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LE REGOLE DEL PIEMONTE OGGI

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(1)

GUIDA n°39 Edizione dell’ 14 marzo 2021

A cura dei servizi legislativi e legali

dell’Ascom con il coordinamento dell’Avv. Claudio Ferraro

LE REGOLE DEL PIEMONTE OGGI

LE REGOLE

DEL PIEMONTE

OGGI

(2)

Presentiamo il contenuto dei provvedimenti del Governo e Regionali in lettura congiunta, alla luce degli ultimi

provvedimenti succedutisi con esplicito riferimento a quelli vigenti alla data del

15 Marzo 2021 ovvero

DPCM 2 marzo 2021 2021 in vigore dal 6 Marzo 2021. DL 12 marzo 2021. D.L n. 45 del 23 febbraio 2021 in vigore dal 24 febbraio 2021. Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2021, n. 30 del 3 marzo 2021; Decreto del Presidente

della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 32 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 33; DL 12

Febbraio 2021 in vigore dal 15 febbraio; DM della salute 12 marzo 2021 in vigore dal 15 marzo 2021 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 35 sino al 20 marzo 2021 Decreto del Presidente della Giunta Regionale

12 marzo 2021, n. 36 sino al 27 marzo 2021

Le Regioni hanno facoltà di prevedere diverse misure di prevenzione, ma solo più restrittive in forza della sentenza della Corte Costituzionale 15 gennaio 2021, che ha ascritto la materia della lotta alla pandemia come intervento mirato alla profilassi internazionale, di competenza esclusiva dello Stato.

Le Regioni o singole zone delle stesse possono avere regolamentazioni differenziate in base al livello di rischio determinato per esse dal Ministro della salute, sentiti i presidenti delle stesse, ed alla loro conseguente classificazione (sulla base di tutte le valutazioni dalla norma previste e miratamente sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati) con riferimento all’entità del contagio da coronavirus e fissato in:

1) di attenuata gravità (Giallo), 2) di elevata gravità (Arancione) 3) di alta gravità (Rosso).

PREMESSA

(3)

Il DPCM 2/3/2021, stabilisce che il Ministero della Salute possa individuare delle Regioni che in virtù di un livello di rischio basso, 50 casi su 250000 abitanti possono collocarsi in area “bianca”. In questo caso, cesserebbero di applicarsi le misure restrittive relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate all’art. 1 del DPCM sopra descritte, continuando a trovare applicazione le generali misure di prevenzione del contagio previste dal DPCM (es.

distanziamento interpersonale di almeno un metro) e le specifiche misure di contenimento del settore di riferimento adottate con i protocolli e/o linee guida allegati al provvedimento.

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Il presente commento presenta tutti i vincoli collegati alle varie colorazioni, che ormai vanno presentate unitamente essendo la successione nel tempo delle stesse troppo stringenti e potendosi avere diverse colorazioni anche nell’ambito della stessa Regione.

PREMESSA

(4)

Regime speciale introdotto dal Decreto Legge di Pasqua dal 15 Marzo al 6 aprile 2021

Dal 15 Marzo 2021 al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite dai per la zona arancione a livello nazionale

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive

nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Il Piemonte, in base all’ordinanza del Ministro della salute 12 Marzo 2021, in vigore sino al 30 marzo 2021, dal 15 Marzo 2021 il colore è rosso.

PREMESSA

(5)

Nella Regione Piemonte peraltro in forza Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2021, n. 28 e n.

30, prorogati dal dpgr 36 del 12/3/2021 sino al 20 marzo 2021 con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico:

- nel territorio dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, siti nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe, siti nella Città Metropolitana di Torino, si applicano le misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa ai sensi dei vigenti provvedimenti nazionali;

- nel territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino

3) per i territori sopra citati sono adottate, inoltre, le seguenti misure:

a. si svolgono esclusivamente con modalità a distanza tutte le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni;

b. sono sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché le scuole dell’infanzia, statali e paritarie aventi sede nel territorio dei predetti Comuni;

PREMESSA

(6)

c. nelle scuole di ogni ordine e grado dei predetti Comuni: le attività di laboratorio sono sospese; resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; d. è fatto obbligo alle Scuole primarie e alle Istituzioni Scolastiche Superiori di I e II Grado di disporre la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni;

3) nei comuni in zona rossa, le Aziende Sanitarie Locali, con il supporto del DIRMEI, sono tenute a predisporre specifici piani vaccinali anti-COVID-19 al fine aumentare i livelli di protezione dei soggetti a maggior rischio di infezione;

4) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Per la D.p.g.r, n. 35 del 12 marzo 2021 della Regione Piemonte, a decorrere dalle ore 19,00 del 13 marzo 2021 e sino al 27 marzo 2021 compreso, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, nel territorio dei Comuni di Borgo San Dalmazzo e Boves, sito nella Provincia di Cuneo, si applicano le misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa ai sensi dei vigenti provvedimenti nazionali;

Sui provvedimenti del Governo da presentare al Parlamento il giorno successivo e di durata non superiore ai 50 giorni, in base alle modifiche apportate dal DL 158/2020, deve essere riferito alle Camere ogni 15 giorni.

