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La guerra dei dossi. Nati per la sicurezza sono spesso nuove e azzardate barriere architettoniche e per la viabilità

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Academic year: 2022

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La guerra dei dossi

Nati per la sicurezza sono spesso nuove e azzardate barriere architettoniche e per la viabilità

di Carlo Mariano Sartoris

A ogni cambio di amministrazioni, aumentano rotonde e dossi, questi ultimi sovente fuori norma e pericolosi. Qui si intende fare chiarezza tra diritti e pregiudizi, citando leggi e particolari poco noti, poiché nessuno è certo di evitare esperienze personali e capire, tra gemiti e maledizioni, che quel dosso è criminale.

Doverosa premessa

Da 35 anni mi sposto su un furgone per trasporto disabili e conosco bene il disagio che provocano gli asfalti dissestati e certi dossi. Già testimonial sulla sicurezza stradale nella provincia di Cuneo e consulente sulle barriere architettoniche del Comune di Chieri, dopo anni di consulenze sono arrivato a una conclusione: sono pochi gli amministratori in cui l’intelligenza supera l’ambizione e una dannosa presunzione.

Se è innegabile che in certe zone contenere la velocità di chi guida è doveroso, altrettanto vero è che altri sistemi di controllo della velocità non mancano. Le risposte razionali ci sono, scegliere quelle più economiche è un controsenso. La sicurezza non ha prezzo.

Dossi & "paradossi".

La voce degli utenti della strada

In un articolo di maggio 2013 la rivista Quattroruote riporta: “il Ministero della Salute ne condanna l’abuso”, ufficializzando le tante segnalazioni del personale medico del 118:

“I dossi fanno perdere minuti preziosi e sono nocivi ai trasportati traumatizzati sottoposti ad atroci sobbalzi…" Sempre sullo stesso articolo: “anche a bassa velocità trasmettono sollecitazioni eccessive, inducono a brusche frenate e accelerazioni, e infine, ostacolano tutti i mezzi, compreso quelli di soccorso e di pronto intervento”.

Dichiarazione in linea con quella già espressa nel 2011 dal Ministero dei Trasporti, secondo cui i dossi non possono essere realizzati su strade principali o percorsi utilizzati da mezzi pubblici e di pronto intervento.

Da AreaConsumatori, un forte richiamo alla eliminazione dei dossi illegali e la richiesta di una normativa che ne limiti l’uso smodato nei centri abitati dove spesso sono troppi e inutilmente ravvicinati, talvolta poco visibili, soprattutto se realizzati in asfalto con sopra strisce zebrate scolorite dal tempo, invitando ad analizzare tipologie di rallentamento senza sobbalzi, adottate in altri paesi più

“virtuosi”.

Scritte contro l'installazione di dossi stradali

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La guerra dei dossi Da più fonti poi: lamentele di donne

in gravidanza, di passeggeri reduci da interventi chirurgici, di disabili trasportati, di anziani afflitti da dolori ossei, muscolari e tendinei… Una variegata fetta di popolazione che non viene interpellata e che, come me, soffre in silenzio.

Provare per credere, può capitare prima o poi, la salute non è eterna.

Morte al motociclista in un giorno di pioggia…

Chiunque legga le testimonianze dirette di ciclisti e motociclisti sui portali Web dedicati agli utenti delle due ruote, rimarrà sconcertato dal numero di morti e ferimenti tra motociclisti e ciclisti traditi da dossi fuori norma, spesso poco visibili non segnalati secondo normativa, o troppo ripidi.

Ancor di più in caso di pioggia (come se non bastassero buche e asfalti sconnessi).

La rivista DueRuote in un numero del 2020 riporta: “Nati per rallentare i veicoli, i dossi artificiali, usati in modo sommario dalle amministrazioni comunali diventano una pericolosa arma rivolta agli utenti più esposti”.

Dati Istat: rischio di mortalità per motociclisti 1,96%, per i ciclisti 2,18%.

