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Le scorciatoie per la pensione

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Academic year: 2022

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29 Marzo 2021

1) PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata (l’ex pensione di anzia- nità) ha la particolarità di consentire l’accesso al riposo sulla base di un solo requisito: quello contri- butivo. Il requisito è identico per tutti i lavoratori, ma alcune differenze riguardano la valutazione dei periodi contributivi per i lavoratori che hanno con- tributi versati al 31 dicembre 1995 (lavoratori che

appartengono al regime «retributivo» o «misto» di calcolo della pensione) e lavoratori che hanno ini- ziato a lavorare e a versare anche i contributi dal 1° gennaio 1996 (lavoratori che appartengono al re- gime «contributivo»). In entrambi i casi fi no al 31 dicembre 2026 le donne possono andare in pensio- ne con 41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini con 42 anni e 10 mesi e si applica una fi nestra di tre mesi prima dell’accesso al riposo. Il che vuol dire, in sostanza, che «in pensione» ci si va con 42

Le scorciatoie per la pensione

a cura

DI

D

ANIELE

C

IRIOLI

DIECI VIE PER ANTICIPARE LA PENSIONE

TIPOLOGIA PREPENSIONAMENTI

Ordinari

1. Pensione anticipata 2. Pensione con quota 100

3. Assegno Straordinario Fondi solidarietà

Premianti l’attività 4. Lavoratori precoci

5. Lavori usuranti Legati al calcolo della pensione 6. Opzione donna

Con il concorso dello Stato 7. Ape sociale

Con il concorso dell’azienda 8. Contratto di espansione 9. Isopensione

Sistema «complementare/integrativo» 10. Rita

Dieci scorciatoie per anticipare la pensione. Vie ordinarie (cioè previste dalle ordinarie norme di pensionamento) o premianti l’attività esercitata (come, per esempio, nel caso di lavorazioni usuranti) o legate al calcolo della pensione (opzione per il calcolo «contributivo» al posto di quello misto/retri- butivo) e scorciatoie che prevedono l'aiuto dello Stato (Ape sociale) oppure dell’azienda (isopensione e contratto di espansione). Con la Rita, infi ne, è possibile l’anticipo di una «rendita» (sulla futura pen- sione integrativa) anche mentre si è ancora al lavoro.

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anni e 1 mese le donne e con 43 anni e 1 mese gli uomini. Nel caso di lavoratori senza contributi al 31/12/1995 è possibile un'ulteriore uscita: a 64 an- ni di età con 20 anni di contributi.

2) PENSIONE CON QUOTA 100

È all’ultimo giro di boa, perché misura «speri- mentale» limitatamente al triennio 2019/2021.

Consente di andare in pensione anticipata ma- turando, appunto, «quota 100» con la somma di età (non inferiore ai 62 anni) e contributi (alme- no 38 anni). Quota 100 sarà spendibile entro il 31 dicembre 2021, termine entro cui occorre ma- turare sia l’età e sia i contributi per garantirsi il diritto al pensionamento anticipato. In tale ipotesi non importa che entro la stessa data venga anche esercitato il diritto (cioè sia fatta la domanda di pensionamento): una volta conseguito il diritto (si ripete: entro il prossimo 31 dicembre), la relativa domanda di pensionamento potrà essere formula- ta anche successivamente (negli anni futuri).

I soggetti benefi ciari

Possono avvalersi di quota 100 praticamente tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, inclusi i parasubordinati (co.co.co., professionisti sen- za cassa e altri lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps), sia del settore privato che pubblico. Per espressa previsione, invece, sono esclusi: il personale militare delle Forze arman- te; il personale delle Forze di polizia e polizia penitenziaria; il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e il personale della

Guardia di fi nanza.

Utilizzabile il cumulo contributivo Ai fi ni del conseguimento del diritto alla pen- sione con quota 100, chi risulti iscritto a due o più gestioni previdenziali dell’Inps (sono, pertanto, escluse le casse di previdenza dei professionisti con Ordini), può cumulare gli anni di contribuzio- ne che abbia maturato presso le singole gestioni previdenziali, purché relativi a periodi non coin- cidenti. La facoltà è concessa in base alle regole del cosiddetto «cumulo contributivo», operativo dall’anno 2013 e da ultimo riformato dalla legge Bilancio 2017. Il «cumulo contributivo», pertanto, serve a maturare i 38 anni di contribuzione mini- ma che occorrono, insieme a un’età non inferiore a 62 anni, «sommando» i vari periodi contributivi accantonati presso le diverse gestioni Inps.

Ritornano le fi nestre

Con quota 100 sono tornate le «fi nestre». La decorrenza della pensione, infatti, è stabilita al- le seguenti decorrenze:

• dopo una fi nestra di tre mesi dalla matura- zione dei requisiti, per i lavoratori del settore privato che maturano quota 100 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;

• dopo una fi nestra di sei mesi dalla matura- zione dei requisiti, per i dipendenti pubblici che maturano quota 100 nel periodo dal 30 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

I dipendenti pubblici devono formulare doman- da di collocamento a riposo con preavviso di sei mesi. Infi ne, per i lavoratori del comparto scuola (dirigenti scolastici, docenti e personale tecni-

LA PENSIONE ANTICIPATA

Tipologia lavoratori Requisiti fi no all’anno 2026

Età Contributi

• Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 42 anni e 10 mesi (1) (2) Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 41 anni e 10 mesi (1) (2)

• Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 42 anni e 10 mesi (2) (3) (4)

Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 41 anni e 10 mesi (2) (3) (4)

Tutti 64 anni 20 anni (5) (6)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata

(2) La pensione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (fi nestra)

(3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi volon- tari

(4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo)

(5) Solo contribuzione «effettiva»: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligato-

ria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata fi gurativamente a qualsiasi titolo

(6) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno

sociale

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co, amministrativo e ausiliare) e del comparto Afam (Alta formazione artistica musicale e co- reutica: raggruppa tutte le istituzioni il cui scopo è la formazione nei settori dell’arte della musica, della danza e del teatro. Comprende le Accade- mie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, cosiddetti Isia, i conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musica- li) valgono le ordinarie regole di pensionamento (art. 59, comma 9, legge n. 449/1997): a tali sog- getti, cioè, ai fi ni dell’accesso al pensionamento, la cessazione dal servizio e la decorrenza della pen- sione hanno effetto dalla data d’inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno in cui vengono maturati i requisiti.

QUOTA 100

Requisiti

Età anagrafi ca di almeno 62 an- ni e anzianità contributiva minima di 38 anni

Operatività

Opera in via sperimentale per il triennio 2019-2021.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere eser- citato dopo tale data; pertanto, maturata quota 100 entro il 31 di- cembre 2021, sarà possibile avere la pensione anche successivamen- te (dal 1° gennaio 2022)

Decorrenza

La decorrenza della pensione è stabilita:

• il primo giorno del trimestre successivo alla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del setto- re privato che maturano quota 100 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicem- bre 2021;

• dopo sei mesi dalla maturazio- ne dei requisiti, per i dipendenti pubblici che maturano quota 100 tra il 30 gennaio 2019 e il 31 di- cembre 2021

Quota 100 e divieto di cumulo del lavoro È prevista l’incumulabilità della pensione

«quota 100» con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli di lavoro auto- nomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pen- sione «quota 100» e la data di maturazione dell’età della pensione di vecchiaia, quindi fi no a 67 an- ni ovvero quella che sarà la maggiore età in caso d’incremento per la speranza di vita. In caso di su- peramento del limite di 5 mila euro, la pensione è sospesa per tutto l’anno di produzione del reddi-

to. Se il superamento c’è nell’anno di maturazione del requisito d’età per la pensione di vecchiaia, la sospensione opera fi no alla maturazione di tale re- quisito (non per tutto l’anno).

Nell’illustrare la novità, l’Inps (circolare n.

11/2019) ha precisato che il «lavoratore autono- mo occasionale», ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere ver- so un corrispettivo un’opera o servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subor- dinazione e senza coordinamento del committente;

e che l’esercizio dell’attività deve essere del tut- to occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e professionalità. Si tratta, dunque, dei rapporti di lavoro che normalmente vengono gestiti con sem- plici notule di addebito e con applicazione della ritenuta d’acconto Irpef del 20%, senza contribu- to Inps, gestione separata, fi no a cinque mila euro annui. L’Inps ha spiegato, inoltre, che i pensionati quota 100 devono dare immediata comunicazione dello svolgimento di qualsiasi attività lavorati- va diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 euro lordi annui; in tal caso, l’Inps procederà alla sospensio- ne della pensione. Stessa comunicazione è dovuta anche in caso di lavoro autonomo occasionale da cui derivi, anche in via presuntiva, un reddito superiore a 5.000 euro lordi annui (limite di cu- mulabilità con la pensione quota 100).

QUOTA 100 E NUOVO LAVORO

Divieto di cumulo

La pensione quota 100 non si cumula con i redditi di lavo- ro dipendente o autonomo fi no all’età per la pensione di vec- chiaia

Deroga

Fanno eccezione al divieto i redditi di lavoro autonomo oc- casionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui

Adempimenti

Il pensionato quota 100 deve comunicare all’Inps lo svolgi- mento di una nuova attività di lavoro

Violazione divieto

In caso di violazione del divieto, l’Inps sospende la pensione

3) ASSEGNO

STRAORDINARIO FONDI DI SOLIDARIETÀ

I fondi di solidarietà bilaterali sono un’inven- zione della riforma Fornero del lavoro (la legge n. 92/2012), che poi la riforma Jobs act (dlgs n.

148/2015) ne ha riscritto la disciplina. La loro istituzione è obbligatoria in tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di cassa inte-

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grazione salariale.

I Fondi assicurano:

a) l’erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro (cioè prestazioni in tutto e per tutto simili alla cassa integrazione salariale;

b) prestazioni integrative, in termini di importi oppure di durata rispetto alle prestazioni pubbli- che, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di im- porto, in relazione alle integrazioni salariali;

c) assegni straordinari per il sostegno al red- dito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiunga- no i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni;

d) contributi al fi nanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualifi cazione pro- fessionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

Nei casi di riduzione o sospensione dell’atti- vità lavorativa, i fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere l’erogazione di un assegno stra- ordinario per il sostegno del reddito a favore dei lavoratori che, aderenti a processi di agevolazio- ne all’esodo, raggiungano e maturano i requisiti ordinari per il pensionamento di vecchiaia o an- ticipato entro i successivi cinque anni. Inoltre, è previsto che i Fondi possano erogare un assegno straordinario al reddito anche a quei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’even- tuale opzione di accesso alla pensione utilizzando quota 100 entro il 31 dicembre 2021.

4) LAVORATORI PRECOCI

Sono chiamati «precoci» i lavoratori che sono in possesso di almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro effettivo prestato prima dei 19 anni d’età. Qualora versino in determinate situa- zioni (disoccupato, invalido, impegnato in attività usuranti o gravose oppure benefi ciario di permes- si della legge n. 104/1992, ecc.), i precoci possono accedere alla pensione anticipata con soli 41 an- ni di contributi. Fino al 31 dicembre 2026 sono abrogati gli incrementi della speranza di vita.

Per cui il requisito unico contributivo resta fi s- sato a 41 anni. In cambio, però, è applicabile una fi nestra di tre mesi per l’accesso alla pensione.

Il prepensionamento precoci è opportunità ope- rativa da 1° maggio 2017, introdotta dalla legge Bilancio 2017. La novità, come detto, non inte- ressa tutti i lavoratori precoci, ma solo alcune categorie; in particolare, possono fruirne solo i la- voratori che sono precoci e, contemporaneamente, appartengono a una delle categorie espressa- mente individuate dalla legge Bilancio del 2017 (sono le categorie che vanno dai soggetti disoccu- pati a quelli che hanno svolto lavori usuranti e faticosi. Eccetto quest’ultima categoria, si tratta praticamente delle stesse categorie di lavoratori benefi ciari dell’Ape sociale).

5) LAVORATORI USURATI

È il prepensionamento offerto ai lavoratori che hanno svolto o ancora stanno svolgendo lavori oppure attività usuranti, cioè caratterizzate da

IL PENSIONAMENTO DEGLI USURATI (1)

• Lavori faticosi e pesanti

• Lavoratori notturni (giorni lavorativi pari o superiore a 78)

• Lavoratori notturni (intero anno lavorativo) Maturazione dei requi-

siti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafi ca Quota (2) Età anagrafi ca Quota (2)

Anni 2016/2026 61 anni e 7 mesi 97, 6 62 anni e 7 mesi 98,6

• Lavoratori notturni (giorni lavorativi da 72 a 77) Maturazione dei requi-

siti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafi ca Quota (2) Età anagrafi ca Quota (2)

Anni 2016/2026 62 anni e 7 mesi 98,6 63 anni e 7 mesi 99,6

• Lavoratori notturni (giorni lavorativi da 64 a 71) Maturazione

dei requisiti

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Età anagrafi ca Quota (2) Età anagrafi ca Quota (2)

Anni 2016/2026 63 anni e 7 mesi 99,6 64 anni e 7 mesi 100,6

(1) Requisito contributivo minimo: 35 anni

(2) Somma dell’età anagrafi ca e dell’anzianità contributiva

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mansioni faticose o pesanti. Dall’anno 2016 e fi no all’anno 2026, i requisiti agevolati sono indicati in tabella. L’ultima riforma c’è stata con la legge bilancio 2017 (art. 1, comma 206, della legge n.

232/2016) e la disciplina ne è risultata arricchi- ta di due novità:

1) abolizione delle «fi nestre», che sopravvivevano per questi pensionamenti (si ricorda che le fi - nestre sonno uno spazio temporale di mesi che il lavoratore deve attendere, una volta fatta la domanda, prima di ricevere la pensione), il che signifi ca un anticipo dell’epoca di percezione della pensione di 12 mesi ai lavoratori dipen- denti e di 18 mesi ai lavoratori autonomi;

2) sospensione, per gli anni dal 2019 al 2026, de- gli aumenti dei requisiti per la pensione in conseguenza all’adeguamento alla cosiddetta speranza di vita.

Inoltre, per l’applicazione del regime speciale di prepensionamento, ha previsto che l’attività usu- rante/faticosa/notturna sia (stata) svolta:

• per almeno 7 anni, compreso l’anno di ma- turazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di lavoro; oppure

• per almeno la metà della vita lavorativa com- plessiva (su 36 anni di lavoro, per esempio, per 18 anni almeno).

Ai fi ni del computo dei predetti periodi si tie- ne conto dello svolgimento «effettivo» dell’attività lavorativa con accredito di contributi obbligatori, includendo i periodi per i quali l’accredito contri- butivo obbligatorio risulti integrato da contributi fi gurativi ed escludendo, invece, i periodi total- mente coperti da contribuzione figurativa. Si tenga conto, inoltre, che non occorre che i periodi di svolgimento dell’attività usurante siano conti- nuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, o nell’ultimo anno di lavo- ro, l’interessato abbia svolto tale attività.

Per avere la pensione anticipata, il lavoratore deve prima ottenere il riconoscimento del diritto al benefi cio da parte dell’Inps. A tal fi ne deve fare domanda alla sede territorialmente competente dell’Inps entro il 1° maggio dell’anno precedente quello durante il quale saranno maturati i re- quisiti (età, contributi, «quota») per il diritto al prepensionamento. In particolare, entro il prossi- mo 1° maggio 2021 vanno presentate le domande da parte dei lavoratori che maturano i requisiti agevolati nel corso dell’anno 2022.

In caso di accoglimento della domanda di rico- noscimento del diritto, l’Inps comunica la prima decorrenza utile per la pensione; in caso contrario comunica il rigetto della richiesta. Positiva o ne- gativa che sia, la comunicazione è fatta dall’Inps entro il 30 ottobre e si base, oltre che sulla veri- fi ca dei requisiti di lavoro, anche sulla verifi ca delle disponibilità di fondi pubblici. Per accedere alla pensione è necessario presentare la «doman- da di pensione» vera e propria il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di altre condizioni di legge (per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

6) OPZIONE DONNA

Dal 1° gennaio 2021, la misura è stata pro- rogata di un anno. Dà possibilità d’incrociare le braccia alle lavoratrici, dei settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2020 hanno compiuto 58 anni d’età se dipendenti o 59 anni se autonome, in presenza di almeno 35 anni di contributi. In cambio, però, ricevono la pensione calcolata con il sistema con- tributivo dopo una «fi nestra» di attesa di 12/18 mesi. Rispondendo negativamente alla domanda se sono utili, per maturare il requisito contributi- vo per opzione donna, anche i contributi fi gurativi per periodi di malattia e/o di disoccupazione (Na- spi, Aspi, ecc.), l’Inps ha spiegato che, ai fi ni del perfezionamento del requisito di 35 anni, valgo- no: i contributi obbligatori (quelli versati durante l’attività di lavoro); i contributi da riscatto e/o da ricongiunzione; i contributi volontari; i contributi fi gurativi con esclusione di quelli accreditati per malattia e per disoccupazione. Ciò, ha aggiunto l’Inps, in considerazione del fatto che per tali la- voratrici l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo.

È stato ancora chiesto all’Inps di sapere se è possibile, per le lavoratrici che hanno maturato il diritto a un’altra pensione in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, conseguire la pensio- ne optando per il sistema di calcolo contributivo avvalendosi di opzione donna. L’Inps ha risposto affermativamente: la lavoratrice che ha matura- to il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo pro tempore vigenti, può conseguire la pensione, al ricorrere dei previsti requisiti, con l’opzione donna.

OPZIONE DONNA

Dipendenti (privato) Dipendenti (pubblico) Autonome Requisiti per l’opzione maturati al 31 dicembre 2020

Età Almeno 58 anni Almeno 58 anni Almeno 59 anni

Contributi Almeno 35 anni Almeno 34 anni, 11 mesi e 1 gior- no

Almeno 35 anni Liquidazione della pensione

«Finestra» 13° mese successivo quello di maturazione dei requisiti

Giorno successivo a quello di matu- razione dei requisiti più 12 mesi

19° mese successivo a

quello della maturazione

dei requisiti

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Alle dipendenti pubbliche bastano 34 an- ni, 11 mesi e 16 giorni di contributi

Dopo la riforma Fornero, dal 1° gennaio 2012, il requisito dell’anzianità contributiva deve ri- sultare maturato per intero per poter mettersi in pensione. Per esempio, se occorrono 20 anni di contributi, vanno maturati tutti e 20 gli anni per intero, senza possibilità di arrotondare all’even- tuale frazione di mese, cosa possibile in passato (l’arrotondamento era previsto all’art. 59, comma 1, lett. b, della legge n. 449/1997).

Il divieto di arrotondamenti opera dal 1° mag- gio 2015 per i dipendenti pubblici, i soli ai quali i contributi erano ancora calcolati in anni, mesi e giorni e, tra questi, nello specifi co, agli iscritti al fondo speciale del personale dipendente dalle ferrovie dello stato e al fondo di poste. Pertanto, dal 1° maggio 2015, nel determinare l’anziani- tà di contribuzione necessaria al conseguimento del diritto alla pensione con i nuovi requisiti del- la riforma Fornero, non è possibile operare alcun arrotondamento, per eccesso o per difetto, alla frazione di mese dal momento che l’anzianità de- ve essere maturata per intero. L’arrotondamento, invece, continua a operare soltanto nelle seguen- ti predeterminate ipotesi:

a) regime sperimentale «opzione donna» (servono 35 anni, ma basta maturare 34 anni, 11 mesi e 16 giorni);

b) ex pensione di anzianità al 31 dicembre 2011 per la quale sono richiesti 40 anni di contribu- ti (basta aver maturato 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);

c) salvaguardati che raggiungono il diritto alla pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall’età (bastano 39 anni, 11 mesi e 16 giorni);

d) pensioni d’inabilità.

7) APE SOCIALE

Dal 1° gennaio 2021, la misura è stata proro- gata di un anno. Si rivolge a chi compie, nel corso del corrente anno (e a chi li ha già compiuti an- che negli anni passati), i 63 anni d’età, dando la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l’età per la pensione di vec- chiaia (67 anni fi no al 31 dicembre 2022), con il riconoscimento di un sussidio mensile il cui im- porto massimo può arrivare a 1.500 euro lordi (a carico dello stato).

Due le scadenze per fare istanza di ricono- scimento del diritto. La prima è al 31 marzo, la seconda al 15 luglio. Muoversi in tempo convie- ne: solo presentando domanda entro il 31 marzo si avrà diritto anche agli arretrati (da gennaio); al- trimenti l’Ape decorrerà dal mese successivo alla richiesta. Chi farà domanda oltre il 15 luglio, co- munque entro il 30 novembre, avrà l’Ape solo in presenza di risorse fi nanziarie suffi cienti.

Queste le condizioni per il diritto:

a) aver cessato l’attività lavorativa;

b) non essere titolare di una pensione diretta;

c) trovarsi in una delle «particolari» situazioni

tutelate (si veda paragrafo successivo);

d) far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività cd «gravose»);

e) maturare una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’Inps (circa 722 euro mensili).

Le «situazioni» per il diritto

Potenziali interessati all’Ape sociale sono tutti i lavoratori iscritti all’Inps, compresi quelli della gestione separata. Il diritto si matura in una del- le seguenti situazioni:

a) anzianità contributiva di almeno 30 anni e versare in stato di disoccupazione per licen- ziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale intervenuta nell’ambi- to della procedura di licenziamento economico e aver concluso la fruizione, da almeno tre mesi, dell’intera indennità di disoccupazione spettan- te (Naspi, Dis-Coll, ecc.). Rientrano in questa categoria anche i lavoratori il cui stato di di- soccupazione deriva dalla scadenza naturale di un contratto a termine, a patto che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipenden- te per una durata di almeno 18 mesi;

b) anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta dell’Ape sociale assiste- re, da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di I grado, convivente, con handicap grave (ex legge n. 104/1992); ov- vero i parenti di II grado (conviventi), qualora i genitori o il coniuge della persona con han- dicap abbiano compiuto 70 anni d’età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (divorziati, ecc.);

c) anzianità contributiva di almeno 30 anni ed es- sere riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74%;

d) essere un lavoratore dipendente in possesso di anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all’Ape so- ciale svolge da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, in via continuativa, una o più delle previste attività gravose (si veda tabella).

Ai fi ni dell’individuazione delle patologie in- validanti, in presenza delle quali la domanda di verifi ca delle condizioni di accesso all’Ape sociale può essere presentata anche da parenti di 2° gra- do o affi ni entro il 2° grado, l’Inps ha spiegato che, in assenza di un’esplicita defi nizione di legge, si fa riferimento soltanto alle patologie a carattere permanente, vale a dire:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neopla- stica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, de- rivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la

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partecipazione attiva del familiare nel tratta- mento sanitario.

Sconto speciale alle mamme

Uno sconto speciale è previsto a favore delle lavoratrici donne e, in particolare, alle «madri»:

hanno diritto allo sconto di 1 anno del requisito contributivo di accesso all’Ape per ogni fi glio, fi - no a un massimo di 2 anni. Ai fi gli legittimi sono equiparati quelli naturali e gli adottivi. Pertan- to, le madri con due fi gli possono accedere all’Ape con 28 anni di contributi (34 anni, se risultano addette a lavori gravosi), mentre quelle con un fi glio con 29 anni di contributi (35 anni per i la- vori gravosi).

Due le domande

Il procedimento di riconoscimento e attribu- zione dell’Ape sociale prevede la presentazione di due distinte domande, con tempistiche diffe- renti. Per prima cosa occorre il riconoscimento del diritto. Cosa fatta dall’Inps, a seguito di do- manda da parte dell’interessato, comunicando:

il riconoscimento del diritto all’Ape con indica- zione della prima decorrenza utile, ovvero con differimento della decorrenza (in caso d’insuf- fi cienza delle risorse fi nanziarie); rigetto della domanda, qualora non sussistano le condizio- ni per il diritto. A questo punto, se c’è diritto, il benefi ciario può fare la seconda domanda, che è quella di liquidazione. Non c’è un termine; tutta- via, si tenga conto che l’Ape sociale verrà erogata a partire dal mese successivo a quello di presen- tazione della domanda.

LE PROFESSIONI GRAVOSE

Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e del- la manutenzione degli edifi ci

Conduttori di gru o di macchinari mobili per la per- forazione nelle costruzioni

Conciatori di pelli e di pellicce

Conduttori di convogli ferroviari e personale viag- giante

Conduttori di mezzi pesanti e camion

Personale delle professioni sanitarie infermie- ristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

Addetti all’assistenza personale di persone in con- dizioni di non autosuffi cienza

Insegnanti della scuola dell’infanzia e educato- ri degli asili nido

Facchini, addetti allo spostamento merci e as- similati.

Personale non qualifi cato addetto ai servizi di pulizia

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separa- tori di rifi uti

Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca

Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di coop

IL CONTRATTO DI ESPANSIONE I contenuti obbligatori:

A. numero dei lavoratori da assumere con indicazione dei relativi profi li professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione (l'impresa deve esplicitamente indicare il numero dei la- voratori che programma di assumere, distinti per qualifi ca e profi lo professionale, indicando anche la tipologia di contratto di lavoro offerto che deve essere a tempo indeterminato);

B. programmazione temporale delle assunzioni

C. indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di ap- prendistato professionalizzante (l'impresa deve esplicitamente indicare il numero dei lavoratori che programma di assumere, distinti per qualifi ca e profi lo professionale, indicando anche la tipologia di contratto di lavoro offerto che deve essere a tempo indeterminato);

D. relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori (se presenti) che possono accede- re alla pensione

Il progetto di formazione e riqualifi cazione deve essere articolato in modo coerente con il rinnova- mento di competenze richiesto dal processo aziendale e deve contenere:

A. misure idonee a garantire l'effettività della formazione e necessarie per fare conseguire al prestato- re competenze tecniche conformi alla mansione a cui sarà adibito;

B. i contenuti formativi e le modalità attuative;

C. il numero complessivo dei lavoratori interessati;

D. il numero delle ore di formazione;

E. le competenze tecniche professionali iniziali e fi nali;

F. le previsioni del recupero occupazionale (almeno il 70% della forza lavoro esistente)

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Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non compresi nel dlgs n. 67/2011

Marittimi imbarcati e personale viaggiante dei tra- sporti marini e in acque interne

8) CONTRATTO ESPANSIONE

Introdotto dal Decreto Crescita, in via speri- mentale, si rivolge alle grandi imprese, quelle che hanno più di 1.000 lavoratori e, in cambio di formazione e di nuove assunzioni, autoriz- za il licenziamento dei dipendenti prossimi alla pensione con uno scivolo di cinque anni, nonché a ridurre l’orario di lavoro agli altri lavoratori, che sono ripagati in parte con la Cigs (cassa in- tegrazione guadagni straordinaria). La legge di Bilancio del 2021 (legge n. 178/2020) ha ridot- to a 500 il requisito dei lavoratori richiesto alle aziende per benefi ciare del contratto di espansio- ne limitatamente all’anno 2021 (e a 250, sempre solo per l’anno in corso 2021, nel caso in cui si pre- veda anche il riconoscimento di un’indennità di accompagnamento alla pensione. L'Inps ha det- tato le istruzioni operative con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021.

La dimensione aziendale

Per il calcolo del requisito occupazionale si fa riferimento ai lavoratori occupati in media nel semestre precedente avendo riguardo alla singo- la impresa, anche se articolata in più unità sul territorio nazionale, e non ai gruppi di imprese o raggruppamenti temporanei di imprese. Dal calcolo vanno esclusi i lavoratori somministrati, i tirocinanti e gli stagisti. Il lavoratore assente anche se non retribuito (per esempio gravidan- za) è escluso dal computo solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavo- ratore, nel qual caso va computato quest’ultimo.

Nel calcolo della media, infi ne, vanno ricompre- si nel semestre anche i periodi di sosta attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito va determinato in relazio- ne solo ai mesi di attività, se inferiori al semestre (in maniera analoga nelle ipotesi di trasferimen- to di azienda).

Perché il contratto di espansione

Il contratto di espansione ha sostituito il con- tratto di solidarietà espansiva. Come accennato, è un intervento rivolto alle grandi imprese quale propulsore alla crescita interna e competitività in ambito esterno, interessate da azioni di rein- dustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tale da determinare, in tutto o solo in parte, la modifi ca dei processi aziendali, un progresso e lo sviluppo tecnologico dell'attività svolta. Infatti, è necessario (cioè obbligatorio), per le imprese richiedenti, prevedere e inserire espressamente nel «contratto di espansione» una programmazione delle assunzioni per le nuove professionalità e un progetto formativo e di ri- qualifi cazione del personale dipendente, al fi ne di modifi care e aggiornare le competenze professio- nali possedute. Tutto ciò, e qui c’è la possibilità del prepensionamento, anche mediante un più razio- nale impiego delle risorse disponibili: il processo di formazione, in altre parole, può avvenire attra- verso le riduzioni orarie del personale dipendente, integrate dalla Cigs e il licenziamento anticipato.

Oltre a questo progetto, il contratto di espansione, avendo natura negoziale-gestionale, deve contene- re anche alcuni altri elementi obbligatori.

Il percorso

L'impresa che intenda avvalersi del contratto di espansione (delle sue misure e agevolazioni), per- ché in possesso di tutti i requisiti soggettivi, deve prima di tutto avviare una procedura di consul- tazione sindacale, fi nalizzata (appunto) alla sua stipula. Una volta raggiunto l’accordo, il relativo atto insieme al «contratto di espansione» va sot- toscritto in sede governativa, cioè in presenza del ministro del lavoro, presso la direzione generale dei rapporti di lavoro, con i sindacati comparati- vamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o rappresentanze sindacali unitarie (Rsu). In tale sede, il ministero del lavoro verifi ca che sia stato presentato il progetto di formazione e riqualifi ca- zione con il corredo della richiesta certifi cazione, la pianificazione delle riduzioni o sospensioni dall'orario di lavoro, la programmazione e il nu- mero delle nuove assunzioni. Per l'avvio della procedura, inoltre, l’impresa è tenuta a quanti- fi care l’onere fi nanziario per il costo della Naspi (indennità di disoccupazione a favore dei licen-

LE MISURE DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Misure Lavoratori benefi ciari Costo aziendale

• Scivolo pensionistico

Dipendenti che si trovino a non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata

Va versato il ticket di licenzia- mento

• Riduzione orario di lavoro

Dipendenti che non possono aderire allo scivolo pensionistico con accesso alla Cigs

Va versato il contributo addi-

zionale

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ziati) e il costo dell'integrazione salariale (per i lavoratori interessati alla riduzione dell’ora- rio di lavoro) ai fi ni della verifi ca, sempre a cura ministeriale, della sussistenza della copertura fi - nanziaria dell'intervento.

Lo scivolo pensionistico (il pre-pensiona- mento)

In sede di accordo governativo, le imprese pos- sono raggiungere anche un accordo di mobilità che, corredato dall’esplicito consenso all'uscita anticipata dei lavoratori, consente al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro e ricono- scere ai lavoratori un'indennità mensile, incluso eventualmente il periodo di Naspi (di durata da 24 a 36 mesi, che si traducono in un cospicuo risparmio per le aziende), commisurata alla pen- sione lorda maturata dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, determi- nata dall’Inps.

Possono prestare il consenso all'uscita anticipa- ta (al pre-pensionamento) i lavoratori che:

1. si trovino a non più di cinque anni dal conse- guimento della pensione di vecchiaia;

2. abbiano maturato il requisito minimo contribu- tivo;

3. si trovino a non più di cinque anni dal conse- guimento della pensione anticipata.

A conti fatti, possono avvalersi dell’opportunità di pre-pensionamento i dipendenti:

• con almeno 62 anni di età unitamente a non meno di 20 anni di contributi (pensione di vec- chiaia;

• con almeno 37 anni e 10 mesi di contributi (se uomini) ovvero 36 anni e 10 mesi (se donne), a prescindere dall’età (pensione anticipata).

Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto a versare anche i contributi pre- videnziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contri- buzione fi gurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

La riduzione dell’orario di lavoro

I lavoratori che, non avendo i requisiti richie- sti, non possono aderire allo scivolo pensionistico e non hanno le adeguate qualifi che professionali o competenze tecniche all'implementazione delle modifi che dei processi aziendali, possono, secondo la programmazione aziendale, essere coinvolti nel contratto di espansione nella parte che prevede piani di formazione e percorsi di riqualifi cazione.

A questi lavoratori si applica una riduzione ora- ria di lavoro con diritto a Cigs. La riduzione media oraria programmata non può essere superiore al 30% dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal contratto di espansione. Per ogni lavoratore, la percentua- le di riduzione complessiva dell'orario può essere concordata, se necessario, fi no al 100% nell'ar- co dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. Lo stop dell’attività deve corrispondere alla programmazione di una forma- zione e riqualifi cazione del lavoratore interessato

che ricopra l'intero periodo di sospensione. In li- nea generale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori benefi ciari del trattamento di integrazione salariale.

Diciotto mesi di Cigs extra

I diciotto mesi di Cigs sono extra, cioè fuori dai limiti di durata. Ai dipendenti che non possono fruire dello scivolo pensionistico, infatti, l’azienda può ridurre l’orario di lavoro, ricorrendo al perio- do di cassa integrazione straordinaria. L’Inps ha precisato che la Cigs può essere richiesta per mas- simo 18 mesi anche non continuativi, che non sono conteggiati nel quinquennio di riferimento, poiché opera la deroga di tutti i limiti di durata, comples- sivi e specifi ci (artt. 4 e 22 del dlgs n. 148/2015).

In tal caso la Cigs soggiace all’obbligo del contri- buto addizionale, la cui misura è pari a:

• 9% per le prime 52 settimane nel quinquennio mobile;

• 12% oltre le 52 e fi no a 104 settimane;

• 15% oltre le 104 settimane.

È richiesto il requisito dell’anzianità di effet- tivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la Cigs. Tra i destinatari della Cigs sono fuori: dirigenti;

lavoratori a domicilio; apprendisti non professio- nalizzanti. È richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la Cigs.

Alla Cigs si applica il termine di decadenza semestrale (art. 7 dlgs n. 148/2015). Pertanto, se anticipata dal datore di lavoro, è rimborsata dall’Inps ovvero conguagliata con i contributi ob- bligatori, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fi ne del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Il termine di decadenza si applica anche quando la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda.

9) ISOPENSIONE

L’isopensione resta in vigore per altri tre anni.

La possibilità di andare in pensione sette anni pri- ma con l’esodo Fornero (cosiddetta isopensione), già operativa per il triennio 2018/2020, infatti, è stata prorogata al 31 dicembre 2023 dalla leg- ge di Bilancio del 2021. Durante questo periodo, le aziende possono prevedere piani di esubero di personale per il pre-pensionamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per ottenere la pensione (vecchiaia o anticipata) entro i successivi sette an- ni (anziché quattro come previsto in precedenza fi no al 31 dicembre 2017). Tre le condizioni:

• che l’anticipo sia massimo di sette anni;

• che sia frutto di accordo sindacale;

• che il datore di lavoro sia d’accordo a farsi carico del costo della «retribuzione-pensione» e rela- tivi contributi per il periodo dell’anticipo della pensione.

Esodo Fornero

La misura si rivolge alle aziende e ai lavora-

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tori ai quali mancano al massimo sette anni per maturare il diritto a una pensione (vecchiaia o anticipata): possono incrociare le braccia prima intascando, in attesa di ricevere la pensione ve- ra e propria, una rendita pari allo stesso importo (teorico) della pensione calcolata al momento dell’anticipo del pensionamento. La misura mi- ra a risolvere il problema degli esuberi aziendali:

se c’è troppo personale, l’azienda può decidere di metterne a riposo una parte, quella più vicina al- la pensione.

Requisiti a maglie più larghe

Nel triennio 2021/2023, dunque, si continuerà a potere utilizzare l’isopensione e a mettersi a ri- poso sette anni prima. Le aziende avranno tempo fi no al 31 dicembre 2023 per prevedere i piani di esubero di personale con il prepensionamento dei lavoratori in possesso dei requisiti per ottenere la pensione (vecchiaia o anticipata) entro i suc- cessivi sette anni, anziché quattro come previsto fi no al 31 dicembre 2017 (e come tornerà a esse- re dal 1° gennaio 2024).

La media dei 15 dipendenti

La procedura di esodo si applica ai datori di lavoro, di qualunque settore di attività, che im- pieghino mediamente più di 15 dipendenti. Tale media va calcolata, così come previsto per gli al- tri istituti a sostegno del reddito (per esempio mobilità o cassa integrazione guadagni), prenden- do a riferimento la forza aziendale del semestre precedente la data dell’accordo sindacale per gli esuberi. In tale calcolo dei dipendenti occupati vanno compresi i lavoratori di qualunque qua- lifi ca (lavoranti a domicilio e dirigenti inclusi), con esclusione di apprendisti e assunti con con- tratto d’inserimento e reinserimento lavorativo.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (per esempio per gravidanza, o per servizio militare) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computa- to il lavoratore sostituto.

I lavoratori interessati

I lavoratori interessati all’esodo volontario so- no coloro che, in un arco di tempo di sette anni (84 mesi, quant’è la durata massima della pre- stazione a carico del datore di lavoro), maturano

TRE FATTISPECIE PER SVECCHIARE LE AZIENDE

• Prima ipotesi: accordo sindacale aziendale

La prima ipotesi riguarda il caso in cui, in presenza di eccedenze di personale, il datore di lavo- ro stipuli un accordo aziendale con i sindacati più rappresentativi a livello aziendale (in genere, quindi, con la Rsa o Rsu). L’accordo è a formazione progressiva, nel senso che si compone di un primo accordo tra le parti che lo sottoscrivono, ossia datore di lavoro e sindacati, ma che si perfeziona con l’adesione del lavoratore, personale e successiva, per cui la cessazione del rapporto di lavoro avverrà per risoluzione consensuale (formula di risoluzione del contratto del lavoro per la quale, si evidenzia, non si paga il nuovo «ticket di licenziamento»)

• Seconda ipotesi: accordo sindacale di mobilità

La seconda ipotesi è incardinata nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, di cui alla legge n. 223/1991 (mobilità). L’accordo, in tal caso, anziché prevedere solo l’accesso alla mobilità, disciplinerà anche la nuova ipotesi di anticipo di «prepensionamento aziendale», sen- za però diritto all’indennità di mobilità, evidentemente a favore solo dei lavoratori più prossimi alla maturazione dei requisiti di pensione. Per espressa previsione di legge, anche in questo caso il datore di lavoro non sarà tenuto a versare il ticket di licenziamento

• Terza ipotesi: accordo per i dirigenti

L’ultima ipotesi è uguale alla prima con la differenza che interessa esclusivamente il perso-

nale con qualifi ca di dirigente. L’individuazione di una fattispecie ad hoc deriva dal fatto che

in questo caso l’accordo deve essere stipulato dal sindacato «stipulante il Ccnl della catego-

ria», a prescindere dalla rappresentatività presso il datore di lavoro coinvolto. Anche in tal caso

l’accordo è a formazione progressiva, perfezionando con l'adesione del dirigente

(11)

il diritto a conseguire una pensione, tenuto conto degli eventuali incrementi alla speranza di vita.

L’Inps ha precisato che non può essere accolta la domanda di pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione d’invalidi- tà o di assegno ordinario d’invalidità (circolare n.

119/2013). Questi lavoratori, dunque, non posso- no accedere all’esodo volontario.

Oltre l’accordo serve una domanda L’azienda che voglia avvalersi della nuova pro- cedura di esodo volontario deve, prima di tutto, sottoscrivere un accordo aziendale con i sindaca- ti. L’accordo individua lavoratori e condizioni dei licenziamenti con riconoscimento delle prestazio- ni per questa sorta di prepensionamento.

Stipulato l’accordo, la procedura non è tutta- via ancora operativa, perché l'accordo acquisita la sua effi cacia solo a seguito di specifi ca vali- dazione da parte dell’Inps; e poi perché occorre che l’Inps accolga pure la domanda a tal fi ne presentata dal datore di lavoro. La validazione è il risultato di una specifi ca istruttoria esegui- ta dall’Inps circa la presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori. La do- manda, per essere regolare, va presentata dal datore di lavoro accompagnata da specifi ca fi - deiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi di fornire la provvista fi nanziaria per tutta la durata dell’operazione di esodo (massimo quattro anni). Una volta che l’Inps ha accettato l’accordo (con la validazio- ne) e la domanda, scatta per il datore di lavoro l’obbligo a versare mensilmente (all’Inps) la provvista fi nanziaria per pagare la prestazio- ne e per la contribuzione fi gurativa correlata.

In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’Inps notifi ca un avviso di pagamento e, quando necessario, procede all’escussione del- la fi deiussione.

La prestazione durante l’esodo

La prestazione durante il periodo di esodo è erogata ai lavoratori interessati, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo gior- no del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’importo della presta- zione è pari a quello della pensione spettante al lavoratore in base alle regole vigenti all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro (ossia all’atto dell’esodo e di accesso alla stessa prestazione).

La contribuzione fi gurativa, che il datore di lavo- ro si impegna a versare per lo stesso periodo di esodo sulla «prestazione», evidentemente, peserà sulla misura della pensione (vera e propria) defi - nitiva, al termine del periodo di esodo. Cioè quei contributi saranno valutati nel calcolo dell’im- porto della pensione defi nitivamente spettante al lavoratore. La prestazione non è reversibile in caso di decesso del benefi ciario; nella triste eve- nienza, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta secondo le consuete norme, tenendo con- to eventualmente anche dei contributi fi gurativi che sono stati intanto versati a favore del lavora- tore durante il periodo di esodo.

Quanto pesa la contribuzione fi gurativa La procedura prevede che, per i periodi di ero- gazione della prestazione a favore dei lavoratori esodati, sia versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata a tale prestazione, utile sia per il diritto che per la misura della successiva pensione (a termi- ne del periodo di esodo). L’Inps ha stabilito che la retribuzione media mensile su cui calcolare i contributi fi gurativi sia pari alla retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (in sostanza il valore della retribuzione imponibile esposta nel fl usso UniEmens), divisa per il nu- mero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (formula prefi ssato per legge).

Sulla retribuzione imponibile media mensile co- sì determinata, l’importo da versare a carico del datore di lavoro è pari al prodotto con l’aliquota di fi nanziamento vigente nel fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tem- po vigente (l’aliquota di fi nanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti attualmente vigen- te è pari al 33%). Il versamento va effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rappor- to di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione, ossia per tutto il periodo di esodo volontario.

10) RITA (RENDITA INTEGRATIVA

TEMPORANEA ANTICIPATA)

Introdotta dalla legge Bilancio 2017 tra le misu- re di prepensionamento, offre ai lavoratori iscritti alla previdenza integrativa (soltanto a questi, ov- viamente) la possibilità di ricevere una «rendita temporanea» dal proprio fondo pensione in attesa d’intascare la pensione pubblica. Sua fi nalità, in- fatti, è offrire un sostegno fi nanziario in attesa di maturare i requisiti per la pensione obbligatoria (quella dell’Inps o di altro ente previdenziale obbli- gatorio). La misura, originariamente, faceva coppia con l’Ape sociale, tanto che doveva restare operativa in via sperimentale per lo stesso periodo temporale, cioè dal 1° maggio 2017 fi no al 31 dicembre 2018;

successivamente la Rita è stata resa «struttura- le» dalla legge Bilancio 2018, cosicché non più una scadenza temporale. A conti fatti, la Rita rende pos- sibile mettersi a riposo già a 57 anni. Attenzione;

non si tratta di un vero e proprio pensionamento, ma della facoltà di ricevere questa «rendita tempo- ranea»: l’erogazione anzitempo, cioè, di quanto un lavoratore ha versato e accumulato presso un fon- do pensione. Condizione basilare è la perdita di un posto di lavoro. Solo e soltanto in questi casi, la Rita può essere richiesta fi no a 5 anni prima della ma- turazione dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni, oggi) e addirittura fi no a 10 anni prima (a 57 anni) se si è disoccupati da oltre 24 mesi (in tal ca- so non è neanche richiesto il possesso di 20 anni di contributi versati nella previdenza pubblica).

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I benefi ciari

La Rita si rivolge ai lavoratori iscritti alla pre- videnza integrativa, ovviamente, ma non a tutti:

solo a quelli iscritti alle forme pensionistiche complementari (altro modo per indicare i fon- di pensioni) in regime di contribuzione defi nita (si sa quanto si paga di contributi, ma non si sa quanto sarà la prestazione). Ne sono esclusi, inve- ce, i lavoratori iscritti a fondi pensione in regime di prestazione defi nitiva (si sa quale sarà la pre- stazione, ma non è la contribuzione che varia nel tempo). Inoltre, ne possono benefi ciare (secondo la Covid, nota prot. 888/2018) solo gli iscritti a fondi pensioni titolari di reddito di lavoro (ciò in quanto le condizioni pongono, tra l’altro, che i ri- chiedenti «abbiano cessato l’attività lavorativa»

o che «siano rimasti inoccupati», situazioni dun- que relative a soggetti-lavoratori. Riassumendo, due le vie alternative (o l’una o l’altra), con spe- cifi ci requisiti, per ottenere la Rita, come indicato in tabella, che devono essere posseduti al momen- to della presentazione della domanda.

Il requisito del «non lavoro»

La Covip ha precisato che il requisito della ces- sazione dell’attività lavorativa, accompagnata nel caso da inoccupazione superiore a 24 mesi deve sus- sistere alla presentazione di domanda di Rita, non essendo precluso all’iscritto, in assenza di specifi ca norma che lo vieti, intraprendere successivamente un’attività lavorativa in qualsiasi forma (dipenden- te, autonomo, ecc.). Quindi è da ritenersi possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell’ero-

gazione della Rita (Covip, nota n. 4209/2020).

Relativamente alle modalità con cui attesta- re il requisito dell’inoccupazione, specie per la Rita decennale, la Covip, in un primo momento, aveva ritenuto che assumesse rilievo la sussisten- za dello status di disoccupazione (di cui al dlgs n. 181/2000): stato di colui che, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato l’attività di la- voro autonomo, sia alla ricerca di occupazione.

Dunque inoccupazione e disoccupazione erano con- cetti (status) considerati identici. Intanto, però, il quadro normativo di riferimento è mutato: per la Covip, è ora indifferente che l’iscritto richiedente la Rita o anche qualunque altra prestazione legata al requisito di «non lavoro» (per esempio: riscat- to totale o parziale della posizione maturata) sia un disoccupato in senso tecnico e, cioè, abbia pre- sentato la Did, ovvero sia un inoccupato: ciò che conta è che abbia cessato l’attività lavorativa svol- ta in precedenza.

Per quanto concerne l’attestazione del requisi- to, la Covip suggerisce queste modalità:

• per lo stato di disoccupazione occorre dimostra- re di aver presentato la Did; in alternativa, se il fondo pensione acconsente, può essere presenta- ta una dichiarazione sostituiva di certifi cazione, essendo lo stato di disoccupazione menzionato tra gli stati autocertifi cabili (ex art. 46 del dpr n. 445/2000);

• la condizione di non occupazione (status di chi non intende registrarsi come disoccupato) può essere certifi cata mediante dichiarazione sosti- tutiva di atto di notorietà.

LE ALTERNATIVE PER OTTENERE LA RITA

Requisiti per la prima ipotesi Requisiti per la seconda ipotesi

• Cessazione attività lavorativa • Cessazione attività lavorativa

• Maturazione età per pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro 5 anni dalla cessazio- ne dell’attività lavorativa

• Maturazione età per pensione di vecchiaia nel re- gime obbligatorio entro 10 anni dalla cessazione dell’attività lavorativa

• Possesso di almeno 20 anni di contributi per la pensione pubblica obbligatoria

• Inoccupazione di oltre 24 mesi, dopo la cessazio- ne dell’attività lavorativa

• Possesso di almeno 5 anni di contributi per la pensione privata integrativa

• Possesso di almeno 5 anni di contributi per la pen-

sione privata integrativa

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