DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELL
(PUBBLICAZIONE MENSILE)
Anno VI Mogadisci cio, 16 agosto 1955. Suppl. N. 3 dl N. 8
O DMI BI A RREKE
PARTE PRIMA
1955:
ORDINANZE:
ORDINANZA n. i7 in data 6 agosto 1955. « Istituzione del Ser-
vizio Fitopatologico ». OI
1955:
DECRETI:
DECRETO n. 144 in data 25 luglio 1955: Nomina della Commissione ‘
per la delerminazione delle indennità di espropriazione di beni Î !
immobili per causa di pubblica utilita. o,
ADDENDA: Aggiunte al testo dell'Ordinanza n. 11 in data 20 mag- gio 1955, concernente la liquidazione di indennità derivanti
dall'infortunio. falda’
PARTE SECONDA
ALGC.A. « Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi»: Convocazio- ue Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci. Gil
Siate ta API dita o Ha
— 631 —
PARTE PRIMA
SRDINANZA n. 17 rep.
AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;
VISTO l'articolo 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della S0-
rialia;
VISTO l'articolo 4 della Dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;
DELIBERA e promulga la seguente Ordinanza:
Art. 1
E’ istituito in Somalia presso l’Ispettorato Agricoltura e Zootecnia Il Servizio Fitopatologico.
Art 2.
Il Servizio Fitopatologico provvede:
a) alla sperimentazione sui metodi di lotta, alle disinfezioni e di”
sinfestazioni dei prodotti agricoli e agli studi biologici sulle malattie e sui nemici delle piante;
b) all’ispezione periodica dei vivai, stabilimenti orticoli e di pre parazione e selezione dei semi;
c) alladistruzione dei prodotti infetti o infestati da malattie e parassiti pericolosi alle culture;
d) all’elenco dei metodi di disinfezione edi cura da applicare con- tro le malattie e i parassiti delle piante;
e) alle eventuali norme da adottare nei casi in cui debba farsì luogo alla distruzione delle piante, parti di piante, semi ed altri prodot- tl vegetali;
1) alle visite fitosanitarie nei porti e nelle stazioni di confine;
g) al rilascio dei permessi di circolazione delle piante, parti di piante e semi;
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h) al rilascio dei certificati fitopatologici per Vesportazione e l’im- portazione delle piante, parti di piante e semi destinati alla coltivazione, allo scopo di impedire la diffusione delle malattie e dei parassiti perico- losi.
Art. 3.
E° istituito il < Comitato per la difesa contro le Malattie delle Pian- te ». Esso esercita funzioni consultive in materia fitosanitaria.
E° presieduto dal Direttore per io Sviluppo Economico e di esso fanno parte i seguenti membri:
— l’Ispettore per l’Asricoltura e ia Zootecnia, V. Presidente;
— il Capo dell'Ufficio Industria Commercio e Lavoro;
— VIspettore per lIgiene e la Sanità;
— il Presidente della Camera di Commercio;
— il Capo del Servizio Fitopatologico,
— Il Capo del Servizio Forestale;
— un Delegato Fitopatologico;
fanno inoltre parte di detto Comitato due Consiglieri Territoriali e due Rappresentanti degli Agricoltori,
In caso di mancanzao di assenza del Presidente questo è sostituito dal Vice Presidente.
Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Dolegato Fitopatologico.
Il Comitato è convocato dal Presiderte che fissa l'ordine del giorno.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
I Membri del Comitato sono nominati con decreto dell’Amministra- tore, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Art. 4,
Alle dipendenze del Servizio Fitopatologico sono costituiti Uffici pe- riferici denominati «Delegazioni».
L’Amministratore con suo decreto stabilisce le sedi delle « Delega- zioni».
Art. 5.
Al Servizio Fitopatologico è proposto, in qualità di Capo Servizio, un tecnico fornito di laurea in agraria e che siaspecializzato in materia.
Vi sono addetti dei tecnici agrari, denominati «Delegati Fitopato- logici >, e degli assistenti denominati « Visitatori >».
Art. 6.
