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Cod. Delib: GUA8651OM Copia Pag. 1 CITTA' DI COSENZA. Copia di Deliberazione della Giunta Comunale. Deliberazione n.

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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 65 del 25/10/2013

Oggetto:

DPR 6 giugno 2001 n° 380 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A). Demolizione di opere abusive (artt. 27 e 41).

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di ottobre, a partire dalle ore 12.00, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Vice Segretario Generale GARGANO GIAMPIERO, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario OCCHIUTO:

Pres. Ass.

Luciano VIGNA V.Sindaco X -

Davide BRUNO Asses. - X

Giuseppe DE ROSE "" X -

Martina HAUSER "" - X

Massimo LO GULLO "" X -

Carmine MANNA "" X -

Nicola MAYERA' "" X -

Manfredo PIAZZA "" X -

Rosaria SUCCURRO "" X -

.

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LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 75/2013) che si riporta integralmente:

SETTORE 8 - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE ---

Proponente CUCUNATO DOMENICO (DIRETTORE SETTORE)

Premesso che:

con D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), che al Capo I e al Capo II del Titolo IV reca le norme che disciplinano rispettivamente la «vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità» e le «sanzioni» (artt. 27 e ss.);

l'art. 41 del D.P.R. n. 380/2001, rubricato «Demolizione di opere abusive», era stato riscritto dal comma 49-ter dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, aggiunto dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326;

che la Corte costituzionale, con sentenza 24 del 28 giugno 2004, n° 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del suddetto comma 49-ter della legge n. 326/2003;

l'annullamento per incostituzionalità della norma di novellazione di una precedente proposizione normativa conduce alla reviviscenza del testo normativo anteriore alla novella annullata dalla Consulta;

il comma 1 del suddetto art. 41, nella formulazione anteriore alla novella del 2003, oggi vigente, così recita: «In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del Comune, essa è disposta dal Dirigente o dal Responsabile del competente Ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale.

dal Dirigente p.t. del 12° “Settore “Sviluppo, Tutela e Gestione del Territorio” (oggi 9° Settore

“Pianificazione del Territorio”), nel quadro degli interventi di vigilanza dell’attività urbanistica – edilizia, sono state adottate le sotto elencate ordinanze di demolizioni e pristino delle opere abusivamente realizzate da terzi:

1.ordinanza n.36/2011, notificata il 23.08.2011, con la quale si intimava di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, ai Sigg. Cristiano Ennio e Palumbo Aurelia Anna, nella qualità di proprietari del fabbricato sito in via G. Tommasi n° 1 (vedi tavola CS11 numero 113);

2.con ordinanza n.11/2011 post delibera, notificata il 10.12.2011, con la quale si intimava di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, ai Sigg. Spatafora Francesco e Spatafora Milva, in quanto occupano abusivamente una porzione di suolo pubblico pari a mq 97,00, in piazza XI Settembre n. 154 (vedi tavola CS31 numero 111);

3.con ordinanza n.15/2010, notificata il 28.05.2010, con la quale si intimava di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, ai Sigg. Perna Ettore e Porro Immacolata, nella qualità di comproprietari di una porzione di immobile identificato al catasto al fg. 30 part. 259 in via Serra Soprana n. 18 (vedi tavola CS49 numero 121);

4.con ordinanza n. 01/2011, notificata in data 24/01/2011, con la quale si intimava di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, al Sig. Occhiuto Daniele, in quanto Legale rappresentante della società "L.&O. Sas di Occhiuto Daniele", per l'installazione di un gazebo in P.zza Kennedy di fronte ai numeri civici 9 e 10, (vedi tavola CS31 numero 120);

5.con ordinanza n. 49 del 18.08.2008, notificata in data 01.09.2008, con la quale si intimava di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, alla Sig.ra Iuele Elena, quale proprietaria di un appartamento sito in via Molinella n. 8 (vedi tavola CS31 numero 9);

6.con ordinanza n. 19/04, notificata in data 12/05/2004, con la quale si intimava di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, alla Sig.ra Di Leone Ada (oggi in proprietà Pietramala Monica), in qualità di proprietaria di un appartamento sito in via Pirro Schettini n. 12 (vedi tavola

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CS51-52 numero 5);

7.con ordinanza n.07/2012 notificata in data 14.06.2012, con la quale si intimava di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, ai Sigg. Mazza Salvatore Francesco, Delia Marcella e De Crescenzo Ciro, nella qualità rispettivamente di locatario ed esecutore dell’opera e di proprietario del locale commerciale, sito in via del Tembien (vedi tavola CS-31 numero112);

8.con ordinanza n.73/08 del 24.11.2008, notificata in data 01.12.2008, con la quale si intimava, di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, al Sig. Brogno Paolino, in quanto, titolare di autorizzazione tipo "A" n° 1 rilasciata in data 18/07/2007, ha proceduto abusivamente alla realizzazione di opere edili in piazza Amendola, altezza edificio scolastico "Liceo Artistico Statale (vedi tavola CS45 numero 70);

