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CIRCOLARE N. 5/2018 OGGETTO: DIRITTO D AUTORE E DIRITTI CONNESSI. OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE IN CAPO AGLI UTILIZZATORI AI SENSI DEL ART. 23 DEL D.LGS.

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Roma, 05 aprile 2018

Alle emittenti televisive locali associate Loro sedi

CIRCOLARE N. 5/2018

OGGETTO: DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI. OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE IN CAPO AGLI UTILIZZATORI AI SENSI DEL ART. 23 DEL D.LGS. 35/17

Facendo seguito alle precedenti circolari e comunicazioni dell’Associazione Tv Locali in materia (Circ. n. 5/2017 del 20 giugno 2017; Comunicazioni del 3 luglio 2017 e del 24 luglio 2017), che si allegano alla presente, si comunica che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato sul proprio sito internet l’elenco delle Collecting previsto dalla Delibera n.396/17/CONS, alle quali deve essere inviata la reportistica prevista dall’art. 231 del d.lgs. 35/17.

1 Art. 23 Obblighi degli utilizzatori.

1. “Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:

a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta, il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;

b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione quali la data o il periodo di comunicazione diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione.

Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili. “

2. Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti.

3. Gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalità e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

4. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.

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1. PREMESSA

In via preliminare va rilevato che la normativa in questione riserva ampio spazio alla trattativa tra le parti con riferimento sia alla periodicità sia al formato della reportistica.

In tal senso Confindustria Radio TV e l’Associazione Tv locali hanno partecipato ad una serie di incontri con le principali collecting aderenti al Tavolo Tecnico istituito presso il Nuovo Imaie in ottemperanza agli impegni assunti con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a chiusura dell’istruttoria aperta dalla stessa Autorità nei confronti dell’istituto.

Confindustria Radio TV nel corso di una audizione tenutasi in Agcom il 13 luglio 2017 nell’ambito della consultazione avviata dall’Autorità sulla materia ha, inoltre, rappresentato le oggettive difficoltà delle emittenti locali a fornire informazioni e dati in più rispetto alle informazioni minime indicate dalla normativa.

Confindustria Radio TV ha, infine, aderito al Tavolo Tecnico recentemente istituito dall’Agcom che costituirà una sede permanente di confronto tra tutti i soggetti coinvolti sulle principali questioni relative alla gestione e alla remunerazione dei diritti connessi al diritto d’autore. Scopo del tavolo tecnico è quello di elaborare, in via prioritaria, orientamenti condivisi in ordine alle seguenti questioni:

a. corretta e puntuale identificazione dei mandati affidati agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti;

b. definizione di standard comuni, condivisi e interoperabili delle informazioni che devono essere scambiate tra le diverse categorie di utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti;

c. criteri per la ripartizione dei compensi spettanti ai c.d. apolidi2 tra gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti legittimamente operanti;

d. definizione di modalità chiare e trasparenti in ordine ai termini e alle modalità di corresponsione dei compensi dovuti per lo sfruttamento dei diritti connessi.

2. DIRITTI TUTELATI

2.1 Diritto d’autore.

Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

I soggetti che, al momento, gestiscono i diritti d’autore sono la SIAE (Società degli Autori ed Editori) e la LEA (Liberi Editori ed Autori).

2.2 Diritti connessi.

I diritti connessi tutelano chi, pur non essendo l’autore originale di una determinata opera, vi

2 I c.d. apolidi sono i titolari di diritti che non hanno affidato mandato alle collecting.

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partecipa da un punto di vista tecnico e/o creativo. Si tratta degli artisti, interpreti o esecutori (di opere musicali e di opere cinematografiche e assimilate), dei produttori di supporti fonografici, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, delle emittenti radiofoniche e televisive.

I soggetti che gestiscono i diritti connessi sono Artisti 7607, Audiocoop, Evolution Srl, Getsound Srl, Itsright Srl, Nuovo Imaie, Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione (Rasi), AFI, SCF Srl e Videorights.

3. COLLECTING

Il decreto distingue le collecting tra Organismi di Gestione Collettiva (ODG) e Entità di Gestione Indipendente (EGI).

1. Per «organismo di gestione collettiva», si intende un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n.

633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:

(i) è detenuto o controllato, direttamente o indirettamente, dai propri membri;

(ii) non persegue fini di lucro;

2. Per «entità di gestione indipendente», si intende, fermo restando quanto previsto dall’art. 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

(i) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;

(ii) persegue fini di lucro.3

L’art. 274 del d.lgs. 35/17 pone a carico delle collecting obblighi di trasparenza relativi ai mandati (e quindi l’obbligo di dichiarare i soggetti rappresentati) e alle opere o altri materiali gestiti.