Il Capo del Servizio Fitopatologico provvede:
a) ad impartire le disposizioni di servizio:
bò) a stabilire il prosramma da svolgere:
e) ad indicare i più razionali mezzi e metodi di difesa contro le malattio ca i paras-Hiti delle piante ed orsanizza le operazioni di lotta;
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d> a compilare lelenco:.dei parassiti delle. piante, delle parti Ai
piante e del semi ritenuti pericolosi o sospetti aj fini della difesa delle coltivazioni;
e) a compilare l'elenco delle piante, delle parti di piante dei se- mi ed altri prodotti vegetali, ospiti o veicoli di malattie e parassiti peri- colosi o sospetti, sia wafini della cireolazione all'interno, che a quelli del-
l'importazione. e dell'esportazione;
f) a ispezionare DEGESINAAnia le «Delegazioni 3, RONRNADAONE l'attività:
z) a preserivere le norme per impedire la diffusione dei parassiti;
h) a prescrivere le norme da seguire -nei casì dubbi circa la pre- senza o la natura delle malattie, per 1 quali sia necessario preserivere un congruo perlodo di quarantena: n3 gh
ib'a durare le ‘prescrizioni ‘circa limpiezo di imballaggi speciali Der piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali che POSPO
essere ospiti o vettoli di malattie pericolose o sospette;
1) a curare la pubblicazione e la divulgazione tra gli agricoltori delle istruzioni che interessano la lotta DICFERE I e curativa contro le malattie ed i parassiti delle piante.
DATLSA
I Delegati Fitopatologici sono ‘nominati dall'Amministratore su pr'o- posta del Capo Servizio PALGp AtiEidi PRREARETD con l'Ispettore per l'A-
sricoltura e la Zootecnia.
Essi provvedono: © ap
a) ad esaminare il materiale patologico;
b)a aindiazie e seguire le malattie delle piante nella propria cir- coscrizione sidi
e). Va raccogliere‘annualmente.idatistatistici relativi alla diffu- sione delle. malattieedaidanni da essi prodotti;
di ‘a’ URIpia istruzioni DERUISLP: D: combattere preventiva-
mente le malattie. | Ilia
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Neiporti e nelle:stazionidiconfinedovenon ‘opera. HaLun: « Delega-
zione Fitopatologica »lèfunzioni di « Delegato».fitopatolagico sono eser- citate da Ufficiali diPoliziaSEO Uffieiali. Portuali e da Ut-
mante ni . 1851 (3% sE Penne birtanoi
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— 654 —
la destinazione e in tutti ì locali di deposito, confezionamento e vendita di piante, parti di piante e semi; negli stabilimenti per la selezione e la preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenzadi malattie 9 parassiti ed, in caso, di procedere alle disinfezioni o alle cure delle pian- te, parti di piante e semi o materiali infetti, o infestati, o sospetti di infezione o infestazione, oppure alfa loro distruzione;
b) di accedere a tutte le stazioni acree e marittime ed a bordo degli aerei e dei piroscafi, oltre che ni relativi magazzini doganali, per adempiere al servizio ad essi affidato; :
c) di imporre, a spesc dezli interessati, la disinfezione, la disinfe- stazione, o la distruzione delle piante, perti di piante e semi che si rite- nessero infetti o infestati: oltrechè dell'imballaggio, dei recipienti e di quanto altro possa essere ritenuto veicolo di malattie e di parassiti;
d) di vietare la vendita o la cessione sotto qualsiasi forma dei pro- dotti infettì 0 infestati, se non dopo che abbiano subito le disinfezioni a le disinfestazioni prescritte a che queste abbiano ottenuto pieno effetto’
e) di impedire l'ingresso, il transito e Vuscita dal Territorio di piante, parti di piante e semi di cui all'art. 19;
f) di rilasciare certificati fitopatologici.
Art. li.
I « Delegati Fitopatologici», gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, gli Ufficiali Portuali e gli Ufficiali di Dogana, dualora constatino, infrazio- ni alle norme fitosanitarie, sono tenuti a contestare dette infrazioni agli interessati ed a stendere il relativo verbale di contravvenzione, che sarà trasmesso all'Autorità Giudiziaria competente.
Art. 12.
Soltanto attraverso gli scali maritt:mi, aerei e i posti di confine che saranno stabiliti in base all'articolo 4, possono entrare nel Territoio 12 piante. parti di piante e semi che siano destinati alla semina e alla ri- produzione,
Art. 13.
Attraverso gli altri scali marittimi, aerei e posti di confine diversi da quelli di cui all’articolo precedente, sono ammessi all’ingresso del Territorio solo le sostanze vegetali destinate alla alimentazione o co- munque non introdotte a scopi agricoli.
In tali località funzioneranno, come incaricati al controllo fitopa- tologico le Autorità ‘di cui all’articoio 8. I predetti incaricati dovranno sorvegliare ll transito dei vegetali tenendo presente quanto stabilito dal- Yarticolo 11 e dal comma a) del presente articolo, avendo facoltàdi fer- mare le partite di vesetali destinati alla alimentazione che presentino segni evidenti di infestazione 0 infezione, secondo le norme che verran- no loro notificate dal Servizio Filopatologico.
