’esecuzione dei lavori subappaltati. Tale scarico e ricarico, è totale cura e spessa del Subappaltatore.

11. provvedere alla sorveglianza del cantiere, alla sua pulizia, allo sgombero – a lavori ultimati – delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere del Subappaltatore;

12. consentire ai fornitori del Committente o ad altri subappaltatori il libero accesso al cantiere;

13. provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzioni infortuni, attuando le relative misure di sicurezza.

14. relativamente alle misure di sicurezza per i lavoratori nei riguardi di terzi, l’impresa ANTONUTTI SRL è la sola responsabile rimanendo la PADOVA ASFALTI SRL sollevata da ogni insorgente vertenza.

Restano pure a carico del Subappaltatore i tracciamenti di prima pianta i tracciamenti d’opera, i principali riferimenti di quota, nonché la bozza della contabilità dei lavori. Tutti gli oneri, nessuno escluso, per il completamento dei lavori subappaltati restano integralmente a carico del Subappaltatore che gli accetta esplicitamente.

Art. 17 - COLLAUDO FINALE DELL’ENTE COMMITTENTE

Qualora i lavori oggetto del presente contratto di subappalto siano soggetti al collaudo finale a cura dell’Ente Committente il Subappaltatore sarà soggetto alle risultanze del collaudo finale dell’Ente Committente. In tal caso, il Subappaltatore deve, a propria cura e spese, mettere a disposizione del collaudatore i materiali, gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le normali prove di collaudo.

(6)

Art. 18 - VIZI DELL’OPERA RISCONTRATI IN SEDE DI COLLAUDO DELL’ENTE COMMITTENTE.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo predisposto dall’Ente Committente emergessero difetti di esecuzione imputabili al Subappaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, il Subappaltatore stesso è tenuto ad eseguirli entro il termine prescritto dal collaudatore; salvo il diritto dell’Impresa di sostituirsi al Subappaltatore in caso di inadempimento di quest’ultimo, con diritto all’integrale rimborso delle spese sostenute entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 19 - ADEMPIMENTI DEL SUBAPPALTATORE.

A richiesta dell’Impresa, il Subappaltatore è tenuto a far visionare i libri paga, i libri matricola, i nullaosta di avviamento al lavoro, le ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali e assicurativi, nonché tutti gli altri documenti occorrenti per l’esame della regolarità nella corresponsione delle retribuzioni.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

È facoltà dell’Impresa di risolvere il contratto:

a) quando il Subappaltatore si renda consapevole di frode o negligenza grave;

b) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera;

c) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l’esecuzione dei lavori;

d) qualora l’Ente Committente rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto di subappalto, la risoluzione opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’Impresa dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché ogni altro titolo conseguente all’inadempienza del Subappaltatore. All’atto della risoluzione, il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 21 - CORRESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE

L’Impresa, poiché risponde all’Ente Committente, anche dell’operato del Subappaltatore, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatti ad esso imputabili. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell’Ente Committente..

ART. 22 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1655 e segg. Del Codice Civile, le altre norme di Legge e le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di discordanza le disposizioni del C.S.A. prevalgono sulle norme del Cod. Civ. Le Parti richiamano inoltre, espressamente, i dispositivi dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 23 - OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

(7)

1. ANTONUTTI SRL, in qualità di Subappaltatore della PADOVA ASFALTI SRL., nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia di Mantova, identificato con CIG n. 7593221C2F e CUP n.

G17H17001110003, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. ANTONUTTI SRL in qualità di Subappaltatore della PADOVA ASFALTI SRL, si impegna ad inserire negli eventuali subcontratti o atti negoziali da porre in essere per l’esecuzione del presente contratto di subappalto, la clausola che prevede l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010.

3. ANTONUTTI SRL in qualità di Subappaltatore della PADOVA ASFALTI SRL, si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia di Mantova della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. ANTONUTTI SRL in qualità di Subappaltatore della PADOVA ASFALTI SRL, prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto

ART. 24- CLAUSOLE CONTRATTUALI – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le Parti contraenti di questo contratto dichiarano di avere preso visione di tutte le clausole, di ritenerle tutte importanti e di accettarle integralmente, altresì dichiarano che nessuna variazione potrà esservi apportata, ovvero provata, se non per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova, li 14 Marzo 2019

L’IMPRESA IL SUBAPPALTATORE

Firma digitale Firma digitale

Trentin Nicola Vezzola Stefano

Allegati:

sub a) Elenco Prezzi Padova, li 14 Marzo 2019

L’IMPRESA IL SUBAPPALTATORE

Firma digitale Firma digitale

Trentin Nicola Vezzola Stefano

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli art. 1341 e 1342 del cod. civ., le parti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 del presente contratto.

Padova, li 14 Marzo 2019

L’IMPRESA IL SUBAPPALTATORE

Firma digitale Firma digitale

Trentin Nicola Vezzola Stefano

(8)

ART

DESCRIZIONE LAVORAZIONI U.M. P.U. escluso

O.S. O.S.

P.U.

compreso O.S.

1

Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, escluso carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate -

SPESS. CM. 3 mq € 0,80 € 0,02 € 0,82

2

Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, escluso carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate -

SPESS. CM. 4 mq € 1,05 € 0,03 € 1,08

3

Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, escluso carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate -

SPESS. CM. 5 mq € 1,30 € 0,03 € 1,33

4

Fresatura di conglomerato bituminoso con opportuni mezzi meccanici, escluso carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate- SPESS. CM. 6

mq € 1,60 € 0,04 € 1,64 5 Solo posa di membrana termoadesiva spess. cm. 2,5 mm

mq € 2,50 € 0,06 € 2,56 6 Solo stesa di tappeto d'usura hard al 5,8% - spessore 3 cm mq € 0,90 € 0,02 € 0,92 7 Solo stesa di tappeto d'usura hard al 5,8% - spessore 4 cm mq € 1,18 € 0,03 € 1,21 8 Solo stesa di tappeto d'usura hard al 5,8% - spessore 5 cm mq € 1,43 € 0,04 € 1,47

9 Solo stesa di tappeto d'usura hard al 5,8% - spessore 6 cm mq € 1,75 € 0,04 € 1,79

10 Tappeto d'usura hard per risagome q.li € 1,20 € 0,03 € 1,23

11 Realizzazione deviaizone stradale cad € 3.000,00 € 76,80 € 3.076,80

Padova, lì 14 Marzo 2019

IL SUBAPPALTATORE ALLEGATO SUB A) al CONTRATTO DI SUBAPPALTO - ELENCO PREZZI

Firma digitale L'IMPRESA Trentin Nicola

Firma digitale Vezzola Stefano

Riferimenti

Documenti correlati

L'iscrizione resta valida anche oltre.. la scadenza fino

La Ditta Subappaltatrice dovrà curare l’attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le

c) c) Il Cliente abbia provveduto al pagamento dei contributi di allacciamento direttamente al Fornitore che è autorizzato all'incasso in nome e per conto del Distributore,

per l’affidamento, previa trattativa diretta sul MEPA, di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a €. CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

La validità del presente contratto si intende subordinata oltre all’assolvimento da parte dell’IMPRESA ENDIASFALTI S.P.A di tutti gli obblighi connessi alla

L'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto dei tempi contrattuali previsti tra il Committente ed il SUBAPPALTANTE, tempi che il SUBAPPALTATORE si impegna

Il Committente informa il titolare della società subvettore che gli verrà consegnato il Manuale dell’Autista e i relativi allegati, oltre al Piano della Security, al Piano

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a osservare e a permettere alla APPALTATRICE, di osservare le norme dettate da tutti i