La rivista AutoMoto nel 2015 rammenta che i dossi servono a limitare la velocità nei pressi di zone critiche: “asili, scuole, ospedali, ecc.

Invece sono sempre più delle rampe di lancio installate senza criterio, che recano danni alla vettura e in particolari casi diventano trappole per chi viaggia su due ruote.

Il periodico Oltrepò di ottobre 2020 riporta la rimozione di tre dossi a Voghera e di altri prossimamente nell’Oltrepò. Queste e tante altre voci.

Nondimeno, qualsiasi cittadino può richiede- re l'inserimento di dossi in un tratto stradale, tramite RR spedita agli enti preposti. L’ulti- ma decisione poi, sta alla maturità di chi am- ministra la “res publica”.

Cosa prevede la legislazione.

Il regolamento di Attuazione dei Rallentatori di Velocità secondo gli art. 179-180 del Codice della Strada è consultabile in:

https:// www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/

media/normativa/2016-02/Circolare_

numero_3698_08-06-2001_all_2.pdf http:// www.patente.it/normativa/articolo-179-

regolamento?idc=683

Dunque, i dossi posati su strade con limite di velocità devono avere misure differenti a seconda del limite massimo della stessa:

• per limiti pari o inferiori a 50 km/h, larghezza non inferiore a 60 cm, altezza non superiore a 3 cm;

• per limiti pari o inferiori a 40 kilometri orari larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore ai 5 cm;

• per limiti pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore ai 7 cm;

Gli attraversamenti pedonali rialzati, invece possono avere un’altezza della piattaforma attorno ai 10 cm. Anche se in Europa, dove il traffico è sensibile, il limite consigliato è di 7,5 cm, soprattutto se transitano autobus e mezzi pesanti.

Dunque, c’è molta differenza tra dossi arti- ficiali e attraversamenti pedonali rialzati, entrambi richiesti con superficie antisdruc- ciolevole.

Al Ministero dei Lavori Pubblici hanno valutato le insidie

La circolare 3698/2001 sui Piani di Sicurezza della Circolazione Stradale, Allegato 2:

https:// mit.gov.it/normativa/circolare-numero- 3698-del-08062001

ha fornito i dati per aree stradali rialzate con passaggi pedonali, dove il rialzo del raccordo deve avere un’inclinazione non oltre il 10% e la lunghezza del rialzo deve superare quella dei normali veicoli (10-12 m) altrimenti vengono classificati come dossi, ma consultando il documento, nelle pagine 43 e 44 di 75, vi sono consapevoli e intelligenti raccomandazioni su un sapiente e moderato impiego dei dossi di rallentamento, lettura che dovrebbe far riflettere molti, frettolosi geometri dei comuni.

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Da qui, l’origine di molti abusi, così segnalato su una rivista giuridica dall’avvocato Giuseppe Simeone:

“la maggior parte dei dissuasori, ai sensi di legge non sono classificati come dossi artificiali, ma come attraversamenti pedonali.

Quindi, ogni amministrazione può decidere in modo arbitrario e talvolta in modo abnorme, generando nel posto sbagliato un pericoloso ostacolo non sempre a norma di legge”.

La legge regolamenta i luoghi di installazione, prevedendo sanzioni per i comuni disattenti.

Il Ministero dei Trasporti indica che i dossi devono essere sempre segnalati e ben visibili, e non possono essere installati ovunque, ma in zone residenziali, parchi pubblici e privati, nei residence, o nei pressi di plessi scolastici od ospedalieri.

La loro adozione è vietata sugli itinerari preferenziali dei veicoli di pronto soccorso e di pronto intervento, proprio perché devono correre, e altrettanto su arterie di grande scorrimento e viali principali (immaginatevi traumatizzati dentro un’ambulanza…).

