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87/1975 con la quale è stato divulgato il testo del D.P.R

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 31 del 24 aprile 1976

Oggetto: D.P.R. del 9 giugno 1975, n. 482. Modificazioni e integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura allegati numero 4 e 5 al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124.

Si fa seguito alla circolare n. 87/1975 con la quale è stato divulgato il testo del D.P.R. n. 482 del 9 giugno 1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 9 ottobre 1975 allo scopo di puntualizzare gli aspetti più rilevanti delle nuove tabelle delle malattie professionali nella industria e nella agricoltura, fornendo nel contempo criteri di interpretazione e di pratica attuazione.

Il suddetto decreto riflette l'evoluzione delle conoscenze mediche in tema di nocività del lavoro e il crescente rilievo della patologia professionale in rapporto alle sostanze impiegate e alle trasformazioni tecnologiche.

L'ampliamento dell'ambito protettivo delle malattie professionali, che fa proprie le più pressanti istanze del mondo del lavoro, viene quindi a colmare lacune, ad integrare e correggere previsioni, nonché a recepire alcune indicazioni scaturenti dalle Raccomandazioni del 23 luglio 1962 e del 27 luglio 1966 della Comunità Economica Europea.

Il citato provvedimento legislativo, peraltro, mantiene immodificata la struttura delle tabelle di cui alle leggi del 15 novembre 1952 numero 1967 e 21 marzo 1958 n. 313, confermando implicitamente i principi caratteristici del sistema attuale, tra i quali in particolare la tassatività della lista ed i criteri di valutazione medico-legali.

EFFICACIA NEL TEMPO

Come già specificato con la circolare n. 87/1975, il decreto produce i suoi effetti dal 24 ottobre 1975.

Ne deriva anche in conformità ai criteri stabiliti con la circolare n. 170/1952 che la più ampia tutela assicurativa trova concreta attuazione in tutte quelle fattispecie che si realizzano per la prima volta a partire dalla data sopraindicata, nelle quali cioè la manifestazione di malattia si verifica nel regime delle nuove tabelle.

Tale tutela deve inoltre intendersi estesa a tutti i casi di malattie già specificatamente previste dalle precedenti tabelle, che risultino contratte nelle lavorazioni protette dalle più recenti tabelle, sempreche la manifestazione si verifichi per la prima volta dal 24 ottobre 1975.

Analogamente, nell'ipotesi di ricaduta in tecnopatie allo stato e non in precedenza tutelabili o in malattie contratte nell'esercizio e a causa delle nuove lavorazioni protette, non potranno essere indennizzate, in base ai principi sopra enunciati, le fattispecie nelle quali la prima manifestazione si è verificata prima del 24 ottobre 1975, non essendo la ricaduta che l'ulteriore manifestazione di una stessa malattia.

Tenuto infatti conto che le norme del Testo Unico in tema di malattie professionali mantengono inalterata la loro validità, non avendo apportato il D.P.R del 9 giugno 1975 alcuna modifica si riconfermano i concetti di ricaduta e di recidiva così come sono stati esplicitamente delineati nel testo della circolare n. 170 sopracitata.

Per quanto concerne l'efficacia del decreto in relazione alle modifiche apportate in materia di periodi massimi di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni in rischio, si fa presente per la trattazione dei casi pregressi denunciati anteriormente all'entrata in vigore del decreto e chiusi negativamente per superamento dei periodi massimi di indennizzabilità fissati dalle precedenti tabelle che bisogna far riferimento, in via analogica, ai criteri stabiliti con la circolare n. 54/1968/24 Testo Unico che, a sua volta, richiama la circolare n. 140/1965/5 Testo Unico.

In base a tali criteri, le fattispecie in questione potranno essere di nuovo prese in considerazione a domanda degli interessati, a condizione che alla data della domanda stessa non siano trascorsi i più ampi periodi di indennizzabilità decorrenti dalla cessazione delle lavorazioni abbandonate.

Le domande invece inoltrate dal 24 ottobre 1975 e respinte per superamento dei termini precedentemente

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fissati dalle vecchie tabelle, dovranno essere riprese in esame d'ufficio e le relative prestazioni, se spettanti, avranno decorrenza dalla data delle domande stesse.

Ciò premesso in linea di massima, si invitano le unita periferiche a trasmettere, debitamente istruite, le fattispecie nelle quali l'applicazione dei criteri sopra esposti si presenti di dubbia soluzione, riservandosi questa Direzione generale di decidere sulla base di una uniformità di interpretazione e di trattamento.

PATOLOGIA E LAVORAZIONI PROTETTE INDUSTRIA

L'ampliamento della sfera assicurativa da 40 a 49 voci nel settore industriale ha comportato l'inclusione di nuovi fattori patogeni e contestualmente la generalizzazione e l'unificazione sotto voci di portata più ampia di alcuni agenti lesivi già contemplati nella precedente tabella allegato n. 4 al Testo Unico.