I predetti incaricati sono autorizzati a riaselare 1] certificato Tito
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Le piante, parti di piante E Farai =iovafiienti dall Europa da altre rezioni temperate saranno ammessi nel Territorio se provviste di certi-
ficato dì origine edi certificato fitopatologico che ne attestj l'immuniti
da pani Malatuia,gPAFASSÌtA,, hs; sos -
Le piante, diì piante |e.semì, provenienti da regioni tropicali «a sub-tropicali. di tut ;h DEpNPTADLoltre ad«essere muniti dei certificati di
cui sOpIA, Rae esser portati solo con Îl benestare insindacablie
del Servizio, topatiSRi di mad
Le licenzé. per l'importazione delle.‘piante, «parti 7 piante e semi.
provenienti) da qualsiasi, Paese. dr opicale 8, sub- tropicale. saranno con-
cesse solo dopoche l'interessato avrà ottenutoîl benestare insindacabile
del Servizio Fitopatologico, al quale dovranno essere indirizzate le do- mande corredate di tutte le indicazioni. sulla qualità, quantità, origine destinazione.del Ai.che devesi importare o ammettere al transito
Sbno éselusi ‘aallehorme dett te del ppresente articolo tutti i vege- tali che abbiano subito processi Ò Mae ThE: industriali.
sorisì ‘accordata’‘l'importazione.oil transito, le pianté, parti di piante e semi ‘dovranno ‘essere.consegnate dall'Autorità Doganale alla 10
«Delegazione Fitopatotozica>, ché ‘provvederà ad ispezionarli e se. del
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— 636 —
mitato per la Difesa contro le Malattie delle Piante».
Il ricorso dovrà, essere proposto entro un mese dalla notifica del| à $ relativo provvedimento.
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tatoperIaDifesacontro leMalaltiedelle Ponte >, potràerogare spe
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l'atto della distruzione,produttive© promettenti buonaproduttiisà
2 L Li VITA.Art. 20.
L’Ammini 5 ;
labii De: udito 11 «Comitato per la Difesa contro le Ma
cla 2 e Piante >, e, in casu d'urgenza, l'Ispettorato per na
a Zootecnia, può, con proprio Decreto: ta
a) sospe e a , .
importazione et ) no a speciali restrizioni o modalità la
i ransito nel Territorio deli . «Rob ed
sommi ; 3 elle piante, parti di piant
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semi e prodotti vegetali ritenuti infetti o infestati; A RNA
b) vie L . ”
ssortazione LATO o assoggettare a speciali restrizioni o modalità Vim-
Diso o Diznio parti di piante e semi da zone del Territorio helle sta stata accertata l’esistenza di ; a Dello
o , les za di malattie o parassiti di ibi
3 Vi , + arassit j
sia nell’interno del Territorio stesro che all’estero i diffusibili, Art. 21,
L’Amministratore, sentitoa } o il « Comitatoi itai pe ifesa cont
lattie delle Piante », può di volta in volta: Der ia Difesacontro le Ma-
a) rendere obbligatoria la lotta contro le malattie pericolose ea oc 3 4 Dar sit el casi e l'efficaciaefficacia dipenb a D LA
, as x n ” si In u 1 nda dall'opera conco 0 e ( u
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b) modificare lvelenco dei parassitiii paras o delle m i i
sospette di cui ail’art. 6 comma e); n dello sietiie perigolose 0 c) promulgare tutte le norme ritenutefi i E im
a 7 ‘ e adatte i ire |
diifusione delle malattie o per combatterie e per Impatto na Art. 22.
L Istituto 1 &
E c 0 d Credito Somalo è autorizzato a, concedere DI estiti di &
SOT3 \ fl 4 e perazion di difesa Cc I e e ism
n TCIZI per conduti o ontro le malatti e lìinenil
3 delle piante coltivate € Der lo acquisto GI quanto possa occorrere perCI
Vesccuzione delle operazioni suddette.
naArt. 23,
Tutte le disposizioni € c i
PO co tizioni concernenti lapplicazione delle norme fitosa- HrILAÈ Ù vazioni specifiche come: ii banano,i Meno , il mais ce la anne ciIS u "a, | tabacco. HI ‘ none, e quanteni | i | . a ialtro possano presentare interesse partico. Li di I Ù t “0
no soggette nd appositi resotinenti. Fino alla pubblicazionalli sazione
— 637 —
di questi saranno osservate le norme vigenti in quanto compatibili cor la presente ordinanza.
Art. 24.
Le violazioni delle norme alla produzione, all'importazione ed al- Yesportazione e preparazione delle piante, parti di piante e semi SOno punite con l'ammenda da So. 200 a So. 300, senzapregiudizio delle mag- giori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando o dalle leg gi penali, quando il fatto costituisca reato in esse previsto.