PREMESSA

(7)

LA VIGENZA

DPCM 2 marzo 2021 2021 in vigore dal 6 Marzo 2021 ha vigenza sino al 6 aprile 2021.

Il D, L n. 45 del 23 febbraio 2021 in vigore dal 24 febbraio 2021 sino al 27 marzo 2021.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 32 sino al 6 aprile 2021

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 33 sino al 20 marzo 2021

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 35 sino al 20 marzo 2021

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 36 sino al 27 marzo 2021

L’Ordinanza del Ministro della Salute 12 marzo 2021, in base ai dati epidemiologici fissa per il Piemonte la zona rossa sino al 30 marzo 2021, unitamente a Lombardia, Emilia, Friuli, Lazio e Veneto

E’ possibile in base al DPCM di concerto con il Presidente della regione, che il Ministro della salute, sentita cabina di regia e CTS, esenti alcuni territori della stessa regione dall’applicazione del regime previsto per zona arancione o rossa

Rimangono in vigore le misure minime di contenimento

del contagio da COVID-19 comprese le Linee guida per

la riapertura delle attività economiche, produttive e

ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome, integrate e modificate l’8/10/2020 che si

riportano in allegato alla presente.

(8)

LA VIGENZA

Rimangono in vigore:

- le disposizioni in materia di svolgimento delle sedute degli organi collegiali, previste dall’articolo 73 del D.L.

n. 18/2020

- le disposizioni sull’utilizzo dati personali dell’applicazione Immun i di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. n. 28/2020

- il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Con DGR 123 ai fini dell’applicazione del lavoro agile come disposto nel Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale indicata al punto a) dell’articolo 3 è del 75%

- l’art. 232, commi 4 e 5, del D.L. n. 34/2020, secondo cui per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, oltreché dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei

Carabinieri.

(9)

ATTIVITA’ APERTE IN BASE A PROTOCOLLI DI SICUREZZA

In base al D. L. n. 33/2020, convertito in legge, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza

delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni

monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori e, in

relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza

del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio

sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero

della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato

tecnico-scientifico.

(10)

ATTIVITA’ APERTE IN BASE A PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive

industriali e commerciali rispettano i contenuti del

protocollo condiviso di regolamentazione delle misure

per il contrasto e il contenimento della diffusione del

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24

aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i

rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del

COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il

protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore

del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo

2020.

(11)

ZONA GIALLA/ZONA ARANCIONE

1)Le attività commerciali al dettaglio al dettaglio, senza limiti di merceologia si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

2)Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali

3)Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

ATTIVITA’

COMMERCIALI

(12)

ATTIVITA’

COMMERCIALI

Sono aperti indipendentemente dalla tipologia di attività svolta i mercati all’aperto.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, allegate al presente commento

Resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Orario di apertura degli esercizi commerciali consentito sino alle ore 21

E’ fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche

– anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00

alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al

dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di

alimenti e bevande.

(13)

ATTIVITA’

COMMERCIALI

Per altri prodotti consentita vendita per asporto sino alle ore 22

E’ fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

Le attività commerciali al dettaglio aperte, si svolgono a condizione che:

vi sia la distanza interpersonale di un metro gli ingressi avvengano in modo dilazionato

che sia impedito di sostare nei locali più tempo del necessario all’acquisto

siano applicati i protocolli di sicurezza.

.

Ai negozi ed agli altri esercizi di commercio al dettaglio è consentita la consegna dei prodotti a domicilio del consumatore, nel rispetto dei requisiti igienico sanitario sia per il confezionamento che per il trasporto.

Il titolare potrà organizzare la consegna a domicilio:

• In proprio

• Attraverso corrieri

• Attraverso piattaforme

(14)

ATTIVITA’

COMMERCIALI

Debbono evitarsi al momento della consegna contatti personali a distanza inferiore al metro e senza utilizzo di mezzi di protezione personale.