Le collecting hanno inoltre l’obbligo di fornire agli utilizzatori tutte le informazioni in modalità tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. Ne consegue

3 Così come definiti dall’Allegato A alla delibera Agcom n. 396/17/CONS del 19 ottobre 2017.

4 Art. 27. Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.

Comma 1. “Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:

a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;

b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.

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che le collecting sono tenute a fornire, su richiesta degli utilizzatori, tutte le informazioni non in possesso di questi ultimi.5

Attualmente sono autorizzate ad operare le seguenti collecting:6

1. AFI – ASSOCIAZIONE FONOGRAFICI ITALIANI 2. ARTISTI 7607 SOCIETA’ COOPERATIVA

3. AUDIOCOOP 4. EVOLUTION SRL 5. GETSOUND SRL 6. ITSRIGHT SRL

7. LEA – LIBERI EDITORI E AUTORI 8. NUOVO IMAIE

9. RETE ARTISTI SPETTACOLO PER L’INNOVAZIONE (RASI) 10. SCF SRL

11. SIAE – SOCIETA’ DEGLI AUTORI ED EDITORI 12. VIDEORIGHTS

In allegato alla presente circolare sono disponibili, per ciascuna collecting, tutti riferimenti utili (indirizzo, partita iva, recapiti telefonici e email, sito internet).

4. RENDICONTAZIONE

La legge dispone che ai soggetti presenti nell’elenco pubblicato dall’Agcom vadano inviati, entro novanta giorni dall’utilizzazione, salvo se previsto diversamente sulla base di accordi in vigore e futuri. Sul punto, come detto, Confindustria Radio TV sta portando avanti le trattative - nell’interesse generale del settore - con le varie collecting. Ciò nonostante si suggerisce di inviare comunque i seguenti dati ed informazioni:

a) con riferimento all’identificazione del repertorio7 trasmesso:

1. Titolo originale;

2. Anno di produzione o distribuzione nel territorio dello Stato;

3. Autore;

4. Produttore;

5. Durata complessiva.

5 Art. 27. Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori.

Comma 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalità tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definite le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni.

6 L’elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti è stato redatto ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’Allegato A alla delibera Agcom n. 396/17/CONS. Le informazioni contenute sono in corso di ulteriore verifica da parte dell’Autorità. Pertanto l’elenco potrà essere soggetto a variazioni.

7 Per repertorio si intende l’archivio di tutte le opere cinematografiche, audiovisive, teatrali, liriche e coreografiche, arti letterarie e figurative e tutti i fonogrammi musicali.

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b) Con riguardo all’utilizzo:

1. Data o periodo di comunicazione;

2. Diffusione;

3. Distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione;

Tale invio andrà fatto preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) ed in qualsiasi formato elettronico disponibile (.csv, .doc, .docs, .xls, xlsx).

Come detto, uno degli obiettivi del tavolo tecnico è di definire un formato standard di rendicontazione accettato da tutte le collecting.

Al momento, per la parte audiovisiva8, si sta lavorando su un modello in formato excel (già condiviso con alcune collecting), che si allega alla presente e che può essere immediatamente utilizzato.

Tra le opere da rendicontare vi sono anche le opere musicali (fonogrammi) contenute nelle opere cinematografiche e/o audiovisive trasmesse dalle televisioni locali.

Considerata l’obiettiva difficoltà di reperire le informazioni e i dati relativi ai fonogrammi, (colonne sonore, tracce musicale all’interno dei film, ecc.), nonché il notevole dispendio di risorse, l’Associazione Tv Locali ha valutato le offerte di alcune operatori che offrono servizi di rilevazione e rendicontazione automatica del repertorio trasmesso, selezionando la società Radio Airplay Italia (che utilizza la banca dati di Radio Monitor LTD) con sede nella repubblica di S.

Marino, referente Sig. Mauro Naccarato, Tel: +39.02.87186573 sito internet www.radioairplayfm.it.

Prezzo € 700,00/anno/emittente. Viene previsto uno sconto del 10% in fattura nel caso di soggetti che stipulino più contratti. Il pagamento degli importi è richiesto in via semestrale anticipata. I contratti hanno durata di dodici mesi e sono rinnovabili automaticamente per periodi di dodici mesi;

salvo disdetta che potrà essere formulata con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.

