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Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 7 dicembre 2020

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(1)

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 422/01 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9868 — Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/Middle East Cyber Services JV) (1). . . 1 2020/C 422/02 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9884 — Thoma Bravo/

Madison Dearborn Partners/Axiom) (1). . . 2 2020/C 422/03 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9799 — Goldman Sachs/

Summa Equity/EcoOnline) (1). . . 3 2020/C 422/04 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9903 — SoftBank Group/

Mizuho Financial Group/One Tap BUY) (1) . . . 4 2020/C 422/05 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9858 — Bosch Group/ELCO

Group/JV) (1) . . . 5 2020/C 422/06 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.10011 — ORIX/

Cambourne/ORIX India Wind/GEH Assets) (1). . . 6 2020/C 422/07 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9989 — BB Holding

Investment/Duferdofin-Nucor) (1). . . 7

IT

C 422 Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

63o anno

Comunicazioni e informazioni

7 dicembre 2020 Edizione

in lingua italiana

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(2)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2020/C 422/08 Conclusioni del Consiglio sulla salvaguardia di un sistema mediatico libero e pluralistico. . . 8

Commissione europea

2020/C 422/09 Tassi di cambio dell'euro — 4 dicembre 2020. . . 16

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 422/10 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10063 – Mitsubishi UFJ Lease & Finance/Hitachi Capital), Caso ammissibile alla procedura semplificata (1). . . 17 2020/C 422/11 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10057 — Schlumberger/CEA/Genvia JV), Caso

ammissibile alla procedura semplificata (1). . . 19

Rettifiche

2020/C 422/12 Rettifica della non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9684 — Parks Bottom/Omers/Accor/Fairmont Hotels) (GU C 419 del 4.12.2020). . . 20

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9868 — Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/Middle East Cyber Services JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 422/01)

Il 10 luglio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9868. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(4)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9884 — Thoma Bravo/Madison Dearborn Partners/Axiom)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 422/02)

Il 23 luglio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9884. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(5)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9799 — Goldman Sachs/Summa Equity/EcoOnline)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 422/03)

Il 17 aprile 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9799. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(6)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9903 — SoftBank Group/Mizuho Financial Group/One Tap BUY)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 422/04)

Il 6 agosto 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9903. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(7)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9858 — Bosch Group/ELCO Group/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 422/05)

Il 11 agosto 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9858. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(8)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10011 — ORIX/Cambourne/ORIX India Wind/GEH Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 422/06)

Il 1o dicembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M10011. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(9)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9989 — BB Holding Investment/Duferdofin-Nucor)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 422/07)

Il 24 novembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9989. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(10)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio sulla salvaguardia di un sistema mediatico libero e pluralistico

(2020/C 422/08) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO I RIFERIMENTI DI CUI ALL’ALLEGATO,

RICORDANDO L’ATTUALE CONTESTO POLITICO IN CUI:

— soprattutto in tempi di crisi, un sistema mediatico sostenibile (A), pluralistico (B) e affidabile (C) riveste la massima importanza;

— la pandemia di COVID-19 ha amplificato la vulnerabilità del settore dei media nell’UE, che è stato perturbato dal crollo delle sue principali fonti di introiti pubblicitari, mentre, parallelamente, la domanda di informazioni e contenuti affidabili è notevolmente aumentata;

— la globalizzazione e la digitalizzazione hanno creato un ambiente mediatico caratterizzato da piattaforme online che sono diventate i canali attraverso cui un pubblico globale ottiene un accesso transfrontaliero a un’abbondante quantità di contenuti e servizi mediatici, in concorrenza tra loro per catturare l’attenzione limitata degli utenti;

A. Sostenibilità

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

1. la pandemia di COVID-19 ha esacerbato alcune delle principali sfide che il settore dei media si trova già ad affrontare da diverso tempo, tra cui:

— una netta diminuzione degli introiti, che ha colpito in particolare gli organi di informazione locali, regionali e tradizionali, nonché crescenti sfide per la sostenibilità generale del settore dei media. Si tratta di un settore costituito in gran parte da imprese che sono l’espressione della diversità culturale e linguistica dell’Europa, ma che spesso non hanno le dimensioni o il peso finanziario necessari per operare sui mercati paneuropei e globali;

— i modelli di business basati sui dati utilizzati dalle piattaforme online (ossia i motori di raccomandazione di contenuti, la personalizzazione dei contenuti e tutte le forme di pubblicità mirata) stanno superando sempre più i modelli di finanziamento dei media. Si prevede che la spesa per la pubblicità digitale sulle piattaforme supererà la spesa per la pubblicità sui media tradizionali nel prossimo futuro;

2. i fornitori di servizi di media investono nella produzione di contenuti e sono soggetti a responsabilità rigorose, mentre le piattaforme online, che danno accesso a contenuti di terzi, spesso monetizzano tali contenuti senza dover adempiere agli stessi obblighi. Ciò può determinare una mancanza di parità di condizioni che può procurare vantaggi competitivi ad alcuni operatori del mercato;

3. è necessario ricordare l’importanza dei principi fondamentali del finanziamento dei contenuti dei mediatici che sono alla base dell’intera catena del valore e salvaguardano il pluralismo dei media. Ad esempio, l’assegnazione territoriale ed esclusiva dei diritti di licenza, può spesso essere fondamentale per il settore dei media audiovisivi. Anche lo sviluppo di nuovi modelli di business innovativi riveste grande importanza;

4. Gli interessi finanziari dell’Unione sono tutelati in conformità dei principi generali sanciti dai trattati dell’Unione, in particolare i valori di cui all’articolo 2 TUE;

(11)

INVITA GLI STATI MEMBRI DELL’UE A:

5. fornire un quadro adeguato e indipendente per la sostenibilità economica del panorama mediatico nazionale, che includa gli aiuti di Stato, al fine di sostenere la ripresa dalla crisi e garantire così un sistema mediatico pluralistico nel lungo periodo. Ogni finanziamento o sovvenzione statale dovrebbe basarsi su criteri predeterminati, obiettivi e trasparenti, indipendenti da qualsiasi influenza politica;

6. esaminare altre opzioni e incentivi possibili a livello nazionale al fine di facilitare la fornitura di un sostegno supplementare alla ripresa del settore dei media;

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

7. attenuare gli effetti negativi della pandemia sul settore dei media (in particolare sul pluralismo dei media) integrando gli sforzi nazionali in materia di aiuti di Stato e creando sinergie efficaci tra le iniziative europee, tra cui il QFP, lo strumento per la ripresa Next Generation EU e altri programmi pertinenti dell’UE, se del caso;

8. informare le parti interessate in merito alle pertinenti opportunità di finanziamento dell’UE per i settori creativo e dei media attraverso un portale online a livello dell’UE;

9. valutare costantemente le norme in materia di aiuti di Stato e garantire la corretta attuazione delle norme dell’UE applicabili agli aiuti di Stato nel settore dei media;

10. al fine di agevolare il sostegno da parte delle autorità nazionali, valutare l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per il settore della stampa, al fine di procedere agli adeguamenti necessari, ad esempio nel regolamento di esenzione per categoria. Tali norme non dovrebbero in alcun caso consentire o giustificare alcuna interferenza diretta o indiretta dello Stato nell’indipendenza editoriale dei media;

11. rafforzare la resilienza del settore dei media, duramente colpito dalla crisi, stimolarne l’adattamento alla trasformazione digitale e alla trasformazione verde e promuovere la disponibilità di contenuti mediatici diversificati e indipendenti in un ambiente mediatico equo e competitivo attraverso il piano d’azione per i media e l’audiovisivo;

12. precisare le responsabilità delle piattaforme online nell’ambito della legge sui servizi digitali. I nuovi obblighi specifici per le piattaforme online dovrebbero essere adeguati e proporzionati e tenere debitamente in considerazione le possibili ripercussioni sulle condizioni di parità e la salvaguardia del pluralismo dei media. I nuovi atti giuridici orizzontali dell’UE dovrebbero essere coerenti con gli strumenti giuridici settoriali in vigore, quali la direttiva sui servizi di media audiovisivi e la direttiva sul diritto d’autore;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

