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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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Academic year: 2022

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 17565 DEL 08/10/2019 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(ALLEGRETTI SAVERIO) (ALLEGRETTI SAVERIO) (F. TOSINI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E

RISORSE NATURALI ___________________________(Onorati Enrica)

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 18/12/2019 prot. 1052 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Adozione regolamento regionale recante "Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali)".

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

(2)

OGGETTO: Adozione regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, “Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;

CONSIDERATO che:

- le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito nella Regione Lazio le utilizzazioni forestali nell’annata 2017/2018;

- nell’annualità 2018, in particolare, sono pervenute ai competenti uffici della Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti, molteplici richieste di proroga della stagione silvana da vari comuni della Regione Lazio, anche per i territori boscati posti sotto i 1.000 m s.l.m., data la persistenza del manto nevoso fino a maggio, specialmente in alcune stazioni esposte a Nord, poste sugli 800/900 m s.l.m., poiché le piogge torrenziali hanno allagato i terreni in maniera persistente e, per molti mesi, hanno impedito l’esbosco dei materiali legnosi poiché le aree boscate e le strade non permettevano di effettuare i lavori in sicurezza;

- la proroga richiesta non è stata concessa dai competenti uffici regionali poiché tale istituto non era previsto nel Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7;

RILEVATA la necessità, come richiesto anche dai comuni del territorio regionale, di modificare la normativa anche al fine di consentire la concessione di proroghe, laddove necessarie;

TENUTO CONTO che non è stata effettuata la descrizione e la restituzione su apposita cartografia delle formazioni inerenti le alberature e gli individui arborei camporili di cui all’art. 28, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 che devono, comunque, essere salvaguardati dal taglio, poiché, col tempo, essi potrebbero assumere le caratteristiche di alberi monumentali di cui all’art. 7 della legge 10/2013 e del d.lgs. 23 ottobre 2014;

(3)

VISTA l’allegata proposta di regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” che consta di n. 4 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la nota prot. 217220 del 20 marzo 2019 con la quale è stata trasmessa all’Ufficio Legislativo la proposta di modifica regolamentare di che trattasi, ai sensi dell’articolo 65, comma 5bis, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la nota prot. 472276 del 19 giugno 2019 con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni al testo della proposta di modifica regolamentare di che trattasi, nota che è stata ritrasmessa all’Ufficio Legislativo;

VISTA la nota prot.798707 del 8 ottobre 2019 dell’Ufficio Legislativo dalla quale risulta che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento in oggetto, ai sensi del citato articolo 65, comma 5bis, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

RITENUTO di dover procedere all’adozione della proposta di regolamento regionale recante

“Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” che consta di n. 4 articoli e che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di adottare il regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39.

Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” che consta di n. 4 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(4)

Proposta di regolamento regionale recante:

“Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”

(5)

Art. 1

(Modifiche all’articolo 20 del regolamento forestale 18 aprile 2005, n. 7)

1. Il comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

“1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:

a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo, in qualsiasi periodo dell’anno;

b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, situati al di sotto della quota di 800 m s.l.m., dal 1 ottobre al 30 aprile della medesima stagione silvana. Per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, situati al di sopra della quota di 800 m s.l.m., dal 1 ottobre al 15 maggio della medesima stagione silvana. I suddetti termini delle stagioni silvane si applicano anche agli interventi già autorizzati e/o comunicati, fatte salve diverse prescrizioni contenute in nulla osta e pareri rilasciati in materia ambientale. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali, riconosciute con dichiarazione di stato di calamità o emergenza di cui all’articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, su motivata richiesta dei comuni interessati, può essere concessa, da parte della struttura regionale competente in materia forestale, una proroga fino a 15 giorni del termine stabilito”.

(6)

Art. 2

(Modifiche all’articolo 57 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 57 del r.r. 7/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. Agli esemplari arborei aventi un diametro pari a metà dei valori di cui alla Tabella aggiornata relativa a “Circonferenze minime indicative per il criterio dimensionale – (aggiornamento 31 maggio 2016)” di cui alla Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 febbraio 2015, n. 8870, si applicano le modalità di gestione di cui al precedente comma 3, salvo diversa previsione delle cartografie delle formazioni di cui al comma 1 dell’articolo 28 della Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;

(7)

Art. 3

(Modifiche all’articolo 67 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7)

1. Il comma 1 dell’articolo 67 del r.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

“1. Nei cedui l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentramento deve essere effettuato non oltre il 30 maggio al di sotto degli 800 m s.l.m e non oltre il 15 giugno al di sopra degli 800 m s.l.m. e comunque, precedentemente all’avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi”.

(8)

Articolo 4 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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