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184 16/04/2020

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 4683 DEL 27/03/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LAVORI PUBBLICI

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(MARTINO SONIA) (LA ROCCA DANIELA) (A. AMBROSIO) (W. D'ERCOLE)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

(Alessandri Mauro) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 14/04/2020 prot. 211 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Adozione regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche".

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

184 16/04/2020

(2)

OGGETTO: Adozione regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana, in particolare l’articolo 117, sesto comma;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed in particolare l’articolo 47, comma 2, lettera b);

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare la parte terza rubricata (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche);

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche ed in particolare l’articolo 40 bis;

CONSIDERATO che il citato articolo 40 bis prevede che la Giunta regionale disciplini, con regolamento attuativo ed integrativo ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, i procedimenti per il rilascio, la modificazione e l’estinzione delle concessioni relative alle pertinenze idrauliche ed alle aree fluviali, alle spiagge lacuali e alle superfici e pertinenze dei laghi, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 5) e lettera b), nonché i criteri per il calcolo dei relativi canoni, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo;

VISTO il regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche;

VISTO in particolare l’articolo 32, comma 1, del regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10, rubricato (Dilazione rateizzata del pagamento) che dispone:

(3)

- da una parte, la possibilità di rateizzazione del pagamento dell’indennità per gli utilizzatori senza titolo, così denominati ai sensi dell’articolo 30 del r.r. 10/2014, ovvero coloro i quali sono titolari di una concessione scaduta;

- dall’altra, una espressa esclusione della modalità di pagamento rateizzato per i titolari di concessioni non scadute con la seguente espressione testuale “ad esclusione del canone di concessione”;

VISTA la difformità di trattamento tra gli utilizzatori senza titolo come definiti dall’articolo 30 ed i concessionari ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10, è emersa l’esigenza di riportare ad uniformità le modalità di pagamento previste sia per i canoni di concessione che per le indennità, prevedendo la rateizzazione per il pagamento dei debiti derivanti da entrambe le fattispecie;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una revisione della normativa in esame, in particolare, dell’articolo 32 e dell’articolo 15 al fine di rendere coerente e coordinato il testo del regolamento;

ATTESO che l’allegata proposta di regolamento regionale denominato “Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche”, si compone di n. 4 articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la nota protocollo n.0239004 del 23.03.2020 con cui l’Ufficio Legislativo ha comunicato di aver effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche”;

RITENUTO pertanto di adottare il regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche” allegato alla presente deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di adottare il regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive

(4)

modifiche” allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è composto da n.4 articoli.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www. regione.lazio.it

(5)

Regolamento regionale concernente:

“Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali,

spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche”.

(6)

Art.1

(Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10

“Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi” e successive

modifiche)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 del r.r. 10/2014 è inserito il seguente:

“6 bis. L’ufficio procedente, individuato ai sensi dell’articolo 3, nel caso di

debiti derivanti dal mancato pagamento dei canoni di concessione può

applicare la rateizzazione degli importi dovuti come disciplinato ai sensi

dell’articolo 32.”

(7)

Art.2

(Modifiche all’articolo 32 del regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10

“Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi” e successive

modifiche)

1. L’articolo 32 del r.r. 10/2014 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art.32

(Rateizzazione del pagamento dei debiti derivanti dai canoni di concessione e dall’indennità per utilizzazione senza titolo)

1.La rateizzazione può essere ammessa per il pagamento dei debiti derivanti dai canoni di concessione di cui all’articolo 15 e per il pagamento dei debiti derivanti dall’indennità per utilizzazione senza titolo di cui all’articolo 30, previa presentazione di apposita istanza all’ufficio procedente, individuato ai sensi dell’articolo 3, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti adottate con apposita deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’articolo 64, comma 10 bis della legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni sulla rateizzazione adottate ai sensi

della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 comporta la decadenza dal

beneficio della rateizzazione”.

(8)

Art.3

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione, e comunque entro 360 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente regolamento, al pagamento degli importi dei debiti

derivanti dai canoni delle concessioni in essere, ancora dovuti alla data di entrata in

vigore del presente regolamento, si applica, previa apposita istanza, la rateizzazione

secondo le modalità stabilite in materia di rateizzazione dei debiti extra tributari

adottate con apposita deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’articolo 64,

comma 10 bis della legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 (Legge finanziaria

regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche.

(9)

Art.4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della

sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(10)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che

risulta approvato all’unanimità.

Riferimenti

Documenti correlati

1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, con l’individuazione delle strutture organizzative cui

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