Debbono essere anche rispettate le normative commerciali e fiscali.

In Piemonte (Dpgr n.32/ 33/36)

l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

dalle ore 18,00 del 13 marzo 2021 sono chiusi,

indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i

mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi

alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, come previsto

all’articolo 45 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

(15)

ATTIVITA’

COMMERCIALI

ZONA ROSSA (PIEMONTE)

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sotto individuate, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi ovvero:

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con

prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati,

supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri

esercizi non specializzati di alimenti vari) x Commercio al

dettaglio di prodotti surgelati x Commercio al dettaglio in

esercizi non specializzati di computer, periferiche,

attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di

consumo audio e video, elettrodomestici x Commercio al

dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in

esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli

esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche

e liquidi da inalazione x Commercio al dettaglio di

carburante per autotrazione in esercizi specializzati x

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e

per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

(codice ateco: 47.4) x Commercio al dettaglio di

ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione

(incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati x

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari x

Commercio

(16)

ATTIVITA’

COMMERCIALI

al dettaglio di macchine, attrezzature per giardinaggio

x specializzati x Commercio al dettaglio di libri in

esercizi specializzati x Commercio al dettaglio di

giornali, riviste e periodici x Commercio al dettaglio di

articoli di cartoleria e forniture per ufficio x

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per

bambini e neonati x Commercio al dettaglio di

biancheria personale x Commercio al dettaglio di

articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

in esercizi specializzati x Commercio di autoveicoli,

motocicli e relative parti ed accessori x Commercio al

dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati x

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi

specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di

medicinali non soggetti a prescrizione medica) x

Commercio al dettaglio di articoli medicali e

ortopedici in esercizi specializzati x Commercio al

dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di

erboristeria in esercizi specializzati x Commercio al

dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti x

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti

per animali domestici in esercizi specializzati x

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e

fotografia x Commercio al dettaglio di combustibile

per uso domestico e per riscaldamento x Commercio

al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la

lucidatura e affini x Commercio al dettaglio

(17)

ATTIVITA’

COMMERCIALI

di articoli funerari e cimiteriali x Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati x Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, corrispondenza, radio, telefono x Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

2) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di

attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

3) Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie

ATTIVITA’

COMMERCIALI ALL’INGROSSO

Aperte le attività di commercio all'ingrosso con le

prescrizioni di cui alle “Linee guida per la riapertura delle

Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate al

presente commento.

(18)

PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE TIPOLOGIE

ZONA GIALLA

1) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.

2) Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

3) Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

4) Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

5) Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice A TECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

- Le attività di cui sopra restano consentite a

condizione che le regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la

compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri

territori e che individuino i protocolli o le linee guida

applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio

(19)

PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE TIPOLOGIE

di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

- Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui ai protocolli di sicurezza.

- Restano comunque aperti gli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di

servizio e rifornimento carburante situate lungo le

autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e

negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di

assicurare in ogni caso il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro.

(20)

PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE TIPOLOGIE

ZONA ARANCIONE/ZONA ROSSA (PIEMONTE)

1) Sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti gelaterie e pasticcerie).

2) Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, sino alle ore 22, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con divieto di consumo nelle adiacenze del locale.

3) Per gli esercizi che svolgono come attività prevalente

una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (bar e

altri esercizi simili senza cucina) è stato previsto l’obbligo

di sospendere il servizio di asporto alle 18.00.

(21)

PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE TIPOLOGIE

4) In ogni caso, permane il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le 18.00 e il divieto per tutti gli esercizi di vendita alcoolici dalle 20 alle 7 del mattino

5) Continuano ad essere consentiti i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure dell’Accordo Governo Parti Sociali del 14.03.2020.

6) Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

7) Aperti i pubblici esercizi nelle aree di servizio e distribuzione carburanti lungo gli itinerari europei E44 ed E55, porti ed interporti.

In Piemonte (Dpgr n. 32/ 33) Zona arancione rinforzata In Piemonte (Dpgr n. 32/ 33)

si raccomanda fortemente, per le attività di ristorazione,

la vendita con consegna a domicilio in luogo dell’asporto

(22)

MUSEI, ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA

ZONA GIALLA

1) Musei ed altri istituti e luoghi della cultura aperti e mostre aperte al pubblico dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Debbono essere adottati i protocolli delle regioni o province autonome riconosciuti a livello nazionale

-A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

-Sospeso il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

ZONA ARANCIONE/ZONA ROSSA (PIEMONTE)

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico

dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad

eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono

offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il

rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza

epidemica.

