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Gazzetta ufficiale. Comunicazioni e informazioni

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(1)

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2009/C 264/01 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) . . . . 1

2009/C 264/02 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) . . . . 3

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2009/C 264/03 Tassi di cambio dell'euro . . . . 7

ISSN 1725-2466

C 264

52o anno 6 novembre 2009

Comunicazioni e informazioni

( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE (segue)

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

Edizione in lingua italiana

Numero d'informazione Sommario

Prezzo:

3 EUR

IT

Pagina

(2)

2009/C 264/04 Sintesi della decisione della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/34.579 — MasterCard, Caso COMP/36.518 — EuroCommerce, Caso COMP/38.580 — Commercial Cards) [notificata con il numero C(2007) 6474] ( 1 ) . . . . 8

2009/C 264/05 Relazione finale del consigliere-auditore relativa ai casi COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518 EuroCommerce, COMP/38.580 Commercial Cards, collettivamente «MasterCard» (a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21) . . . . 12

2009/C 264/06 Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio 15

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 264/07 Informazioni sintetiche communicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88

del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 . . . . 17

2009/C 264/08 Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ( 1 ) . . . . 20

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

IT

Numero d'informazione Sommario (segue)

( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE

Pagina

(3)

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/C 264/01)

Data di adozione della decisione 17.8.2009 Numero di riferimento dell'aiuto di Stato N 362/09 Stato membro Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario) Allongement de la durée des concessions accordées par l'État français aux sociétés concessionnaires d'autoroutes — Plan de relance de l'éco­

nomie — volet autoroutier

Base giuridica Article 25 de la loi n o 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

Tipo di misura Aiuto individuale

Obiettivo

Forma dell'aiuto Proroga di un anno della durata delle concessioni autostradali Dotazione di bilancio Circa 1 000 Mio EUR

Intensità

Durata Dal 18 agosto 2009 al 31 dicembre 2009 Settore economico Costruzione di strade e di autostrade Nome e indirizzo dell'autorità che eroga

l'aiuto MEEDDAT

Arche Sud

92055 La Défense Cedex FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

(4)

Data di adozione della decisione 25.9.2009 Numero di riferimento dell'aiuto di Stato N 474/09

Stato membro Paesi Bassi

Regione Tutte le regioni

Titolo (e/o nome del beneficiario) Wijziging van de steunregeling voor de uitrusting van goederenlocomo­

tieven met het European Train Control System (ETCS) Base giuridica Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat

Tipo di misura Regime di aiuti

Obiettivo Aiuti necessari per il coordinamento dei trasporti Forma dell'aiuto Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio 6,5 milioni di EUR

Intensità 50 %

Durata 2009-2010 Settore economico Trasporti Nome e indirizzo dell'autorità che eroga

l'aiuto Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901

2500 EX Den Haag NEDERLAND Altre informazioni

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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

C 264/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2009

(5)

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/C 264/02)

Data di adozione della decisione 3.6.2009 Numero di riferimento dell'aiuto di Stato N 326/08 Stato membro Francia Regione Saint-Martin

Titolo (e/o nome del beneficiario) Réduction des taux d’imposition à Saint-Martin

Base giuridica

Tipo di misura

Obiettivo

Forma dell'aiuto Agevolazione fiscale Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

Settore economico Tutti i settori Nome e indirizzo dell'autorità che eroga

l'aiuto Collectivité de Saint-Martin Hôtel de la collectivité Marigot BP 374

97054 Saint-Martin Cedex FRANCE

Altre informazioni

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Data di adozione della decisione 19.10.2009 Numero di riferimento dell'aiuto di Stato N 172/09 Stato membro Slovenia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario) Broadband development in Slovenia

Base giuridica 1. Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07, 102/07)

2. Strategija razvoja širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji 3. Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006

4. Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006

5. Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013

(6)

Tipo di misura Regime

Obiettivo Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio Importo totale dell'aiuto previsto 92,5 Mio EUR

Intensità

Durata fino al 31.12.2013

Settore economico Poste e telecomunicazioni Nome e indirizzo dell'autorità che eroga

l'aiuto Ministrstvo za gospodarstvo Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana SLOVENIJA Dunajska 58 SI-1000 Ljubljana SLOVENIJA Altre informazioni

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Data di adozione della decisione 17.8.2009 Numero di riferimento dell'aiuto di Stato N 408/09 Stato membro Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario) Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego

Base giuridica — Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r.

nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) (Law on the freedom of economic activity)

— Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2006 r. nr 158, poz.

1121, z 2008 r. nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. nr 6, poz. 33) (Law on the protection of employees’ claims in case of insolvency of the employer)

— Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in­

stytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn.

zm.) (Law on promotion of employment and institutions of labour market)

— Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Labour Code) Tipo di misura Regime

Obiettivo Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto Sovvenzione a fondo perduto, riduzione dei contributi di previdenza sociale, agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio Importo totale dell'aiuto previsto 1 020 PLN Mio

Intensità

C 264/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2009

(7)

Durata 31.12.2010

Settore economico Tutti i settori Nome e indirizzo dell'autorità che eroga

l'aiuto Ministry of Employment and Social Affairs ul. Tamka 1

00-349 Warszawa POLSKA/POLAND Altre informazioni

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Data di adozione della decisione 19.8.2009 Numero di riferimento dell'aiuto di Stato N 441/09 Stato membro Italia

Regione Val d'Aosta

Titolo (e/o nome del beneficiario) Modificazioni alla legge regionale n. 84/1993 n. 84: Interventi in favore della ricerca e dello sviluppo

Base giuridica Disegno di legge regionale n. 48 recante modificazioni alla legge regio­

nale 7 dicembre 1993, n. 84 recante «Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo.»