1- Agenti chimici

1.1 - Nuove sostanze patogene sono state per la prima volta contemplate nelle voci seguenti:

Voce 14) malattie causate da tallio leghe e composti Voce 15) antimonio

Voce 16) malattie causate da osmio leghe e composti Voce 17) selenio

Voce 18) rame Voce 19) stagno Voce 20) zinco

Voce 21) derivati dell'acido carbonico e tiocarbonico (i derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico possono essere riferiti a tale voce, essendo da considerarsi a loro volta derivati dell'acido carbonico e tiocarbonico)

Voce 22) malattie causate da solfuri di bario, calcio, sodio Voce 23) ozono

Voce 31) nitroderivati alifatici ed esteri dell'acido nitrico Voce 32) chinoni e derivati

1.2 Modifiche, integrazioni ed unificazioni sono state apportate nelle voci che seguono:

Voce 1) - malattie causate da piombo, leghe e composti: tale voce viene a comprendere la voce 1 (malattie causate da piombo, leghe e composti) e la voce 19 (malattie causate da piombo tetraetile) previste dalla precedente tabella, dovendosi considerare il piombo tetraetile un composto del piombo.

Voci 4), 5),9) malattie rispettivamente causate da arsenico leghe e composti, da cromo leghe e composti, da nichelio leghe e composti: sono state inserite, rispetto alla precedente tabella, le leghe formate dai rispettivi elementi.

Voce 12 malattie causate da acido nitrico ossidi di azoto ammoniaca, la precedente voce 12 (malattie causate da acido nitrico e gas nitroso) è stata integrata da un nuovo agente patogeno: l'ammoniaca.

Voce 24) malattie causate da acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno, acido isocianico e suoi esteri: confrontata con la corrispondente voce della vecchia tabella, tale voce aggiunge i cianuri, nonché

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l'acido isocianico ed i suoi esteri, la cui azione nociva è stata negli ultimi tempi riscontrata nella produzione delle materie plastiche.

Voce 25) malattie causate da alcoli, glicoli e derivati: questa voce viene parzialmente ad unificare le precedenti voci 15 (malattie causate da glicoli) e 29 (malattie causate da alcool amilico e metilico); la nitroglicerina, prima tutelata sulla base della dizione della voce 15, e ora da riferire alla voce 31.

Voce 29) malattie causate da idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici: in sostituzione della precedente voce 20 (malattie causate da etere di petrolio e da benzina) è stata pressoché letteralmente recepita la voce 16) della lista europea proposta dalla C.E.E., Raccomandazione del 23 luglio 1962.

La nuova espressione letterale viene in tal modo a contemplare tutta la serie alifatica degli idrocarburi e quindi anche esplicitamente l'esano, agente lesivo responsabile del vasto fenomeno patologico, riscontrato nel corso di questi ultimi anni, in numerose industrie del pellame, che ha dato origine a perplessità interpretative ed applicative connesse alla formulazione della preesistente voce 20).

La specifica questione è stata comunque a suo tempo risolta in via interpretativa in base alla precedente tabella, a seguito del parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 17 gennaio 1975, per cui l'esano poteva essere assimilato all'etere di petrolio menzionato appunto dalla già citata voce 20.

Voce 30) - malattie causate da idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a nuclei aromatici condensati e non condensati: tale voce unifica la precedente voce 21 (malattie causate da idrocarburi benzenici), parzialmente la voce 20 tenuto conto che la benzina è una miscela di idrocarburi di cui alcuni sono aromatici) e alcuni degli agenti patogeni in precedenza contemplati alla voce 25 (idrocarburi a nuclei aromatici condensati ma non i derivati).

Voce 33) - malattie causate da fenoli ed omologhi naftoli e loro omologhi: in tale voce vengono unificate la precedente voce 22 (malattie causate da fenoli, tiofenoli e cresoli) e parte della voce 25 (naftoti ed omologhi).

Voce 34) - malattie causate da amine alifatiche ed aromatiche (primarie, secondarie e terziarie ed eterocicliche) e da idrazine aromatiche e da loro derivati, alogenati, fenolici, nitrosi e nitrati e solfonati.

Tale voce viene a comprendere, per la sua formulazione generica, tutte le amine alifatiche, aromatiche e derivati, la precedente voce 23 (derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli), parte della voce 25 (naftolamine) e le voci 31, (piridina) e 32 (acridina) della vecchia tabella.

Voce 35) - malattie causate da derivati alogenati, nitrici, aolfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici, saturi e non saturi a nuclei aromatici condensati e non condensati, dei fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi.

Tale voce include la voce 24 (derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli) e parte della voce 25 (derivati alogenati, nitrici solfonici e fosforati della naftalina e omologhi).

Voce 37) - malattie causate da chetoni e derivati alogenati: tale voce venendo a comprendere tutta la serie dei chetoni e derivati, ingloba parte della voce 27 (acetone e derivati alogenati) della precedente tabella.

Voce 38) - malattie causate da eteri ed esteri e loro derivati alogenati: tale voce, per la sua formulazione generica, viene ad assorbire le precedenti voci 28 (acetato di amile, butile e di propile) e 30 (ossido di etilene, diossano, etere etilico).

Voce 39) - malattie causate da aldeidi sature e non sature, acidi organici saturi e non saturi, tioacidi, anidridi e i loro derivati alogenati: tale voce comprende, in via generale, tutta la serie degli acidi organici, anidridi, aldeidi e derivati unificando in tal modo le precedenti voci 33 (malattie causate da aldeide formica e acido formico) e la rimanente parte della voce 27.