(23)

TEATRI, CINEMA,

SALE CONCERTO, LIVE CLUB E IN ALTRI LOCALI CON SPAZI ALL’APERTO

ZONA GIALLA

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

-A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente çon posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

-La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e,comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto ea 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

- Le attività devono svolgersi nel rispetto delle norme

ministeriali e nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di

riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per

protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.

ZONA ARANCIONE/ZONA ROSSA (PIEMONTE)

Attività sospese

(24)

CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, SALE DA BALLO E DISCOTECHE, FESTE E CERIMONIE,

SAGRE E FIERE

ZONA ARANCIONE/ZONA ROSSA (PIEMONTE)

I. Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano

luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

ZONA BIANCA

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in

spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni

fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano

luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati,

all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli

eventi e alle competizioni sportive.

(25)

CONVEGNI, CERIMONIE PUBBLICHE E RIUNIONI

ZONA ARANCIONE/ZONA ROSSA (PIEMONTE)

1. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con

modalità a distanza.

2. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in

assenza di pubblico.

3. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo

la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in

modalità a distanza.

ZONA BIANCA

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito

soltanto in forma statica.

(26)

ATTIVITA’ DI SALE GIOCHI, PARCHI TEMATICI E DI

DIVERTIMENTI

ZONA ARANCIONE/ZONA ROSSA (PIEMONTE)

1)Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte

all'interno di locali adibiti ad attività differente.

2)Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l'accesso di bambini e

ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non

formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di

adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento

per le politiche della famiglia .

(27)

STRUTTURE RICETTTIVE

ZONA ARANCIONE/ZONA ROSSA (PIEMONTE)

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a ridurre il rischio di contagio delle diverse tipologie di strutture ricettive.

I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

a) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

b) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per

le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;

d) l'accesso dei fornitori esterni;

e) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;

g) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di

prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

E’ consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli

alloggiati.

(28)

ZONA ARANCIONE/ZONA ROSSA (PIEMONTE)

Possono essere operativi le attività professionali quindi continuano a rispettare le seguenti raccomandazioni:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile modalita' a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per indipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di

strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

STUDI PROFESSIONALI

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Anche per quanto riguarda le attività produttive

(manifatturiere, artigianali, industriali...), già riaperte si

applicano i protocolli contenuta nelle “Linee guida per la

riapertura delle Attività Economiche, Produttive e

Ricreative”.

(29)

IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI

ZONA GIALLA/ZONA ARANCIONE

1) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

2) Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso d1 spogliatoi interni a detti circoli;

3) Sono altresì consentite le attività dì palestre,

piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per

l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di

assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono

consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle

dei centri di addestramento e delle strutture dedicate

esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in

uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si

svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida

vigenti.

(30)

IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI

4) Rimangono consentite quelle di interesse nazionale promosse da Coni, Cip in impianti chiusi o all’aperto, ma senza presenza di pubblico.

5) Sospeso lo sport da contatto fatto salvo deroga agonismo eventi e competizioni di interesse nazionale

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

ZONA ROSSA (PIEMONTE)

1) Sospese le deroghe per le attività sportive in

centri all’aperto e di interesse nazionale nonchè gli eventi

2) È consentito svolgere individualmente attività

motoria in prossimità della propria abitazione purché

comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro

da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di

dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì

consentito lo svolgimento di attività sportiva

esclusivamente all'aperto e in forma individuale

(31)

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

COMPRENSORI SCIISTICI

(32)

ZONA GIALLA/ZONA ARANCIONE

1) Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente adottato protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nel protocollo nelle linee guida nazionali.

2) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

ZONA ROSSA (PIEMONTE)

Sospese le attività alla persona salvo quelle di:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLA PERSONA

(BANCARI-FINANZIARI)

(33)

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione

che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 193 l, n. 773.

MANIFESTAZIONI

PUBBLICHE

(34)

ZONA GIALLA/ZONA ARANCIONE

Formazione di base

Formazione all’infanzia in presenza

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con provvedimento del presidente della regione o provincia autonoma, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.

Formazione Universitaria,

artistica e coreutica con modalità fissate dall’università sentito il comitato regionale di riferimento con modalità in presenza o a distanza,

In Piemonte (Dpgr n 32/ 33) Zona arancione rinforzata sostituita dalla zona rossa

FORMAZIONE

(35)

In Piemonte (Dpgr n 32/ 33) Zona arancione rinforzata -A decorrere dal 7 marzo 2021, per le classi seconda e terza delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo Grado, per tutte le classi delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie e per tutti i corsi di istruzione per gli adulti attivati dai C.P.I.A.

(Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), ivi compresi i corsi serali gestiti dalle Scuole secondarie di secondo grado in raccordo con i C.P.I.A., l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 20 marzo 2021;

-sono fatte salve le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali, in coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP), adottati nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale dell’Offerta

-A decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 per le sedi scolastiche ubicate nei Distretti sanitari elencati nell’Allegato 1 al Decreto, sono sospese le attività dei Servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D. Lgs, 13 aprile 2017, n. 65, con l’esclusione delle attività

FORMAZIONE

(36)

elencati nell’Allegato 1 al Decreto, sono sospese le attività dei Servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D. Lgs, 13 aprile 2017, n. 65, con l’esclusione delle attività dei servizi nidi e micronidi (0-3 anni)e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatta salva al possibilità di frequentare in presenza nei soli casi espressamente previsti sopra;

- a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021, nelle Istituzioni Formative Professionali Secondarie di Secondo Grado (IeFP), negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale integrata, per tutte le classi del ciclo di istruzione fatto salvo quanto indicato come consentito sopra;

-a decorrere dal 7 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 si applica quanto previsto dall’art. 44 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Piemonte, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

FORMAZIONE

(37)

ZONA ROSSA (PIEMONTE)

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Corsi di Formazione pubblici e privati a distanza con vaste deroghe per laboratori, stage, ed esami anche relativi al comparto medico e pubblico.

FORMAZIONE

(38)

LAVORO IN ZONA ROSSA

LAVORO IN ZONA ROSSA (PIEMONTE)

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che

richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione

della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza

presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

(39)

MOVIMENTI DI PERSONE

Divieto di muoversi dal proprio domicilio ed obbligo di chiamare il medico curante per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5.

Limitazione agli spostamenti

Sino al 6 aprile 2021 sono vietati gli spostamenti su tutto il territorio nazionale tra regioni diverse o province autonome di qualunque colore sia lo stato del territorio salvo:

1) Motivi di lavoro 2). Motivi di salute 3). Motivi di necessità ZONA BIANCA:

Nessun vincolo ZONA GIALLA:

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo vietati gli spostamenti se non motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante

parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di

trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze

lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di

necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non

sospesi.

(40)

MOVIMENTI DI PERSONE

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021,in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

ZONA ARANCIONE

È vietato ogni spostamento dalle 5 alle 22 in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

1. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

2. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti

3. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto

pubblici o privati, in un comune diverso da quello di

residenza, domicilio o abitazione, salvo che per

comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di

salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o

usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale

comune.

(41)

MOVIMENTI DI PERSONE

• 5)Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

• 6)Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

ZONA ROSSA (PIEMONTE)

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora

necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli

spostamenti sono consentiti

(42)

MOVIMENTI DI PERSONE

È consentito sempre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

REGIME SPECIALE DECRETO DI PASQUA

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province

autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio

nazionale, ad eccezione della zona bianca, è consentito, in

ambito regionale, lo spostamento lo spostamento verso

una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in

un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e

nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già

conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone

esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con

disabilità o non autosufficienti conviventi.

(43)

MOVIMENTI DI PERSONE

- Il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

- possibilità per i Sindaci di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, consentendo l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

- Seconde case raggiungibili sempre a meno di titolo di proprietà uso non antecedente al 14 gennaio, solo se disabitate e non più di due persone per lo stesso nucleo famigliare, sino alla colorazione arancione

Trasporto pubblico di linea urbano, extraurbano e

ferroviario di competenza della Regione Piemonte è

consentito un coefficiente di riempimento non superiore

al 50% dei posti previsti dalla carta di circolazione del

singolo mezzo, con utilizzo prioritario dei posti seduti.

(44)

MOVIMENTI DI PERSONE

Vietata ogni forma di assembramento sia in luogo pubblico che privato ed obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera b, e dell’allegato 8 del D.P.C.M. del 11/6/2020

In Piemonte (Dpgr n. 32/33/36) Zona rossa

a far data dal 9 marzo 2021, non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;

non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d.seconde case) ubicate nel territorio della Regione Piemonte fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione Piemonte recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nelterritorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

si raccomanda comunque fortemente di evitare gli

spostamenti verso le abitazioni di privati,ubicate nel

territorio della Regione Piemonte, fatti salvi gli spostamenti

motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

(45)

Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;

L’arrivo in Regione dall’estero, cosi come in tutto il territorio nazionale, comporta oltre alla documentazione specifica da consegnare al vettore con i motivi d’ingresso e i luoghi di domicilio o residenza di destinazione,

Le prescrizioni non si applicano al personale addetto al trasporto merci. (Ordinanza Ministro salute e Ministro Trasporti 28/3/2020). Non si applicano anche alle permanenze di pochi giorni.