13. garantire un quadro giuridico ed economico che consenta ai fornitori di servizi di media di monetizzare sufficientemente i loro contenuti:

— sostenendo e stimolando lo sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili e collaborativi, in particolare per gli organi di informazione locali, regionali e tradizionali;

— riconoscendo l’importanza della pubblicità per il settore dei media e il suo ruolo cruciale nel garantire il libero accesso degli utenti alle informazioni;

— valutando la regolamentazione in materia di pubblicità e le relative misure di protezione dei dati nell’era digitale per fare in modo che facilitino il finanziamento dei contenuti mediatici;

— svolgendo ricerche sui ruoli della pubblicità online, sull’utilizzo dei dati, sulla collaborazione in materia di innovazione dei dati e dei media;

— incentivando le piattaforme a remunerare adeguatamente i fornitori e gli autori di contenuti mediatici per i contenuti da esse monetizzati e a garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano rispettati;

— valutando la necessità di agevolare l’accesso degli organi di informazione a opportunità di finanziamento che consentano loro di superare le carenze di liquidità nonché le eventuali modalità per agevolare tale accesso;

(12)

B. Pluralismo

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

14. la salvaguardia del pluralismo dei media rientra innanzitutto nelle competenze degli Stati membri dell’UE, sebbene le istituzioni dell’UE dovrebbero ugualmente rispettare la libertà e il pluralismo dei media nell’esercizio delle loro rispettive competenze. La diversità dei panorami mediatici nazionali in Europa è un’importante espressione della diversità culturale dei suoi Stati membri e deve essere riconosciuta come tale;

15. la libertà di espressione, la libertà dei media e il pluralismo dei media sono valori democratici dell’Unione europea, sanciti dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La loro protezione costituisce uno degli obiettivi generali della regolamentazione dei media. Sono fondamentali per una democrazia vitale, in cui tali principi e i diritti fondamentali sono rispettati;

16. il concetto di pluralismo dei media racchiude numerosi aspetti e comprende tutte le misure che garantiscono l’accesso a una varietà di fonti di informazioni e contenuti e che consentono a soggetti diversi con opinioni diverse di avere pari opportunità di raggiungere il pubblico attraverso i media;

17. colmare il divario tra ciò che gli utenti cercano online e i contenuti che vi possono trovare è di fondamentale importanza per i fornitori di contenuti mediatici. Una profonda comprensione della gestione delle informazioni, dell’indicizzazione dei motori di ricerca e della corrispondenza delle parole chiave rientra pertanto tra la serie di competenze fondamentali dei fornitori di contenuti mediatici online;

SOTTOLINEA CHE:

18. viviamo in un sistema mediatico ibrido (offline e online) in cui tutti i tipi di servizi e forme di contenuti mediatici contribuiscono a un panorama mediatico pluralistico. L’informazione, le notizie e i temi di attualità nonché i contenuti culturali, locali, regionali, educativi e di intrattenimento trasmettono e riflettono i valori della nostra società;

19. un sistema mediatico duale, costituito da una parte da organi di informazione del servizio pubblico stabili, adeguatamente finanziati e orientati al futuro e dall’altra da organi di informazione privati, rappresenta un sistema ben concepito per contribuire al pluralismo dei media. Inoltre, anche la crescente quantità di contenuti online generati da utenti contribuisce alla diversità dei contenuti nell’ecosistema dei media online, sebbene sia necessario distinguerli dai contenuti mediatici editoriali;

20. nell’economia delle piattaforme effetti di rete significativi contribuiscono alla nascita di nuove forme di concentrazione del mercato ed è possibile rilevare tendenze alla monopolizzazione che possono avere un effetto negativo sul pluralismo dei media. Alle problematiche già esistenti in termini di limitate capacità di trasmissione si sono ora aggiunte questioni riguardanti la trasparenza, la non-discriminazione, la reperibilità e la scopribilità;