Voce 41) malattie cutanee provocate nell'ambiente di lavoro da sostanze non considerate in altre voci: tale voce include la precedente voce 35 (catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, pece, paraffina, cemento, calce, resine naturali ed artificiali, gomme, olio di lino, trementina, lacche e vernici, alcali caustici, cloruro di sodio nelle saline, conchiglie, coralli e madreperla) e la integra mediante l'introduzione di una serie di nuove sostanze patogene: antracene, antibiotici, sulfamidici legni esotici (tek, kambala, noce mansonia) persolfato di ammonio, gomma arabica, detersivi, coprolattame (e non coprolattame, errore materiale di

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stampa) e acido tannico.

A titolo riassuntivo viene schematizzato nel prospetto allegato n. 1 un rapporto comparativo tra le voci da 1 a 39 elencate nella nuova tabella e quelle contemplate sia dalla precedente tabella che dal D.M. del 18 aprile 1973 Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Inoltre, tenuto conto che le sostanze inquinanti piu comunemente presenti negli ambienti delle lavorazioni industriali sono quelle catalogate nell'elenco dei V.L.P. (valori limiti ponderali) preparato a cura dell'Associazione Italiana Igienisti Industriali, viene indicato nel prospetto allegato n. 2 se dette sostanze sono state previste o meno dalla nuova normativa, individuandone, in caso affermativo, la voce corrispondente.

2. Agenti fisici

2.1 - Le voci che seguono comprendono per la prima volta una serie di affezioni broncopolmonari causate da polveri diverse dalla silice e dalla asbestosi, per le quali permane il regime assicurativo speciale introdotto dal Testo Unico.

Voce 47) Broncopneumopatie da inalazioni di silicosi o di calcare.

Premessa la disomogeneità della dizione - in quanto il termine silicati si riferisce ad un gruppo di minerali mentre il calcare e una ben individuata roccia sedimentaria si precisa che i silicati sono sostanze inorganiche naturali od artificiali, caratterizzate dalla presenza di un radicale silicico (Six Oy) si citano, tra i silicati naturali oltre vari tipi di asbesto per i quali e prevista una tutela speciale i feldspati, i feldspatoidi, i plagioclasi, l'olivina, i pirosseni, gli anfiboli, le zeoliti, le miche, le cloriti, il talco, la steatite, la serpentina, la caolinite, la bentonte, numerosi minerali argillosi; tra i silicati artificiali: i silicati che si originano nella produzione del cemento, delle calci idrauliche, del vetro, della fibra di vetro e della lana di roccia, della perlite e della vermiculite, mentre vanno in questa sede trascurati i silicati che si producono nella industria ceramica, essendo in tale settore già presente un elemento inquinante, determinante per un altra malattia professionale (il quarzo per la silicosi) tutelata in via specifica.

Precisato che condizione necessaria per l'insorgenza di una situazione di pericolo pneumoconiogeno e l'esistenza di una forte polverosità ambientale, vi è da osservare che l'esplicita previsione normativa viene ad estendere la tutela assicurativa ad un ampio settore industriale in cui si trattano rocce o sostanze artificiali contenenti uno o più degli elementi minerali sopra citati: aementifici, impianti minerari per l'estrazione ed il trattamento di particolari rocce o minerali (fedspati, ardesie, caolno, rocce serpentinose e basaltiche, rocce pomee o comunque tufacee, ecc.), cantieri edili, stradali, ferroviari o per impianti idroelettrici, specie in sottosuolo, che attraversino rocce silicatiche.

Nelle cartiere, nelle vetrerie, negli impianti di betonaggio, nelle fabbriche di gomma, le fasi operative risultano per solito poco polverose, sicché raramente si verificano condizioni di inquinamento atte ad ingenerare il rischio della malattia.

Con la dizione broncopneumopatie da inalazione di calcare si intendono tutelate le affezioni da polveri di carbonato di calcio presente in forma dominante pur con possibili gradazioni e sfumature, in tutti i tipi di calcari esistenti in natura (calcari marnosi, argillosi, dolomitici, etc.).

Voce 48) Broncopneumopatie da inalazione: di polveri o esalazioni di alluminio (estrazione dell'alluminio dai suoi composti per fusione elettrolitica e preparazione frantumazione, vagliatura.. ecc. di polveri di alluminio); di polveri di metalli duri: i metalli duri sono materiali sinterizzati composti da carburi metallici ad alto punto di fusione (quali titanio zirconio, hafnio, vanadio, niobio, tantalio cromo, molibdeno e soprattutto tungsteno) legati da altri metalli del gruppo del ferro (ferro nichelio e soprattutto cobalto).

Condizioni di inalazione possono essere generate nelle fasi di fabbricazione dei materiali sinterizzati nelle officine metallurgiche, nonché nelle fasi di produzione dei semilavorati e degli utensili e nella applicazione dei metalli duri sotto forma di spray, con uso di torce al plasma; di polveri di scorie Thomas; le scorie Thomas sono residui della defosforazione della ghisa grezza; ricche di fosfati basici, contengono anche silicati, ossidi di calcio ferro e manganese.

Ridotti in polvere, sono principalmente utilizzate come concime in agricoltura.

Le principali fonti di pericolo sono dunque rappresentate dalle operazioni d frantumazione, macinazione,

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insaccamento, miscelazione con altri concimi.

Le scorie sono, inoltre, impiegate per la produzione di materiali coibenti.

- di polveri di legni esotici e di cotone.

