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Quesiti in ordine all'applicazione dei giudici di pace.

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Quesiti in ordine all'applicazione dei giudici di pace.

(Risposta a quesito del 14 febbraio 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 febbraio 2001, ha adottato la seguente deliberazione:

"Il Consiglio

- vista la nota in data 12 giugno 2000 del Presidente del Tribunale di Palmi il quale, con riferimento alla richiesta di applicazione di altri giudici onorari avanzata dal coordinatore del locale Ufficio del Giudice di Pace, ove allo stato è in servizio un solo giudice su dieci previsti dall’organico, sia applicabile l’art. 3 della legge n. 374/91, che consente al Presidente del Tribunale di affidare temporaneamente la reggenza ad un Giudice di pace di un ufficio contiguo, ovvero si debba far ricorso al disposto dell’art. 2 del D. Lgs. Lgt. 3 maggio 1945, n. 232, che demanda al Presidente della Corte di Appello i provvedimenti di supplenza in caso di necessità di sostituire magistrati mancanti in uffici non totalmente scoperti; chiede di conoscere, inoltre, il medesimo Presidente, se la disciplina concernente la durata delle applicazioni possa essere o meno derogata;

- letta e condivisa la relazione n. 578/00 dell’Ufficio Studi e Documentazione in data 21 novembre 2000;

d e l i b e r a

di rispondere al Presidente del Tribunale di Palmi nei seguenti termini:

a) non vi è possibilità alcuna di ritenere che “la valutazione della necessità di sostituire magistrati mancanti in uffici (del giudice di pace) non totalmente scoperti spetti al Presidente della Corte di Appello ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs Lgt. 3.5.1945, n. 232" giacché l’art. 10-bis della L. n. 374/1991, come introdotto dall’art. 9 della L. n. 468/1999 vieta espressamente - quanto agli uffici del giudice di pace - la possibilità di far ricorso sia alla supplenza che alla applicazione;

b) sussiste la competenza del Presidente del Tribunale in ordine alla valutazione dell’opportunità ed all’emissione di provvedimento di temporanea reggenza di altra sede (anche con organico non totalmente scoperto), ex art. 3 della L. n. 374/1991, ad un giudice di pace di un ufficio contiguo;

c) la durata della reggenza ex art. 3 L. 374/1991, sempreché non vengano anzitempo meno i particolari motivi che la giustificano, è ordinariamente quella di mesi sei, salvo eventuale proroga della stessa al fine, come precisato, di assicurare il funzionamento dell’ufficio.”

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