CONVIENE CHE:

21. a causa dell’evoluzione digitale e della convergenza dei media, il panorama mediatico è sempre più complesso e gli strumenti per garantire il pluralismo dei media devono essere continuamente riesaminati e ridefiniti. Nel contesto attuale, la futura politica in materia di media dovrebbe prendere in considerazione le seguenti importanti questioni:

accessibilità e non-discriminazione

— come garantire la presenza (disponibilità) e la facilità di utilizzo (accessibilità) di contenuti diversificati online;

— norme non discriminatorie per le piattaforme online con un ruolo di controllori in termini di accesso e parità di trattamento per i fornitori di contenuti mediatici;

trasparenza e autonomia degli utenti

— norme in materia di trasparenza per le piattaforme online che portano alla divulgazione dei criteri fondamentali in materia di aggregazione, selezione e presentazione dei contenuti mediatici nonché della loro ponderazione, comprese le informazioni relative al funzionamento degli algoritmi utilizzati, nel rispetto dei segreti commerciali, tutelando l’integrità dei servizi e tenendo conto della regolamentazione esistente, come il regolamento P2B e il GDPR;

— divulgazione di informazioni in un linguaggio semplice, conciso e comprensibile per gli utenti, per consentire loro di prendere decisioni informate;

— le offerte di contenuti personalizzati dovrebbero basarsi su criteri forniti volontariamente e/o selezionati dall’utente, al fine di rafforzare la sua autonomia;

(13)

reperibilità e scopribilità

— algoritmi che incidono sui risultati che gli utenti cercano attivamente (reperibilità) e sui contenuti mediatici ai quali gli utenti sono esposti passivamente (scopribilità), nonché il loro impatto sulla fruizione dei media da parte dell’utente;

— misure quali norme orientate al pluralismo che prevedono la visualizzazione obbligatoria di taluni risultati di ricerca (migliore reperibilità e scopribilità) per i soggetti che danno accesso ai contenuti mediatici e li organizzano, tenendo conto delle nuove tecnologie come gli assistenti vocali;

— tutti i criteri intesi a migliorare la reperibilità e la scopribilità delle offerte mediatiche dovrebbero favorire il pluralismo e la diversità culturale e non essere correlati ai contenuti propriamente detti;

concentrazione del mercato dei media e accesso ai dati

— approcci per valutare i mercati rilevanti e la concentrazione del mercato dei media alla luce della convergenza dei media, della globalizzazione e della digitalizzazione, tenendo conto dell’importanza della disponibilità di dati relativi alle quote di mercato degli operatori dei media;

— conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, garantire l’accesso equo dei creatori di contenuti, degli organi di informazione e delle autorità di regolamentazione ai dati pertinenti raccolti dagli operatori dominanti nel mercato, al fine di consentire loro di rivolgersi efficacemente alle categorie di pubblico e ai gruppi pubblicitari pertinenti;

— riguardo al diritto della concorrenza, consentire la cooperazione tra i fornitori di servizi di media, pubblici e privati, al fine di stringere alleanze per produrre e distribuire con successo contenuti mediatici di interesse generale senza dipendere da piattaforme di grandi dimensioni, tenendo al contempo debitamente conto del possibile impatto sul pluralismo dei media;

RILEVA CHE:

22. c’è una crescente sovrapposizione tematica dei lavori del gruppo «Audiovisivi» con quelli di altri gruppi e la necessità di garantire uno scambio sufficiente con quei gruppi che si occupano di questioni connesse ai media. Inoltre è opportuno adattare la denominazione del gruppo «Audiovisivi» al fine di rispecchiare i cambiamenti indotti dalla convergenza dei media;

INVITA GLI STATI MEMBRI DELL’UE A:

23. portare avanti la valutazione e l’elaborazione di misure nazionali volte a valutare il pluralismo dei media per garantire che gli utenti siano esposti a una varietà di contenuti e possano godere pienamente della loro libertà di espressione e del loro diritto all’informazione;