9.con ordinanza n.23/07 del 12.07.2007, notificata in data 13.07.2007, con la quale si intimava di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, al Sig. Birminio Vincenzo, quale titolare di una di un box in legno nell’adiacenza dell’autorimessa ubicata al piano interrato del fabbricato sito in via Simonetta n° 29, ricadente sulla particella catastale 311 del foglio di mappa n° 12 che risulta intestata catastalmente alla "L.F. Costruzioni di Mirabelli Fulvio e C. S.N.C.", sulla particella 255, foglio 12, intestata catastalmente a Mirabelli Santino, in parte ceduta al Comune di Cosenza con atto del Notaio C. Viggiani n° 56135 di Rep. del 23/7/2001 (numero 61 tavola CS22);

Visti:

i rapporti di Polizia Municipale dai quale si evince la non ottemperanza delle succitate ordinanze;

Constatato che:

l'infrazione riscontrata è contenuta nell'art. 27 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001), per cui è prevista la demolizione dell'opera abusiva;

Accertato che:

con successive ordinanze dirigenziali prot. Sett. n. 897 del 18 Febbraio 2013 - Reg. int. n.

10/2013 - Reg. Gen. Ord. . n. 23/2013 notificata in data 20.02.2013 (Ditta: Cristiano Ennio e Palumbo Aurelia Anna), prot. Sett. n. 6493 del 21 Dicembre 2012 - Reg. int. . n. 54/2012 - Reg.

Gen. Ord. n. 147/2012 notificata in data 27.12.2012 (Ditta: Spatafora Francesco e Spatafora Milva), prot. Sett. n. 6439 del 09 Novembre 2010 - Reg. serv. n. 36/2010 - Reg. Gen. Ord. n.

120/2010 notificata in data 17.11.2010 (Ditta: Perna Ettore e Porro Immacolata), n. 13/2011 del 17/05/2011, notificata in data 19/05/2011, Prot. Sett. N° 2658/11 del 17/05/2011, Reg. Gen.

Ord. 24/2011 (Ditta: Occhiuto Daniele), prot. Serv. n. 235/04 - Reg. int. n. 19/2004 del 22 Settembre 2004- Reg. Gen. Ord. n. 19/2004 notificata in data 13.10.2004 (Ditta: Di Leone Ada oggi in proprietà Pietramala Monica), prot. Sett. n. 2458/09 - Reg. int. n. 37/09 del 13 Maggio 2009 - Reg. Gen. Ord. n. 60/2009 notificata in data 20.05.2009 (Ditta: Iuele Elena), prot. Serv.

n. 5705/09 - Reg. int. n. 45/2009 del 16 Giugno 2009- Reg. Gen. Ord. n. 80/2009 notificata in data 26.06.2009 (Ditta: Brogno Paolino), prot. Serv. n. 3502/07 - Reg. int. n. 68/2007 del 4 Dicembre 2007- Reg. Gen. Ord. n. 153/2009 notificata in data 13.12.2007 (Ditta: Birminio Vincenzo), prot. Sett. n. 512 del 28 Gennaio 2013 - Reg. int. . n. 7/2013 - Reg. Gen. Ord. . n.

11/2013 notificata in data 29.01.2013 (Ditta: Mazza Salvatore Francesco, Delia Marcella e De Crescenzo Ciro) - si intimava alle stesse “DITTE” responsabili degli abusi edilizi - di demolire le opere abusivamente realizzate con spese di intervento a loro carico;

con Ordinanza 373/2011 sul ricorso numero di registro generale 666 del 2011 il TAR Calabria CZ respingeva l'istanza di sospensione dell'ordinanza dirigenziale n. 24/2011 prot. 2658 del 17/05/2011 (Ditta: Occhiuto Daniele);

l'ordinanza di demolizione a danno prot. Serv. n. 235/04 - Reg. int. n. 19/2004 del 22 Settembre 2004- Reg. Gen. Ord. n. 19/2004 notificata in data 13.10.2004 (Ditta: Di Leone Ada oggi in proprietà Pietramala Monica), non si ritiene tecnicamente eseguibile, si richiede di poter comminare una sanzione pecuniaria di importo pari a € 6.806,99, adottando e richiedendo la regolarizzazione dell'abuso;

Considerato che:

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per quanto possibile le demolizioni avverranno con personale e attrezzature idonee di quest'Ente;

ove e, nel qual caso, il personale non sia sufficiente e si rendano necessarie ulteriori attrezzature quest’Ente ricorrerà a ditte esterne per effettuare i lavori di demolizione e messa in pristino, e si autorizza il Dirigente dell’8° Settore Ambiente e Protezione Civile a provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento ai sensi decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., valutando di volta in volta la procedura più vantaggiosa per l’Amministrazione;

l’art. 41 al comma 1 del DPR 380/2001 prevede che nei casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del Comune, essa è disposta dal Dirigente o dal Responsabile del competente Ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta Comunale;

