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Anno VI Mogadisci cio, 16 agosto 1955. Suppl. N. 3 dl N. 8

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(1)

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELL

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VI Mogadisci cio, 16 agosto 1955. Suppl. N. 3 dl N. 8

O DMI BI A RREKE

PARTE PRIMA

1955:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. i7 in data 6 agosto 1955. « Istituzione del Ser-

vizio Fitopatologico ». OI

1955:

DECRETI:

DECRETO n. 144 in data 25 luglio 1955: Nomina della Commissione

per la delerminazione delle indennità di espropriazione di beni Î !

immobili per causa di pubblica utilita. o,

ADDENDA: Aggiunte al testo dell'Ordinanza n. 11 in data 20 mag- gio 1955, concernente la liquidazione di indennità derivanti

dall'infortunio. falda

PARTE SECONDA

ALGC.A. « Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi»: Convocazio- ue Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci. Gil

Siate ta API dita o Ha

(2)

— 631 —

PARTE PRIMA

SRDINANZA n. 17 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'articolo 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della S0-

rialia;

VISTO l'articolo 4 della Dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente Ordinanza:

Art. 1

E’ istituito in Somalia presso l’Ispettorato Agricoltura e Zootecnia Il Servizio Fitopatologico.

Art 2.

Il Servizio Fitopatologico provvede:

a) alla sperimentazione sui metodi di lotta, alle disinfezioni e di”

sinfestazioni dei prodotti agricoli e agli studi biologici sulle malattie e sui nemici delle piante;

b) all’ispezione periodica dei vivai, stabilimenti orticoli e di pre parazione e selezione dei semi;

c) alladistruzione dei prodotti infetti o infestati da malattie e parassiti pericolosi alle culture;

d) all’elenco dei metodi di disinfezione edi cura da applicare con- tro le malattie e i parassiti delle piante;

e) alle eventuali norme da adottare nei casi in cui debba farsì luogo alla distruzione delle piante, parti di piante, semi ed altri prodot- tl vegetali;

1) alle visite fitosanitarie nei porti e nelle stazioni di confine;

g) al rilascio dei permessi di circolazione delle piante, parti di piante e semi;

(3)

— 632 —

h) al rilascio dei certificati fitopatologici per Vesportazione e l’im- portazione delle piante, parti di piante e semi destinati alla coltivazione, allo scopo di impedire la diffusione delle malattie e dei parassiti perico- losi.

Art. 3.

E° istituito il < Comitato per la difesa contro le Malattie delle Pian- te ». Esso esercita funzioni consultive in materia fitosanitaria.

E° presieduto dal Direttore per io Sviluppo Economico e di esso fanno parte i seguenti membri:

— l’Ispettore per l’Asricoltura e ia Zootecnia, V. Presidente;

— il Capo dell'Ufficio Industria Commercio e Lavoro;

— VIspettore per lIgiene e la Sanità;

— il Presidente della Camera di Commercio;

— il Capo del Servizio Fitopatologico,

— Il Capo del Servizio Forestale;

— un Delegato Fitopatologico;

fanno inoltre parte di detto Comitato due Consiglieri Territoriali e due Rappresentanti degli Agricoltori,

In caso di mancanzao di assenza del Presidente questo è sostituito dal Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Dolegato Fitopatologico.

Il Comitato è convocato dal Presiderte che fissa l'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I Membri del Comitato sono nominati con decreto dell’Amministra- tore, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4,

Alle dipendenze del Servizio Fitopatologico sono costituiti Uffici pe- riferici denominati «Delegazioni».

L’Amministratore con suo decreto stabilisce le sedi delle « Delega- zioni».

Art. 5.

Al Servizio Fitopatologico è proposto, in qualità di Capo Servizio, un tecnico fornito di laurea in agraria e che siaspecializzato in materia.

Vi sono addetti dei tecnici agrari, denominati «Delegati Fitopato- logici >, e degli assistenti denominati « Visitatori >».