Tipo di misura Regime

Obiettivo Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio Importo totale dell'aiuto previsto 35 Mio EUR

Intensità 80 %

Durata fino al 31.12.2013

Settore economico Tutti i settori Nome e indirizzo dell'autorità che eroga

l'aiuto Regione Val d'Aosta Altre informazioni

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Data di adozione della decisione 18.9.2009 Numero di riferimento dell'aiuto di Stato N 504/09 Stato membro Grecia

(8)

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario) Μέτρα στήριξης για τα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας Metra stiriksis gia ta pistwtika idrumata tis Elladas

Base giuridica N 3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις»

N 3723/08 «Enisxisi tis refstotitas tis oikonomias gia tin antimetwpisi twn epiptwsewn tis diethnous xrimatopistwtikis krisis kai alles diatak­

seis»

Tipo di misura Regime

Obiettivo Rimedio a un grave turbamento dell'economia Forma dell'aiuto Garanzia, altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio Importo totale dell'aiuto previsto 28 000 Mio EUR

Intensità

Durata fino al 31.12.2009

Settore economico Intermediazione finanziaria Nome e indirizzo dell'autorità che eroga

l'aiuto Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Νίκης 5-7

101 80 Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ

Ypourgeio Oikonomias kai Oikonomikwn Nikis 5-7

101 80 Athens GREECE Altre informazioni

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C 264/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2009

(9)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ( 1 ) 5 novembre 2009

(2009/C 264/03)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio USD dollari USA 1,4867

JPY yen giapponesi 134,30 DKK corone danesi 7,4414 GBP sterline inglesi 0,89530 SEK corone svedesi 10,4402 CHF franchi svizzeri 1,5114 ISK corone islandesi

NOK corone norvegesi 8,4365 BGN lev bulgari 1,9558 CZK corone ceche 25,870 EEK corone estoni 15,6466 HUF fiorini ungheresi 275,65 LTL litas lituani 3,4528 LVL lats lettoni 0,7090 PLN zloty polacchi 4,2450 RON leu rumeni 4,3016 TRY lire turche 2,2129

Moneta Tasso di cambio AUD dollari australiani 1,6362

CAD dollari canadesi 1,5804 HKD dollari di Hong Kong 11,5219 NZD dollari neozelandesi 2,0606 SGD dollari di Singapore 2,0740 KRW won sudcoreani 1 753,90 ZAR rand sudafricani 11,2923 CNY renminbi Yuan cinese 10,1506 HRK kuna croata 7,2655 IDR rupia indonesiana 14 136,56 MYR ringgit malese 5,0867 PHP peso filippino 70,787 RUB rublo russo 43,2461 THB baht thailandese 49,693 BRL real brasiliano 2,5652 MXN peso messicano 19,7434 INR rupia indiana 69,8600

( 1 ) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(10)

Sintesi della decisione della Commissione del 19 dicembre 2007

relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/34.579 — MasterCard, Caso COMP/36.518 — EuroCommerce, Caso COMP/38.580 — Commercial Cards)

[notificata con il numero C(2007) 6474]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 264/04)

Il 19 dicembre 2007 la Commissione ha adottato una decisione riguardante un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE («la decisione»). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ( 1 ) e tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/

1. INTRODUZIONE

(1) Nella decisione la Commissione conclude che l’organizza­

zione di pagamento MasterCard e le persone giuridiche che la rappresentano (MasterCard Incorporated, MasterCard In­

ternational Incorporated e MasterCard Europe S.p.r.l.) hanno violato l'articolo 81 del trattato CE e l'articolo 53 dell'accordo SEE introducendo, di fatto, un prezzo minimo che gli esercenti devono pagare alla loro banca affiliante per accettare carte di pagamento nello Spazio economico europeo, sotto forma di una commissione interbancaria standard intra-SEE per le carte di credito e le carte ad addebito differito a uso di privati della MasterCard e per le carte di debito di MasterCard o Maestro.

2. PRESENTAZIONE DEL CASO 2.1. Il procedimento

(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 30 marzo 1992 da British Retail Consortium (BRC), un'associazione di categoria che rappresenta i ven­

ditori al dettaglio nel Regno Unito. Nella denuncia BRC afferma che sia Europay International S.A. che Visa hanno attuato pratiche restrittive della concorrenza tramite i loro accordi sulle commissioni interbancarie transfrontaliere.

(3) La denuncia di BRC venne ritirata quando Eurocommerce, un'associazione di rappresentanza del commercio al detta­

glio, all'ingrosso e internazionale nell'Unione europea, ha presentato una denuncia analoga il 23 maggio 1997. La denuncia riguardava alcune pratiche e regole applicate da MasterCard e Visa, in particolare le commissioni interban­

carie convenute a livello multilaterale.

(4) Nel periodo tra il 22 maggio 1992 e il 1 o luglio 1995 Europay ha comunicato le regole di rete vigenti in seno all’associazione di carte di pagamento Europay, comprese quelle relative alla commissione interbancaria multilaterale.

(5) Il 22 novembre 2002 la Commissione ha avviato un'inda­

gine d'ufficio nei confronti delle rispettive commissioni interbancarie intra-SEE per le carte aziendali applicate da Visa e MasterCard.

(6) Il 25 luglio 2003 MasterCard ha comunicato alla Commis­

sione la propria intenzione di avviare un ricorso per ca­

renza ai sensi dell'articolo 232 del trattato CE, se la Com­

missione non avesse adottato una posizione formale ri­

spetto alle commissioni interbancarie intra-SEE di Master­

Card.

(7) Il 24 settembre 2003 e il 21 giugno 2006 la Commissione ha inviato due comunicazioni degli addebiti a MasterCard Europe S.p.r.l, successore legale di Europay, a MasterCard International Inc. e a MasterCard Incorporated, riguardo alle regole di rete dell’organizzazione e alle sue decisioni in materia di commissioni interbancarie intra-SEE.

(8) Il 14 e 15 novembre 2006 MasterCard ha esercitato il proprio diritto di essere ascoltata in un’audizione, alla quale hanno anche partecipato EuroCommerce e nove parti interessate.

(9) Il 23 marzo 2007 la Commissione ha inviato una lettera a MasterCard («lettera di esposizione dei fatti») fornendo a MasterCard accesso a documenti raccolti da quando Ma­

sterCard aveva avuto accesso al fascicolo nei mesi di luglio e agosto 2006 e indicando le possibili conclusioni che la Commissione intendeva trarre dai nuovi fatti in una deci­

sione.

C 264/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2009

( 1 ) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(11)

(10) Il 13 dicembre 2007 il comitato consultivo ha espresso un parere favorevole sul progetto di decisione della Commis­

sione.

2.2. I fatti

(11) MasterCard gestisce un sistema internazionale di paga­

mento con punti di vendita («POS») «aperto» o «quadripar­

tito». Il sistema di MasterCard permette ai consumatori di utilizzare carte per operazioni di pagamento presso i POS, che nella maggior parte dei casi sono terminali di paga­

mento presso esercizi commerciali. Questo sistema vede coinvolti 5 gruppi principali: i titolari della carta; gli eser­

centi; il proprietario del sistema (in questo caso, Master­

Card); le banche di emissione della carta; le banche affi­

lianti. Le banche emittenti rilasciano le carte ai titolari e le banche affilianti si accordano con gli esercenti per l'accet­

tazione delle carte di pagamento.

