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REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Art. 1 – Disposizioni generali Art. 1.1 Premessa

Art. 1.2 Cariche

Art. 2 – Avvio della procedura di mediazione 2.1 Richiesta di avvio

2.2 Avvio della mediazione 2.3 Comunicazioni

2.4 Presenza delle parti e rappresentanza 2.5 Luogo di svolgimento della mediazione 2.6 Durata della mediazione

2.7 Registro delle procedure di mediazione 2.8 Accordi e cooperazione con altri organismi Art. 3 – Nomina del mediatore e procedimento di mediazione

3.1 Scelta e nomina del mediatore 3.1.1 Richiesta di tirocinio assistito

3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore

3.3 Cause di incompatibilità

3.4 Informalità del procedimento di mediazione 3.5 Durata delle sessioni

3.6 Proposta del mediatore

Art. 4 – Conclusione della mediazione 4.1 Disciplina

4.2 Accordo

4.3 Efficacia del verbale 4.4 Mancato accordo

Art. 5 – Scheda di valutazione del servizio Art. 6 – Riservatezza – privacy – accesso agli atti – inutilizzabilità e segreto professionale 6.1 Dovere di riservatezza

6.2 Privacy

6.3 Accesso agli atti

6.4 Inutilizzabilità e segreto professionale Art. 7 – Indennità per il servizio di mediazione 7.1 Spese di avvio del procedimento

7.2 Spese di mediazione 7.3 Maggiorazioni

7.4 Modalità di pagamento Art. 8 – Regole finali e rinvio Allegati

Allegato A - Scheda di valutazione Allegato B - Tabella delle indennità

Articolo 1 – Disposizioni generali

1.1 Premessa

Il regolamento dell’ “Ente Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione S.r.l.” (“organismo”) in breve

“E.N.A.CO. S.r.l.”, si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e si applica a tutte le mediazioni condotte sul territorio della Repubblica Italiana.

Il Regolamento si applica a tutte le mediazioni amministrate da E.N.A.CO. S.r.l. in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

1.2 Cariche

Il responsabile della E.N.A.CO. S.r.l. è il suo legale rappresentante. Il responsabile può delegare le proprie funzioni ad altra carica della E.N.A.CO. S.r.l..

Articolo 2 – Avvio della procedura di mediazione

2.1 Richiesta di avvio

La richiesta di avvio formulata per iscritto, deve essere spedita a mezzo raccomanda A/R in Via degli Scipioni, 265 – 00192 Roma, oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata sottoscritta digitalmente all’indirizzo info@pec.enaco.it, da una delle parti o congiuntamente, utilizzando esclusivamente la modulistica per l’avvio della procedura predisposta dalla E.N.A.CO. S.r.l. e disponibile presso le proprie sedi e sul sito Internet www.enaco.it.

La domanda deve indicare l’organismo, le generalità complete del richiedente, in particolare la residenza o sede, i recapiti telefonici e di posta elettronica (preferibilmente posta elettronica certificata), il codice fiscale o partita iva, i dati completi del difensore se già nominato; le generalità della controparte, la residenza o la sede, i recapiti telefonici e di posta elettronica

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(preferibilmente posta elettronica certificata) se conosciuti nonché ogni elemento utile per la reperibilità; l’oggetto della domanda e le ragioni della pretesa.

La domanda deve indicare altresì presso quale sede territoriale della E.N.A.CO. S.r.l. si desidera che venga svolta la mediazione (la lista delle sedi è disponibile sul sito Internet www.enaco.it).

La domanda deve essere altresì corredata dall’attestazione del pagamento delle spese di avvio nella misura di: a) € 40,00 oltre I.V.A. per le controversie di valore fino ad € 250.000,00; b) € 80,00 per le controversie di valore superiore ad € 250.000,00.

La richiesta di avvio della procedura compilata in modo incompleto o errato è considerata dall’organismo come non pervenuta.

In caso di difformità tra istanza acquisita dal sistema informatico e quella cartacea recapitata ad E.N.A.CO. prevarrà la prima. Pertanto E.N.A.CO. sarà tenuta esclusivamente al rispetto di quanto indicato nel modulo informatico.

La mancata attestazione del pagamento degli oneri del procedimento rende la domanda inammissibile e pertanto come mai pervenuta.

In caso di inammissibilità della domanda le somme di denaro eventualmente versate alla E.N.A.CO. S.r.l. saranno restituite al richiedente, detratto l’importo delle spese amministrative che si quantificano forfetariamente in € 20,00 (venti/00) oltre I.V.A..

