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CIRCOLAZIONE NAZIONALE

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Academic year: 2022

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Sambuca Val di Pesa, 11 dicembre 2017 A TUTTI I SOCI

CONFEZIONATORI Loro sedi

Oggetto: adempimenti relativi alla commercializzazione del vino.

Egregio Socio,

abbiamo provveduto a contattare l’Agenzia delle Dogane regionale in relazione agli adempimenti in oggetto e non ci è stata comunicata nessuna variazione rispetto allo scorso anno.

Vi inoltriamo pertanto promemoria scadenze e dei vari adempimenti inerenti la circolazione comunitaria e extracomunitaria del vino sia per i piccoli produttori che per i depositi fiscali.

Documentazioni periodiche

1. Il depositario autorizzato ed il piccolo produttore sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Dogane, l'elenco delle partite di vino avviate al transito intracomunitario, con cadenza mensile e più precisamente entro il 5° giorno successivo al termine di ciascun mese in cui sono state espletate le operazioni di esportazione.

A questo proposito ricordiamo che i depositi fiscali vino devono trasmettere esclusivamente in forma telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni mensili relative alle esportazioni intra comunitarie.

2. I depositi autorizzati, devono effettuare il versamento di € 103,29 alla Tesoreria Provinciale competente per il diritto di licenza annuale dal 1 al 16 DICEMBRE utilizzando il mod. F24 Accise (codice 2813) scaricabile dal sito www.agenziaentrate.it.

CIRCOLAZIONE NAZIONALE

La normativa prevede, due diverse tipologie legate al condizionamento del prodotto che valgono sia per i Depositi Fiscali che per i Piccoli Produttori:

a) Prodotti contenuti in recipienti di volume nominale fino a 60 litri (CONFEZIONATO).

In questo caso il documento da usare potrà essere, a scelta dell’azienda, o il DDT (Documento di trasporto) integrato da particolari indicazioni aggiuntive, o uno specifico documento di accompagnamento di prodotti vitivinicoli (decreto dirigenziale 14/4/99) la cui bozza è disponibile presso gli uffici del Consorzio.

b) Prodotti contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri (SFUSO).

In questo caso il documento necessario è il Documento di Accompagnamento (più conosciuto come DOCO) oppure l’MVV (vedi nostra nota del 23/07/2013).

Ricordiamo che anche i nuovi documenti MVV che scortano il prodotto sfuso devono essere convalidati attraverso uno dei seguenti sistemi:

(2)

a) timbratura successiva da parte degli Uffici Comunali o dagli Uffici territoriali dell’ICQRF (l’attuale sistema del “visto partire” dei DOCO”) entro e non oltre il 2° giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza. Sul documento vidimato dal Comune o ICQRF dovrà essere spuntato, nella casella 18, la dicitura “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto i) reg. 436/2009;

b) tramite PEC;

c) tramite microfilmatura con le modalità già applicate per i DOCO.

CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DI VINO IMBOTTIGLIATO (in recipienti di volume nominale inferiore ai 60 l.)

La circolazione del vino in ambito comunitario prevede due diverse tipologie legate alla figura dell'operatore mittente (Deposito Fiscale Autorizzato o Piccolo Produttore).

a) Spedizione effettuata da un Deposito Fiscale.

I depositi fiscali devono compilare l’ e-DA Documento di Accompagnamento elettronico attraverso un apposito software. Ovviamente copia cartacea con indicazione del numero di documento elettronico deve scortare il prodotto.

Il destinatario del vino dovrà essere un Depositario Autorizzato, o un Destinatario registrato o Destinatario registrato occasionalmente.

La circolazione del vino avviene scortata da una copia stampata dell’e-Da. Non prima del 7° giorno precedente la spedizione, l’azienda speditrice presenta la bozza di e-Da al sistema informatizzato in cui sono riportati tutti i dati obbligatori. A seguito della convalida della bozza di e-Da e dell’attribuzione del codice ARC (codice di riferimento amministrativo) da parte del sistema, l’azienda speditrice fornisce al trasportatore la copia stampata dell’e-DA.