(12) La decisione riguarda le regole e le decisioni adottate dai rappresentanti della rete di banche dell’organizzazione e dalla sua direzione in materia di commissioni interbancarie standard all’interno del SEE e dell’area unica dei pagamenti in euro (AUPE). Queste commissioni interbancarie multi­

laterali (di seguito «MIF», multilateral interchange fee) sono trattenute su ogni operazione effettuata con carta di paga­

mento. Secondo le regole di rete di MasterCard, le banche affilianti versano commissioni interbancarie alle banche emittenti. Quando il titolare utilizza la sua carta per acqui­

stare presso l'esercente, quest'ultimo riceve dalla banca af­

filiante il prezzo al dettaglio meno la commissione per il servizio. La banca emittente versa alla banca affiliante il prezzo al dettaglio meno una commissione interbancaria.

Oltre a ottenere la commissione interbancaria dalla banca affiliante, la banca emittente riceve dal cliente il valore del pagamento più eventuali commissioni annuali, il paga­

mento di interessi su debiti in essere, commissioni per pagamenti arretrati, ecc.

(13) Le commissioni interbancarie standard all’interno del SEE e dell’AUPE si applicano ai pagamenti transfrontalieri nel SEE e ai pagamenti nazionali in alcuni Stati membri del SEE effettuati con carte di pagamento MasterCard o Mae­

stro. Le commissioni sono standard (fallback), nel senso che sono addebitate solo in assenza di specifici accordi bilate­

rali sulle commissioni interbancarie tra banche emittenti e affilianti.

3. VALUTAZIONE GIURIDICA Articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE

(14) Il sistema delle MIF di MasterCard limita la concorrenza tra banche affilianti in quanto gonfia il livello di base sul quale le banche affilianti calcolano il prezzo addebitato agli eser­

centi, e quindi fissa una soglia minima per le commissioni applicate agli esercenti. In assenza di una commissione interbancaria multilaterale, le commissioni applicate agli esercenti fissate dalle banche affilianti risulterebbero infe­

riori.

(15) Le decisioni del consiglio di amministrazione europeo (*) e/o del consiglio di amministrazione mondiale (*) riguardo al livello e alla struttura delle commissioni interbancarie multilaterali standard intra-SEE e alle relative regole di rete adottate dal consiglio di amministrazione mondiale di Ma­

sterCard International Inc. vanno considerate decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 81, para­

grafo 1, del trattato CE. Continuano a essere decisioni di un'associazione di imprese anche dopo l'offerta pubblica iniziale di vendita di MasterCard Incorporated del 25 maggio 2006 e i relativi cambiamenti nell’organi­

gramma dell'organizzazione in Europa per quanto riguarda l’autorità incaricata di fissare il livello delle commissioni interbancarie multilaterali standard. Le banche facenti parte dell’organizzazione MasterCard hanno accettato l'offerta pubblica iniziale di vendita e i conseguenti cambiamenti organizzativi della società al fine di mantenere le MIF all’interno del loro modello aziendale in una forma che ritenevano meno esposta ai rischi di verifiche antitrust.

Anche dopo l'offerta pubblica iniziale di vendita di Master­

Card Incorporated, le commissioni interbancarie all’interno dell’organizzazione MasterCard non vengono «imposte in modo unilaterale». Le banche facenti parte di MasterCard hanno un comune interesse a mantenere le MIF, che ga­

rantiscono loro introiti sicuri per le loro attività di emis­

sione. Pertanto, continua a esservi una comunione di in­

teressi fra le banche riguardo alle suddette commissioni dopo l’offerta pubblica iniziale di vendita, che si riflette anche nella fissazione dei tassi per le commissioni inter­

bancarie da parte di MasterCard (*). Nel fissare i tassi delle commissioni interbancarie, il consiglio di amministrazione mondiale non può trascurare gli interessi commerciali delle banche senza le quali il sistema non funzionerebbe, in quanto garantisce introiti sicuri per le loro attività di emis­

sione.

(16) Un sistema di carte di pagamento aperto come quello di MasterCard può funzionare anche in assenza di commis­

sioni interbancarie multilaterali, come dimostra l’esistenza di sistemi paragonabili di carte di pagamento che non applicano tali commissioni.

Articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE

(17) Le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trat­

tato CE relative all'esenzione dal divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE non sono sod­

disfatte.

(18) Quanto alla prima condizione di cui all'articolo 81, para­

grafo 3 (promozione del progresso tecnico o economico), MasterCard non ha saputo dimostrare un nesso causale tra le MIF e un oggettivo aumento di efficienza. MasterCard sostiene che la maggior efficienza si basi sul fatto che le sue MIF consentono al sistema di ottimizzare la produtti­

vità grazie a un equilibrio tra la domanda dei titolari delle carte e quella degli esercenti.

(*) Segreto d'affari — informazioni riguardanti le regole della commis­

sione interbancaria di MasterCard e la procedura per determinarne il livello.

(12)

(19) La Commissione non nega, in linea generale, che i sistemi di pagamento sono caratterizzati da esternalità indirette di rete e che un trasferimento di introiti tra le banche emit­

tenti e quelle affilianti può, in teoria, contribuire a ottimiz­

zare l'utilità della rete per gli utilizzatori. Tuttavia, non è possibile determinare in linea generale, semplicemente at­

traverso teorie economiche, se le commissioni interbanca­

rie fissate collettivamente debbano essere versate dalle ban­

che affilianti nei confronti delle banche emittenti o vice­

versa, o a che livello si debbano fissare tali commissioni dato che le teorie si basano sempre su ipotesi le quali non sempre rispecchiano sufficientemente la realtà di mercato.

Anzi, per affermare che le MIF comportano efficienze ai sensi della prima condizione di cui all'articolo 81, para­

grafo 3, del trattato CE, occorre effettuare un'analisi detta­

gliata, ampia e convincente basata, sia nelle ipotesi che nelle deduzioni, su dati empirici e fatti concreti. In parti­

colare, MasterCard non ha saputo fornire né prove empiri­

che a riguardo della sua principale affermazione secondo cui le sue commissioni interbancarie multilaterali ottimiz­

zano la «produttività» del sistema né dimostrare il nesso causale con altri aumenti oggettivi di efficienza. Non si è quindi dimostrato che gli effetti restrittivi delle MIF sui mercati affilianti sono sufficientemente compensati da ef­

ficienze oggettive. Nonostante ripetute richieste della Com­

missione, MasterCard non ha presentato alcuna prova em­

pirica degli effetti positivi del proprio sistema di MIF sulla produttività del sistema e delle relative efficienze.