Questo è un punto focale molte volte ignorato dalle maestranze comunali oppure aggirato da un attraversamento pedonale rialzato, come fosse una trovata. Invece è uno stupido sbaglio, come più volte segnalato fin qui, è causa di pericolo, di guasti e plurimi disagi fisici, più che di benefici, oltre a sballottare il contenuto di furgoni e camion, che anche a bassa andatura aumentano le emissioni sonore del traffico (limiti imposti dal DPCM 10 marzo 1991) .

Nel caso di danni alle vetture (coppa dell’olio, ammortizzatori o cerchi), o danni fisici dovuti a caduta per cunetta non a norma, il cittadino può chiedere il risarcimento (purtroppo si contano anche alcune cause civili-penali causa decesso).

Dunque, chiunque abbia a cuore una ragionevole gestione delle nostre strade, è invitato a controllare quei dossi ritenuti fuori norma prodotti dal Piano Urbano del Traffico ed eventualmente segnalarli al comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

Proposte alternative.

Telecamere e autovelox godono di una catti- va reputazione, sovente usati come trappole poco visibili a scopo bancomat dei comuni a discapito degli automobilisti.

Invece, se debitamente segnalati con un’e- ventuale dicitura molto visibile ed esplica- tiva, che inviti a rientrare nei limiti di ve- locità, ed evitare ogni sanzione, potrebbero diventare strumenti di metodo e non di re- pressione, sostituendo barbarici, frettolosi dossi, anacronistici con il concetto di sicu- rezza e di scorrimento del traffico che stan- no proliferando, autorizzando a sospettare, come troppo spesso accade, sorgano per eco- nomico interesse di qualcuno.

Restringimenti della carreggiata e altri in- terventi differenti dai dossi, sono altrettanto contemplati dal Ministero dei Trasporti, nel quale operano persone intelligenti.

La Redazione ringrazia l'autore dell'articolo già pubblicato sul sito https://www.civico20news.it/.

Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti sull'attività letteraria dell'autore consultare il sito www.handyscap.it.

Il presente articolo è pubblicato sul sito

www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=43345

INFO

Autovelox lungo la strada

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Alcune soluzioni

Prima di tutto vale ricordare che tutti possiamo e dobbiamo contribuire alla sicurezza, guidando con prudenza.

Poi, ricordiamo a chi abbiamo eletto e/o abbiamo assunto per gestire i beni pubblici, in questo caso le strade, che l’allestimento di autovelox è costoso e, per vari motivi, di scarsa efficacia nel far ridurre la velocità di un veicolo.

Per quanto sopra, è auspicabile, per creare sicurezza stradale in particolari tratti di strada, di osservare quanto previsto dal Codice della Strada, quanto previsto nel suo Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, dalle norme tecniche, dalle indicazioni ripetutamente diffuse nel tempo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (a seguire una lettera riepilogativa inviata nel 2099 in risposta ai quesiti presentati dalla Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

Riguardo alla costruzione dei dossi, anche se installati seguendo le norme, crea scuotimento ai materiali stivati sopra gli autotreni e gli autocarri nonché disturbano i residenti per il rumore che si attiva a ogni passaggio.

Non solo, in molti casi, la non corretta installazione attiva ulteriori pericoli alla circolazione stradale. Un caso ricorrenti è il dosso che, trattenendo le acque pluviali e/o foglie, fa scivolare ciclisti e motociclisti.

A seguire altre soluzioni per far indurre chi guida a ridurre la velocità:

NOTA DI REDAZIONE

foto 2 foto 1

Foto tratta da: Bande sonore stradali | Padana Segnaletica

Foto tratta da: Loano, rifacimento della segnaletica orizzontale | albengacorsara.it

bande sonore

(foto 1)

realizzandole per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia. Si tratta di applicare bande trasversali ad effetto acustico per preavvisare gli utenti della strada della presenza di condizioni di pericolo, in modo che possano ridurre la velocità del loro veicolo. Creano rumore a ogni passaggio, quindi, deve essere accuratamente scelto dove posizionarle per evitare e/o ridurre ai residenti il disturbo acustico;

rallentatori ottici

(foto 2)

applicando una serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza.

