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Allegato A) 1. PREMESSA

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Delibera N. 1193 del 10.04.2006

Riforma scolastica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua italiana.

Anno scolastico 2006/200 (modificata con delibera n. 4926 vom 29.12.2006)

…omissis…

1. di determinare gli aspetti organizzativi, didattici e pedagogici del progetto di riforma del sistema educativo provinciale relativo al primo ciclo di istruzione nella scuola in lingua italiana ai sensi del punto 3 del dispositivo della propria deliberazione n. 1534 del 15.5.2004, come risultanti

dall'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

2. di confermare per l’anno scolastico 2006/2007, ai fini della determinazione degli organici nella scuola primaria, le disposizioni fissate nella propria deliberazione n. 839 del 21.3. 2005 e

successive modifiche, fatte salve le misure da adottarsi per l’insegnamento della lingua inglese.

Per questa ultima finalità, qualora non fosse possibile reperire prioritariamente personale docente della scuola primaria abilitato all’insegnamento della lingua inglese ai sensi del punto 2.5

dell’allegato A), per il medesimo insegnamento possono essere utilizzati docenti della classe di concorso A345, ovvero tale insegnamento può essere affidato a docenti iscritti nelle graduatorie premanenti o di istituto per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado. L’insegnamento prestato nelle scuole primarie dal predetto personale è riconosciuto integralmente come servizio specifico. Per il perseguimento di questi obiettivi, in sede di assestamento del bilancio provinciale 2006, è incrementata di 20 unitá la dotazione organica complessiva del personale docente della scuola in lingua italiana di cui all'articolo 33 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, da suddividersi, con successivi provvedimenti, tra i ruoli del personale docente relativi al primo ciclo di istruzione.

3. di confermare per l’anno scolastico 2006/ 2007, in deroga a quanto previsto in materia dall’articolo 12, comma 5, della deliberazione n. 2387 del 4.7.2005, l’assetto organico del personale docente della scuola secondaria di primo grado secondo i criteri fissati con deliberazione n. 839 del 21. 3. 2005, tenuto comunque conto delle disposizioni fissate dalla predetta deliberazione della Giunta provinciale n. 2387/05 in quanto compatibili. Sono altresì confermati i criteri adottati fino all’anno scolastico 2004/2005, per la determinazione degli organici relativi alle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado.

4. L'allegato A) della presente deliberazione verrà trasmesso al Ministero dell'Istruzione,

Università e Ricerca a norma dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 29 giugno 2000, n.

12.

Allegato A)

Scuola in lingua italiana. Progetto di riforma nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado del sistema educativo provinciale di istruzione. Anno scolastico 2006/07

1. PREMESSA

Ai sensi dell’articolo 22, comma 2 bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 21.03.2005, le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua italiana hanno avviato, a decorrere dall’anno scolastico 2005/06, progetti preordinati a sperimentare, con gradualità e progressività, la definizione degli ordinamenti relativi alla riforma del primo ciclo del sistema educativo provinciale di istruzione, inglobando le positive esperienze degli anni precedenti.

Nell’anno scolastico 2006/07, detti progetti vengono estesi a tutte le classi del primo ciclo di

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istruzione in lingua italiana, al fine di anticipare i contenuti del nuovo sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

Le istituzioni scolastiche in lingua italiana della provincia, applicando gradualmente le opportunità offerte dalla legge provinciale n. 12/2000 sull’autonomia, hanno già elaborato i piani dell’offerta formativa, tenendo conto delle richieste delle famiglie, e costruendo una rete di connessioni tra scuola ed extrascuola che hanno generato efficaci modelli educativi: è anche in riferimento a queste esperienze che viene disegnato il percorso della riforma della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del sistema educativo provinciale di istruzione.

Il progetto, in particolare, si propone

a) Il potenziamento dell’ambito linguistico, vale a dire del tedesco - L 2, dell’inglese - L 3, come pure il recupero e lo sviluppo linguistico per gli alunni e le alunne stranieri/e.

b) Il potenziamento dell’ambito matematico scientifico, introducendo anche situazioni di apprendimento di tipo cooperativo, peraltro già definite nelle apposite linee guida.