(20) La Commissione non concorda con MasterCard sul fatto che il processo competitivo e le forze di mercato portino automaticamente a delle MIF le quali comportino un si­

curo incremento di efficienza. Né le forze concorrenziali tra sistemi né le banche affilianti o gli esercenti possono esercitare pressioni sufficienti sull'organismo incaricato di fissare le MIF all'interno dell'organizzazione MasterCard.

(21) Il modello specifico su cui si basano le commissioni inter­

bancarie multilaterali di MasterCard è stato elaborato da William Baxter nel 1983. Questo modello è tuttavia for­

temente limitato poiché considera la domanda dei consu­

matori e quella degli esercenti in modo statico, come se l’una non possa reagire strategicamente a eventuali azioni dell’altra. Il modello di Baxter si fonda inoltre su un’ipotesi irrealistica, ossia che non vi sono variazioni nei vantaggi che gli esercenti percepiscono accettando le carte, in quanto considera gli esercenti omogenei tra loro. I risultati di Baxter, infine, si basano su un’ipotesi irrealistica di un’industria bancaria perfettamente competitiva.

(22) Inoltre, le metodologie utilizzate da MasterCard per l’ap­

plicazione pratica di questo modello non sono convincenti in quanto non rispecchiano sufficientemente la teoria alla base. Tali metodologie presentano notevoli lacune in quanto stabiliscono uno squilibrio tra l’emissione delle carte e l’affiliazione degli esercenti unicamente sulla base di considerazioni di costo, non tenendo conto anche degli introiti delle banche. Inoltre MasterCard, mentre analizza la domanda degli esercenti, non prova neanche a quantificare la disponibilità al pagamento dei titolari delle carte e si limita a presupporre una certa reticenza da parte di questo gruppo a sostenere delle spese in cambio della comodità di

utilizzare carte di pagamento. Emergono inoltre dubbi circa l'utilità del valore indicativo utilizzato da MasterCard per quantificare la disponibilità al pagamento degli eser­

centi nel segmento delle carte di credito.

(23) In base alla seconda condizione di cui all’articolo 81, pa­

ragrafo 3, del trattato CE, i consumatori (ossia gli esercenti e i loro successivi acquirenti) devono ottenere una congrua parte dei benefici che derivano dall’aumento di efficienza di un sistema di MIF. Nonostante gli esercenti possano beneficiare di maggiori effetti di rete che si creano sul lato dell’emissione, non necessariamente possono compen­

sare le perdite subite per via dell'aumento delle commis­

sioni applicate agli esercenti. La Commissione ha quindi esaminato le modalità in base alle quali MasterCard fissa il massimale per i propri tassi di commissioni interbancarie.

Ne risulta che i parametri di riferimento basati su costi utilizzati da MasterCard comprendono elementi di costo che non sono intrinseci alla funzionalità del pagamento delle carte né si possono ricollegare a servizi chiaramente vantaggiosi per i clienti su cui gravano le spese di questo sistema di commissioni. In assenza di ulteriori prove che MasterCard non ha presentato, non si può quindi sostenere con certezza che, ottimizzando la produttività del sistema, MasterCard offra altresì vantaggi ai clienti delle proprie banche affiliate. MasterCard non ha saputo dimostrare che l'aumento di efficienza supera le restrizioni imposte agli esercenti (nonché ai successivi acquirenti).

(24) Per quanto riguarda la terza condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, MasterCard non ha dimostrato che le sue attuali MIF sono indispen­

sabili per ottimizzare la produttività del sistema.

(25) Tenuto conto delle ipotesi irrealistiche su cui poggiano i fondamenti teorici delle commissioni interbancarie multi­

laterali di MasterCard, della mancanza di elementi com­

provanti l'esistenza di un nesso causale tra queste commis­

sioni e il presunto aumento oggettivo di efficienza e del fatto che le metodologie applicate da MasterCard non ri­

specchiano sufficientemente il modello di riferimento e utilizzano costi gonfiati come parametri di riferimento, la Commissione ha concluso che le MIF non soddisfano le prime tre condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

4. MISURE CORRETTIVE

(26) Dal momento che le MIF di MasterCard limitano la con­

correnza tra banche affilianti senza soddisfare le prime tre condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, l'organizzazione di pagamento MasterCard e le persone giuridiche che la rappresentano sono tenute a porre fine all'infrazione entro sei mesi dalla notifica della decisione della Commissione, abrogando le commissioni interbanca­

rie multilaterali standard intra-SEE nonché quelle all’in­

terno dell’AUPE/della zona euro.

(27) La misura correttiva non si applica alle commissioni inter­

bancarie multilaterali di MasterCard per le carte aziendali, un segmento sul quale la Commissione svolgerà ulteriori indagini.

C 264/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2009

(13)

5. AMMENDE E PENALITÁ DI MORA

(28) Dal momento che le commissioni interbancarie multilate­

rali di MasterCard sono state notificate alla Commissione e alla luce delle circostanze specifiche del presente caso non vengono imposte ammende.

(29) Nel caso in cui MasterCard non abbia ottemperato alla misura correttiva entro il periodo transitorio di sei mesi, la Commissione impone penalità di mora provvisorie del 3,5 % del fatturato globale consolidato giornaliero di Ma­

sterCard Incorporated realizzato durante l’esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.

6. DECISIONE

(30) Dal 22 maggio 1992 al 19 dicembre 2007, l’organizza­

zione di pagamento MasterCard e le persone giuridiche che la rappresentano (MasterCard Incorporated, MasterCard In­

ternational Incorporated e MasterCard Europe S.p.r.l.) hanno violato l'articolo 81 del trattato CE e, dal 1 o gen­

naio 1994 al 19 dicembre 2007, l'articolo 53 dell'accordo SEE fissando un prezzo minimo che gli esercenti devono pagare alla loro banca affiliante per accettare carte di pa­

gamento nello Spazio economico europeo, mediante com­

missioni interbancarie standard intra-SEE per le carte di credito e le carte ad addebito differito a uso di privati della MasterCard e per le carte di debito di MasterCard o Mae­

stro.

(31) L’organizzazione di pagamento MasterCard e le persone giuridiche che la rappresentano sono tenute a porre fine all'infrazione entro sei mesi dalla notifica della decisione della Commissione, abrogando formalmente le commis­

sioni interbancarie multilaterali standard intra-SEE e nell’AUPE/zona euro. Sono tenute inoltre a modificare le regole di rete dell'associazione per conformarsi alla deci­

sione della Commissione, abrogando tutte le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione europeo e/o mondiale di MasterCard (*) per quanto riguarda le commis­

sioni interbancarie multilaterali standard intra-SEE, nell’AUPE e nella zona euro.

