• Non ci sono risultati.

Le nuove scadenze per la presentazione del modello Unico 2001;

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Le nuove scadenze per la presentazione del modello Unico 2001;"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

______________________________________________________

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 – TEL. 0444322866 - 0444322705 R.A. – FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita i.v.a. 02380850244

Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com CIRCOLARE N. 13/2001

Le nuove scadenze per la

presentazione del modello Unico 2001;

© Copyright 2001 Acerbi & Associati®

(2)

T

ERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

;

COMPENSAZIONI E RATEAZIONI

L’estensione dell’obbligo di invio telematico

Le istruzioni definitive alla dichiarazione I.V.A. 2001, nonché le istruzioni a Unico 2001, contengono importanti novità riguardanti le modalità di presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali per i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni periodiche I.V.A. o della dichiarazione dei sostituti di imposta.

A partire infatti dal 2001, “sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322/1998 (cioè I.R.PE.F.-I.R.PE.G., I.R.A.P., I.V.A. e mod. 770 dei sostituti di imposta) direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione, i contribuenti tenuti nel periodo di imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione delle dichiarazioni periodiche I.V.A. ovvero alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta”, anche se contenuta nella dichiarazione unificata.

In sostanza occorre verificare se nel periodo di imposta ovvero nell’anno solare 2000 sussisteva l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche o dei sostituti: in caso affermativo, dal 2001 ricorre l’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali relative al periodo di imposta 2000.

Obbligo dichiarazione I.V.A.

periodica nel 2000

Obbligo dichiarazione sostituti d’imposta 770/2001

Obbligo invio telematico

SI NO SI

NO SI SI

SI

SI

SI

NO NO NO

Rimane, pertanto, sempre più esiguo il numero dei contribuenti ai quali è ancora consentito presentare in banca od in posta i modelli cartacei. Tali soggetti sono individuabili in quelli esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica I.V.A. (persone fisiche con volume d’affari inferiore a 50 milioni, soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, agricoltori esonerati, amministrazioni pubbliche di cui all’art.

88 del D.P.R. n. 917/1986, ecc.) purché non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

A seguito delle citate disposizioni l’obbligo di trasmissione telematica dovrà essere assolto direttamente da parte del contribuente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica ex art. 3 commi 2-bis e 3 del D.P.R. n. 322/1998.

Va ricordato, inoltre, che dall’anno 2001 le società di capitali e gli enti di cui all’art. 87 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 917/1986 sono in ogni caso obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni; le istruzioni non richiamano più i limiti dimensionali previsti dal D.P.R. n. 322/1998 (capitale sociale o patrimonio netto superiore a 5 miliardi) il che dovrebbe significare la volontà di generalizzare l’obbligo di invio telematico per società di capitali ed enti suddetti a prescindere dalle dimensioni patrimoniali e dalla sussistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione I.V.A. periodica ovvero della dichiarazione dei sostituti di imposta.

Riepilogo degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni dal 2001 secondo le istruzioni della C.M. 7 febbraio 2001 n. 14:

Modalità di trasmissione di tutte le dichiarazioni annuali (redditi, I.V.A., I.R.A.P. e sostituti) e periodiche I.V.A.

(3)

Soggetti obbligati Per chi è tenuto al 770/2001 nei confronti di non più di 20 sostituiti (compresi coloro che non presentano il 770/2001)

Per chi è tenuto al 770/2001 nei confronti di un numero di soggetti superiore a 20

Contribuenti tenuti nell’anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica I.V.A.

Servizio telematico Internet (senza

intermediario) Servizio telematico Entratel

(intermediario) Società di capitali ed enti indicati

nell’art. 87 c. 1 lett. a) e b) del Tuir

Servizio telematico Internet (senza intermediario)

Servizio telematico Entratel (intermediario)

Soggetti tenuti nell’anno 2001 alla presentazione del 770 sia in forma unificata che autonoma

Servizio telematico Internet (senza intermediario)

Servizio telematico Entratel (intermediario)

Per coloro che sono obbligati a trasmettere la dichiarazione avvalendosi del servizio Internet l’obbligo può comunque essere assolto tramite un intermediario abilitato (diverso da banche e poste) o, per i soggetti I.R.PE.G., tramite una società del gruppo abilitata.

Altri soggetti obbligati al servizio telematico Entratel

L’obbligo sussiste solo per le dichiarazioni proprie e per quelle da loro predisposte

Intermediari abilitati di cui all’art. 3 c.

3 D.P.R. n. 322/98 (professionisti,

ecc.) Hanno la facoltà e non l’obbligo di trasmettere le dichiarazioni predisposte dal contribuente

Banche convenzionate Poste Italiane S.p.A.

Hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente le dichiarazioni consegnate agli sportelli dai contribuenti non tenuti alla presentazione delle stesse mediante il servizio telematico (Internet o Entratel)

La presentazione della dichiarazione Unico 2001 Società di capitali

La dichiarazione mod. Unico 2001 Società di capitali deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 917/1986:

società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

I soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 917/1986 (società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni) qualora non siano tenuti nell’anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica I.V.A. ovvero non siano tenuti nell’anno 2001 alla presentazione della dichiarazione mod. 770 dei sostituti di imposta, possono presentare il mod. Unico 2001 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata.

I contribuenti che si rivolgono ad un intermediario abilitato per la presentazione della dichiarazione, devono consegnare allo stesso la propria dichiarazione originale sottoscritta e conservare copia della dichiarazione con la firma del contribuente e dell’intermediario che ha assunto l’impegno di trasmettere la dichiarazione.

Gli intermediari abilitati devono conservare l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e dall’intermediario (e sarà a tale modello che l’Amministrazione finanziaria farà riferimento per verificare se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli dichiarati), e rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione, contenente l’impegno a trasmettere la stessa all’Agenzia delle Entrate per via telematica e la data della presentazione della dichiarazione: ciò costituisce per il contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.

L’Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute trasmesse telematicamente all’intermediario che ha effettuato l’invio.

Il contribuente può richiedere le predette ricevute sia all’intermediario sia ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

(4)

Come visto in precedenza, i soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono presentare il modello ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata. In questo caso la dichiarazione, predisposta anche con l’utilizzo di sistemi informatici su modelli conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle entrate, deve essere inserita nell’apposita busta (senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura) in modo che dalla finestra della busta siano visibili il tipo di modello, l’anno di presentazione e di dati identificativi del contribuente. Gli uffici postali e le banche sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata; tale ricevuta è conservata dal contribuente e costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

I termini ordinari di presentazione

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, è stata annunciata l’unificazione del termine di presentazione con quello di trasmissione telematica, allungando così notevolmente il tempo a disposizione per la compilazione delle dichiarazioni.

Tale modifica dovrà trovare una collocazione sistematica nell’ambito del D.P.R. 322/1998, il quale prevede all’art. 2 che:

la trasmissione telematica per le persone fisiche e le società di persone avviene entro il 31 ottobre di ogni anno;

la trasmissione telematica dei soggetti I.R.PE.G. avviene entro due mesi dall’approvazione del bilancio;

la trasmissione del 770 non unificato avviene entro il mese di giugno.

Per quanto riguarda in particolare il modello 770, la presentazione unificata è subordinata alla presenza di cinque condizioni:

1. obbligo di presentare almeno due dichiarazioni fra quelle dei redditi, I.V.A. ed I.R.A.P.;

2. non più di 20 percipienti;

3. periodo di imposta coincidente con l’anno solare (per società di persone e di capitali ed enti);

4. presentazione della dichiarazione del sostituto da parte di un unico soggetto;

5. scelta di non differire la presentazione del quadro SO.

Il venir meno di uno di questi presupposti comporta l’obbligo di presentare il 770 in forma autonoma.

L’allungamento del termine di presentazione influenza anche alcuni adempimenti conseguenti. Infatti, tutte le volte in cui le disposizioni in materia sanzionatoria (ad es. art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) citano la possibilità di sanare comportamenti originariamente non corretti “entro il termine di presentazione della dichiarazione”, occorrerà fare riferimento al termine di trasmissione telematica con conseguente maggior tempo per l’effettuazione del ravvedimento operoso.

I termini e le modalità di versamento delle imposte

Per quanto riguarda i termini di versamento delle imposte risultanti dai modelli Unico, i termini ordinari stabiliti dall’art. 8 del D.P.R. n. 602/73 e, ai fini I.R.A.P., dall’art. 30 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 sono i seguenti:

♦ per le persone fisiche il versamento del saldo I.R.PE.F. ed I.R.A.P. e del primo acconto è effettuato entro il 31 maggio;

♦ per le società di persone ed associazioni professionali il versamento del saldo I.R.A.P e del primo acconto è effettuato entro il 31 maggio;

♦ per le persone giuridiche il versamento del saldo I.R.PE.G. ed I.R.A.P. e del primo acconto è effettuato

“nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione”; quindi, i versamenti relativi alle dichiarazioni unificate, dei redditi e dell’I.R.A.P., con termine di presentazione ordinariamente scadente nel periodo 1 gennaio – 31 maggio sono stabiliti al 31 maggio.