Art. 6.

Il Capo del Servizio Fitopatologico provvede:

a) ad impartire le disposizioni di servizio:

bò) a stabilire il prosramma da svolgere:

e) ad indicare i più razionali mezzi e metodi di difesa contro le malattio ca i paras-Hiti delle piante ed orsanizza le operazioni di lotta;

(4)

— 633 —

d> a compilare lelenco:.dei parassiti delle. piante, delle parti Ai

piante e del semi ritenuti pericolosi o sospetti aj fini della difesa delle coltivazioni;

e) a compilare l'elenco delle piante, delle parti di piante dei se- mi ed altri prodotti vegetali, ospiti o veicoli di malattie e parassiti peri- colosi o sospetti, sia wafini della cireolazione all'interno, che a quelli del-

l'importazione. e dell'esportazione;

f) a ispezionare DEGESINAAnia le «Delegazioni 3, RONRNADAONE l'attività:

z) a preserivere le norme per impedire la diffusione dei parassiti;

h) a prescrivere le norme da seguire -nei casì dubbi circa la pre- senza o la natura delle malattie, per 1 quali sia necessario preserivere un congruo perlodo di quarantena: n3 gh

ib'a durare le ‘prescrizioni ‘circa limpiezo di imballaggi speciali Der piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali che POSPO

essere ospiti o vettoli di malattie pericolose o sospette;

1) a curare la pubblicazione e la divulgazione tra gli agricoltori delle istruzioni che interessano la lotta DICFERE I e curativa contro le malattie ed i parassiti delle piante.

DATLSA

I Delegati Fitopatologici sono ‘nominati dall'Amministratore su pr'o- posta del Capo Servizio PALGp AtiEidi PRREARETD con l'Ispettore per l'A-

sricoltura e la Zootecnia.

Essi provvedono: © ap

a) ad esaminare il materiale patologico;

b)a aindiazie e seguire le malattie delle piante nella propria cir- coscrizione sidi

e). Va raccogliere‘annualmente.idatistatistici relativi alla diffu- sione delle. malattieedaidanni da essi prodotti;

di ‘a’ URIpia istruzioni DERUISLP: D: combattere preventiva-

mente le malattie. | Ilia

Lisrar Noa PA AMIue fio E i

Yib «tIlfi00d "D!Hasta' me fade ooapota MIR

Neiporti e nelle:stazionidiconfinedovenon ‘opera. HaLun: « Delega-

zione Fitopatologica »lèfunzioni di « Delegato».fitopatolagico sono eser- citate da Ufficiali diPoliziaSEO Uffieiali. Portuali e da Ut-

mante ni . 1851 (3% sE Penne birtanoi

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| ‘coltivazione e

tipe

(5)

— 654 —

la destinazione e in tutti ì locali di deposito, confezionamento e vendita di piante, parti di piante e semi; negli stabilimenti per la selezione e la preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenzadi malattie 9 parassiti ed, in caso, di procedere alle disinfezioni o alle cure delle pian- te, parti di piante e semi o materiali infetti, o infestati, o sospetti di infezione o infestazione, oppure alfa loro distruzione;

b) di accedere a tutte le stazioni acree e marittime ed a bordo degli aerei e dei piroscafi, oltre che ni relativi magazzini doganali, per adempiere al servizio ad essi affidato; :

c) di imporre, a spesc dezli interessati, la disinfezione, la disinfe- stazione, o la distruzione delle piante, perti di piante e semi che si rite- nessero infetti o infestati: oltrechè dell'imballaggio, dei recipienti e di quanto altro possa essere ritenuto veicolo di malattie e di parassiti;

d) di vietare la vendita o la cessione sotto qualsiasi forma dei pro- dotti infettì 0 infestati, se non dopo che abbiano subito le disinfezioni a le disinfestazioni prescritte a che queste abbiano ottenuto pieno effetto’

e) di impedire l'ingresso, il transito e Vuscita dal Territorio di piante, parti di piante e semi di cui all'art. 19;

f) di rilasciare certificati fitopatologici.

