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COMUNE DI VILLACHIARA PROVINCIA DI BRESCIA

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI VILLACHIARA

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 8 DEL 31/01/2017

COPIA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Gennaio, alle ore 20:30, presso la sala consigliare, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

Componente Presente Assente Componente Presente Assente

RICCARDI

ARCANGELO SI FAVALLI SANTO

BATTISTA SI

BONFIGLIO MARIA

LAURA SI BERSANINI SONIA SI

DE DOMENICO

NICOLA SI ZANONI PAOLO SI

MAZZOLA LAURA SI CHIODI MARCO SI

BERTOLETTI ELVIO SI RONCALI

MADDALENA SI

PALOSCHI ANGELO SI

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Antonio Petrina, Segretario Generale del Comune.

Il sig. Arcangelo Riccardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

(2)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle sanzioni applicate nell’atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l’esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall’art. 27 della legge n. 689 del 1981;

- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e pertanto entro il 1° febbraio 2017;

- entro trenta giorni dall’adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori interessati;

- la definizione agevolata rappresenta un’opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all’esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.22 del 24/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Rubetti Lidia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario Rubetti Lidia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi;

D E L I B E R A

(3)

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l’allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Lidia Rubetti e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(4)

Comune di Villachiara

Provincia di Brescia

via Matteotti n. 4 – 25030 Villachiara tel. 0309947112 fax 0309947312 P.IVA 00584980981

[email protected]

[email protected]

codice univoco

UF9RV8

Regolamento per la definizione agevolata di entrate tributarie e

patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di

ingiunzione fiscale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.01.2017

(5)

Art. 1 Disciplina

1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall’art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art. 2

Condizioni per l’ammissione alla definizione agevolata

1) Sono ammesse alla definizione le entrate di cui al successivo articolo 3, fiscali e non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.

639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 3

Entrate ammesse alla definizione agevolata

1) Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 2, le entrate di natura tributaria, le violazioni del codice della strada e le entrate patrimoniali.

Art. 4

Le voci soggette a definizione agevolata

1) In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall’articolo 1 del presente regolamento e riferite alle entrate dell’articolo 3.

2) Relativamente alle violazioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i pagamenti ritardati.

Art. 5

La rateazione dei pagamenti

1) Per i debiti di importo complessivo (per tali si intendono anche le somme di più ingiunzioni fiscali) fino ad euro 1.000,00, i pagamenti dovranno essere effettuati in rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 31 gennaio 2018.

2) Per i debiti di importo complessivo superiore ad euro 1.000,00 i pagamenti dovranno essere di pari importo ed effettuati in cinque rate con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018, 30 settembre 2018.

(6)

Art. 6

Modalità di richiesta di definizione agevolata

1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso l’ufficio protocollo del Comune o del concessionario della riscossione incaricato entro la data del 31 marzo 2017.

2) L’istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai fini della scadenza, si considera la data di consegna all’ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected].

Art. 7 Modulistica

1) L’istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.

Per le persone fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.

Per le persone giuridiche dovranno essere riportati: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.

Inoltre il modulo dovrà essere predisposto con i seguenti dati:

 la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);

 l’importo complessivo dell’ingiunzione per ogni anno di imposta;

 la data e il numero di protocollo dell’ingiunzione fiscale;

 la data di notifica dell’ingiunzione fiscale;

 il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all’art. 5 del presente regolamento, con il quale il debitore intende effettuare il pagamento;

 l’indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa;

 l’assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 8

Adempimenti del Comune o del concessionario

Ai debitori che hanno presentato l’istanza di cui all’art. 6, il Comune o il Concessionario della riscossione, entro il termine del 31 maggio 2017, inviano la comunicazione nella quale sono indicati:

 l’ammontare complessivo delle somme dovute;

 il numero di rate;

 l’importo di ciascuna rata;

 la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

(7)

Art. 9

Mancato pagamento

1) Il mancato, o parziale, o tardivo pagamento anche di una sola rata, comporta l’immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso oggetto di ravvedimento.

2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. E’ preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 10

Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall’art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, ed in particolare:

 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

 le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

 le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Art. 11 Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell’organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.

(8)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Arcangelo Riccardi F.to Dott. Antonio Petrina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art.124, D.Lgs. 267/2000 )

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 02/02/2017 all’Albo Pretorio on line nel sito web di questo Comune (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Lì 02/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Antonio Petrina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

( art. 134 D.Lgs. 267/2000 )

 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line nel sito web di questo Comune (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69), per cui la stessa è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì 27/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Antonio Petrina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo Villachiara, 14/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Petrina

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