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Trib. Vicenza, Sent.,

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Il presente documento è conforme all'originale e messo a disposizione da Centro Studi Antiriciclaggio & Anticorruzione

Trib. Vicenza, Sent., 09-04-2016

CAUSE DI NON PUNIBILITA' CONCORSO NEL REATO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VICENZA - Sezione Penale -

in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Elena GARBO alla pubblica udienza del 09/02/2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo (...) la seguente

SENTENZA (art. 544 3 comma C.P.P.) nel procedimento a carico di:

1) (...) A(...)

libero - presente 2) (...)

libero - assente

a) del delitto di cui agli artt. 40 co. 2 e 110 c.p.; 36, 37, 52 e 55 co. 4 D.Lgs. n. 231 del 2007 perché, in concorso fra loro, - il (...) nella veste di amministratore unico della (...) s.p.a.;

- il (...) in qualità di presidente del collegio sindacale (...) all'ago. 10;

- la (...) come sindaco effettivo del collegio sindacale (...) all'ago. 10;

- il (...) in qualità di presidente del collegio sindacale (...) l'ago. 10;

- il (...) nella veste di sindaco effettivo del collegio sindacale della (...) Italfiduciaria (///) dall'ago. 10;

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- il (...) come sindaco effettivo del collegio sindacale della (...) s.r.l. già omettavano di effettuare le registrazioni di cui all'art. 36, ovvero le effettuavano in modo incompleto.

In particolare il (...) teneva l'archivio unico informatico:

1. in modo incompleto, non riferendolo alla globalità dei mandati fiduciari in essere;

2. non riferendolo ai rapporti detenuti nello Stato ma solo a quelli gestiti all'estero;

3. annotando le operazioni in modo generico, con diciture (quali, ad es., scarico liquidità) prive delle necessarie indicazioni sostanziali (dati del beneficiario, numero del rapporto, indicazione del paese estero, dati sui conti di appoggio e di passaggio, destinazione delle somme, etc.).

Infine ometteva di annotare tutte le attività finanziarie collegate alle operazioni bancarie riguardanti i seguenti mandati:

4.1(...) 4.2(...) 4.3(...) 4.4 (...) 4.5(...) 4.6(...) 4.7(...) 4.8(...) 4.9(...) 4.10(...)

Complessivamente la sua condotta determinava l'omissione della registrazione di operazioni finanziarie per un ammontare quantificabile in almeno Euro 180.855.849,00.

Gli altri prevenuti, membri del collegio sindacale, rendevano possibile tale condotta omettendo di esercitare adeguatamente la funzione di controllo di cui all'art. 52, non avendo mai verificato in concreto le modalità di registrazione adottate dal (...) nell'archivio unico informatico né avendo svolto attività positive finalizzate al controllo de(///) rispetto degli adempimenti in materia.

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b) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 52 co. 2 lett. a) e 55 co. 5 D.Lgs. n. 231 del 2007 perché, nella qualità sub a), omettevano di comunicare all'autorità di vigilanza che la (...) già (...) non aveva adottato la funzione antiriciclaggio di cui al provvedimento 10 mar. 11 della Banca d'Italia.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

(...) sono stati citati a giudizio per rispondere della violazione della normativa antiriciclaggio per l'omessa o incompleta registrazione, nell'archivio unico informatico della società (...) di alcune operazioni afferenti ad una parte dei mandati gestiti dalla società fiduciaria (art.55 co.4 D.Lgs. n. 231 del 2007).

A (...) la condotta viene addebitata quale soggetto responsabile, in quanto amministratore unico della società, della gestione dell'archivio unico informatico.

A (...) membri del collegio sindacale, la condotta viene contestata quale conseguenza della violazione dell'obbligo di controllo previsto dall'art. 52.

Ai soli (...) viene, inoltre, contestato il reato di cui art.55 co.5 D.Lgs. n. 231 del 2007 per aver omesso di comunicare all'autorità di vigilanza che la società di cui erano sindaci non aveva adottato la funzione antiriciclaggio di cu al provvedimento della Banca di Italia del 10.3.2011 e ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 52 co.2 A).