Art. 25,
e della presente Ordinanza è devoluta © agli Uffici di Dogana, agli d Agenti della La vigilanza all’esecuzion
tutte le Autorità politico-amministrative,
Uffici delle Poste, all’Ispettorato Agrafio ed agli Uffici e Forza Pubblica.
Art. 26.
sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente Ordi- nanza,
Mogadiscio, lì è agosto 1955.
L'AMMINISTRATORE
Anzilotti
DECRETO n. 144 ren.
AMMINISTRAZIONE FIDUC
L'AMMINISTRATORE
Jla Repubblica 9 dicembre 1952.
[ARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
VISTO il decreto del Presidente de numero 2357;
VISTO l’art. 5 dellOrdinanza. n. 12 rep. in data 98 maggio 1959 relati va alla nomina della Commissione incaricata di fissare le indennità di espropriazione dej beni immobili;
VISTO il foglio n. 80684 in data, 1°
Interni che contiene proposte in merito alla com missione anzidetta;
CONSIDERATO che le proposte di cui sopra sono state formulate dal Capo della Regione del Benadir in armonia con le disposizioni con-
tenute nell’art. 5 sopracitato;
.
RAVVISATA la necessità e Purgenza di di pro
luglio 1955 della Direzione Affar:
posizione delia Come
vvedere;
Decreta:
Art. l.
al 1 luglio 1955 è Istituita la Commissione per la de A decorrere d
ondersi per la espropriazione dI ierminazione delle indennità du corràsi
poni Immobili c dirtbtl reali per enusn di pubblica ublttà,
— 638 —
Art. 2.
La Commissione di cui all'articolo che precede è unica per tutto il Territorio, ha sede in Mogadiscio ed è composta come segue:
Dott. Vincenzo MELLANA — Giudice della Somalia — Presidente;
Dott. Ing. Gaspare MESSANA — Capo Sez. Edilizia LL.PP. — Membro‘
Dott. Ing. Emilio LINO — Capo Ufficio Tecnico Erariale — Membro;
Sig. Geilani Malak OSMAN — Consig. Munic. Mogadiscio — Membro;
Sig. Hassan Barre Tahò OSMAN — Cons. Munie. Mogadiscio — Membro:
Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da uno dei mem- bri designato all'uopo dal Presidente.
Mogadiscio, lì 25 luglio 1955.
p. L'AMMINISTRATORE
o Franca
VISTO e Registrato - Reg. n. 10, foglio n. 247.
, Mogadiscio, lì 29 luglio 1955.
Il Magistraio ai Conti: O. TAM.
AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA DIREZIONE PER LA LEGISLAZIONE ED AA.GG.
ADDENDA
Per errore materiale di trascrizione del testo dell'Ordinanza n. 11 di rep. in data 20 maggio 1955 — pubblicata sul B.U. n. 6 del 1° giugno - 1955 — sono state omesse le frasi seguenti nonchè la. tabella di calcolo
allegata e che ne forma parte integrante:
a) Art. 2. — Va aggiunto il secondo capoverso che recita: « Tale
«valore capitaie è determinato in base alla tabella allegata alla pre-
«sente Ordinanza>».
a-
b) Art. 3. — Dopo l’ultima parola va aggiunta: «e sempre che e
«sista concorso tra quest’ultima inabilità e quella che ha dato luogo
<alla liquidazione della rendita riscattata».
c) Va aggiunto: la tabella allegata.
Pertanto, il testo integrale dell'Ordinanza predetta, è quello com- pletato dalle aggiunte sopraripertate.
' Il Direttore
S. DALLOLIO
-
nabilità permanente dal 16 al 30%.
Tabellasivaloricapitolidellarenditaunitariaannualeposticipataassegnataaduninfortunatocongra-o di
10epiù— 639 —
98
Thai
+
DOPOANNIDIINABILITA' 5
NI
Età raggiunta dall'infor- tunato
— 641 —
PARTE SECONDA
A.C.C.A. — « Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi »
Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci
E’ indetta per il giorno 31 azosto c.a., alle ore 9, in primaconve eazione, e per il giorno 1° settembre c.a., alla stessa ora, in seconda con- vocazione, assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Assemblea Straordinaria:
1) ampliamento dell’art. 2 dello Statuto;
2) variazione per meglio chiarire l'art. 15 (paragrafo G.) dello Statuto cd aumento del limite stabilito per ie operazioni finanziarie dia SO, 100,000 a So. 200.000,
Assemblea Ordinaria:
1) approvazione del regolamentoprevisto dall’art. 2 dello Statuto:
2) varie.
Afgoi, 16 agosto 1955,
Il Presidente
G. Gilberti