Voce 49) Broncopneumopatie da inalazione delle seguenti sostanze:

- antibiotici (industria farmaceutica);

- farina di frumento (macinazione ed insaccamento nei molini, lavoro dei fornai e simili);

- gomma arabica (industria farmaceutica e produzione di inchiostri);

- isocianati (produzione di resine poliuretaniche).

2.2 Modifiche, integrazioni, ed unificazioni sono state apportate nelle voci che seguono:

Voce 40) malattie causate da radiazioni ionizzanti, da laser e da onde elettromagnetiche, ad integrazione della precedente voce 34).

Si definiscono ionizzanti quelle radiazioni con frequenze superiori a lunghezze d'onda inferiori a 0,03/p, cioè raggi X e raggi gamma, ed inoltre le radiazioni corpuscolari costituite da particelle alfa e beta. Questo tipo di radiazioni provoca la ionizzazione delle molecole ad esse esposte e può causare sul tessuto vivo alterazioni varie.

Per laser si intende quel complesso di apparecchiature che consentono di ottenere grandi densità di radiazioni luminose monocromatiche.

La densità ritenuta limite di pericolosità e 6 W cm 2.

L'uso di apparecchi laser oggi diffuso in lavori di topografia di cantiere, per la vaporizzazione dei metalli, per la regolazione in microelettronica, per microforature in orologeria e per lavori di microsaldatura, fotocoagulazione etc.

Le lavorazioni dispongono all'azione di tali strumenti possono provocare le cataratte e tutte quelle malattie conseguenti al calore che si sviluppa a causa delle vibrazioni molecolari.

Le onde elettromagnetiche sono generate dal movimento di cariche elettriche nello spazio.

Voce 42) - Malattie osteoarticolari e angioneurotiche: viene estesa la garanzia assicurativa all'uso - oltre che degli utensili ad aria compressa o all'asse flessibile previsti dalla voce 36 della precedente tabella anche dalle macchine ribattitrici, macchine rigasuole e rigatacchi impiegate nella industria calzaturiera e delle motoseghe portatili.

Voce 44) Ipoacusia e sordità da rumori: attraverso un rilevante ampliamento delle lavorazioni tutelate (alle 8 lavorazioni previste dalla voce 38 della precedente tabella, si aggiungono altre 14 nuove lavorazioni), la garanzia assicurativa viene estesa ai più importanti setatori industriali.

Settore siderurgico: lett. m) forni ad arco e ad induzione per la produzione dell'acciaio; lett. q) fucinatura nelle fonderie effettuata mediante operazioni di martellamento o di compressione;

Settore metalmeccanico: lett. a) lavori dei calderai.

Si deve intendere il completo ciclo lavorativo diretto alla produzione di diversi manufatti in lamiera (esempio, caldaie, condensatori di vapore, bollitori, scambiatori, reattori, autoclavi etc.) tutti fabbricati con mezzi e modalità operative simili;

lett. b) ribaditura dei bulloni, da interpretarsi correttamente come la ribaditura d chiodi che è una operazione da lavoro di chiodatura;

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lett. c) battitura delle lamiere e foratura delle lamiere con punzoni;

lett. n) impiego di seghe per metalli (esempio, segatrici a nastro, a disco, a mola);

lett. u) tranciatura dei metalli, cioè operazione di taglio dei metalli senza asportazione di truciolo;

lett. v) lavori di spray con torce al plasma, cioè con cannelli che, utilizzando l'alta ionizzazione di un gas, permettono di raggiungere temperature elevatissime.

Settore industria del legno:

lett. p) lavorazioni svolte con tre specifiche macchine (seghe circolari, piallatrici, toupies).

Settore industria tessile: è rimasta inalterata la lett. h prevista dalla preesistente voce 38 (lavoro dei telai).

Settore cantieristica navale: con la lettera t) sono state introdotte le lavorazioni esplicate nei cantieri navali, limitatamente a determinate lavorazioni rumorose svolte all'interno di navi in allestimento o in riparazione.

Le lavorazioni effettuate nel cantiere navale a terra non rientrano quindi in questa lettera, ma possono eventualmente trovare riferimento in altre lettere: (esempio, battitura delle lamiere, lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa).

Settore industria mineraria, costruzioni stradali, ferroviarie e idroelettriche:

lett. s) lavori in galleria svolti con mezzi meccanici ad aria compressa.

Settore industria del marmo:

lett. i) taglio di lastre e blocchi di marmo con dischi in acciaio a corona diamantata eseguito nei laboratori per la lavorazione del marmo.

Settore metallurgia delle polveri:

lett. e) produzione delle polveri metalliche con macchine a pestelli.

Le lavorazioni di cui alla lettera l) eseguite con utensili ad aria compressa vengono svolte in quasi tutti i settori industriali.

Vengono inoltre, considerate altre particolari lavorazioni quali:

lett. o) prove dei dispositivi di segnalazione acustica;

lett. r) fabbricazione delle falci;

lett. x) prova delle armi da fuoco automatiche;

lett. z) prova dei motori a reazione.

AGRICOLTURA

L'estensione da 7 a 21 voci delle malattie protette segna una tappa importante nell'evoluzione del sistema assicurativo ai fini di una sua più reale rispondenza alle obiettive condizioni di nocività nel settore agricolo.