2. TEMPO SCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA

2.1 Il tempo scuola nella scuola primaria in lingua italiana è stabilito per tutte le classi in 27 ore settimanali – di cui 26 da dedicare agli ambiti disciplinari e 1 ora di attività didattica definita dall'istituzione scolastica -, pari a 918 ore annue, di 60 minuti ciascuna. L'orario obbligatorio annuale, da cui è escluso il tempo dedicato alla mensa, comprende 68 ore annuali di religione e 204 ore annuali di tedesco lingua 2. Il limite di flessibilità per realizzare compensazioni tra discipline corrisponde ad un massimo del 20% dell'orario obbligatorio annuale.

2.1.1 Fatti salvi i progetti avviati autonomamente in materia dalle istituzioni scolastiche secondo le modalità e il numero di ore previsti nei piani dell'offerta formativa, ad ulteriore sviluppo delle linee guida di cui alla deliberazione n. 5053 del 6 ottobre 1997, nell'esercizio della propria autonomia, le istituzioni scolastiche intensificano l'uso veicolare del tedesco lingua 2, garantendone comunque la sistematizzazione morfo- sintattica.

2.2 L'insegnamento della lingua inglese, aggiuntivo all'orario di cui al punto 2.1, è attivato nelle classi seconde, terze, quarte e quinte per 68 ore annue e nelle classi prime per un numero di ore compreso tra le 30 e le 60 annue.

2.3 Oltre all'orario obbligatorio, nei limiti delle risorse disponibili, in attuazione delle previsioni del rispettivo piano dell'offerta formativa, l'attività didattica può essere ampliata.

2.4. Nella scuola primaria in lingua italiana sono attivati corsi a tempo pieno, finalizzati a rispondere a particolari esigenze dell'utenza. Per l'organizzazione del tempo pieno resta comunque fermo il limite annuo di 1360 ore, comprensive del tempo mensa, pari a 40 ore settimanali per 34 settimane. In via transitoria, fino all'approvazione della legge provinciale di riforma del sistema educativo di istruzione e formazione relativo al primo ciclo di istruzione, il tempo pieno è attivato prioritariamente nelle scuole dove tale modello si ponga in continuità con le esperienze del tempo pieno attivate negli anni scolastici precedenti, in raccordo con le esigenze del territorio e tenuto conto delle richieste delle famiglie.

2.5 Sulla base delle intese già stipulate con la libera Università di Bolzano, è ampliato e implementato il processo di formazione di personale docente della scuola primaria abilitato all'insegnamento di inglese lingua 3. In tale contesto, la Facoltà di Scienze della formazione primaria di Bressanone, è sollecitata ad esaminare la fattibilità di inserire nel piano ordinario del corso degli studi insegnamenti preordinati ad abilitare all'insegnamento della lingua inglese nelle scuola primaria.

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3. TEMPO SCUOLA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

3.1. Il tempo scuola delle scuole secondarie di primo grado deve risultare coerente con la

predisposizione di piani di studio che, oltre a contenere un nucleo forte omogeneo comune a tutte le scuole e a tutte le sezioni, possano articolarsi, secondo le autonome determinazioni delle scuole, tenuto conto delle opzioni delle famiglie, in alcuni ambiti caratterizzanti, in cui sia

privilegiato l’insegnamento delle lingue, ovvero l’insegnamento matematico scientifico o quello in cui le educazioni rappresentino il percorso formativo più significativo.

Il tempo scuola delle scuole secondarie di primo grado si articola in “tempo scuola normale” e in

“tempo scuola potenziato”.

3.2. Tempo scuola normale

3.2.1 L’orario delle lezioni riservate agli alunni e alle alunne della scuola secondaria di primo grado in lingua italiana è costituito da una quota obbligatoria non inferiore a complessive 1156 unità didattiche annue. Tale quota è calcolata sulla base di 34 unità didattiche della durata di 50 minuti per 34 settimane.