Per ogni trasferimento di vino l’azienda speditrice è tenuta, tra l’altro, ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico l’ARC ed a constatare la conclusione della circolazione, annotando nel registro, accanto agli estremi dell’e-Da, quelli della convalida della nota di ricevimento.

Nel caso in cui il trasporto non avvenga, l’azienda speditrice presenta al sistema informatizzato, entro la data di spedizione indicata nell’e-DA, la bozza di messaggio di annullamento; a seguito della convalida di questo messaggio, nell’ipotesi in cui l’e-Da sia già stato annotato nel registro di carico e scarico, annota sul medesimo registro accanto ai dati dell’ e-Da, la dicitura “annullato”.

Durante la circolazione dei prodotti, se l’azienda speditrice modifica la destinazione indicata nell’ e- DA, la stessa presenta al sistema la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione e dopo la relativa convalida deve annotare sul registro gli estremi dell’e-Da modificato ed i dati relativi al nuovo destinatario. La medesima procedura è seguita nel caso di prodotti rifiutati dal destinatario.

Il trasporto dovrà essere garantito mediante deposito cauzionale da corrispondere con le modalità di rito (versamento diretto alla Cassa Depositi e Prestiti della Banca d'Italia o polizza fideiussoria);

l'ammontare della cauzione è pari al 10% dell'accisa vigente nel Paese comunitario di destinazione.

b) Spedizione effettuata da un Piccolo Produttore.

In questo secondo caso la normativa come indicato nella nostra nota del 23/07/2013 è cambiata e dal 1 agosto u.s. è necessario utilizzare un nuovo documento denominato MVV.

c) Gestione dei documenti di accompagnamento E-DA e MVV. e relativa contabilizzazione.

Secondo la normativa in vigore la registrazione di carico e scarico dell’E-DA di tipo elettronico è interamente effettuata attraverso il sistema informatico che produce l’E-DA stesso.

Per quanto riguarda il documento MVV che scorta il trasporto di vino destinato ad un Paese dell’Unione Europea o ad un Paese Terzo, spedito da un piccolo produttore, può non essere convalidato a condizione che sia del tipo prestampato dalle Tipografie autorizzate e al momento della compilazione venga spuntato, nella casella 18, la seguente dicitura:

“convalida ex art. 26, comma 1 lettera d) punto ii) secondo trattino, e comma 2 reg. 436/2009”.

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Come in passato anche per questo documento deve essere effettuata l’operazione di carico e successivo scarico su registro predisposto dall’azienda e poi vidimato dall’Agenzia delle Dogane.

CIRCOLAZIONE EXTRACOMUNITARIA (PAESI TERZI)

Per l'esportazione verso i Paesi terzi si deve distinguere a seconda che la dogana di uscita dall'Europa sia italiana o una Paese della UE diverso dall'Italia:

Dogana Italiana: si deve allegare solo il documento di trasporto come per il transito nazionale.

Su questo aspetto si è determinata una enorme confusione in questi ultimi mesi, che malgrado tutto permane, in quanto l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha fornito interpretazioni difformi da quelle fino ad oggi adottate dall’Agenzia delle Dogane.

Peraltro questa difformità non è stata ad oggi superata, così che si è generata la situazione per cui alcuni uffici doganali richiedono E-Da o MVV anche per esportare verso Paesi Terzi ed altri che invece non hanno applicato alcuna modifica alle usuali modalità di spedizione.

Dogana di Paese UE (diverso dall'Italia): si deve redigere E-D.A. (per i depositi fiscali che dovranno anche versare la cauzione) o MVV (per i piccoli produttori).

FURTO, SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DI EDA. O MVV

Vorremmo in breve farVi presente le modalità di comportamento nel caso in cui si verifichi furto, smarrimento o distruzione della copia cartacea del E-D.A. o MVV. durante il trasporto da parte del vettore. L'incaricato del trasporto dovrà provvedere a fare denuncia al più vicino comando territoriale di polizia, indicando tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Presso l’Agenzia delle Dogane di competenza del mittente sarà possibile ottenere le copie del documento smarrito previa presentazione della denuncia e della copia n. 1 del documento, conservata presso il mittente stesso.