MOVIMENTI DI

PERSONE

(46)

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Esistono 6 elenchi di Stati, in relazione ai quali le disposizioni di prevenzione sono modulate a seconda di vari parametri, tra cui quello della specifica situazione epidemiologica intercorrente presso gli stessi:

Gran Bretagna e Irlanda del Nord L’Ordinanza 9 gennaio 2021 ha previsto restrizioni agli ingressi per coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

In caso di soggiorni o transiti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente a coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 oppure che hanno un motivo di assoluta necessità comprovato mediante autodichiarazione.

In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale è consentito secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto

dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i

controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72

ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un

test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di

tampone e risultato negativo;

(47)

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19,

l’equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di

trasporto di persone e merci non è tenuto all’obbligo di

isolamento fiduciario, ma deve comunque sottoporsi ad

un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo

di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o

luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore

dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda

sanitaria locale di riferimento.

(48)

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Dal 23 dicembre 2020, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali) su applicano le misure previste ai Paesi dell' Elenco E, fino al 15 gennaio 2021, con possibilità di estensione. Di conseguenza, ci si può recare nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord solo per i motivi indicati all’art. 6 comma 1.

Brasile

L’Ordinanza 16 gennaio 2021, che disponeva, fino al 31

gennaio 2021, la sospensione del traffico aereo e il divieto

di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono

dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14

giorni precedenti l’ingresso in Italia, è stata rinnovata con

l'Ordinanza 30 gennaio 2021 che dispone il blocco fino al

15 febbraio 2021.

(49)

Elenco A - Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione

Elenco B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all' Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2

Elenco C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.

Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici gior ni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui all'elenco C si applica l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli

SPOSTAMENTI DA E

PER L’ESTERO

(50)

dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Elenco D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2

Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono

consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:

• lavoro

• motivi di salute

• motivi di studio

SPOSTAMENTI DA E

PER L’ESTERO

(51)

DEROGHE

A condizione che non insorgano sintomi di COVID- 19 fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto), nonché di comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:

all'equipaggio dei mezzi di trasporto al personale viaggiante

ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20

ingressi per motivi di lavoro regolati da specialiproto colli di sicurezza, approvati dalla competente autorita ' sanitaria

ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo

SPOSTAMENTI DA E

PER L’ESTERO

(52)

a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore

per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale

o, in mancanza, di iniziare

il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5.

a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,

allo scadere di detto termine, di lasciare immediatament e il territorio nazionale

o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli

elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati

motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteri ori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu' Stati e territori di cui all'elenco C

al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio

temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

SPOSTAMENTI DA E

PER L’ESTERO

(53)

- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorionazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora

- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore

- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli

agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche,

unzionari e agli impiegati consolari, al personale - militare, compreso quello in rientro

dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni

- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato

diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana

- agli ingressi mediante voli «Covid-

tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni

SPOSTAMENTI DA E

PER L’ESTERO

(54)

- agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara

e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera p er la partecipazione alle competizioni sportive

che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

Continuano le crociere su navi battenti bandiera Italiana, ma dal 21 dicembre 2020 sino al 6 Gennaio 2021 vengono sospese se partenti o in arrivo in porti italiani

Trasporto nelle linee urbane ed extraurbane per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea, fermo restando il rigoroso rispetto delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”.

SPOSTAMENTI DA E

PER L’ESTERO

(55)

L’uso di mascherine

• Consigliato in privato in presenza di non conviventi

• Obbligatorio in pubblico

1. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie

respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.

2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le

caratteristiche dei luoghi o per le circostanze dì fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

3. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio.

SPOSTAMENTI DA E

PER L’ESTERO

(56)

4). L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione è comunque da rispettare:

• sui mezzi di trasporto,

• in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall’articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi),

• in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (quali, a mero titolo di

esemplificazione, parcheggi, giardini, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita),

• nelle fasi di entrata e di uscita, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico;

5). Deroga per

• i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva,

• i bambini di età inferiore a sei anni,

• i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di

protezione individuale ovvero i soggetti che per interagire coni predetti versino nella stessa incompatibilità;

SPOSTAMENTI DA E

PER L’ESTERO

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