IN FORMATO INTERNAZIONALE CON VOLTURA DI POLIZZA SACE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA CARIME
Società per Azioni
Sede Legale e Direzione di Cosenza: 87100 COSENZA, Viale Crati Direzione di Bari: 70132 BARI, Viale De Blasio, 18
Tel.: 800.500.200 - Fax: 0302473676
Indirizzo e-mail: [email protected] - Sito internet: www.ubibanca.com/carime Codice ABI n. 03067.6
Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5562
Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza n. 13336590156 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a., con sede in Bergamo
COS'È LO SCONTO DI EFFETTI IN FORMATO INTERNAZIONALE CON VOLTURA DI POLIZZA SACE SCONTO DI EFFETTI IN FORMATO INTERNAZIONALE CON VOLTURA DI POLIZZA SACE
Lo sconto è un contratto attraverso il quale la Banca (cessionario), previa deduzione degli interessi, anticipa al Cliente (cedente) l'importo di un effetto cambiario con scadenza futura.
L'operazione di sconto di effetti in formato internazionale con voltura di polizza SACE si configura come cessione di un credito commerciale relativo all'esportazione di beni strumentali e/o d'investimento, assistito da polizza di assicurazione
“Credito Fornitore SACE” a copertura dei rischi politici e commerciali, e smobilizzo di promissory notes oppure di bills of exchange con scadenza finale posticipata fino ad un massimo di 5 (cinque) anni.
Poiché, generalmente, la polizza assicurativa SACE non assiste la totalità del credito ceduto (abitualmente assiste una percentuale che varia dall'80% al 95% del valore nominale del credito), la Banca si riserva il diritto di chiedere al cedente il rilascio di un'apposita autonoma garanzia per la parte del credito non assistita dalla polizza SACE.
Affinché siano ammesse allo sconto pro-soluto, la somma degli effetti presentati deve essere di almeno 250.000 euro (o controvalore, nel caso di operazioni espresse in divisa diversa da euro).
PRINCIPALI RISCHI Possono verificarsi:
– variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto;
– qualora un effetto cambiario oggetto di cessione fosse reso insoluto e il Cliente cedente abbia rilasciato apposita autonoma garanzia per la parte del credito non assistita dalla polizza assicurativa SACE, la Banca procede all'addebito al Cliente cedente della quota dell'effetto reso insoluto non assistita dalla polizza assicurativa SACE.
CONDIZIONI ECONOMICHE
ESECUZIONE OPERAZIONE DI SCONTO DI EFFETTI
○ COMMISSIONI
– Commitment Fee (commissione d'impegno) 2,00% annuo
– Management Fee (commissione per la gestione
dell'operazione) 2,00%
del valore facciale degli effetti presentati per lo sconto – Cancellation Fee (commissione per l'annullamento
dell'operazione) 1,00%
del valore facciale degli effetti presentati per lo sconto, applicata qualora non sia possibile eseguire l'operazione (1)
○ Tasso di sconto applicato all'operazione Tasso medio ponderato calcolato sull'euribor/libor in base alle scadenze degli effetti scontati maggiorato di uno spread nella misura massima di 8,00 punti percentuali
○ Giorni di computo degli interessi Giorni intercorrenti fra la data di effettuazione dello sconto e quella di scadenza, maggiorata di 15 giorni lavorativi bancari
○ Valuta di accredito del netto ricavo:
– operazioni espresse in euro giorno di effettuazione dell'operazione di sconto – operazioni espresse in divisa estera gg. 2 lavorativi forex successivi alla data di
effettuazione dell'operazione di sconto – in caso di accredito richiesto in divisa diversa da quella
nella quale sono espressi gli effetti gg. 2 lavorativi forex successivi alla data di effettuazione dell'operazione di sconto
○ Cambio applicato cambio pattuito tra le parti
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
○ IMPOSTE
– Imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R.
601/73 e successive modifiche ed integrazioni (applicata mediante opzione formalizzata per iscritto nel contratto solo per i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi)
0,05 % calcolata sull'importo del finanziamento RITORNO DI EFFETTI INSOLUTI (2)
○ Cambio applicato:
– in caso di addebito d'importo pari o inferiore al controvalore di euro 150.000,00
cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione diminuito di uno spread nella misura massima di 1,00%
– in caso d'addebito d'importo superiore al controvalore di
euro 150.000,00 cambio pattuito fra le parti
○ Commissione di servizio 1,50%0
calcolato sull'importo addebitato, con minimo di euro 3,00
Decorrenza 01/03/2015 Foglio 15.01.025 pag. 2 di 5
○ Spese euro 20,00
○ Valuta di addebito dell'eventuale quota non assistita da
polizza assicurativa SACE data scadenza effetto
RECLAMI
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Il Cliente può presentare reclami alla Banca:
– con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
– con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Banca Carime - reclami, Viale De Blasio, 18 – 70132 BARI (BA);
– con posta elettronica, all’indirizzo e-mail [email protected].
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:
a) l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca;
b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – con sede a Roma,Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L’Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso.
Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO
Bills of exchange Effetti cambiari internazionali, assimilabili alla cambiale tratta. Sono rilasciati per traenza dal creditore, contengono l'ordine di pagare una determinata somma di denaro ad una data prestabilita sono e inviati “per l'accettazione” alla firma del debitore.
Forex Il Forex (forex exchange market) è il mercato internazionale dei cambi.
Il calendario forex mostra le principali notizie macroeconomiche e ne mette in evidenza le specifiche influenze sul mercato delle valute. Il calendario economico è sempre un elemento importante per il trader: eventi significativi spesso danno origine a movimenti significativi delle valute.
Promissory Notes Effetti cambiari internazionali, assimilabili ai pagherò. Contengono la promessa incondizionata fatta dal debitore di pagare una determinata somma di denaro, ad una data stabilita, all'ordine di un operatore estero beneficiario.
SACE Società per Azioni, attiva nella copertura dei rischi nel commercio internazionale.
Valuta Decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.
Decorrenza 01/03/2015 Foglio 15.01.025 pag. 4 di 5
(1) La Cancellation Fee è a carico del Cliente qualora lo stesso rinunci all'operazione dopo aver fatto iniziare l'attività da parte della Banca o, nel caso in cui pur essendoci stata l'attività della Baca con esito positivo, sia verificato che i documenti necessari non sono prodotti dal Cliente o non sono tali da consentire la voltura oppure se dopo l'analisi da parte della Banca è riscontrato che l'operazione non è effettuabile causa effetti invalidi o comunicazioni non corrette.
(2) Condizioni applicate nel caso sia previsto che la quota non assistita da polizza assicurativa SACE sia a carico del Cliente cedente.