Prima di analizzare le singole voci che compongono la nuova tabella, si sottolinea innanzitutto che, anche dopo l'ampliamento dello ambito assicurativo la normativa esprime essenzialmente l'esigenza di tutelare l'impiego di sostanze chimiche utilizzate a scopi agricoli a difesa delle coltivazioni, sia per interventi profilattici che terapeutici.

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Tali sostanze chimiche, che la nomenclatura più corrente indica come fitofarmaci, sono materiali attivi che assumono denominazioni più specifiche in relazione sia al settore di impiego (esempio, contro le crittogame parassite dei vegetali: anticrittogamici o fungicidi contro i fitofangiansetticidi, nematocidi, limacidi, rodenticidi etc.; contro le fanerogame superiori: diserbanti o erbicidi) sia alle modalità dell'azione che svolgono, esofarmaci o endofarmaci se agiscono all'esterno o all'interno della pianta, fitofarmaci di contatto che agiscono contro l'agente patogeno o non contro la pianta).

Tuttavia, tenuto conto che l'industria immette nel mercato una grande quantità di fitofarmaci formulati cioè costituiti dal prodotto tecnico con l'aggiunta di sostanze varie, considerato inoltre che vengono usate difformi classificazioni in assenza di una specifica normativa da seguire in merito alla nomenclatura sussistono notevoli difficoltà per l'individuazione delle sostanze stesse e quindi per l'accertamento dalle loro caratteristiche chimiche, allo scopo del riconoscimento della malattia assicurativa.

Per tali finalità, è utile tener presente, sul piano operativo, la normativa che disciplina specificamente il settore degli antiparassitari il D.P.R. del 3 agosto 1968, n. 1255 che ha approvato il regolamento per la produzione, il commercio e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi sanitari delle derrate agricole immagazzinate in esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963 n.

441 fissando, tra l'altro, una catalogazione dei fitofarmaci in 4 classi, in rapporto alla loro tossicità, con la corrispondente elencazione dei principi attivi registrati con il nome e la nomenclatura chimica più comuni;

ai soli effetti dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro con le relative conseguenze, il D.M.

dell'11 agosto 1970 che vieta l'impiego nel settore agricolo di determinati diserbanti (come ad esempio, alcuni derivati dell'acido fenossiacetico e dei fenoli, espressamente invece contemplati alle voci 14 e 7 della nuova Tabella) e il D.M. del 9 ottobre 1972 che esclude l'uso per scopi agricoli, di tutti i composti organici del mercurio previsti dalla voce 3 della nuova tabella).

Ciò considerato, passando alla analisi della nuova tabella nel settore agricolo, vi è da premettere che due dati vengono a caratterizzare e unificare tutte le voci:

1) la precedente espressione letterale che dalla voce 2 alla voce 7 ancorava la lavorazione rischiosa alla sola ipotesi di manipolazione e impiego come parassitici da delle piante e dei prodotti agricoli delle varie sostanze interessate viene sostituita dalla più ampia dizione lavorazioni che espongono all'azione ..., in analogia al testo della tabella nel settore industria.

2) Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione è fissato, per ogni tecnopatia, al termine di 3 anni, elevando da 1 a 3 anni il limite temporale previsto dalla precedente tabella (tranne per la voce 5 che già lo contemplava).

1 AGENTI PATOGENI

1.1 - Nuove sostanze patogene sono state per la prima volta contemplata nelle voci seguenti:

Voce 8) - malattie causate da composti del rame.

Fra i prodotti di questo gruppo: l'acetato, il carbonato e l'idrossido di rame, nonché altre sostanze a base di ossicloruro di rame, ossidulo di rame ed infine di solfato di rame.

Voce 9) - malattie causate da derivati dell'acido carbonico e tiocarbonico.

In tale voce possono includersi (vedi voce 21 pag.4) anche i derivati dell'acido carbammico che esplicano azione insetticida ed erbicida (a carattere ormonico) e derivati dell'acido tiocarbammico (con presenza di zolfo organico) che sono fitofarmaci ad azione fungicida.

Voce 10) - malattie causate da polisolfuri di bario, di calcio, di sodio.

I polisolfuri la cui preparazione può essere effettuata oltre che industrialmente anche a cura del lavoratore che usa il prodotto sono fitofarmaci dotati di azione tanto anticrittogamica che insetticida.

Nella reazione tra calce e zolfo si forma pentasolfuro di calcio e tiosolfato di calcio, nonché solfuro, solfiti e polisolfuri diversi dal pentasolfuro.

L'insieme di questi materiali prende il nome di poltiglia solfocalcica.

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In commercio esistono però numerosi prodotti a base di polisolfuri con nome di fantasia, quali: Fitobar, Barisol, Tiobar, Sulfinette, etc.

Voce 11) malattie causate da composti organici dello stagno.

A questo gruppo appartengono i prodotti prevalentemente contenenti il trifenilacetato di stagno (Brestan), il tri-cicloesil-idrossido di stagno (Plictran), impiegati come anticrittogamici, specie come preservanti del legno contro funghi lignivori, contro muffe dei tessili, del cuoio, etc.

Voce 12) malattie causate dai derivati degli arilsolfoni.

Tra i derivati degli arilsolfoni si citano alcuni alchilarilsolfonati tra cui il dodecilbenzensulfonato (ABS).