Pochi utenti della strada

le percepiscono come utile preavviso, riducendo la velocità. Altri, invece, ritenendole strisce pedonali, le attraversano pensando di essere in sicurezza;

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foto 4 foto 3

Foto tratta da: Le due rotatorie in via Paolo Orsi » Corriere Elorino | corriereelorino.it

Foto tratta da: Parcheggio a spina di pesce - La tua auto | latuaauto.com

 Importante: per creare la vera sicurezza stradale, far rispettare quanto previsto dal Codice della Strada davanti alle scuole di ogni ordine e grado.

Non farlo è la dimostrazione che le leggi non esistono, lo Stato non esiste.

Le soluzioni per evitare il far west davanti alle scuole ci sono:

si tratta di individuare dei parcheggi limitrofi nel raggio di 500 metri che non sono una distanza proibitiva da percorrere.

rotatorie a raso

(foto 3)

sia per rallentare la velocità di un veicolo sia per ottimizzare i flussi di traffico nel momento che si hanno reciproche manovre di attraversamento. Ovviamente da ubicare aree idonee, verificando che non creino problemi a chi guida un autoarticolato. Non sono costose se prive, come prevede la norma, di orpelli, statue eccetera;

stalli di sosta a pettine

(foto 4)

inclinandoli a secondo delle esigenze da 30 a 90°. L’alternare lungo la strada stalli di sosta longitudinali a stalli di sosta a pettine, attiva cambiamenti di direzione, riducendo così le velocità.

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Alcune soluzioni

 Importante: per creare la vera sicurezza stradale, far rispettare quanto previsto dal Codice della Strada per quanto riguarda la presenza degli alberi lungo le strade.

Alberi reimpiantati in violazione del Codice della Strada e che impediscono

e/o limitano la visione di chi sopraggiunge dalla curva Alberi reimpiantati in violazione del Codice della Strada

Radici sulla sede stradale Radici sul marciapiede pedoni

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi i1?formativi e sw1is1ici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

M TRA-DIPT Dip lru�pnr1i1err�,t11 1? inlermodulo!

DIP-T_DGSS_D�

REGISTRO llFFIC.'I..\LF. • USC'IT:\

Prol: (I0652J:i-2:i/06/21109

2."\.f') 1,1 Al COORDINAMENTO NAZIONALE CAMPERISTI

Associazione Nazionnle Via San Niccolò 21

50125 FIRENZE

Oggetto: Istanza circa la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade. ( V.s. nota del 24 gennaio 2009 ).

In relazione ai contenuti dell'istanza in oggetto è necessario premettere alcune considerazioni generali alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente.

La regolamentazione della materia della sosta e del parcheggio non trova una compiuta disciplina nel solo D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( Codice della strada. nel seguito Codice ) e nel D.P.R. J 6 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, nel seguito Regolamento). Per una completa djsamina occorre integrare la nonnativa codicistica con gli ulteriori provvedimenti legislativi:

• D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, L'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere archi tettoniche;

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Dal 2009 il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha chiarito ogni aspetto

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Vale la pena di richiamare anche il comma I O dell'art. 139 del Regolamento che cosi recita": Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere so11Jassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosia".

Se la carreggiata non è delimitata da alcuna striscia di margine, si applicano le generiche prescrizioni dell'art. 157 del Codice. In tal caso la sosta è ammessa all'interno della carreggiata secondo le modalità e le prescrizioni stabilile nel medesimo articolo. e non necessita segnaletica verticale ovvero orizzontale.

L'apposizione di eventuale segnaletica orizzontale di cui all'art. 149 del regolamento con.figura la realizzazione di un'" Area" di parcheggio come definito all'art. 3, n. 34. del Codice.

Eventuali stalli di sosta tracciati ai sensi dell'a1t. 149, c. 2, del Regolamento, costituiscono parcheggio ( in quanto esterni alla carreggiata ) aJla luce delle definizioni sopra riportate.