Ora, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il delitto di cui al capo A non è più previsto dalla legge come reato, trattandosi di fattispecie punita con sola pena pecuniaria e non inclusa nell'elenco dei reati esclusi dalla depenalizzazione, allegato al decreto.

L'art. 1 del d.lvo.8/16 prevede, infatti, che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con le sole esclusioni ivi previste, tra cui non rientra, appunto, le fattispecie di cui all'art.55 co.4.

La nuova normativa trova applicazione anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto per espressa previsione dell'art.8 co.1.

Ai sensi dell'art. 9 co.3 quando, l'azione penale è già stata esercitata e il procedimento è pendente il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1 ovvero all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.

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Tuttavia, in ordine alla pronuncia di assoluzione perché il fatto non è previsto dalle legge come reato, va ricordato che le SU della Corte Suprema di Cassazione hanno affermato la prevalenza della formula assolutoria nel merito laddove emergano elementi per escludere la sussistenza del fatto (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011), stante le conseguenze che possono altrimenti rilevare in ambito extrapenale.

Nel caso di specie, il completamento dell'istruttoria dibattimentale non può esimere dall'osservazione che il compendio probatorio non è stato in grado di offrire adeguato supporto all'ipotesi accusatoria.

In primo luogo per le modalità acquisitive dei dati registrati nell'archivio.

E' emerso, infatti, che non era stata effettuata alcuna acquisizione informatica dell'archivio, ma i verbalizzanti si erano limitati a richiede alla parte (cioè ai soggetti presenti al momento dell'accesso, (...) la stampa dell'archivio unico informatico e a visionare i file dell'archivio gestionale.

I militari avevano, poi, concentrato l'attenzione su venticinque clienti estratti a campione, venti dei quali scelti tra i soggetti che avevano aderito allo scudo fiscale e si erano rivolti alla fiduciaria per la gestione dell'emersione e altri cinque clienti a movimentazione ordinaria.

Peraltro, solo su alcuni era stata rilevata l'omessa registrazione di alcune operazioni, che, comunque, trovavano puntuale riscontro e documentazione nella documentazione cartacea detenuta dalla società all'interno del fascicolo relativo a ciascun cliente e offerta in visione alla G.d.F. in un'ottica pienamente collaborativa.

E', poi, emerso che la (...) nel 2011 aveva in uso due software gestionali (certificati allo scopo) per la tenuta dell'archivio unico informatico: il sistema (...) , curato dall'impiegata (...) e il (...) curato da (...) sui quali venivano registrati tutti i dati delle operazioni compiute.

I due sistemi operavano congiuntamente perché la società stava operando la trasmigrazione tra il sistema (...) e il (...) La mancanza di una procedura informatica garantita di consultazione degli archivi (i testi di p.g. hanno spiegato di non avere effettuato alcuna operazione di estrazione dati) che consentisse di prendere visione di tutti i dati ivi inseriti (che, come spiegato dal consulente (...) , si caratterizzano per essere iscritti in interfacce progressive) mina irrimediabilmente la conclusione di carenza di registrazione che sta alla base della contestazione sub A e che è stata fermamente respinta dalle testimoni (...) che, occupandosi della tenuta dei gestionali, hanno spiegato le modalità di inserimento dei dati e la completezza degli stessi.

Né la G.d.F. aveva provveduto ad estrarre copia informatica di quei gestionali, che avrebbe consentito di cristallizzare i dati ivi contenuti, in modo da poter valutare, in sede dibattimentale, la completezza o meno degli stessi.

Peraltro, l'ipotesi di una volontaria (trattandosi di reato doloso) e carente registrazione dei dati sull'archivio unico informatico mal si concilia con la completezza dei dati relativi alle operazioni effettuate dalla società che, invece, risultavano contenuti nei fascicoli cartacei di ciascun mandato (fascicoli da cui la teste (...) dichiarato trarre gli elementi per l'inserimento nel programma senza che nessuno le avesse mai indicato di omettere alcunchè) nonché con il fatto che le

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operazioni di cui sarebbe contestata l'omessa registrazione non presentavano peculiarità che avessero potuto giustificare la non registrazione rispetto ad altre operazioni analoghe, che, pure, invece, erano state regolarmente inserite.