Art. li.

I « Delegati Fitopatologici», gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, gli Ufficiali Portuali e gli Ufficiali di Dogana, dualora constatino, infrazio- ni alle norme fitosanitarie, sono tenuti a contestare dette infrazioni agli interessati ed a stendere il relativo verbale di contravvenzione, che sarà trasmesso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 12.

Soltanto attraverso gli scali maritt:mi, aerei e i posti di confine che saranno stabiliti in base all'articolo 4, possono entrare nel Territoio 12 piante. parti di piante e semi che siano destinati alla semina e alla ri- produzione,

Art. 13.

Attraverso gli altri scali marittimi, aerei e posti di confine diversi da quelli di cui all’articolo precedente, sono ammessi all’ingresso del Territorio solo le sostanze vegetali destinate alla alimentazione o co- munque non introdotte a scopi agricoli.

In tali località funzioneranno, come incaricati al controllo fitopa- tologico le Autorità ‘di cui all’articoio 8. I predetti incaricati dovranno sorvegliare ll transito dei vegetali tenendo presente quanto stabilito dal- Yarticolo 11 e dal comma a) del presente articolo, avendo facoltàdi fer- mare le partite di vesetali destinati alla alimentazione che presentino segni evidenti di infestazione 0 infezione, secondo le norme che verran- no loro notificate dal Servizio Filopatologico.

I predetti incaricati sono autorizzati a riaselare 1] certificato Tito

x

(6)

6 Sdila;i, ds CATE 14 del = Cri ( Ri To SETE Bei 1425] # jb i CI Î Tifa

Le piante, parti di piante E Farai =iovafiienti dall Europa da altre rezioni temperate saranno ammessi nel Territorio se provviste di certi-

ficato dì origine edi certificato fitopatologico che ne attestj l'immuniti

da pani Malatuia,gPAFASSÌtA,, hs; sos -

Le piante, diì piante |e.semì, provenienti da regioni tropicali «a sub-tropicali. di tut ;h DEpNPTADLoltre ad«essere muniti dei certificati di

cui sOpIA, Rae esser portati solo con Îl benestare insindacablie

del Servizio, topatiSRi di mad

Le licenzé. per l'importazione delle.‘piante, «parti 7 piante e semi.

provenienti) da qualsiasi, Paese. dr opicale 8, sub- tropicale. saranno con-

cesse solo dopoche l'interessato avrà ottenutoîl benestare insindacabile

del Servizio Fitopatologico, al quale dovranno essere indirizzate le do- mande corredate di tutte le indicazioni. sulla qualità, quantità, origine destinazione.del Ai.che devesi importare o ammettere al transito

Sbno éselusi ‘aallehorme dett te del ppresente articolo tutti i vege- tali che abbiano subito processi Ò Mae ThE: industriali.

sorisì ‘accordata’‘l'importazione.oil transito, le pianté, parti di piante e semi ‘dovranno ‘essere.consegnate dall'Autorità Doganale alla 10

«Delegazione Fitopatotozica>, ché ‘provvederà ad ispezionarli e se. del

casì,* a°‘otatnafe la disinfezione, Ta!‘disînfestazione, la coltura itt qua rantena”‘6 la‘'éompieta”afstriizione, dg SHOP, lb FI tate 796

tib iIMiess'ieg 0 ties il EP 15095

|

83

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I RATTO conduttori ed .i“dittettori di vivai di piante, stabili PEREape Iaia i per la QNe,e la, selezione dei sem esi nt el ritorio, e tu ) e ii commercino Li

piante, parti di piante rai nati alla coltivazione, dovranno es

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î 1

(7)

— 636 —

mitato per la Difesa contro le Malattie delle Piante».

Il ricorso dovrà, essere proposto entro un mese dalla notifica del| à $ relativo provvedimento.