In virtù di quanto esposto e per un corretto utilizzo della segnaletica, qualora l'ente proprietasio della strada, nell'esercizio del potere conferito dall'art. 6, c. 4 letl. d) del Codice, intenda vietare, limitare o subordinare al pagamento di una somma il parche2gio dei veicoli dovrà utilizzare il segnale composito di cui alla figura 11.76 del Regolamento integrato con pannello integrativo secondo quanto descritto nell'art. 120 del Regolamento.

In caso contrario non necessita l'apposizione di segnaletica verticale, fatta salva comunque l"applicazione dell'art. 157 del Codice e, in tal caso, non essendovi i presupposti giuridici per l'esistenza del parcheggio. l'eventuale relativo segnale verticale (fig. ll.76 del Regolamento) è inapplicabile.

Qualora l'ente proprietario della strada intenda invece regolamentare la sosta dei veicoli, fermo restando l'utilizzo del segnale di cui all'art. 120, c. I lett. a) del Regolamento, è consigliabile l'utilizzo di un segnale composito inserendo il simbolo di cui alla figura 11.170 del Regolamento integrato con iscrizioni. lettere o simboli, relativi ai segnali di indicazione (art. 125 del Regolamento) secondo la volontà di regolamentazione.

Pertru1to, il parcheggio o la sosta dei veicoli che l'ente proprieta,io della strada può vietare -vedi arll . 7, comma 1. lett. a) e 6, comma 4, lell. d) del Codice - si distinguono conseguentemente tra loro solo per l'elemento topografico della sosta dei veicoli che, come già detto, nel primo caso , avviene in un area esterna alla carreggiata specificatamente a ciò adibita, e nel secondo caso in aree poste all'interno della carreggiata .

Tale assunto è confennato anche dalla Suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 22036 del 02.09.2008

Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari delJa strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato.

L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza;

conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta. ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.

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Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio, ancorché riservi un parcheggio a tale categoria.

[nvero, l'apposizione di segnaletica orizzontale che delimiti la dimensione di uno stallo di sosta determina in sostanza il tipo di veicolo che lo può fruire, con la conseguente automatica esclusione della sosta di tutti quei veicoli che, per I.e loro dimensioni, non rientrano nello stallo di sosta tracciato (soprattutto per lunghezza).

In a,.ltre parnle, la delimitazione delle dimensioni dello stallo di sosta ha spesso anche la funzione di riservare lo stai.lo solo ad alcune categorie di veicoli.

Difatti qualora l'ente proprietario della strada riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli attraverso appositi segnali verticali, oppure delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo tale da consentirne la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le loro dimensioni non vi rientrano, il relativo provvedimento è viziato da eccesso, di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie.

Al riguardo si richiamano le direttive per l'applicazione delle nonne concernenti la regolamentazione della circolazione fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota proL 0050502 del 16 giugno 2008 sulla corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali. In particolare "da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effertuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'art. 6, comma 4, !et/ere a) e b) del Codice della strada. In mancanza di tale allività istrufloria l'ordinanza dovrebbe rilenersi i/legi11i111a per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quanto meno 1111 difello di motivazione o di istruttoria".

Prescindendo dal disposto di cui all'ari. 6, co. 4 lett. b), si ricorda che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 /90 ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato.

Jn particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

E se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'ru:nministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ullima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della legge n. 241 /90, anche l'atto cui essa si richiama.

Tutto ciò premesso, si forniscono, nello stesso ordine in cui sono stati posti i quesiti, i richiesti chiarimenti.

1) Le prescrizioni normative riguardo le dimensioni minime degli stalli di sosta s1 nnvengono nell'allegato tecnico al D.M. Infrastrutture e Trasporli 5 novembre 2001, n. 6792, recante norme f1mzionali e geomelriche per la costruzione delle slrade, che al par 3.4. 7 così dispone: "(. .. ) Gli stalli devono essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro occupata è di 2,00 111 per la sosia longitudinale, di -1,80 m per la sosta inclinata a 45° e di 5, 00 111 per quella perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del siJ1golo stallo è di 2,00 m (eccezionalmente di /,80 m per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupala di 5.00 m; è di 2,30 m. per la sosta trasverscile (. .. )".