24. tenere debitamente conto dei risultati delle presenti conclusioni del Consiglio, a livello nazionale, nella futura regolamentazione sui media e nelle misure strategiche volte a salvaguardare in modo adeguato il pluralismo dei media;

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

25. proseguire e sviluppare ulteriormente la ricerca volta a individuare i potenziali rischi per il pluralismo dei media e comprendere meglio il cambiamento di posizione degli organi di informazione editoriali rispetto ai social media, ai motori di ricerca, alle piattaforme per la condivisione di video e ad altre piattaforme mediatiche; i concetti utilizzati nel settore delle scienze dell’informazione dovrebbero essere esplicitamente presi in considerazione;

26. tenere conto della competenza degli Stati membri per quanto riguarda l’adozione di misure volte a conseguire obiettivi sociali, culturali e democratici, sulla base della loro diversità linguistica, delle loro specificità nazionali e regionali e del loro interesse a mantenere l’accesso del pubblico a informazioni e contenuti diversificati;

27. promuovere una prospettiva politica olistica, tenendo conto delle variabili giuridiche, politiche ed economiche che sono rilevanti per la salvaguardia del pluralismo e della libertà dei media e prendere coscienza in particolare dei possibili effetti derivanti da iniziative normative che non sono tradizionalmente considerate come una regolamentazione dei media ma che hanno un impatto significativo sul pluralismo dei media; elaborare tale approccio olistico a partire dagli strumenti annunciati, quali il piano d’azione europeo per la democrazia, il piano d’azione per i media e l’audiovisivo e la legge sui servizi digitali;

28. rafforzare la coerenza orizzontale del quadro normativo, tenendo conto del pluralismo dei media in modo esplicito e strutturale nel processo legislativo in sede di valutazione d’impatto delle iniziative normative;

(14)

29. istituire un «Forum europeo dei media» per consentire a tutte le parti interessate di discutere, una volta all’anno, delle questioni di attualità relative alla politica in materia di media;

C. Affidabilità

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

30. la disinformazione costituisce una minaccia per i processi democratici, la salute pubblica e le società e può promuovere l’incitamento all’odio e l’incitamento alla violenza online e offline, oltre a minare la fiducia nelle strutture e nei processi statali democratici che sono essenziali per garantire la libertà della stampa e dei media;

31. la salvaguardia di un sistema mediatico affidabile è fondamentale, come evidenziato durante la crisi COVID-19, per garantire che tutti i cittadini siano in grado di partecipare al dibattito democratico attraverso un processo decisionale informato, senza influenze politiche indebite, pressioni derivanti dalle politiche di terzi, interferenze manipolative e senza gli effetti della disinformazione;

32. i fornitori di servizi di media editoriali competono, per richiamare l’attenzione degli utenti sulle piattaforme, con altri produttori di contenuti che spesso non rispettano le stesse norme editoriali. I contenuti sensazionalistici e provocatori sono spesso utilizzati per massimizzare i tassi di partecipazione e gli introiti pubblicitari;

SOTTOLINEA CHE:

33. salvaguardare il pluralismo dei media significa anche garantire agli utenti la libertà di partecipare e reagire ai contenuti dei media online senza timore o rischio di molestie, tutelando i valori fondamentali alla base di un sistema mediatico libero, tra cui la tutela della libertà di espressione, la protezione dalla violenza e dall’odio, la tutela della dignità umana, la tutela dei minori e la protezione dei consumatori;

34. è in aumento la diffusione di contenuti provenienti da paesi europei o non europei, che include sempre di più elementi che violano i valori fondamentali alla base dei sistemi mediatici europei e nazionali;

35. alcune piattaforme online, originariamente non europee, influenzano sempre di più l’accesso ai contenuti mediatici da parte degli utenti in tutta l’UE;

CONVIENE CHE:

36. garantire l’applicazione della legge in modo efficace è difficile in quanto le procedure esistenti a livello transfrontaliero in materia di contrasto sono spesso complesse, lunghe, inefficienti e non garantiscono una protezione efficace del pubblico. Le autorità nazionali di regolazione dovrebbero pertanto adoperarsi per trovare norme e procedure di applicazione comuni più efficaci per i contenuti accessibili online e distribuiti a livello transfrontaliero;