Composti del genere sono impiegati come tensioattivi anionici, cioè sostanze che non esplicano azione fitoiatrica vera e propria ma che sciolte in acqua conferiscono un maggiore potere bagnante delle superfici con cui vengono a contatto, permettendo di penetrare nei materiali porosi, di disperdere le particelle solide, di emulsionare gli olii ed i grassi ecc..

I tensioattivi appartengono, alle sostanze aggiuntive e quindi sono utilizzati nella preparazione dei formulati per potenziare l'azione specifica dei singoli principi attivi in essi contenuti.

Voce 13) Malattie causate dai derivati del tricloroetanolo.

Tali sostanze non risultano impiegate per scopi agricoli.

Voce 14) Malattie causate dai derivati dell'acido fenossiacetico.

Il composto più noto di questo gruppo e l'acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D).

Esistono anche i corrispondenti sali di sodio e di ammonio nonché le amine, quali la dietanolamna, trietanolamina, isopropanolamina, ecc, sono noti anche alcuni esteri del 2,4-D, quali l'estere metilico, etilico, butilico, isopropilico, ecc..

Voce 15) - Malattie causate dai derivati dell'acido ftalico e dalla ftalimide.

I principi attivi più noti dei prodotti di questo gruppo sono rappresentati dal Captan, che è un composto terociclico, derivato ftalimidico, dall'Endothal, derivato dall'acido ftalico, dallo Analap, derivato dall'acido naftilftalarco, dall' Actidione ecc.

Sono prodotti ad azione erbicida ed anticrittogamica.

Voce 16) - Malattie causate dai derivati della triazina.

A questo gruppo appartengono composti del tipo 2 cloro - 4,6 bis (dietilamina) S-triazina, 2 cloro - 4,6 etilaminostriazina, con proprieta erbicida totale.

Voce 17) - Malattie causate dai derivati del fenantrene.

Il fenantrene è un idrocarburo solido contenuto nel catrame di carbon fossile, isomero dell'antracene, i cui derivati comunque non risulterebbero impiegati in agricoltura.

Voce 18) - Malattie causate dai derivati del dipiridile.

I principi attivi dei prodotti di questo gruppo sono composti quaternari di ammonio.

Si citano tra i dipiridilici: il Paraquat e il Diquat, ad azione erbicida con spiccata tossicità verso gli animali a sangue caldo.

Voce 19) - Malattie causate dai derivati clorurati dell'acido benzoico.

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Si considerano appartenenti a questo gruppo alcuni diserbanti del tipo Clorambene e Dicamba.

Voce 20) - Malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto ed ammoniaca.

Si premette che l'acido nitrico, come tale, non viene impiegato per scopi agricoli.

Probabilmente è mancata nella stesura finale del testo della nuova Tabella M.P. il termine derivato che avrebbe consentito di annoverare fra i composti dell'acido nitrico, i nitrati (di calcio, di sodio, ammonico, ecc.) prodotti, questi, impiegati largamente in agricoltura come fertilizzanti.

Eventuali casi di malattia professionale determinata dall'uso di tali derivati dovranno essere segnalati a questa Direzione generale.

Per quanto riguarda gli ossidi di azoto non risulta che i medesimi vengano utilizzati in agricoltura.

L'ammoniaca, invece, sia pur recentemente, è impiegata in agricoltura come concime (nel quale l'azoto ammoniacale è sotto forma fluida).

Voce 21) Broncopneumopatie causate da agenti e sostanze non comprese in altre voci.

- Derivati dermici: oltre ai peli di capra, ecc.) ed alla forfora, vi è da considerare anche la lana (formazione cornea che trae origine dai follicoli piliferi, distribuiti nello spessore dell'epidermide e del derma degli ovini ed altre formazioni d'origine dermica (corna, zoccoli, ecc.).

- Escrementi di animali: deiezioni di animali domestici (specie di grossa taglia) utilizzate generalmente insieme alla lettera, nella formazione del letame.

- Polveri di cereali: possono essere considerate polveri, innanzi tutto, quelle riguardanti le cariossidi di cereali (piante delle graminacee, ad eccezione del grano saraceno-poliogonacea), che vengono manipolate dopo la trebbiatura.

Oltre a quelle relative a semi di dette piante (grano, orzo, segale, avena, gianturco, riso, grano saraceno, ecc,) potrebbero essere considerate polveri di cereali anche le particelle (più o meno piccole) che si originano dalla manipolazione della paglia, delle spighe, e comunque di porzioni di piante di cereali.

Restano escluse le polveri di semi di leguminose (fava, fagiolo, cece, erba medica, trifoglio, ecc.) che pure sono così diffuse, e di altre piante.

- Polveri di fieno: si premette che fieno è l'insieme di piante appartenenti generalmente a graminacee o leguminose) che dopo aver perduto una certa quantità di acqua (ai fini di una buona conservazione) sono utilizzate come foraggio per animali.

Condizione essenziale pertanto è quella che le relative polveri di origine da specie vegetali foraggere è che le medesime abbiano subito il processo di fienagione.

Voce 4) - Malattie causate da solfuro di carbonio.

Il solfuro di carbonio in agricoltura viene utilizzato come fumigante con poteri insetticidi e nematocidi, meno frequentemente per fungicida, ed anche impiegato nella sterilizzazione del terreno.

Voce 5) - Malattie causate da fosforo e composti.