Anzi, l'utilizzo di due gestionali - il (...) peraltro, adottato perché consentiva una maggiore completezza - appare finalizzato a consentire, piuttosto, l'ampliamento delle informazioni inseribili nell'archivio unico informatico e non certo l'omissione delle stesse.

Ancora, nel 2008 la dott.ssa (...) era stata incaricata dalla collega (...) di verificare il rispetto, da parte di (...) della normativa antiriciclaggio; cosa che era stata fatta accertando l'idoneità dei gestionali adottati per la tenuta dell'archivio unico informatico, le modalità di inserimento dei dati (verificando a campione alcune operazioni) e la trasmissione mensile all'Ufficio Italiano Cambi.

Conclusivamente vanno evidenziati in ordine al capo A tali aspetti:

- La carenza assoluta di prova in ordine all'effettiva omessa registrazione delle operazioni menzionate, attese le modalità con cui era stato visionato l'archivio unico informatico.

- Le modalità di tenuta dell'archivio informatico e di inserimento dei dati nonché la tipologia di anomalie addebitate assolutamente incompatibili con il dolo.

- L'assenza di qualsivoglia pratica ingerenza dell'imputato (...) sulla tenuta dell'archivio, gestito esclusivamente dalle impiegate e dalla

- La presenza di gestionali certificati per la tenuta dell'archivio informatico, la regolare trasmissione dei dati all'autorità competente (Ufficio Italiano Cambi prima, Banca d'Italia poi), la verifica in concreto eseguita quale consulente dalla dott.ssa (...) escludono carenze dell'organo di controllo, nei cui verbali, peraltro, come riferito dal teste (...) risultava attestata la verifica dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, senza che i sindaci potessero avere elementi per indurli a ritenere che vi fossero delle omissioni nelle registrazioni che imponesse loro un onere di intervento.

Quanto al capo B di imputazione (che peraltro viene contestato dal marzo 2011 con riferimento ad un provvedimento - 10.3.11 della Banca d'Italia - che era entrato in vigore solo nel successivo mese di settembre), è emerso che la funzione antiriciclaggio era stata adottata quantomeno internamente alla società, nella persona dell'amministratore, ma non era stata esternalizzata (mera facoltà e non un obbligo, secondo le disposizioni della Banca d'Italia) e tale possibilità di gestione interna della funzione era offerta dalla stessa circolare della Banca di Italia che si assume violata (cfr. ct Salvatore Ruotolo, pagg.25, 26 verb.ud.24.11.15) quando ci si trovava di fronte a strutture semplici rappresentate, come nel caso di specie, da un organo monocratico (amministratore unico), rispetto alle quali il principio di proporzionalità richiamato dalla stessa circolare escludeva la creazione di sovrastrutture.

Circolare che - va aggiunto - si inserisce nel contesto di una normativa di tutt'altro che agevole interpretazione, tant'è che la stessa applicazione di tale disposto alla società fiduciaria in oggetto non pare così scontata, tenuto conto che, nell'indicare i destinatari, la circolare menziona le società fiduciarie di cui all'art. 199 TUF (pag.8 letti).

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Infine, non si può non osservare che trattasi anche in questo caso di reato di natura dolosa, che la funzione antiriciclaggio era stata pacificamente assunta da (...) amministratore unico della società, soggetto che nello stesso provvedimento della Banca d'Italia rivestiva la carica cui, in tali forme societarie, andava attribuita tale funzione, sicchè l'assenza della nomina formale non pare significativa di una condotta dolosamente omissiva, potendosi legittimamente interpretare l'intricata normativa come attribuente ex lege la funzione antiriclaggio all'amministratore unico della società, senza necessità di ulteriori formalizzazioni.

Né del resto sono emerse interessenze tra i sindici e l'amministratore unico della società tali da poter legittimare da parte dell'organo di controllo una compiacente condotta di occultamento.

Si è, quindi, deciso come da dispositivo.

Il termine per la, motivazione viene indicato in giorni 60 in ragione della complessità e del carico giudiziario.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p.

Assolve

Gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti perchè il fatto non sussiste.

Motivazione differita al 60 giorno.

Così deciso in Vicenza, il 9 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2016.

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