37. le piattaforme principali che fungono da controllori dell’accesso spesso esercitano un controllo «secondario» sui contenuti che sono già conformi alle norme editoriali e alle disposizioni giuridiche applicabili;

38. la distinzione tra le diverse manifestazioni di contenuti falsi e fuorvianti e l’individuazione dei metodi tipici di diffusione della disinformazione (ad esempio attraverso comportamenti non autentici coordinati) sono fondamentali per trovare risposte adeguate e specifiche;

39. per quanto riguarda l’importanza della libertà di parola, gli Stati e le autorità amministrative di regolazione nonché i fornitori di piattaforme private dovrebbero astenersi dal definire i contenuti di qualità o l’affidabilità dei contenuti stessi. Ciò non dovrebbe impedire alle piattaforme di incoraggiare le comunicazioni e gli annunci pubblici in caso di crisi o di situazioni di emergenza;

INVITA GLI STATI MEMBRI DELL’UE A:

40. promuovere l’alfabetizzazione mediatica, come indicato nelle conclusioni del Consiglio sull’alfabetizzazione mediatica in un mondo in continua evoluzione, e sostenere in particolare le azioni nazionali di alfabetizzazione mediatica che combattono la disinformazione, rafforzano la resilienza del pubblico e si rivolgono ai cittadini di tutte le fasce di età;

(15)

41. incoraggiare le rispettive autorità nazionali di regolazione a cooperare con altre autorità nazionali di regolazione, in particolare nell’ambito del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), e a valutare le norme nazionali in materia di cooperazione giuridica e amministrativa nonché l’adeguatezza delle competenze delle autorità nazionali indipendenti nel settore dei media per affrontare le sfide digitali e far rispettare le normative esistenti;

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

42. adottare misure adeguate sulla base delle precedenti valutazioni concernenti l’attuazione del codice di buone pratiche sulla disinformazione e in linea con il principio generale della libertà di parola, al fine di individuare le lacune esistenti ed evitare che venga arrecato un pregiudizio pubblico, affrontando le tecniche manipolative di diffusione della disinformazione, tra l’altro nel quadro dell’annunciato piano d’azione europeo per la democrazia;

43. rafforzare la regolamentazione europea dei media in relazione alle nuove sfide digitali, ponendo l’accento sulla distribuzione transfrontaliera dei contenuti, ottimizzando le procedure e il funzionamento del principio del paese d’origine per garantire che l’applicazione transfrontaliera delle regolamentazioni in materia di media sia in grado di proteggere efficacemente gli utenti dei media, i consumatori e i minori;

44. rafforzare l’effettiva applicabilità delle norme esistenti nei casi transfrontalieri, sostenere il memorandum d’intesa sulle norme procedurali semplificate in materia di contrasto a livello transfrontaliero, elaborato dalle autorità nazionali di regolazione nell’ambito dell’ERGA, e rafforzare il sostegno all’amministrazione, all’attuazione e all’adozione di tale accordo di cooperazione;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL’AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

45. promuovere lo sviluppo di indicatori strutturali e procedurali per l’affidabilità delle notizie e degli organi di informazione, promuovendo in tal modo il rispetto delle norme deontologiche e dell’etica;

46. collaborare con le organizzazioni della società civile, i ricercatori, i giornalisti professionisti e altri esperti pertinenti per sviluppare strumenti in grado di individuare la disinformazione (ad esempio mediante processi tecnici di verifica dei fatti) al fine di rendere i cittadini consapevoli di eventuali preoccupazioni in merito all’affidabilità delle informazioni fornite;

47. sostenere lo sviluppo dell’Osservatorio europeo dei media digitali nel quadro degli sforzi volti a individuare e denunciare campagne di disinformazione su diversi social network e media digitali, come indicato nel piano d’azione dell’UE contro la disinformazione.