I composti del fosforo impiegati in agricoltura, generalmente ad azione insetticida ed anche acaricida, con caratteri di elevata tossicità, possono essere suddivisi come inorganici (esempio: il fosfuro di zinco) ed organici (tutti quei numerosi prodotti di sintesi noti sotto il nome di esteri fosforici e tiofosforici quali arathion, diazinone, malathin, metilparathion, ecc.).

1.3 Integrazioni e modifiche sono state apportate alle voci seguenti:

Voce 6) - Malattie causate da derivati clorurati e bromurati degli idrocarburi.

(10)

Ai derivati clorurati (ad esempio il DDT, l'esaclorncicloesano ed il lindano, il clordaino ed altri aromatici e anche il tetracloruro di carbonio e la cloropicrina impiegate per scopi agricoli come insetticidi fumiganti per il trattamento del terreno, dei cereali, ecc.), previsti dalla corrispondente voce della precedente tabella, si aggiungono i derivati bromurati (bromuro di metile, clorobromopropano, bromuro di etile impiegati come nematocidi).

Voce 7) - Malattie causate da, derivati del benzolo dei fenoli dei cresoli.

L'attuale tabella rispetto a quella precedente, presenta due modifiche:

a) inserimento, fra i composti riconosciuti, dei derivati del benzolo;

b) in luogo dei creosoli (composti che non esistono, trattandosi probabilmente o di creosoto ovvero di altre sostanze) sono menzionati i cresoli.

Qualche perplessità sussiste circa l'attribuzione alle voci 6 o 7 di determinati prodotti.

Lo stesso DDT, essendo ottenuto industrialmente per azione diretta del cloro sul benzolo (in presenza di catalizzatori adatti), potrebbe essere considerato un derivato del benzolo (voce 7) invece che derivato clorurato degli idrocarburi (voce 6).

Fra i derivati dei fenoli e cresoli si ricordano: il metilcicloesanolo, il dinitrcortocresolo (DNOC), il dinitrobutifenolo, DNBPI ecc., prodotti impiegati come insetticidi erbicidi e fungicidi.

ISTRUTTORIA MEDICO-AMMINISTRATlVA

Per esigenze di uniformità, si impartiscono le seguenti direttive di carattere generale che, sul piano pratico potranno orientare l'istruttoria medico-amministrativa delle pratiche di malattia professionale e la conseguente valutazione del danno.

1. Accertamento del rischio

Tenuto conto che la diagnosi di malattia professionale è etiologica, per cui non è sufficiente precisare il quadro clinico ma occorre risalire all'agente patogeno in causa ed accertare che esso (o il più importante fra essi, ove si tratti di etiolo già plurifattoriale) abbia agito sull'assicurato nell'esercizio ed a causa di una determinata attività, nonché riscontrare la presenza dell'agente stesso nella tabella di legge, si pone in primo luogo l'esigenza di una conoscenza qualitativa e quantitativa dell'attività svolta dal lavoratore e delle cause di insalubrità cui il medesimo è stato esposto, attraverso l'acquisizione dei dati sulla concentrazione ambientale degli agenti patogeni e, comunque, sulla entità del rischio.

A questo scopo, ad integrazione della denuncia di malattia professionale, ed in particolare per gli agenti nocivi di natura chimica, si dovrà richiedere ai datori di lavoro i dati della nocività ambientale concernenti le lavorazioni cui attendeva l'assicurato, prendendo, per esempio, visione e copia dei relativi registri (ove esistenti) e prelevando, se necessario, campioni delle sostanze impiegate (cfr. circolare n. 21/1973).

In casi particolari, si potrà richiedere a questa Direzione generale (Servizio Rischi, Centro tecnico per l'accertamento dei rischi professionali) un'indagine con sopralluogo per la determinazione dei vari agenti nocivi negli ambienti di lavoro.

Al fine di una più rapida istruttoria e definizione di casi che presentino caratteristiche consimili, l'acquisizione degli elementi conoscitivi sopracitati sarà effettuata nel corso di indagini ispettive e i dati raccolti saranno ordinati con semplici evidenze che consentano la individuazione di particolari situazioni o aree aziendali di rischio per ciascuna delle malattie professionali.

Sia in occasione dei sopralluoghi ispettivi, sia nel corso della istruttoria amministrativa e soprattutto medica, si dovranno assumere informazioni in ordine:

- al numero dei soggetti esposti nell'azienda allo stesso rischio, se questi lamentano analoghi disturbi e se alcuni fra essi hanno denunciato la stessa malattia e sono già stati indennizzati per inabilità temporanea o permanente, per affezioni dovute agli stessi agenti nocivi e definiti sia come infortuni che come malattie professionali;

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- ai precedenti morbosi del lavoratore per il quale è stata presentata denuncia di malattia professionale, che potranno essere desunti sia dai libretti sanitari, ove esistenti, sia a mezzo degli Enti di assistenza di malattia, per forme della patologia comune, e dell'INPS, in caso d precedenti specifici.

In ogni caso giova ribadire che l'ispettore, prima di esperire indagini inerenti alle malattie professionali concordi con la Direzione sanitaria gli elementi che devono essere accertati in relazione al caso di specie.

Ai sensi dell'articolo 138 Testo Unico inoltre, si dovrà prendere visione acquisendone ove possibile, copia dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche, previste dalle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e di igiene del lavoro, avanzandone richiesta sia al datore di lavoro, sia agli Enti preposti ai servizi di igiene e prevenzione aziendali.