Dal 2009 il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha chiarito ogni aspetto

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Conseguentemente, rientra nei suoi poteri riservare parcheggi a detem1inate categorie di veicoli; in ogni caso l'ordinanza di regolamentazione della sosta deve essere motivata ai sensi dell'art. 5 c. 3 del Coclice.

Non esiste w1 catalogo di motivazioni, che possono essere riconducibili ad esigenze di circolazione, a caratte1istiche strutturali delle strade, presenza o meno di particolari poli di attrazione o generazione di traffico, ecc.

Comunque, si ricorda che, come stabilito dalla nota prot. 0050502 del 16 giugno 2008 emanata dall'Ufficio scrivente, da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica, al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), del Codice della strada.

In particolare è necessaria un'accurata e dettagliata istruttoria che giustifichi la tipologia di veicoli che possono fruire dello stallo di sosta.

[n ogni caso l'ente proprietario dell.a strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria.

12) Al riguardo vale quanto già detto nel preambolo.

13)- 14) Vale quanto già espresso nelle considerazioni svolte in premessa nonché al punto 11. 11.

Si aggiunga che se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicalo at1ivare una sosta limitata nel tempo in modo tale che tutti gli ULenti, a prescindere dal veicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione.

l 5) La sosta di w1 veicolo occupante uno sLallo destinato a categoria diversa configura violazione del!'rut. 6, c. 4, lett. d) ovvero dell'art. 7, c. 1, lett. e), a) con le sanzioni di cui all'art. 6, c. 14, ovvero dell'art. 7, c. 15, secondo che si tratti di aree di sosta all'esterno ovvero al! 'interno dei centri abitati.

16) Vedasi argomentazioni espresse nel preambolo della presente nota.

17) Il segnale verticale di parcheggio deve essere integrato dal pannello indicante lo schema di disposizione dei veicoli qualora ciò si rende indispensabile ai fini della corretta fruizione degli stalli.

18)l1 colore delle strisce pedonali è il bianco, come stabilito dall'art. 145 d�I Regolamento; nessun altro colore è consentito, ai sensi dell'art. 137, c. 6 del Regolamento.

Si è avuto modo di osservru·e negli tùlimi anni il proliferare di alcune iniziative, pw· ispirate dal desiderio di conseguire migliori condizioni di sicurezza stradale, che non incontrano il consenso di questo Ministero perché a volte risultano invece peggiorative, altre volte non adeguate allo scopo che si vogliono prefiggere, o addirittura in violazione di nom1e.

Si aJlude alla realizzazione di particolari colorazioni del fondo stradale (rosso, azzurro o verde) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali ed ai rialzi della piattaforma stradale in corrispondenza di attraversamenti pedonali o ciclabili o di intersezioni.

In merito a tale questione occorre premettere che non vi sono allo stato norme che impongono una partlcolare e diversa colorazione del manto stradale, per quanto in Italia la quasi totalità delle strade

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destinate al transito di veicoli a motore hanno pavimentazione in conglomerato bituminoso, cor:ne

noto di colore particolarmente scuro, tendente al nero, e con caratteristiche superficiali tali da garantire la migliore aderenza delle ruote dei veicoli.

Riguardando la questione sotto l'aspetto squisitamente strutturale, nulla vieta la realizzazione di un manto stradale di colore diverso per evidenziare particolari tratti di strada od evidenziare una specifica destinazione della stessa o di corsie riservate (ad es. intersezioni, aree pedonali, piste ciclabili, ecc ... ), se la colorazione è eseguita in pasta nel conglomerato, ed è dimostrato che gli

eventuali add·itivi non ne alterano le caratteristiche fisiche e meccaniche, ovvero si ottengano prestazioni comunque paragonabili e durature nel tempo anche in relazione al colore.