Tecnico incaricato da questa Amministrazione ha redatto piano di valutazione tecnico - economico della spesa;

da una stima effettuata dall’8° Settore, competente per la demolizione ed il ripristino delle opere abusive sopracitate, occorre una somma, a base di appalto, di € 4.189,58 (Ditta: Cristiano Ennio e Palumbo Aurelia Anna), € 4.228,88 (Ditta: Spatafora Francesco e Spatafora Milva), € 5.163,11 (Ditta: Perna Ettore e Porro Immacolata), € 2.904,05 (Ditta: Occhiuto Daniele), € 2.769,52 (Ditta: Iuele Elena), € 10.475,19 (Ditta: Brogno Paolino), € 7.573,32 (Ditta: Birminio Vincenzo), € 8.111,38 (Ditta: Mazza Salvatore Francesco, Delia Marcella e De Crescenzo Ciro) per un totale di € 45.415,03 oltre I.V.A. 10%, spese per indizione gara e compensi tecnici, così distinto:

QUADRO ECONOMICO DEMOLIZIONI A DANNO

Importo Lavori a base d’asta € 43.252,44 oneri per la sicurezza 5% importo lavori (non

soggetti a ribasso) € 2.162,59

IVA 10% € 4.541,50

spese per indizione gara € 100,00 maggiorazioni per valutazioni e accertamenti (2%

importo lavori) € 908,30

TOTALE € 50.964,83

precisato:

che la predetta cifra di € 50.964,83 dovrà essere inizialmente anticipata dall'Amministrazione Comunale, sul capitolo di bilancio n° 10630, per poi recuperarla a danno dalle “DITTE”

responsabili degli abusi edilizi sopracitati;

che non si darà corso all’affidamento dei lavori di demolizione qualora il titolare dell’abuso abbia provveduto autonomamente al ripristino dello stato dei luoghi anche successivamente alla data di approvazione del presente atto;

Visto:

il D. Lgs 380/2001 e ss. mm. ii.;

il D. Lgs 163/2006 e ss. mm. ii.;

si propone alla Giunta comunale di deliberare

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di prendere atto della narrativa che precede e di dare mandato ai Dirigenti competenti di porre in essere ogni conseguente e consequenziale adempimento gestionale.

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2. Di approvare, ai sensi dell'art. 41 - comma 1 del D.P.R. 380 del 6/6/2001, la valutazione tecnico-economica dei lavori di demolizione da eseguire a cura del Comune per l'inottemperanza delle Ditte Cristiano Ennio e Palumbo Aurelia Anna, Spatafora Francesco e Spatafora Milva, Perna Ettore e Porro Immacolata, Occhiuto Daniele, Iuele Ida, Brogno Paolino, Birminio Vincenzo, meglio specificato in premessa.

3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Dirigente dell’8° Settore

“Ambiente e Protezione Civile”, al Dirigente del 9° Settore “Pianificazione del Territorio” e al Dirigente del II Dipartimento Tecnico e al Comando di Polizia Municipale.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Direttore di Sett./Staff

Cosenza 11/10/2013 F.TO CUCUNATO DOMENICO

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- COPERTURA FINANZIARIA e relativa motivazione.

Parere Favorevole: Si .

Il Direttore di Settore

Cosenza 22/10/2013 F.TO DATTIS UGO

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- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria Motivazione:

Visto il parere tecnico amministrativo;

Visto il T.U.E.L. N.267/00;

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. N. 267/00.

Il Direttore di Settore

Cosenza 22/10/2013 F.TO DATTIS UGO

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RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di prendere atto della narrativa che precede e di dare mandato ai Dirigenti competenti di porre in essere ogni conseguente e consequenziale adempimento gestionale.

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2. Di approvare, ai sensi dell'art. 41 - comma 1 del D.P.R. 380 del 6/6/2001, la valutazione tecnico-economica dei lavori di demolizione da eseguire a cura del Comune per l'inottemperanza delle Ditte Cristiano Ennio e Palumbo Aurelia Anna, Spatafora Francesco e Spatafora Milva, Perna Ettore e Porro Immacolata, Occhiuto Daniele, Iuele Ida, Brogno Paolino, Birminio Vincenzo, meglio specificato in premessa.

3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Dirigente dell’8° Settore

“Ambiente e Protezione Civile”, al Dirigente del 9° Settore “Pianificazione del Territorio” e al Dirigente del II Dipartimento Tecnico e al Comando di Polizia Municipale.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del T.u.o.e.l. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

.

IL SINDACO F.TO Mario OCCHIUTO

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IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.TO GARGANO GIAMPIERO _________________________________

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CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 25/10/2013 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.

267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. IL DIRETTORE DEL SETTORE 2 - AFFARI GENERALI

.

F.TO MOLEZZI MARIA

Cosenza 25/10/2013 _________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Cosenza 25/10/2013 F.TO GARGANO GIAMPIERO

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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE Cosenza ____________ ________________________

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