(32) L'organizzazione di pagamento MasterCard e le persone giuridiche che la rappresentano si impegnano a non ripe­

tere l’infrazione tramite atti o comportamenti che abbiano un oggetto o effetto equivalente. Si impegnano, in parti­

colare, a non applicare commissioni interbancarie multila­

terali standard nell’AUPE/zona euro.

(33) Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione, le persone giuridiche che rappresentano l’organizzazione di pagamento MasterCard comunicano tutte le modifiche delle regole di rete dell’associazione nonché l’avvenuta abrogazione delle decisioni a tutte le istituzioni finanziarie che detengono una licenza di emissione e/o affiliazione all’interno dell’organizzazione di pagamento MasterCard nello Spazio economico europeo e a tutte le stanze di compensazione e banche di regolamento che liquidano e/o saldano operazioni POS con carte di pagamento nell’ambito dell’organizzazione di pagamento MasterCard nello Spazio economico europeo.

(34) Nel caso in cui le persone giuridiche che rappresentano MasterCard non abbiano ottemperato a ciascuna delle in­

giunzioni di cui alla decisione, viene loro imposto il paga­

mento di una penalità di mora giornaliera pari al 3,5 % del fatturato globale consolidato giornaliero di MasterCard In­

corporated realizzato nell'esercizio sociale precedente, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del re­

golamento (CE) n. 1/2003. La penalità è calcolata a decor­

rere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore dell’ingiunzione.

(14)

Relazione finale del consigliere-auditore relativa ai casi COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518 EuroCommerce, COMP/38.580 Commercial Cards, collettivamente «MasterCard»

(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2009/C 264/05)

Il progetto di decisione riguardante il presente caso dà adito alle seguenti osservazioni:

il caso risulta da indagini svolte ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e trae origine da una notifica dei predecessori giuridici di MasterCard Europe sprl (COMP/34.579), da una denuncia presentata alla Commis­

sione da EuroCommerce nel 1997 (COMP/36.518) e da un’indagine effettuata d’ufficio sulle commissioni interbancarie multilaterali (MIF) per le carte commerciali di VISA e MasterCard (COMP/38.580), avviata il 22 novembre 2002.

Comunicazione degli addebiti e termine fissato per la risposta

La prima comunicazione degli addebiti relativa al caso è stata inviata a MasterCard Europe S.p.r.l., Master­

Card Incorporated e MasterCard International Incorporated («MasterCard») ( 1 ) il 24 settembre 2003, dopo che il 25 luglio 2003 MasterCard aveva informato la Commissione della sua intenzione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 232 del trattato CE, salvo che la Commissione avesse assunto una posizione formale riguardo alle commissioni interbancarie di MasterCard all’interno del SEE. All’epoca, le parti avevano risposto alla comunicazione degli addebiti per iscritto, il 5 gennaio 2004, e non avevano chiesto di essere sentite oralmente. Nel corso del procedimento, il 23 ottobre 2003 il consigliere-auditore ha ammesso VISA International quale terza parte sufficientemente interessata ad essere sentita ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione relativo alle audizioni in taluni proce­

dimenti in materia di concorrenza.

Comunicazione degli addebiti complementare e termine fissato per la risposta

Il 21 giugno 2006 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti complementare a Ma­

sterCard Europe, intervenendo ancora una volta riguardo alle norme e alle decisioni applicate dalla rete dell'associazione sulle commissioni interbancarie europee. La comunicazione degli addebiti complementare integrava la precedente comunicazione degli addebiti del 24 settembre 2003 con un’analisi più approfondita degli effetti restrittivi sulla concorrenza derivanti dalle commissioni interbancarie di MasterCard all’interno del SEE.

Lo scopo della comunicazione complementare era in particolare quello di illustrare la sintesi effettuata dalla Commissione dei risultati dell’approfondita indagine empirica svolta in merito alle commissioni interban­

carie («MIF») di MasterCard in Europa e alla regola di onorare tutte le carte (Honour all cards, «HACR») ( 2 ) dal 24 settembre 2003 e di chiedere a MasterCard di abolire le MIF e di limitare l’ambito di applicazione dell’HACR.

MasterCard ha risposto alla comunicazione degli addebiti complementare entro i termini, fissati al 15 ottobre 2006.

Accesso al fascicolo

Successivamente all’emissione della comunicazione degli addebiti complementare, il 3 e 4 luglio 2006 MasterCard ha esercitato il suo diritto di accesso al fascicolo effettuando una copia del fascicolo cartaceo.

Il 22 agosto 2006 MasterCard ha nuovamente avuto accesso al fascicolo cartaceo su richiesta del suo legale, il quale il 3 e 4 luglio aveva tralasciato di effettuare la copia di alcune parti del fascicolo.

MasterCard ha sostenuto, fino all’audizione e anche in tale sede, che la Commissione non aveva concesso l’immediato e completo accesso al fascicolo. Riguardo alle questioni relative all’accesso al fascicolo, benché il consigliere-auditore fosse citato nella corrispondenza tra MasterCard e il gruppo incaricato del trattamento del caso, MasterCard non ha mai presentato direttamente al consigliere-auditore una richiesta di intervento in riferimento a questioni riguardanti l’accesso al fascicolo, seppure ne avesse sufficiente possibilità.

Ammissione di terzi

Sono pervenute, prima dell’audizione, numerose richieste da parte di terzi di essere ammessi al procedi­

mento.

C 264/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2009

( 1 ) Per una descrizione dettagliata della struttura societaria di MasterCard, prima e dopo l’offerta pubblica iniziale (OPI) del maggio 2006, il consigliere-auditore fa riferimento alla decisione, paragrafi 40-99.

( 2 ) Riguardo alle funzionalità della regola di onorare tutte le carte, cfr. il paragrafo 195 della decisione.

(15)

Oltre a VISA, il consigliere-auditore ha ammesso 14 terzi aventi un interesse sufficiente a essere sentiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004: The Royal Bank of Scotland, Airplus, tre sistemi di carte di pagamento spagnoli (Servired S.C., Sistema 4B S.A., Euro 6000 S.A.), il British Retail Consortium (BRT), una catena belga di vendita al dettaglio (Kappé International BV), British Petroleum (BP), la European Retail Roundtable (ERRT), la Confederazione delle associazioni nazionali degli albergatori e della ristorazione dell’Unione europea (HOTREC), un’associazione austriaca di albergatori (ÖHV), l’Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (IATA), Royal AHOLD, IKEA.

Hanno presentato osservazioni scritte VISA, Airplus, ÖHV, HOTREC, IATA e The Royal Bank of Scotland.

Audizione

L’audizione si è svolta il 14 e 15 novembre 2006. Vi hanno partecipato MasterCard, la denunciante (EuroCommerce) e nove terzi interessati.

Sei mesi dopo l’audizione, il 24 maggio 2007, MasterCard si è rivolto per iscritto al consigliere-auditore in relazione alla «spedizione apparentemente tardiva e selettiva» della risposta di MasterCard alla comunica­

zione degli addebiti complementare ai rappresentanti degli Stati membri prima dell’audizione.

MasterCard ha sottolineato che la sua risposta alla comunicazione degli addebiti complementare era stata inviata il 15 ottobre 2006, mentre la Commissione l’ha trasmessa alle autorità nazionali degli Stati membri solo venerdì 10 novembre 2006, pochi giorni prima dell’audizione. Secondo MasterCard, tale invio tardivo avrebbe impedito ai rappresentanti degli Stati membri di comprendere appieno prima dell’audizione gli argomenti da essa dedotti e costituirebbe una violazione delle proprie legittime aspettative e del proprio diritto di essere sentita.

Premesso che, in linea di principio, la cooperazione della Commissione con le autorità nazionali degli Stati membri costituisce una questione puramente interna, il consigliere-auditore ha comunque informato Ma­

sterCard del fatto che nessuna di tali autorità aveva lamentato all’epoca né successivamente di non essere stata informata esaustivamente. I rappresentanti degli Stati membri hanno presenziato all’audizione e hanno avuto la possibilità di porre interrogazioni. Non è emerso in alcun modo il mancato rispetto dell’obbligo della Commissione di garantire che il comitato consultivo possa emettere il suo parere sul caso con piena cognizione di causa, prima dell’adozione della decisione definitiva.

Il consigliere-auditore ritiene che i diritti procedurali di MasterCard a tale riguardo, compreso il suo diritto di essere sentita dalla Commissione, non siano stati violati.

Lettera di esposizione dei fatti

Il 23 marzo 2007 la Commissione ha inviato una lettera a MasterCard («lettera di esposizione dei fatti») fornendo a MasterCard accesso a documenti raccolti da quando MasterCard aveva avuto accesso al fascicolo nei mesi di luglio e agosto 2006 e indicando le possibili conclusioni che la Commissione intendeva trarre dai nuovi fatti in una decisione.

MasterCard ha interpellato per iscritto il consigliere-auditore il 17 aprile 2007, sostenendo che la Commis­

sione avrebbe dovuto emettere una nuova comunicazione degli addebiti complementare anziché una lettera di esposizione dei fatti e affermando che la lettera di esposizione dei fatti conteneva nuovi argomenti giuridici e fatti essenziali non inclusi nella comunicazione degli addebiti complementare del 20 giugno 2006. Il 4 maggio 2007 il consigliere-auditore ha risposto a MasterCard dichiarando che, pur ammettendo che la lettera di esposizione dei fatti integrava la precedente indagine esplorativa effettuata dalla Commis­

sione in merito alla qualifica di MasterCard come associazione di imprese e approfondiva la valutazione delle implicazioni giuridiche dell’offerta pubblica iniziale, non riteneva che la lettera di esposizione dei fatti comportasse alcuna modifica sostanziale delle prove dell’infrazione impugnata.

Il 16 e 22 maggio 2007 MasterCard ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti.

Informazioni riservate

Il 2 maggio 2007 il consigliere-auditore ha ricevuto una lettera di un consulente di MasterCard che chiedeva di ottenere delucidazioni in merito a questioni inerenti alla divulgazione di informazioni riservate e segreti commerciali.

In seguito all’esame del caso, è emerso che la Commissione aveva divulgato alcune informazioni specifiche che, insieme ad altre parti del fascicolo e a informazioni potenzialmente disponibili alla stessa MasterCard, creavano un rischio evidente che dati riservati, forniti da terzi in base a una richiesta di informazioni, potessero in teoria essere presi in considerazione da MasterCard.

(16)

Con lettera del 10 maggio 2007 i servizi della Commissione hanno chiesto a MasterCard e al consulente di MasterCard di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio alla situazione. Il 30 novembre 2007 le persone interessate che hanno fornito le informazioni sono state informate dalla direzione generale della Concorrenza.

Il progetto di decisione

Il progetto di decisione presentato alla Commissione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

Il consigliere-auditore ritiene che nel caso in oggetto sia stato rispettato il diritto delle parti al contraddit­

torio.

Bruxelles, 14 dicembre 2007.

Karen WILLIAMS

C 264/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2009

(17)

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (2009/C 264/06)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 Periodo di riferimento: ottobre 2009

Periodo di applicazione: gennaio, febbraio e marzo 2010

10-2009 EUR BGN CZK DKK EEK LVL LTL HUF PLN 1 EUR = 1 1,95580 25,8612 7,44385 15,6466 0,708814 3,45280 268,485 4,21461 1 BGN = 0,511300 1 13,2228 3,80604 8,00010 0,362416 1,76542 137,276 2,15493 1 CZK = 0,038668 0,0756269 1 0,287839 0,605023 0,0274084 0,133513 10,3818 0,162971 1 DKK = 0,134339 0,262741 3,47417 1 2,10195 0,0952214 0,463846 36,0681 0,566188 1 EEK = 0,0639116 0,124998 1,65283 0,475748 1 0,0453014 0,220674 17,1593 0,269363 1 LVL = 1,41081 2,75926 36,4852 10,5018 22,0743 1 4,87124 378,781 5,94601 1 LTL = 0,289620 0,566439 7,48992 2,15589 4,.53157 0,205287 1 77,7586 1,22064 1 HUF = 0,00372460 0,00728458 0,0963226 0,0277254 0,0582774 0,00264005 0,0128603 1 0,0156978 1 PLN = 0,237270 0,464052 6,13607 1,76620 3,71246 0,168180 0,819245 63,7033 1 1 RON = 0,233257 0,456205 6,03231 1,73633 3,64969 0,165336 0,805391 62,6261 0,983090 1 SEK = 0,0969910 0,189695 2,50830 0,721986 1,51758 0,0687485 0,334890 26,0406 0,408780 1 GBP = 1,09222 2,13617 28,2461 8,13032 17,0895 0,774181 3,77122 293,245 4,60329 1 NOK = 0,119623 0,233959 3,09360 0,890457 1,87170 0,0847906 0,413035 32,1170 0,504166 1 ISK = 0,00544390 0,0106472 0,140786 0,0405236 0,0851785 0,00385871 0,0187967 1,46161 0,0229439 1 CHF = 0,660575 1,29195 17,0833 4,91722 10,3358 0,468225 2,28083 177,355 2,78407

10-2009 RON SEK GBP NOK ISK CHF 1 EUR = 4,28711 10,3102 0,915566 8,35958 183,692 1,51383 1 BGN = 2,19200 5,27162 0,468129 4,27425 93,9216 0,774022 1 CZK = 0,165774 0,398676 0,0354031 0,323248 7,10299 0,0585368 1 DKK = 0,575927 1,38507 0,122996 1,12302 24,6770 0,203367 1 EEK = 0,273996 0,658944 0,0585153 0,534275 11,7400 0,0967515 1 LVL = 6,04829 14,5458 1,29169 11,7938 259,154 2,13573 1 LTL = 1,24163 2,98605 0,265166 2,42110 53,2008 0,438436 1 HUF = 0,0159678 0,0384015 0,00341012 0,0311361 0,684179 0,00563842 1 PLN = 1,017200 2,44631 0,217236 1,98348 43,5845 0,359186 1 RON = 1 2,40494 0,213563 1,94993 42,8475 0,353113 1 SEK = 0,415811 1 0,0888016 0,810804 17,8165 0,146828 1 GBP = 4,68247 11,2611 1 9,13051 200,632 1,65344 1 NOK = 0,512838 1,23334 0,1095230 1 21,9738 0,181089 1 ISK = 0,0233386 0,0561279 0,00498425 0,0455087 1 0,00824115 1 CHF = 2,83196 6,81069 0,604800 5,52213 121,342 1

(18)

1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2. Il periodo di riferimento è:

— il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 o aprile successivo,

— il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 o luglio successivo,

— il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 o ottobre successivo,

— il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

C 264/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2009

(19)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche communicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti

agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (2009/C 264/07)

Aiuto n.: XA 258/08

Stato membro: Finlandia

Regione: Tutta la Finlandia, eccetto la Provincia di Åland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Maatalouden investointitukijärjestelmä

Base giuridica:

Maatalouden investointituet:

Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007).

Tuki elinkeinosuunnitelman laatimiseen (maatalouden investoin­

tituen saamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti elinkeinosuun­

nitelman laatiminen):

Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettu laki (1443/2006).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

Verrà concesso un aiuto di 18 000 000 EUR all'anno sotto forma di sovvenzione.

Sarà concesso un aiuto all'investimento agricolo in forma di abbuono di interessi il cui importo annuale viene valutato in 105 000 000 EUR e l'importo della singola concessione am­

monterà a 3 000 000 EUR.

Sarà concesso un aiuto per stabilire un piano di attività sotto forma di sovvenzione il cui importo sarà valutato in 2 000 000 EUR per preparare un programma di attività.

Lo stanziamento totale per il regime di aiuto è di circa 138 000 000 EUR.

Intensità massima di aiuti:

1. L'aiuto agli investimenti agricoli può essere concesso sotto forma di sovvenzione, di abbuono agli interessi di un mutuo o con una combinazione di entrambi.

L'intensità massima negli investimenti agricoli ammonta al:

a) 60 % dei costi ammissibili nel caso di giovani agricoltori;

possono essere concessi aiuti supplementari fino al 100 % delle spese supplementari per coprire gli extra costi so­

stenuti per l'utilizzazione dei materiali tradizionali neces­

sari a mantenere le caratteristiche degli edifici relativi al patrimonio culturale;

b) il 50 % dei costi ammissibili nel caso di altri agricoltori;

possono essere concessi aiuti supplementari fino al 100 % per coprire i sovraccosti sostenuti utilizzando materiali tradizionali necessari a mantenere le caratteristiche degli edifici relativi al patrimonio culturale;

c) il 75 % dei costi ammissibili nel caso in cui l'investimento produca costi supplementari relativi alla tutela e al mi­

glioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condi­

zioni igieniche delle aziende di bestiame o al benessere degli animali; si potrà concedere un aumento solo agli investimenti che si realizzano soddisfacendo le condizioni minime della normativa vigente o gli investimenti che si realizzino soddisfacendo le condizioni minime di recente introduzione; tale aumento dovrà limitarsi soltanto alle spese supplementari necessarie sovvenzionabili e non si applicherà agli investimenti che aumentano la capacità di produzione;

d) il 100 % dei costi effettivi degli investimenti in infrastrut­

ture o di altri investimenti il cui obiettivo sia, senza re­

lazione con attività produttive, la conservazione del pa­

trimonio naturale e culturale delle aziende, come gli ele­

menti archeologici e storici; rispetto ai costi effettivi degli investimenti in infrastrutture o altri investimenti si potrà concedere un aiuto al massimo del 75 % se l'obiettivo dell'investimento è la conservazione del patrimonio cul­

turale delle aziende in relazione ai beni di produzione, ad esempio la conservazione degli edifici dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità di produzione dell'azienda;

(20)

e) il 10 % dei costi ammissibili di investimenti relativi all'ac­

quisto di terreni.

L'importo massimo degli aiuti concessi a una singola impresa non deve eccedere i 400 000 EUR per un periodo di tre esercizi fiscali o 500 000 EUR se l'impresa si trova in una zona svantaggiata o in una delle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) o iii) del regolamento (CE) n.

1698/2005, designate dagli Stati membri in base agli articoli 50 e 94 del suddetto regolamento.

2. L'aiuto per stabilire un programma di attività verrà concesso in forma di sovvenzione. L'intensità massima dell'aiuto sarà del 100 %. Tale aiuto si riferisce al pagamento degli onorari per i servizi di consultazione e viene concesso nella forma di servizi sovvenzionati, ma non consiste in pagamenti diretti effettuati ai produttori. Si tratta dell'aiuto tecnico previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento.

L'aiuto può essere concesso in base al regime fino al 31 dicembre 2013. Il termine ultimo per il pagamento degli aiuti concesso sotto forma di sovvenzioni è il 2017 e nel caso di abbuono di interessi è fissato al 2035.

Data di applicazione: La data di avvio per la concessione degli aiuti in base al detto regime è fissata all'11 agosto 2008.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Decisioni sulla concessione di aiuti in base al regime potranno essere adottate fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto:

L'obiettivo principale del regime è la concessione di aiuti alle imprese agricole in base all'articolo 1. Si tratta di migliorare la competitività e le condizioni di funzionamento dell'agricoltura mediante la promozione dell'efficienza della qualità della produ­

zione agricola, rispettando i principi dello sviluppo sostenibile.

Il regime di aiuti soddisfa le condizioni e i costi ammissibili stabiliti dagli articoli 4, 5 e 15 del regolamento (CE) n.

1857/2006 della Commissione.

Settore economico:

Il regime di aiuti si applica agli investimenti nella produzione agricola primaria. L'aiuto viene previsto anche nella forma di servizi di consultazione per stabilire un programma di attività.

Inoltre, gli aiuti vengono concessi nella forma di consultazione per stabilire un programma di attività.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ognuno dei 15 Centri di occupazione e attività economiche regionali (o «TE-keskus») approva l'aiuto che concederà in base al regime degli investimenti agricoli nella zona di cui è respon­

sabile.

Lapin TE-keskus Ruokasenkatu 2 FI-96200 Rovaniemi SUOMI/FINLAND

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Viestikatu 1

FI-90100 Oulu SUOMI/FINLAND

Kainuun TE-keskus Kalliokatu 4 FI-87100 Kajaani SUOMI/FINLAND

Pohjanmaan TE-keskus Hovioikeudenpuistikko 19 A FI-65101 Vaasa

SUOMI/FINLAND

Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Huhtalantie 2

FI-60220 Seinäjoki SUOMI/FINLAND

Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 FI-40101 Jyväskylä SUOMI/FINLAND

Pohjois-Savon TE-keskus Käsityökatu 41

FI-70100 Kuopio SUOMI/FINLAND

Pohjois-Karjalan TE-keskus Kauppakatu 40 B

FI-80100 Joensuu SUOMI/FINLAND

Etelä-Savon TE-keskus Mikonkatu 3 ja 5 FI-50100 Mikkeli SUOMI/FINLAND

C 264/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2009

(21)

Hämeen TE-keskus Rauhankatu 10 FI-15110 Lahti SUOMI/FINLAND

Pirkanmaan TE-keskus Kauppakatu 4 FI-33100 Tampere SUOMI/FINLAND

Satakunnan TE-keskus PL 266

FI-28100 Pori SUOMI/FINLAND

Varsinais-Suomen TE-keskus Ratapihankatu 36

FI-20100 Turku SUOMI/FINLAND

Kaakkois-Suomen TE-keskus Salpausselänkatu 22 PL 1041

FI-45100 Kouvola SUOMI/FINLAND

Uudenmaan TE-keskus Maistraatinportti 2 FI-00240 Helsinki SUOMI/FINLAND Sito web:

I criteri e le condizioni del regime di aiuti possono essere con­

sultati sui seguenti siti:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071476 e http://www.

finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080299

Altre informazioni: Il regime di aiuto si applica agli aiuti agli investimenti agricoli che non rientrano nell'ambito del regime di aiuti nazionale della Finlandia meridionale 2007-2013 e del programma di sviluppo rurale della Finlandia continentale (in base all'articolo 141). Questi due regimi di aiuti sono stati approvati con le precedenti decisioni della Commissione [C(2007) 3779 e C(2008) 696].

(22)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di

esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 264/08)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato X 166/08 Stato Membro Germania Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS) Chemnitz, Dresden Articolo 87, paragrafo 3, lettera a) Autorità che concede l'aiuto Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9 01096 Dresden DEUTSCHLAND http://www.sab.sachsen.de

Titolo della misura di aiuto Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Programm Ziel 3/Cil 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007—2013 zwi­

schen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Base giuridica nazionale (riferimento alla pub­

blicazione nazionale ufficiale pertinente) VO (EG) Nr. 1083/2006 (allgemeine Strukturfondsverordnung) VO (EG) Nr. 1080/2006 (EFRE-Verordnung)

gemeinsames Programmdokument (Operationelles Programm CCI-Code 2007CB163PO017) http://www.ziel3-cil3.eu

§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaats Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO, Sächs GVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministe­

riums der Finanzen Link alla pagina web con il testo integrale

della misura di aiuto http://www.ziel3-cil3.eu/

Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente Modifica XR 103/08 Modifica XS 196/08 Modifica XE 33/08 Modifica XT 83/08 Durata 1.1.2007-31.12.2015

Settore/i economico/i interessato/i Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti Tipo di beneficiario PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista

ai sensi del regime 17,45 EUR milioni

Per le garanzie

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione Riferimento alla decisione della Commissione —

Se cofinanziato da fondi comunitari 2007CB163PO017 99,40 EUR (in Mio.) Obiettivi Intensità massima di aiuto in % o importo

massimo dell'aiuto in valuta nazionale Maggiorazione PMI in % Aiuti regionali agli investimenti e all'occupa­

zione (art. 13) Regime 30 %

C 264/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2009

(23)

Formazione generale (art. 38, par. 2) 60 % Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantag­

giati sotto forma di integrazioni salariali (art.

40)

50 %

Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili

sotto forma di integrazioni salariali (art. 41) 75 % Aiuti intesi a compensare i sovraccosti con­

nessi all'occupazione di lavoratori disabili (art.

42)

85 %

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato X 837/09 Stato Membro Germania Numero di riferimento dello Stato membro GS 1-76051-29 Denominazione della regione (NUTS) Deutschland

Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto Bundesverwaltungsamt 50728 Köln

DEUTSCHLAND

http://www.bundesverwaltungsamt.de

Titolo della misura di aiuto Richtlinie zur Personalentwicklung in der Sozialwirtschaft Base giuridica nazionale (riferimento alla pub­

blicazione nazionale ufficiale pertinente) Bundesanzeiger Nr. 40, Seite 943 vom 13. März 2009 Link alla pagina web con il testo integrale

della misura di aiuto http://www.bundesanzeiger.de http://www.esf.de

http://www.esf.de/portal/generator/6816/programmrueckenwind.html Tipo di misura Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata 3.3.2009-31.12.2013 Settore/i economico/i interessato/i Altre attività di servizi Tipo di beneficiario PMI

grande impresa Importo totale annuo della dotazione prevista

ai sensi del regime 8,00 EUR milioni

Per le garanzie

Strumento di aiuto (art. 5) Sovvenzione Riferimento alla decisione della Commissione —

Se cofinanziato da fondi comunitari GS 1-76051-29 30,00 EUR (in Mio.)

Obiettivi Intensità massima di aiuto in % o importo

massimo dell'aiuto in valuta nazionale Maggiorazione PMI in %

Formazione specifica (art. 38, par. 1) 55 % Formazione generale (art. 38, par. 2) 80 %

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