Diverso è l'approccio se la colorazione del fondo stradale è localizzata in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e realizzata utilizzando vernici o materiali simj]i. In tal caso si rientra a tutti gli effetti nel campo della segnaletica stradale m·izzontale e di conseguenza tale pratica è vietata.

Risulterebbe infatti in contrasto con quanto previsto all'art. I 37 conm,a 5 e 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, che elenca i colori che si possono impiegare per il segnalamento orizzontale e ne specifica l'impiego.

Anche la più recente norma. europea EN 1436, relativa alle prestazioni su strada della segnaletka orizzontale, non fa cem10 a colori diversi dal bianco e dal giallo.

Per le pavimentazioni vedi risposta al quesito 2).

19 ) 1 dossi artificiali di cui all'art. 179, c. 4 e seguenti del Regolamento possono essere posti in opera solo su strade residenziali, parchi pubblici e privati, residences, etc.

Anche all'interno dei parcheggi la loro installazione è ammessa in coerenza con le condizionj di circolazione imposte. Trattandosi di aree dove la circolazione avviene a velocità particolannente ridotta, anche la collocazione della segnaletica verticale non dovrebbe presentare particolari problemi, specie se la collocazione dei dossi è accorta.

20 ) Gli attraversamenti pedonali rialzati possono essere realizzali solo alle condizioni e nelle

dimensioni previste dalla tabella A 1.7a) del.l'allegato alla Circolare 08.06.2001 "Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana"; essi pertanto non possono essere equiparati tecnicamente ai rallentatori di velocità. Si riporta uno stralcio di parere già espresso in riferimento all'argomento:

"Per quanto attiene ai rialzamenti della piattaforma stradale, gli stessi sono in genere adottati dagli enti prop1ietari di strade come dispositivi per rallentare la velocità.

Le opere in questione non devono essere confuse con i dossi di ralllentamento della velocità

ru

sensi dell"arl. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione perchè la loro geometria è in genere diversa da quanto previsto nella norma richiamata.

Le stesse opere si configurano quale modifica del profilo longitudinale delle strade interessate e per esse non ci si può riferire strettamente a norme di segnaletica quanto a motivazioni tecniche, di opportunità o necessità che l'ente proprietario della strada può e deve valutare·•.

"In ogni caso la geometria deve garantire le necessarie minime condizioni di scavalcamento da parte dei veicoli, in particolare quelli con carenatura bassa, per cui si consiglia di valutare attentamente l'altezza del rialzo e la lunghezza delle rampe.

Dal 2009 il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha chiarito ogni aspetto

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SPESSO

non e colpa

di chi guida

ma di strade

di veicoli malcostruite

senza manutenzione

con vizi e difetti

Nel caso di incidente stradale, il primo passo è di non dare la colpa alla sfortuna e/o a chi guidava ma di chiedere tempestivamente alle autorità di far accertare se il tratto stradale è stato progettato

e costruito come previsto dalle norme e se è stato oggetto di una manutenzione e sorveglianza programmate per evitare la presenza

di pericoli alla circolazione stradale. Di far accertare se al gestore della strada ha ricevuto segnalazioni di pericoli alla circolazione stradale e non è intervenuto. In ultimo, se i veicoli coinvolti sono

presenti negli elenchi ufficiali e/o su internet per difetti di costruzione. Questo perché nei decenni è emerso che queste

MIGLIAIA DI MORTI, CENTINAIA DI MIGLIAIA DI FERITI, DECINE DI MIGLIAIA DI INVALIDI,

MILIARDI DI EURO A CARICO DELLA COLLETTIVITÀ, POLIZZE ASSICURATIVE SEMPRE PIÙ SALATE

SI PUÒ E SI DEVE EVITARLI,

DIPENDE DA TE

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