5. A CHI INVIARE LA REPORTISTICA

Come già detto, l’Agcom ha pubblicato l’elenco delle collecting autorizzate alla gestione e alla intermediazione dei diritti, tuttavia si precisa che, ad oggi, non tutte le collecting hanno come oggetto la riscossione dei diritti d’autore e dei diritti connessi relativi al settore radiotelevisivo (opere cinematografiche e audiovisive e musica); infatti alcune di esse gestiscono solo i diritti connessi relativi all’equo compenso per copia privata (per es. Evolution Srl), altre non risultano, allo stato, in possesso di mandati.

Pertanto, a SIAE e LEA (entrambe per i diritti d’autore) andranno inviati 2 rendiconti:

- uno relativo alle opere cinematografiche e assimilate (Modello A);

- l’altro relativo alle opere musicali, ovvero tutti i brani musicali trasmessi dalla televisione (Rendicontazione Airplay, Modello B).

8 Sono le c.d. opere cinematografiche e assimilate, ovvero: Film, film per la tv, miniserie tv, telefilm, serie tv, soap opera, telenovela, sitcom, film di finzione o di animazione, documentari cinematografici o televisivi, cartoni animati, cortometraggi e qualsiasi altra opera audiovisiva di contenuto narrativo o documentaristico.

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Per quanto riguarda i diritti connessi, i rendiconti andranno inviati a:

- Nuovo Imaie, Artisti 7607, Rasi, per le opere cinematografiche e assimilate (Modello A), - AFI, SCF e Itsright, per le opere musicali (Modello B).

Laddove dovessero pervenire alle associate richieste da soggetti diversi da quelli sopra indicati si prega di metterne a conoscenza l’associazione in modo da consentire di prendere contatti con gli stessi.

6. PERIODICITA’ DELLA REPORTISTICA

La legge “salvo diversi accordi intervenuti tra le parti” dispone che entro novanta giorni dall'utilizzazione gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, il repertorio delle opere trasmesso.

In attesa di concordare con le collecting la periodicità (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) si suggerisce di inviare le informazioni previste a partire dal 1 novembre 2017 con cadenza trimestrale.

7. IMPORTI DA VERSARE

Gli importi dovuti e le modalità di versamento degli stessi, saranno oggetto di specifiche trattative tra l’associazione Tv Locali e le collecting.

8. VIGILANZA E SANZIONI

Il d.lgs. 35 del 15 marzo 2017 ha individuato l’Agcom9 quale autorità di vigilanza per il settore; Si fa presente che il mancato invio delle informazioni alle collecting potrebbe comportare l’irrogazione da parte dell’Agcom delle sanzioni previste dall’art. 41 del d.lgs. 35/17, ovvero, nei

9 Art. 6 Delibera 396/17/CONS. Vigilanza e sanzioni

1. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al Decreto, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, nonché sulle disposizioni recate dal presente provvedimento.

2. L’Autorità può, in qualsiasi momento, acquisire ogni elemento necessario attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti.

3. L’Autorità può disporre, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del Decreto.

4. L’Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 41 del Decreto nei casi previsti dalla suddetta disposizione.

5. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni del presente regolamento e del Decreto è disciplinato dal Regolamento sulle sanzioni, alle cui disposizioni si fa rinvio.

6. L’attività sanzionatoria è avviata d’ufficio o su segnalazione di parte da effettuarsi, a pena di improcedibilità, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet dell’Autorità, conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del Regolamento sulle sanzioni. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate sono abilitati a segnalare esclusivamente con modalità telematica attività o fatti che possono costituire violazioni delle disposizioni del Decreto.

7. Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti ad elaborare la relazione di trasparenza annuale, di cui all’art. 28 del Decreto, entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario. La relazione viene pubblicata in evidenza sul sito internet di ciascun organismo, ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. I suddetti organismi provvedono a comunicare all’Autorità l’avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla stessa, fornendo specifica indicazione della URL sulla quale la relazione resterà disponibile.

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casi più gravi, l’inibitoria alla trasmissione dei brani.

Gli uffici di Confindustria Radio Televisioni sono a completa disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Allegati:

1. Modello di rendicontazione in formato excel (Modello A) 2. Profilo Airplay e Modello di rendicontazione (Modello B) 3. Elenco collecting pubblicato dall’Agcom;

4. Lettera di richiesta informazioni ex art. 27 d,lgs. 35/17.

5. Circolare n. 5 del 20 giugno 2017 dell’Associazione Tv Locali;

6. Comunicazione Associazione Tv Locali del 3 luglio 2017 e nota integrativa;

7. Comunicazione dell’Associazione Tv Locali del 24 luglio 2017;

Cordiali saluti.

Il Presidente Maurizio Giunco

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