In caso di ammissibilità della domanda, L’E.N.A.CO. S.r.l. comunica alle parti la data di fissazione del primo incontro di mediazione che dovrà tenersi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta di avvio.

La parte convenuta che ritenga di aderire alla procedura di mediazione dovrà compilare e sottoscrivere il modello di adesione alla procedura di mediazione reperibile sul sito Internet www.enaco.it seguendo le istruzioni contenute nella convocazione e contestualmente pagare le spese di avvio. Successivamente dovrà presenziare nel giorno e nell’ora fissata, presso la sede indicata per l’incontro.

Il pagamento delle spese di avvio della mediazione costituisce presupposto per l’avvio

della procedura di mediazione. Nel caso in cui la procedura si concluda in occasione dell’incontro programmatico, senza che si sia entrati nel merito della mediazione, nessun compenso sarà dovuto all’organismo. Ove, invece, le parti decidano di proseguire nel merito della mediazione nella medesima sessione o in altra successiva, alla E.N.A.CO. spetteranno le spese di mediazione così come indicate nella tabella delle indennità allegata al presente regolamento. In tali ultimi casi le parti dovranno corrispondere immediatamente il saldo delle spese di mediazioni salvo nelle materie disciplinate dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs.

28/2010 nelle quali il saldo dovrà essere corrisposto prima del ritiro del verbale (Allegato B).

La E.N.A.CO. rilascerà alle parti il verbale negativo o positivo) soltanto a seguito dell’avvenuto integrale pagamento di tutte le indennità e spese spettanti all’organismo.

Nel caso di irregolarità nei pagamenti E.N.A.CO.

si riserva il diritto di sospendere la procedura di mediazione.

2.2 Avvio della mediazione

La mediazione si avvia dopo l’accettazione dell’incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all’art. 3.2.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra l’organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione presso gli indirizzi indicati rispettivamente nella domanda di avvio ed in quella di adesione.

2.4 Presenza delle parti e rappresentanza Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione di persona, potendo anche farsi assistere da un avvocato o da un rappresentante di categoria.

Nelle materie previste dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto all’albo.

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Qualora la parte non sia presente personalmente potrà farsi rappresentare da persona munita di procura conferita per scrittura privata e che deve comprendere anche il potere di conciliare, transigere, incassare e riscuotere somme.

Nel caso in cui la parte sia rappresentata, il rappresentante al primo incontro dovrà presenziare munito dell’originale della procura che dovrà essere consegnata al mediatore e che sarà depositata e conservata nel fascicolo di procedura tenuto dalla E.N.A.CO. S.r.l.. In caso contrario la sessione verrà rinviata ad altra data secondo quanto previsto al quinto capoverso del presente articolo.

In caso di assenza del proponente al primo incontro il mediatore fisserà un nuovo appuntamento di cui darà tempestiva comunicazione alle parti. L’assenza del proponente e del convenuto verrà dichiarata dopo lo spirare del termine di 15 minuti dall’ora fissata per l’inizio della sessione. In caso di assenza ingiustificata del proponente anche nel secondo incontro, la procedura si intenderà conclusa e come mai tentata. Del pari sarà considerata conclusa e come mai tentata la procedura di conciliazione nel caso in cui il proponente non presenzi a due incontri consecutivi. La E.N.A.CO.

S.r.l., pertanto, non sarà tenuta al rilascio di alcun verbale di fallita conciliazione. In questi casi il mediatore non potrà formulare la proposta ai sensi dell’articolo 11 del D. L.gs 28/2010.

In caso di assenza ingiustificata di parte convenuta sin dalla prima sessione la procedura si riterrà conclusa con esito negativo. In questo ultimo caso la E.N.A.CO. S.r.l. rilascerà verbale di tentata e mancata conciliazione secondo le modalità e termini previsti dall’art. 4.2 del presente regolamento.

2.5 Luogo di svolgimento della mediazione La mediazione si svolge presso la sede territoriale della E.N.A.CO. S.r.l..

La scelta della sede è rimessa all’istante ed indicata nella domanda di avvio della mediazione.

Le sedi disponibili sono indicate nel sito Internet www.enaco.it.

Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e

del responsabile dell’organismo può essere fissato lo svolgimento della mediazione in altro luogo ritenuto più idoneo.

2.6 Durata della mediazione

La Mediazione ha una durata non superiore a 60 giorni dal deposito dell’istanza, salva la diversa volontà delle parti e comunque non oltre tre mesi.

Il suddetto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

La E.N.A.CO. S.r.l. si impegna a portare a termine la mediazione nel termine massimo di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di avvio della mediazione.

