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Dal 1 gennaio 1996, la pensione sociale è stata sostituita con l assegno sociale a norma dell art. 3 della L. 335/1995.

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L’art. 3, 6° comma, della L. 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce che dal 1° gennaio 1996 in luogo della pensione sociale, ai cittadini italiani è corrisposto un assegno sociale, non reversibile fino ad un ammontare annuo stabilito dalla legge. Se il soggetto possiede redditi propri, l’assegno è attribuito in misura ridotta fino alla concorrenza dell’importo. Tale assegno spetta anche ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno.

La pensione sociale era un istituto di natura assistenziale regolata dall’art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, che prevedeva per i cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che

avessero compiuto 65 anni, che non risultassero iscritti nei ruoli dell’imposta di ricchezza mobile e, se coniugati, il coniuge non risultasse iscritto nei ruoli dell’imposta complementare sui redditi, era corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile da ripartire in 13 rate mensili, a condizione che non avessero titolo di rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l’esclusione dell’assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate, con carattere di continuità, dallo Stato, da altri enti pubblici o da paesi esteri e che, comunque, non fossero titolari di redditi di qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello della pensione sociale annuo, dal calcolo dei redditi era escluso il reddito domenicale della casa di residenza.

Dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale è stata sostituita con l’assegno sociale a norma dell’art. 3 della L. 335/1995.

Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani o equiparati  che abbiano:

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– residenza in Italia; 

– 65 anni di età; 

– reddito zero o nei limiti stabiliti dalla legge. 

Ogni anno, la legge stabilisce i limiti del reddito e bisogna tener conto se il soggetto che vuole ottenere l’assegno sociale sia solo o coniugato. 

Per il 2006, tali limiti sono pari a Euro 4.962,36 annui se il richiedente è solo; Euro 9.924,72 annui se è coniugato.

L’importo dell’assegno sociale, per il 2006, è pari a Euro 381,72; invece, l’importo della pensione sociale, per il 2006, è di Euro 314,58.

In caso di morte del titolare dell’assegno sociale, questi non spetta ai familiari. A differenza di quanto previsto per la pensione sociale, l’assegno, o una quota di esso, spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale di importo superiore al limite individuale, purché il reddito complessivo cumulato con il coniuge sia inferiore al relativo limite di legge. 

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Per avere l’assegno sociale, l’interessato deve presentare domanda su un apposito modulo (AS1) in carta semplice, presso qualunque sede dell’Inps, direttamente o tramite un Patronato.

Alla domanda vanno allegati un’autocertificazione dei dati personali e la dichiarazione della situazione reddituale. Nel caso in cui la domanda fosse respinta, il richiedente potrà 

presentare, entro 90 giorni dal ricevimento della lettera AR, ricorso, in carta semplice, al Comitato provinciale dell’Inps. 

In caso di indebita percezione di aumenti della pensione sociale di cui all'art. 2, L. 15 aprile 1985, n. 140, ci sarà la comminazione, da parte dell'Inps, della pena pecuniaria (pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite dall'interessato) prevista dal 9° comma dello stesso articolo.

I redditi che vengono considerati ai fini della determinazione dell’assegno/pensione sociale sono: 

- le pensioni di guerra; 

- le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;

- le rendite vitalizie pagate dall'Inail;

- le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio militare di leva; 

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- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta come le vincite per concorsi a premio;

- i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di

mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);

- i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, ecc);

- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; 

- l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente. 

Non rientrano, nei succitati redditi: 

- le competenze arretrate soggette a tassazione separata; la casa di proprietà in cui si abita; 

- i trattamenti di famiglia; 

- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni; 

- la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 

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1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale; 

- le indennità di accompagnamento di ogni tipo; 

- gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi 

di invalidità permanente assoluta; 

- l’indennità di comunicazione per i sordomuti; 

- l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

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