OMAGGI CAMPIONI PER ASSAGGIO CAMPIONI GRATUITI

Facciamo presente che per l’invio all’interno della Comunità Europea di piccoli quantitativi di vino imbottigliato destinato a campionature ed omaggi non esiste, purtroppo, a livello di normativa fiscale alcuna deroga alla procedura sopra indicata per la commercializzazione.

NUOVA SEDE AGENZIA DOGANE FIRENZE

Vi riportiamo qui di seguito il nuovo indirizzo e recapito dell’Ufficio delle Dogane di Firenze che è recentemente variato:

Ufficio delle Dogane di Firenze

50019 via S.Croce all’Osmannoro, 24–Sesto Fiorentino (Fi)

Telefoni 0039 055 7366264 – 0039 055 7366294 - 0039 055 7366265 Fax 0039 055 7366306 – 0039 055 2396995

dogane.firenze@agenziadogane.it dogane.firenze@pce.agenziadogane.it http://www.agenziadogane.it

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti Carlotta Gori DIRETTORE

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ADEMPIMENTI PER I DEPOSITI FISCALI

Si riassumono qui di seguito gli ulteriori adempimenti riguardanti i DEPOSITI FISCALI (art. 7 d.m.

153/2001)

Documentazioni periodiche da fornire all’Agenzia delle Dogane competente

1. I depositi autorizzati,- entro e non oltre il 15 GENNAIO (se non già inviato alla scadenza del 15 agosto con dati relativi alla campagna vendemmiale 31/7 – 1/8) dell'anno successivo a quello cui si riferisce i dati devono fornire all’Agenzia delle Dogane:

- prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione del vino, del movimento dell’imposta e della relativa garanzia (Vedi ALLEGATO)

Documentazioni periodiche da tenere in azienda

2. I depositi autorizzati devono redigere per lo meno una volta all’anno:

- un inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;

- il bilancio di materia distintamente per sezioni di impianto con l’indicazione delle rese di lavorazione; l’Ufficio competente ci ha però rassicurato che tale bilancio può essere sostituito dal registro di carico/scarico della vinificazione.

- il bilancio energetico, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell’impianto.

- diagramma quantificato del flusso di materia.

Riteniamo sufficiente che tale diagramma sia predisposto secondo un criterio percentuale (es. fatto 100 la quantità di vino prodotto indicare in percentuale le quantità di prodotti a monte del vino - uve, mosti, etc - che lo hanno determinato e le percentuali di perdite -vinaccia, feccia, evaporazioni). Tale diagramma deve essere predisposto e allegato anche alla richiesta iniziale di deposito fiscale.

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PROSPETTO RIEPILOGATIVO PREVISTO

DALL’ART 7 comma 2 lett. a) DEL DECRETO 153/2001

PRODUZIONE VINO ANNO 2017

DO/IG HL _______________ VINO generico HL _________________

GIACENZA VINO ANNO 2017 (31/07/2017)

DO/IG HL _______________ VINO generico HL _________________

MOVIMENTAZIONE VINO DALL 01/01/2017 AL 31/12/2017

MOVIMENTAZIONE QUANTITA (hl)

VENDITE IN ITALIA

VENDITE INTRACEE

VENDITA EXTRACEE

MOVIMENTI ACCISA per ESPORTAZIONE VINI INTRACEE DALL’ 01/01/2017

AMMONTARE DEL DEPOSITO CAUZIONALE €

IMPEGNO MASSIMO nel corso dell’anno €

DISPONIBILITA’ AL 31/12 €

Si allega inoltre fotocopia dei movimenti dettagliati dell’accisa con indicazione del destinatario e degli estremi del documento di accompagnamento (e-DA).

Riferimenti

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