(16)

ALLEGATO Riferimenti

Consiglio europeo

— Conclusioni adottate in occasione della riunione straordinaria del 1o e 2 ottobre 2020 (doc. EUCO 13/20)

Consiglio dell’Unione europea

— Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla libertà e al pluralismo dei media nell’ambiente digitale (GU C 32 del 4.2.2014, pag. 6)

— Orientamenti dell’UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati dal Consiglio

«Affari esteri» [...] il 12 maggio 2014

— Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dei contenuti europei nell’economia digitale (GU C 457 del 19.12.2018, pag. 2)

— Conclusioni del Consiglio sull’alfabetizzazione mediatica in un mondo in continua evoluzione (GU C 193 del 9.6.2020, pag. 23)

Commissione europea

— Media pluralism in the Member States of the European Union (Pluralismo dei media negli Stati membri dell’Unione europea), SEC(2007) 32

— Guidelines for EU support to media freedom and media integrity in enlargement countries, 2014-2020 (Orientamenti sul sostegno dell’UE alla libertà e all’integrità dei mezzi di comunicazione nei paesi candidati all’adesione per il periodo 2014-2020), DG Allargamento, 2014

— Assessment of the Code of Practice on Disinformation — Achievements and areas for further improvement (Valutazione del codice di buone pratiche sulla disinformazione — risultati e settori da migliorare ulteriormente), [SWD(2020) 180 final]

— Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Relazione sullo Stato di diritto 2020 — La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, COM(2020) 580 final

Commissione europea/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

— Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Contrastare la disinformazione sulla COVID-19 —Guardare ai fatti, JOIN (2020) 8 final

Consiglio d’Europa

— Raccomandazione CM/Rec(2018)1[1] del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul pluralismo dei media e la trasparenza della proprietà dei media

— Raccomandazione CM/Rec(2018)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui ruoli e le responsabilità degli intermediari di Internet

— Dichiarazione del Comitato dei Ministri sulla sostenibilità finanziaria del giornalismo di qualità nell’era digitale, Decl (13/02/2019)2

— Raccomandazione CM/Rec(2020)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sugli impatti dei sistemi algoritmici sui diritti umani

Centro per il pluralismo e la libertà dei media

— European Union competencies in respect of media pluralism and media freedom (Competenze dell’Unione europea in materia di pluralismo e libertà dei media), Centro per il pluralismo e la libertà dei media, 2013

— Parcu, P. L., New digital threats to media pluralism in the information age (Nuove minacce digitali al pluralismo dei media nell’era dell’informazione), RSCAS 2019/19, Istituto universitario europeo

(17)

— Stasi, M. L., Ensuring Pluralism in Social Media Markets: Some Suggestions (Garantire il pluralismo nei mercati dei social media: alcune proposte), RSCAS 2020/05; Istituto universitario europeo

— Brogi, E., Carlini, R., Nenadic, I., Parcu, P. L., de Azevedo Cunha, M. V., Monitoring Media Pluralism in the Digital Era.

Application of the Media Pluralism Monitor in the European Union, Albania and Turkey in the years 2018-2019 (Monitorare il pluralismo dei media nell’era digitale. Applicazione dell’Osservatorio del pluralismo dei media nell’Unione europea, in Albania e in Turchia negli anni 2018-2019), RSCAS, Istituto universitario europeo, 2020

Altri studi

— Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States — Towards a Risk-Based Approach (Studio indipendente sugli indicatori del pluralismo dei media negli Stati membri — Verso un approccio basato sul rischio), K.