2.7 Registro delle procedure di mediazione La E.N.A.CO. S.r.l. istituisce un registro cartaceo ed informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo annuale attribuito a ciascun procedimento di mediazione, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la sede di svolgimento, la durata del procedimento e il relativo esito.

A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile, l’E.N.A.CO. S.r.l. conserverà copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

2.8 Accordi e cooperazione con altri organismi L’E.n.a.co. S.r.l. potrà avvalersi delle strutture e dei mediatori di altri Organismi con cui abbia stipulato accordi di cooperazione.

Articolo 3 – Nomina del mediatore e procedimento di mediazione

3.1 Scelta e nomina del mediatore

La E.N.A.CO., nomina il mediatore, tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul

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sito internet www.enaco.it.

La lista è composta da professionisti di comprovata esperienza e competenza.

Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.m. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in

considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista.

Ad ogni singolo affare di mediazione l’organismo, accanto al mediatore titolare, può presenziare un mediatore tirocinante.

In caso di necessità ed urgenza l’E.N.A.CO. si riserva il diritto di sostituire il mediatore con altro di pari esperienza nell’ambito di quelli iscritti nel proprio elenco.

Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.

In casi particolari l’organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del “Tariffario per i consulenti tecnici e periti”

presso i tribunali.

Il mediatore deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

Su istanza di parte motivata, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore.

Quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo competente a decidere sull’istanza è il vicepresidente della E.N.A.CO..

3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore

Il mediatore accetta l’incarico per iscritto, sottoscrivendo dichiarazione di imparzialità ed indipendenza e assumendosi l’obbligo di comunicare alla E.N.A.CO. S.r.l., l’esistenza di

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eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico o comunque di un pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione.

Il mediatore accetta e si impegna a rispettare il codice etico.

Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti.

Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi.

All’accettazione dell’incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato dalla E.N.A.CO. S.r.l..

Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della mediazione.

E’ fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

Le parti non possono versare denaro nelle mani del mediatore, in tal caso le parti non sono liberate dall’obbligo di pagamento nei confronti della E.N.A.CO. S.r.l..

Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell’organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno, salvo rimborso delle indennità alla E.N.A.CO. S.r.l.

da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il responsabile dell’organismo, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile dell’organismo può nominare uno o più mediatori

ausiliari.

Il mediatore ausiliario concorre nell’indennità di mediazione con il mediatore nominato per modo che l’indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravi di oneri.

Il responsabile dell’organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali l’organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

3.3 Cause di incompatibilità

Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il mediatore:

1. qualsiasi relazione di tipo personale ovvero incarico professionale in corso con una o più parti

2. qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione.

3.4 Informalità del procedimento di mediazione La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo conto delle richieste delle parti.

Il mediatore si adopera affinché la parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Egli può tenere incontri congiunti e separati dei quali non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione degli incontri.

Il mediatore, accettato l’incarico, può contattare le parti prima dell’incontro di mediazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate.

3.5 Durata delle sessioni

La durata massima di ciascuna sessione è di 90 minuti.

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3.6 Proposta del mediatore

Il mediatore non può imporre alle parti una soluzione della controversia.

Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione.

Se le parti gliene facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all’organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs.

28/2010.

Nei casi di controversie nelle materie di cui all’art.

5 comma 1, D. Lgs. 28/2010, se richiesto dalla parte, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione.

Le parti devono far pervenire all’organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

In ogni caso, la proposta del mediatore deve essere formulata per iscritto e la stessa deve rispettare il limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative.

In accordo con le parti, la E.N.A.CO. S.r.l., può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

Articolo 4 – Conclusione della mediazione

4.1 Disciplina

La Mediazione si considera conclusa quando:

1. la parte richiedente non presenzia all’incontro fissato dalla E.N.A.CO. S.r.l. secondo quanto previsto al quinto capoverso dell’art. 2.4 del presente regolamento;

2. è stato raggiunto un accordo per iscritto;

3. è stato redatto un verbale di conclusione della procedura a norma di legge

4.2 Accordo

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.

Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti entro dieci giorni dalla richiesta a fronte del pagamento di tutte le indennità e spese spettanti all’organismo dovute da ciascuna delle parti. La richiesta del verbale deve essere formulata mediante compilazione del modulo scaricabile sul sito Internet all’indirizzo

www.enaco.it/moduli/richiesta_verbale_di_mediazione.pdf ed inviata a mezzo fax o mail debitamente sottoscritta e corredata della prova del pagamento di tutte le indennità e spese spettanti all’Organismo.

4.3 Efficacia del verbale

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Il verbale di accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con Decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

4.4 Mancato accordo

Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione secondo quanto previsto all’articolo precedente.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta;

il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti entro dieci giorni dalla richiesta con il rispetto delle modalità descritte all’art. 4.2.

Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore della E.N.A.CO. S.r.l. diverso da quello

nominato, su incarico del responsabile dell’organismo

Articolo 5 – Scheda di valutazione del servizio Si allega al presente regolamento la scheda di valutazione del servizio (Allegato A), che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa a cura della E.N.A.CO. S.r.l. al Responsabile della tenuta del Registro e dell’elenco presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 6 – Riservatezza – privacy – accesso agli atti inutilizzabilità e segreto professionale

6.1 Dovere di riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio per l’E.N.A.CO. S.r.l. o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è in seno a questa è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

6.2 Privacy

Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattate nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

6.3 Accesso agli atti

Fermo restando quanto indicato all’art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti

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sono custoditi, per almeno tre anni, in apposito fascicolo anche informatico debitamente registrato, numerato e tenuto a cura dell’organismo.

6.4 Inutilizzabilità e segreto professionale Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p., e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p., in quanto applicabili.

Articolo 7 – Indennità per il servizio di mediazione

L’indennità per il servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

7.1 Spese di avvio del procedimento

Le spese di avvio del procedimento sono indicate nella tabella allegata al presente regolamento (Allegato B) e dovute da ciascuna parte e sono versate dall’istante al momento del deposito della domanda, e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento del deposito della domanda di adesione al procedimento.

Tale ultimo importo si intende sufficiente per l’invio della convocazione ad una sola controparte.

Per ciascuna controparte aggiuntiva verranno applicati i seguenti importi.

A. Raccomandata A/R € 7,50; B. Telegramma € 10,00; C. Fax prima pagina € 1,50 dalla seconda in poi € 1,00 per pagina; D. copie uso studio € 0,50 per pagina; ulteriori copie autentiche del verbale e dell’accordo € 5,00 per pagina.

Tali importi saranno applicati anche nel caso in cui, per errore di una delle parti, si rendesse necessaria ulteriore attività di segreteria, come invio di corrispondenza o copie.

7.2 Spese di mediazione

Le spese di mediazione comprendono l’onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura e sono commisurate al valore della lite indicato dall’istante nella domanda di avvio della procedura di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, co. 8 del D.M. 180/2010 alle controversie di valore indeterminabile, l’E.N.A.CO. S.r.l. ritiene debba applicarsi lo scaglione di valore compreso tra € 25.001,00 ed € 50.000,00.

Nel caso in cui vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima del valore della controversia, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Nel caso in cui il valore venga rideterminato dalla E.N.A.CO. S.r.l. e muti lo scaglione di valore, le parti sono tenute a corrispondere l’eventuale differenza delle spese di mediazione entro sette giorni dalla comunicazione fattane alle parti.

Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 28/2010.

Le spese di mediazione indicate sono dovute alla E.N.A.CO. S.r.l. in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le parti sono tenute al pagamento delle spese di mediazione in caso di prosecuzione nel merito

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della mediazione che avvenga nella medesima sessione o in altra successiva; le spese devono essere corrisposte integralmente prima dell’inizio della fase di merito salvo nelle materie disciplinate dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, nelle quali il saldo dovrà essere corrisposto prima del ritiro del verbale.

L’eventuale parte di spese di mediazione non versate e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

Nei procedimenti di mediazione aventi ad oggetto le materie indicate nell’art. 5 del D. Lgs 28/2010 (“mediazione obbligatoria”) è prevista la riduzione così come previsto dall’art. 16, comma 4 lett. D D.M. 180/2010.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010, se il soggetto richiedente si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è tenuto a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Tale documentazione dovrà essere allegata alla istanza di conciliazione o all’atto di adesione. Il soggetto che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non dovrà pagare alcuna indennità.

Nel caso in cui le parti dovessero chiedere al mediatore l’espletamento di ulteriore attività rispetto a quella di mediazione, (ad esempio sopralluoghi), all’atto del conferimento dell’ulteriore incarico, alle stesse parti sarà richiesto di impegnarsi a sostenere i relativi oneri, con vincolo di solidarietà passiva.

Tali somme saranno versate dalle parti direttamente alla E.N.A.CO. S.r.l..

7.3 Maggiorazioni

Le maggiorazioni indicate nella Tabella delle indennità (Allegato B) si applicano:

1. nel caso di successo della mediazione;

2. nel caso di formulazione della proposta conciliativa da parte del mediatore.

La stessa maggiorazione può essere applicata dalla E.N.A.CO. S.r.l., nel caso di controversie riguardanti affari di particolare complessità, difficoltà e importanza.