(5)

A norma dell’art. 6 del D.P.R. n. 542/99, l’I.V.A. dovuta in base alla dichiarazione annuale è versata entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale con una maggiorazione a titolo di interesse dello 0,4% per ogni mese o frazione successivo alla predetta data.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (I.R.PE.G., I.R.A.P., imposte sostitutive, I.V.A.) utilizzando la delega unica mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

La C.M. n. 191/1998 chiarisce che i contribuenti hanno la massima libertà di effettuare i versamenti relativi a tributi sia in Lire che in euro, indipendentemente dalla valuta usata nelle dichiarazioni.

Gli importi dei modelli F24 in euro si arrotondano all’unità, senza decimali (nel modello i decimali sono sostituiti da due zeri), arrotondando, secondo il criterio matematico, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite.

La scelta del versamento in euro, a differenza delle regole valide per la presentazione delle dichiarazioni, non vincola il contribuente relativamente ai versamenti successivi, inoltre, durante il periodo transitorio (01.01.1999 – 31.12.2001), il pagamento in euro potrà essere effettuato soltanto con mezzi diversi dal contante.

L’importo minimo da indicare nel modello F24 relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (ad es. per l’I.R.PE.G. e per l’I.R.A.P. il versamento minimo è di Lire 20.000, pari a euro 10,33), è pari a Lire 2.000, pari a euro 1,03.

La compensazione

A norma del D.Lgs. n. 241/1997, può essere effettuata la compensazione tra i crediti ed i debiti tributari e contributivi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24.

I crediti risultanti dal modello Unico 2001 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti.

Il contribuente che opera la compensazione è obbligato a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Le somme a credito possono essere liberamente ripartite tra importi a rimborso e a importi da compensare.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi a credito, il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, indicandone l’importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX13;

- utilizzarli in compensazione, riportandone l’importo nella colonna 5 dei righi da RX1 a RX13. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare (compreso quindi l’utilizzo in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2001 per quanto riguarda l’I.V.A. ovvero per diminuire gli acconti dovuti per l’anno 2001 senza esporre la compensazione nel mod. F24).

La sezione III del quadro RX permette di gestire eccedenze e crediti del precedente periodo di imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza (perché il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito ovvero la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma l’imposta non è più in vigore o comunque il quadro non prevede il riporto del credito) al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

Le nuove scadenze per la presentazione e i versamenti risultanti dal modello Unico 2001

Con un Dpcm diffuso sulla stampa specializzata (il Sole 24ORE del 3 maggio 2001) sono state stabilite le scadenze relative al modello Unico 2001, difformi rispetto a quanto previsto dalle norme in vigore poco sopra commentate.

(6)

Il decreto non interviene sui termini relativi ai modelli 730, 770 e I.V.A. autonomi per i quali restano fermi i termini ordinari.

Di seguito riportiamo lo schema generale di riferimento:

Modello Termine presentazione a banche o poste

Termine presentazione tramite Internet, Entratel ovvero intermediari abilitati

Versamenti

Dichiarazioni redditi e I.R.A.P., compreso Unico 2001 persone fisiche (redditi, Irap, Iva, 770)

31 luglio 31 ottobre

1° maggio – 20 giugno (senza maggiorazione

21 giugno – 20 luglio (con maggiorazione 0,4%)

Dichiarazioni redditi e I.R.A.P., compreso Unico 2001 società di persone (redditi, Irap. Iva, 770)

31 luglio 31 ottobre

1° maggio – 20 giugno (senza maggiorazione

21 giugno – 20 luglio (con maggiorazione 0,4%)

Unico 2001 soggetti Irpeg tenuti approvazione bilancio o rendiconto entro termine stabilito da legge o statuto

entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendic.; se il bilancio non è stato approvato entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Se tale termine scade entro il 20 luglio il termine stesso è fissato al 20 luglio. Se si sceglie la trasmissione telematica il termine è il 31 ottobre.

31 ottobre 2001

Se il termine per la

presentazione della dichiarazione dei redditi e

dell’I.R.A.P. o quella unificata scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, entro il 20 giugno senza maggiorazione,dal 21 giugno fino al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,4%..

Negli altri casi il versamento va fatto nei termini ordinari, e cioè entro un mese dalla data di approvazione del bilancio.

Tuttavia se tale termine scade prima del 20 luglio anche tali soggetti possono versare senza maggiorazione fino al ventesimo giorno successivo al termine ordinario e con la maggiorazione dello 0,4% da tale termine e comunque entro il 20 luglio (ad es.: società che approva il bilancio il 8 maggio può versare senza maggiorazione fino al 27 giugno e con la maggiorazione dello 0,4% entro il 20 luglio – una società che approva il bilancio il 30 giugno deve versare entro il termine ordinario che è il 30 luglio).

Il saldo annuale I.V.A. può essere pagato entro gli stessi termini con la maggiorazione dello 0,4% a partire dal 16 marzo.

Unico 2001 soggetti Irpeg non tenuti all’approvazione del bilancio o del rendiconto

entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.

Se tale termine scade entro il 20 luglio il termine stesso è fissato al 20 luglio. Se si sceglie la trasmissione telematica il termine è il 31 ottobre.

31 ottobre 2001

entro i 20 giorni successivi alla scadenza ordinaria del termine per il versamento senza alcuna maggiorazione.

Dal ventunesimo giorno successivo al termine ordinario di versamento e sino al 20 luglio 2001 con la maggiorazione dello 0,4%.

Il saldo annuale I.V.A. può essere pagato entro gli stessi termini con la maggiorazione dello 0,4% a partire dal 16 marzo.

(7)

Modello Termine presentazione a banche o poste

Termine presentazione tramite Internet, Entratel ovvero intermediari abilitati

Versamenti

Modello 770 -- 2 luglio nessun versamento

I.V.A. 31 maggio 2 luglio 16 marzo

Presentazione 730 ai Caf 31 maggio -- retribuzioni di luglio

Presentazione 730 ai sostituti 30 aprile -- retribuzioni di luglio

La maggiorazione dello 0,4% è applicabile ai contribuenti obbligati all’Unico 2001 e che non hanno effettuato il versamento del saldo I.V.A. entro il 16 marzo intendendo provvedere allo stesso entro i termini fissati per i versamenti delle somme relative al modello Unico2001 e ai contribuenti che eseguono i versamenti dell’Unico2001 in scadenza il 20 giugno, dal 21 giugno al 20 luglio; il versamento dell’I.V.A.

insieme ai versamenti di Unico 2001 eseguiti dal 21 giugno al 20 luglio comporta che la stessa maggiorazione dello 0,4% si applica anche al saldo dell’I.V.A. aumentato della maggiorazione dovuta dal 16 marzo 2001 al 20 giugno 2001.

Anche quest’anno possono essere rateizzate le imposte dovute a titolo di saldo e di acconto nel mese di giugno, nonché, i contributi previdenziali. Le istruzioni ai modelli confermano che la rateizzazione è libera nel senso che possono essere versati in un numero di rate diverso gli importi dovuti in relazione a ciascun tipo di imposta dovuta a saldo o in acconto. Ad esempio è possibile versare in unica soluzione l’acconto I.R.PE.G. e rateizzare il relativo saldo oppure è possibile versare in unica soluzione tutte le imposte e rateizzate l’I.R.A.P..

Nel caso di rateazione dei pagamenti con il modello F24 la misura degli interessi rimane fissata nella misura dello 0,5% mensile (6% annuo), con scadenze dei versamenti entro il 16 di ciascun mese per i titolari di partita I.V.A. ed entro la fine di ciascun mese per i contribuenti non titolari di partita I.V.A. (si ricorda che il pagamento delle rate deve comunque essere completato nel mese di novembre).

Inoltre, mentre le somme dovute a titolo di maggiorazione per il differimento dei versamenti (0,4%) vengono versate cumulativamente con i rispettivi tributi, le somme a titolo di interessi per la rateizzazione dei versamenti (6% annuo) devono essere versate separatamente, con i relativi codici tributo, compilando un unico rigo all’interno di ciascuna sezione (codice 1668: interessi pagamento dilazionato tributi della sezione

“Erario”; codice 3804: interessi pagamento dilazionato tributi enti locali; codice 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali).

Riferimenti

Documenti correlati

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi all’interno della dichiarazione delle retribuzioni devono inserire l’importo totale delle retribuzioni

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2,

e) se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “con- venzionale” (codice 8 in colonna 2 “Utilizzo”)ovvero se l’immobile è

1) i prezzi qui indicati valgono per le aziende che non hanno stipulato con Synlab Ecoservice uno specifico contratto di consulenza ambientale comprendente la compilazione del MUD.

Capitolo 1. 53 32 , per i comuni sino a 15.000 abitanti, stabiliscono che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l’indicazione

marzo 2022, ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, ossia un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun

marzo 2022, ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, ossia un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra

Se il rifiuto è stato prodotto, tutto o in parte, dal produttore iniziale presso l'unità locale, riportare la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di