U. Leuven — ICRI, Jönköping International Business School — MMTC, Central European University — CMCS, Ernst &

Young Consultancy Belgium, 2009

— A free and pluralistic media to sustain European democracy (Libertà e pluralismo dei media a sostegno della democrazia europea), Gruppo ad alto livello sulla libertà e il pluralismo dei media, 2013

— Internal Media Plurality in Audiovisual Media Services in the EU: Rules & Practices (Pluralismo dei media interni nei servizi di media audiovisivi nell’UE: regole e pratiche), relazione dell’ERGA, 2018

— ERGA Report on disinformation: Assessment of the implementation of the Code of Practice (Relazione dell’ERGA sulla disinformazione: valutazione dell’attuazione del codice di buone pratiche), 2020

(18)

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1) 4 dicembre 2020

(2020/C 422/09)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,2159

JPY yen giapponesi 126,44

DKK corone danesi 7,4429

GBP sterline inglesi 0,90282

SEK corone svedesi 10,2578

CHF franchi svizzeri 1,0822

ISK corone islandesi 152,10

NOK corone norvegesi 10,6598

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 26,518

HUF fiorini ungheresi 358,57

PLN zloty polacchi 4,4769

RON leu rumeni 4,8725

TRY lire turche 9,4636

AUD dollari australiani 1,6387

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5633

HKD dollari di Hong Kong 9,4240

NZD dollari neozelandesi 1,7254

SGD dollari di Singapore 1,6206

KRW won sudcoreani 1 320,60

ZAR rand sudafricani 18,4674

CNY renminbi Yuan cinese 7,9421

HRK kuna croata 7,5415

IDR rupia indonesiana 17 222,37

MYR ringgit malese 4,9366

PHP peso filippino 58,430

RUB rublo russo 90,0679

THB baht thailandese 36,672

BRL real brasiliano 6,2759

MXN peso messicano 24,1091

INR rupia indiana 89,6755

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(19)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10063 – Mitsubishi UFJ Lease & Finance/Hitachi Capital) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 422/10)

1. In data 27 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited («MUL», Giappone),

— Hitachi Capital Corporation («HC», Giappone).

MUL e HC procedono a una fusione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.

La concentrazione è effettuata mediante assorbimento tra MUL e HC.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— MUL: leasing e servizi di finanziamento nei settori delle infrastrutture sanitarie, dell’ambiente e dell’energia, delle infrastrutture e degli investimenti, dell’aviazione e della logistica. Nel SEE, MUL opera principalmente nella fornitura di leasing operativi di aeromobili, motori per aeromobili e portacontainer marittimi e di prestiti commerciali.

— HC: servizi bancari e finanziari Nel SEE, HC opera principalmente nella fornitura di soluzioni finanziarie garantite da attivi (tra cui finanziamento di attivi, franchise financing, soluzioni per i fornitori e factoring) alle imprese, di prestiti personali ai consumatori del Regno Unito e di leasing nel settore automobilistico a società e privati.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10063 – Mitsubishi UFJ Lease & Finance / Hitachi Capital (1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(20)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles

BELGIO

(21)

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10057 — Schlumberger/CEA/Genvia JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 422/11)

1. In data 27 novembre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Schlumberger SA («Schlumberger», Francia),

— CEA Investissements SA («CEA Investissements», Francia), controllata dal Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives («CEA», Francia),

— Genvia («l’impresa comune», Francia).

Schlumberger e CEA acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Schlumberger è un fornitore mondiale dell’industria del petrolio e del gas,

— il CEA è un organismo pubblico francese di ricerca a carattere scientifico, tecnico e industriale. CEA Investment acquista partecipazioni di minoranza nelle start-up per consentire la nascita e lo sviluppo di imprese high-tech che valorizzano i risultati della ricerca, con l’obiettivo economico rendere redditizi i suoi investimenti,

— Genvia opererà nel settore della produzione di idrogeno, producendo stack elettrochimici reversibili di ossido solido SOEC/SOFC di diverse capacità nonché moduli a loro volta integrabili in sistemi elettrolitici o sistemi più completi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10057 — Schlumberger/CEA/Genvia JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel BELGIO

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(22)

RETTIFICHE

Rettifica della non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9684 — Parks Bottom/Omers/Accor/Fairmont Hotels)

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 419 del 4 dicembre 2020) (2020/C 422/12)

La pubblicazione (2020/C 419/06) alla pagina 16 è da considerarsi nulla e non avvenuta.

(23)
(24)

IT

Riferimenti

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Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente