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Quesiti in ordine al limite di ultradecennalità.

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Academic year: 2022

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Quesiti in ordine al limite di ultradecennalità.

(Risposta a quesiti del 24 luglio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 luglio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito proposto dal Presidente della Corte di appello di … in data 29 maggio 2007, con il quale si chiede di conoscere l'orientamento del Consiglio in ordine alla posizione dei dottori …, … e ….;

- rilevato che nella seduta del 5 aprile 2007 il Consiglio ha approvato le tabelle di organizzazione della Corte di appello di … per il biennio 2006/2007, rilevando, tra l'altro, che:

“- il dottor … era in servizio alla sezione minorenni dall'8 maggio 1989 ed era pertanto da considerarsi ultradecennale;

- il dottor … era in servizio alla sezione minorenni dal 14 settembre 1995 ed era pertanto da considerarsi ultradecennale;

- il dottor … era in servizio alla seconda sezione civile dal 23 dicembre 1996 ed era pertanto da considerarsi ultradecennale;

invitando, dunque, il Presidente della Corte a dar corso alla procedura prevista dal par. 46 della circolare vigente.”;

- considerato che nel quesito il Presidente della Corte di appello fa presente che il dottor … è assegnato alla quarta sezione penale e svolge come secondo incarico quello di componente della sezione minorenni, da lui composta saltuariamente una volta al mese laddove il dottor … presta servizio “a tempo pieno” presso la sezione minorenni solo dall'ottobre 1998, mentre in precedenza l'attività svolta presso la stessa sezione era da considerarsi saltuaria;

- rilevato che nello stesso quesito, quanto alla posizione del dottor …, si segnala che lo stesso sarà collocato a riposo, per raggiungimento dei limiti di età, nell'ottobre 2008, cosicché anche a voler assegnare il termine annuale per l'indicazione delle sue preferenze ai fini del tramutamento di cui al par. 46 della vigente circolare, il dottor … potrebbe rimanere nella nuova sezione per un periodo non superiore ad otto-nove mesi, permanenza da considerare contrastante con i criteri di buona organizzazione;

- rilevato che con nota del 27 novembre 2007, che richiama una precedente nota del 13 marzo 2007, il Presidente della Corte di appello ha proposto ulteriore ed analogo quesito volto a conoscere se anche in relazione ai magistrati che rivestono un doppio incarico (ed in particolare a quelli che, assegnati ad una determinata sezione, prestano servizio solo saltuariamente in un'altra sezione, generalmente quella “famiglia e minori”) valga il limite dell'ultradecennalità per entrambi gli incarichi;

- considerato che le due pratiche possono essere trattate congiuntamente, previa loro riunione, attesa l'omogeneità dei contenuti dei due quesiti;

- rilevato, quanto alla posizione del dottor …, che la stessa circolare vigente, al par. 46.1, prevede che la permanenza del magistrato nel medesimo posto tabellarmente individuato per periodi superiori a dieci anni è ammessa qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi rilevanti disservizi, quali potrebbe crearne la sottrazione del dottor … alla seconda sezione civile per essere destinato, per il breve periodo prima del suo collocamento a riposo, ad altra sezione che tratta altre materie, cosicché, non venendo in rilievo le ragioni ostative pure illustrate nella circolare (assegnazione del magistrato nelle sezioni fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria, nelle sezioni del riesame nell'ambito dei tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto, nelle sezioni G.I.P. -G.U.P. nonché nelle sezioni distaccate o della sezione distaccata di Corte d'appello), può essere consentita la sua permanenza alla seconda sezione civile fino al suo collocamento a riposo, ovviamente fatte salve le disposizioni in materia di decadenza da eventuali incarichi semidirettivi;

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- rilevato, quanto alla posizione dei dottori … e …, che il paragrafo 46 della circolare vigente debba essere interpretato con rigore, considerandosi posti tabellarmente individuati anche quelli ai quali il magistrato sia destinato saltuariamente, purchè con una certa continuità (e nella specie risulta che la prestazione di servizio da parte dei due magistrati alla sezione “famiglia e minori” avvenga o sia avvenuta con cadenza almeno mensile), unitamente ad altro incarico pure tabellarmente previsto, onde anche in relazione ai magistrati che rivestono un doppio incarico (seppure saltuariamente) valga il limite dell'ultradecennalità per entrambi gli incarichi, con necessità di avviare la procedura di tramutamento prevista dal par. 46 della circolare;

- considerato, del resto, che analogo orientamento era stato assunto dal Consiglio anche con riferimento a magistrati preposti alla trattazione promiscua sia presso la sezione distaccata, per un giorno alla settimana, sia nella sede principale (risposta a quesito del 21 settembre 2000),

delibera di rispondere ai quesiti nei seguenti termini:

- in ordine alla posizione del dottor …, può essere consentita la sua permanenza alla seconda sezione civile fino al suo collocamento a riposo, fatte salve le disposizioni in materia di decadenza da eventuali incarichi semidirettivi;

- in ordine alla posizione dei dottori … e …, anche in relazione ai magistrati che rivestono un doppio incarico (seppure saltuariamente) vale il limite dell'ultradecennalità per entrambi gli incarichi.”

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