2. Accertamenti clinici

Le malattie a possibile etiologia plurifattoriale (broncopneumopatia dei saldatori, polmone del fonditore, ecc.) devono essere ascritte, ai fini assicurativi, all'agente patogeno tabellato che si ritiene essere quello maggiormente responsabile.

Per la uniforme interpretazione ed applicazione delle nuove tabelle, le unità operative dovranno utilizzare le radiografie tipo del BIT anche per le pneumoconiosi diverse dalla silicosi e dall'asbestosi nonché le monografie di tecnologie industriali ad uso dei medici del lavoro, di cui sono state dotate.

Per gli accertamenti clinici, non esperibili presso le Sedi, gli assicurati dovranno essere avviati ad Istituti universitari ospedali qualificati, ovvero a pubblici presidi preposti alle indagini diagnostiche, muniti di relazione sanitaria dalla quale risultino, sinteticamente, i seguenti dati:

a) rischio lavorativo denunciato (dovrà essere evidenziata, qualora si verifichi l'ipotesi, l'impossibilità di acquisire informazioni certe relative al rischio professionale);

b) anamnesi personale lavorativa;

c) precedenti morbosi di qualsiasi natura;

d) sintomatologia denunciata;

e) sospetto diagnostico.

Per quanto possibile i presidi sanitari esterni dovrebbero limitarsi a formulare la sola diagnosi clinica, lasciando ai sanitari dell'Istituto la competenza della diagnosi medico-legale della malattia professionale.

Gli assicurati affetti da malattie broncopolmonari tranne i lavoratori per i quali l'esame dell'escreato sia positivo per il bacillo di koch dovranno essere inviati in fase di primo accertamento, ai Centri di funzionalità respiratoria operanti nelle rispettive Regioni.

Si dovrà provvedere a trasmettere ai Centri stessi, per ogni singola fattispecie, la documentazione seguente affinché sia disponibile nel giorno fissato per gli esami:

- relazione medica contenente gli elementi sopra specificati (anamnesi, rischio, ecc.) completa di esame obiettivo generale;

- referti degli esami di laboratorio, fra i quali almeno esame emocromocitometrico, la velocità di eritrosedmentazione e, ove nel caso, l'esame batterioscopico dell'escreato;

- tracciato elettrocardiografico e referto cardiologico;

- radiogramma del torace e relazione radiologica con l' indicazione, per le pneumoconosi, della classificazione tipo del B.I.T. (codice Ha), riportata nel fascicolo allegato alla serie di radiografie inviate a suo tempo, alle Unita territoriali.

Rapporti di correntezza dovranno essere intrattenuti con gli Enti di assistenza e di malattia, ed in particolare con l'INAM, affinché nessun ritardo od interruzione delle prestazioni sanitarie curative abbia a

(12)

verificarsi durante la istruttoria amministrativa delle fattispecie.

Si ribadisce, infine, che il giudizio medico-legale circa il nesso di causalità, la durata della inabilità temporanea la valutazione dell'inabilità permanente resta comunque di competenza dei sanitari dell'INAIL, secondo i criteri vigenti, non avendo il nuovo decreto in alcun modo influito sulle norme del Testo Unico in tema di malattie professionali.

3. Adempimenti di natura prevenzionale

Si richiamano, in tema di prevenzione, le seguenti disposizioni che determinano alcuni specifici obblighi di carattere amministrativo sanitario:

- ai sensi dell'articolo 139 Testo Unico è obbligatoria la denuncia all'Ispettorato del lavoro competente per territorio - il quale ne trasmette copia all'Ufficio del Medico provinciale - delle malattie professionali, di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 1973, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 203 del 7 agosto 1973 (v.circolare n. 107/1973);

- ai sensi della legge 2 dicembre 1975 n. 638 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 331 del 17 dicembre 1975, è obbligatoria la denuncia all'Ufficiale sanitario dei casi di intossicazione da antiparassitari.

La denuncia deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si sia venuti a conoscenza del fatto nell'esercizio della professione e deve contenere il prenome, il cognome, l'età, il domicilio e la professione della persona intossicata ed il prodotto che ha determinato l'intossicazione, le circostanze nelle quali la intossicazione si è verificata, lo stato clinico dell'intossicato o degli intossicati e la terapia praticata.

DATI STATISTICI

In merito si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 15/1976.

Allo scopo di poter esprimere una prima valutazione, sotto il profilo medico, dell'andamento del fenomeno biopatologico determinato dalle malattie professionali, dopo l'entrata in vigore delle nuove tabelle si ravvisa la necessità di acquisire informazioni in merito.

- al numero dei casi di tecnopatie, classificati secondo le voci delle tabelle denunciati fino al 31 marzo 1976 ed ammessi all'indennizzo.

- al numero di casi di malattia denunciati entro la stessa data e non ammessi all'indennizzo perché attribuiti ad agenti patogeni non tabellati, da indicare, ove possibile.

Tali dati dovranno essere inviati alla Direzione generale Servizio Convenzioni e Statistica Sanitaria, entro il 30 maggio 1976.

Per i casi di tecnopatie denunciate dal 1 aprile 1976, i dati saranno elaborati a livello centrale.

Ogni precedente disposizione in contrasto con le istruzioni contenute nella presente circolare deve intendersi abrogata.

All. n.2

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