7.4 Modalità di pagamento

Il pagamento delle spese di avvio della procedura, nonché delle spese di mediazione di cui al presente regolamento dovrà essere effettuato unicamente con le seguenti modalità, disponibili anche sul sito Internet www.enaco.it:

1. a mezzo bonifico bancario;

2. pagamento mediante Paypal utilizzabile mediante il sito Internet www.paypal.it, account:

paypal@enaco.it;

3. mediante carta di credito.

I dettagli relativi alle suddette modalità di versamento sono disponibili sul sito Internet www.enaco.it.

L’E.N.A.CO. S.r.l. si riserva la facoltà di prevedere ulteriori e diverse modalità di pagamento in sostituzione o in aggiunta a quelle indicate.

Articolo 8 – Regole finali e rinvio

In caso di sospensione o cancellazione della E.N.A.CO. S.r.l., dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 180 del 18.10.2010 i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate dalla E.N.A.CO.

S.r.l..

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla Legge italiana.

Roma, 7 luglio 2014

Ente Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione S.r.l.

(10)

(ALLEGATO A)

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E DELLA SODDISFAZIONE PERCEPITA Gentile Utente,

il questionario che Le richiediamo di compilare è parte essenziale del procedimento di mediazione al quale Ella ha partecipato. È redatto al fine di rilevare alcuni dati importanti che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi. Le chiediamo di volerlo gentilmente compilare e di restituircelo, con la Sua sottoscrizione e l’indicazione delle sue generalità.

La ringraziamo sin d’ora per la collaborazione.

Apporre una x nel campo desiderato

Attività Insufficiente Sufficiente Buono Come valuta le informazioni verbali ricevute

dall’Ufficio per l’accesso alla mediazione

Come giudica le informazioni contenute nel sito web(compilare solo se si è utilizzato il sito) Come giudica la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato da internet

Come giudica i tempi di attesa per la risposta per la prima convocazione avanti al mediatore

Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in ufficio o con cui è entrato in contatto

Come giudica il primo incontro con il mediatore Come giudica la competenza del mediatore

Come valuta l’attività del mediatore al fini della composizione amichevole della controversia Come valuta l’esito finale del procedimento Come valuta l’imparzialità, l’indipendenza e la neutralità dimostrate dal mediatore

Come giudica la proposta effettuata dal mediatore (rispondere solo se il mediatore ha formulato la proposta)

Indichi una valutazione complessiva del servizio

OSSERVAZIONI /SUGGERIMENTI

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________

Nome ___________________________________

Cognome ________________________________

Data e luogo di nascita ______________________

Firma ______________________________

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, va consegnata alla E.N.A.CO. S.r.l..

(11)

(ALLEGATO B)

TABELLA DELLE INDENNITÀ

Valore della controversia

Mediazione Obbligatoria Mediazione Facoltativa

Spese di

avvio Spese mediazione Spese di avvio

Spese mediazione

Fino a € 1.000,00 € 40,00 € 43,00 € 40,00 € 65,00

Da € 1.001,00

fino a € 5.000,00 € 40,00 € 86,00 € 40,00 € 130,00

Da € 5.001,00

fino a € 10.000,00 € 40,00 € 160,00 € 40,00 € 240,00

Da € 10.001,00

fino a € 25.000,00 € 40,00 € 240,00 € 40,00 € 360,00

Da € 25.001,00

fino a € 50.000,00 € 40,00 € 400,00 € 40,00 € 600,00

Da € 50.001,00

fino a € 250.000,00 € 40,00 € 665,00 € 40,00 € 1.000,00

Da € 250.001,00

fino a € 500.000,00 € 80,00 € 1.000,00 € 80,00 € 2.000,00

Da € 500.001,00

fino a € 2.500.000,00 € 80,00 € 1.900,00 € 80,00 € 3.800,00

Da € 2.500.001,00

fino a € 5.000.000,00 € 80,00 € 2.600,00 € 80,00 € 5.200,00

Oltre € 5.000.000,00 € 80,00 € 4.600,00 € 80,00 € 9.200,00

Gli importi indicati sono da intendersi per ciascuna parte ed oltre I.V.A..

In caso di esito negativo della mediazione al primo incontro nessun compenso sarà dovuto ad eccezione delle spese di avvio nella misura indicata nell’art. 2.1 del regolamento di procedura.

Per le riduzioni e le maggiorazioni si rinvia all’art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, co. 8 del D.M. 180/2010 alle controversie di valore indeterminabile, l’E.N.A.CO. ritiene debba applicarsi lo scaglione di valore compreso tra € 25.001,00 e € 50.000,00.

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