ATI 16,

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tatoperIaDifesacontro leMalaltiedelle Ponte >, potràerogare spe

ziali +e ai e 19: 7 i °

ciali Sussidi a. POear coltivatori o attitiuori chelavorino

o I i sì sia dovuto proce istruzione di

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l'atto della distruzione,produttive© promettenti buonaproduttiisà

2 L Li VITA.

Art. 20.

L’Ammini 5 ;

labii De: udito 11 «Comitato per la Difesa contro le Ma

cla 2 e Piante >, e, in casu d'urgenza, l'Ispettorato per na

a Zootecnia, può, con proprio Decreto: ta

a) sospe e a , .

importazione et ) no a speciali restrizioni o modalità la

i ransito nel Territorio deli . «Rob ed

sommi ; 3 elle piante, parti di piant

i n : A La z +

semi e prodotti vegetali ritenuti infetti o infestati; A RNA

b) vie L . ”

ssortazione LATO o assoggettare a speciali restrizioni o modalità Vim-

Diso o Diznio parti di piante e semi da zone del Territorio helle sta stata accertata l’esistenza di ; a Dello

o , les za di malattie o parassiti di ibi

3 Vi , + arassit j

sia nell’interno del Territorio stesro che all’estero i diffusibili, Art. 21,

L’Amministratore, sentitoa } o il « Comitatoi itai pe ifesa cont

lattie delle Piante », può di volta in volta: Der ia Difesacontro le Ma-

a) rendere obbligatoria la lotta contro le malattie pericolose ea oc 3 4 Dar sit el casi e l'efficaciaefficacia dipenb a D LA

, as x n si In u 1 nda dall'opera conco 0 e ( u

i i

b) modificare lvelenco dei parassitiii paras o delle m i i

sospette di cui ail’art. 6 comma e); n dello sietiie perigolose 0 c) promulgare tutte le norme ritenutefi i E im

a 7 e adatte i ire |

diifusione delle malattie o per combatterie e per Impatto na Art. 22.

L Istituto 1 &

E c 0 d Credito Somalo è autorizzato a, concedere DI estiti di &

SOT3 \ fl 4 e perazion di difesa Cc I e e ism

n TCIZI per conduti o ontro le malatti e lìinenil

3 delle piante coltivate € Der lo acquisto GI quanto possa occorrere perCI

Vesccuzione delle operazioni suddette.

naArt. 23,

Tutte le disposizioni € c i

PO co tizioni concernenti lapplicazione delle norme fitosa- HrILAÈ Ù vazioni specifiche come: ii banano,i Meno , il mais ce la anne ciIS u "a, | tabacco. HI ‘ none, e quanteni | i | . a ialtro possano presentare interesse partico. Li di I Ù t “0

no soggette nd appositi resotinenti. Fino alla pubblicazionalli sazione

— 637 —

di questi saranno osservate le norme vigenti in quanto compatibili cor la presente ordinanza.

Art. 24.

Le violazioni delle norme alla produzione, all'importazione ed al- Yesportazione e preparazione delle piante, parti di piante e semi SOno punite con l'ammenda da So. 200 a So. 300, senzapregiudizio delle mag- giori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando o dalle leg gi penali, quando il fatto costituisca reato in esse previsto.

Art. 25,

e della presente Ordinanza è devoluta © agli Uffici di Dogana, agli d Agenti della La vigilanza all’esecuzion

tutte le Autorità politico-amministrative,

Uffici delle Poste, all’Ispettorato Agrafio ed agli Uffici e Forza Pubblica.

Art. 26.

sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente Ordi- nanza,

Mogadiscio, lì è agosto 1955.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

DECRETO n. 144 ren.

AMMINISTRAZIONE FIDUC

L'AMMINISTRATORE

Jla Repubblica 9 dicembre 1952.

[ARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

VISTO il decreto del Presidente de numero 2357;

VISTO l’art. 5 dellOrdinanza. n. 12 rep. in data 98 maggio 1959 relati va alla nomina della Commissione incaricata di fissare le indennità di espropriazione dej beni immobili;

VISTO il foglio n. 80684 in data, 1°

Interni che contiene proposte in merito alla com missione anzidetta;

CONSIDERATO che le proposte di cui sopra sono state formulate dal Capo della Regione del Benadir in armonia con le disposizioni con-

tenute nell’art. 5 sopracitato;

.

RAVVISATA la necessità e Purgenza di di pro

luglio 1955 della Direzione Affar:

posizione delia Come

vvedere;

Decreta:

Art. l.

al 1 luglio 1955 è Istituita la Commissione per la de A decorrere d

ondersi per la espropriazione dI ierminazione delle indennità du corràsi

poni Immobili c dirtbtl reali per enusn di pubblica ublttà,

(8)

— 638 —

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo che precede è unica per tutto il Territorio, ha sede in Mogadiscio ed è composta come segue:

Dott. Vincenzo MELLANA — Giudice della Somalia — Presidente;

Dott. Ing. Gaspare MESSANA — Capo Sez. Edilizia LL.PP. — Membro‘

Dott. Ing. Emilio LINO — Capo Ufficio Tecnico Erariale — Membro;

Sig. Geilani Malak OSMAN — Consig. Munic. Mogadiscio — Membro;

Sig. Hassan Barre Tahò OSMAN — Cons. Munie. Mogadiscio — Membro:

Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da uno dei mem- bri designato all'uopo dal Presidente.

Mogadiscio, lì 25 luglio 1955.

p. L'AMMINISTRATORE

o Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 10, foglio n. 247.

, Mogadiscio, lì 29 luglio 1955.

Il Magistraio ai Conti: O. TAM.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA DIREZIONE PER LA LEGISLAZIONE ED AA.GG.

ADDENDA

Per errore materiale di trascrizione del testo dell'Ordinanza n. 11 di rep. in data 20 maggio 1955 — pubblicata sul B.U. n. 6 del 1° giugno - 1955 — sono state omesse le frasi seguenti nonchè la. tabella di calcolo

allegata e che ne forma parte integrante:

a) Art. 2. — Va aggiunto il secondo capoverso che recita: « Tale

«valore capitaie è determinato in base alla tabella allegata alla pre-

«sente Ordinanza>».

a-

b) Art. 3. — Dopo l’ultima parola va aggiunta: «e sempre che e

«sista concorso tra quest’ultima inabilità e quella che ha dato luogo

<alla liquidazione della rendita riscattata».

c) Va aggiunto: la tabella allegata.

Pertanto, il testo integrale dell'Ordinanza predetta, è quello com- pletato dalle aggiunte sopraripertate.

' Il Direttore

S. DALLOLIO

-

nabilità permanente dal 16 al 30%.

Tabellasivaloricapitolidellarenditaunitariaannualeposticipataassegnataaduninfortunatocongra-

o di

10epiù

— 639 —

98

Thai

+

DOPOANNIDIINABILITA' 5

NI

Età raggiunta dall'infor- tunato

(9)

— 641 —

PARTE SECONDA

A.C.C.A. — « Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi »

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

E’ indetta per il giorno 31 azosto c.a., alle ore 9, in primaconve eazione, e per il giorno 1° settembre c.a., alla stessa ora, in seconda con- vocazione, assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea Straordinaria:

1) ampliamento dell’art. 2 dello Statuto;

2) variazione per meglio chiarire l'art. 15 (paragrafo G.) dello Statuto cd aumento del limite stabilito per ie operazioni finanziarie dia SO, 100,000 a So. 200.000,

Assemblea Ordinaria:

1) approvazione del regolamentoprevisto dall’art. 2 dello Statuto:

2) varie.

Afgoi, 16 agosto 1955,

Il Presidente

G. Gilberti

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