3.2.2 La predetta offerta formativa, suddivisa in base al quadro orario sotto indicato, può prevedere l’attivazione unità didattiche strutturate in base a metodologie laboratoriali e l’articolazione

differenziata dell’offerta formativa, da realizzarsi secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. Per l’anno scolastico 2006/2007, in attesa della

definizione delle nuove norme sugli organici funzionali pluriennali, alla copertura delle esigenze di organico relative all’offerta formativa complessiva si provvede mediante l’attribuzione alle scuole di un organico come previsto nell’Allegato 3 della legge provinciale n. 12 del 2001.

3.2.3 L’ offerta formativa di cui al punto 3.2.2, può essere ampliata, a norma dell’articolo 10 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, da una quota opzionale/facoltativa, nei limiti delle risorse organiche residuali una volta che siano state soddisfatte le esigenze connesse all’attivazione delle unità didattiche strutturate in base a metodologie laboratoriali e all’articolazione differenziata dell’offerta formativa, ai sensi del citato articolo 6 della legge n. 29/00.

3.2.4. Per le finalità di cui al punto 3.2.1, in attesa del varo delle nuove norme sugli organici funzionali pluriennali, le istituzioni scolastiche definiscono il proprio piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2006/2007 utilizzando anche la quota di flessibilità del 15% prevista dall’art. 22, comma 1 della legge provinciale 29.6.2000, n. 12, nel rispetto delle disposizioni transitorie definite nelle deliberazioni n. 3224 del 4.9.2000 e n. 4387 del 20.11.2000, sulla base del seguente piano orario settimanale:

Religione 1

Italiano 5

Tedesco L2 5

Inglese L3 3

Storia, ed. civica, geografia 5

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 6*

Educazione tecnologica 2

Educazione artistica 2

Educazione musicale 2

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Educazione fisica 2 Area di progetto

Totale ore settimanali per classe

1**

34

* 1 ora viene dedicata al laboratorio matematico – scientifico – tecnologico in base alle apposite linee guida

**L’area di progetto è assegnata ad una disciplina autonomamente scelta dalla scuola, in coerenza con il piano dell’offerta formativa deliberato tenendo conto delle opzioni delle famiglie, avuto

riguardo alla disponibilità di organico assegnato all’istituzione scolastica in base alle previsioni di cui al punto 3.2.2

3.3 Tempo potenziato

3.3.1. Il tempo potenziato, che riqualifica il tempo prolungato attualmente in vigore, è finalizzato a rispondere a particolari esigenze dell’utenza e deve prevedere almeno 4 unità didattiche elettive aggiuntive rispetto ai limiti settimanali minimi previsti per il tempo normale, per un limite annuo di 1360 ore, comprensive del tempo mensa, corrispondenti a 40 unità orarie settimanali per 34 settimane .

3.3.2.Il tempo potenziato dovrà comunque prevedere un’articolazione coerente con le indicazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2.2, in ordine agli ambiti da privilegiare e ai principi di opzionalità / facoltatività.

3.3.3 Nell’anno 2006 saranno verificati i presupposti di fattibilità, struttura, articolazione e contenuti del tempo potenziato, come modello preordinato ad offerte formative che prevedano l’attivazione di specifici indirizzi, quali le scuole ad indirizzo musicale o sportivo, ovvero l’attivazione di laboratori scientifico – matematici, umanistici – educazionali, o per l’insegnamento veicolare delle lingue.

3.3.4 In via transitoria, nell’anno scolastico 2006/2007, avuto riguardo alle risorse organiche

disponibili, il tempo potenziato è attivato prioritariamente nelle scuole dove tale modello si ponga in continuità con le esperienze di tempo prolungato attivate negli anni scolastici precedenti, in

raccordo con le esigenze del territorio e tenuto conto delle richieste delle famiglie.

4. PERCORSI DI RICERCA SULLE FUNZIONI TUTORIALI

4.1 Nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa le scuole autonome assicurano a ciascun/a alunno/a adeguate forme di assistenza educativa personalizzata/individualizzata nel rispetto del principio di collegialità delle azioni formativa e valutativa.

4.2. A tale scopo, anche con il sostegno dell’istituto pedagogico, le istituzioni scolastiche attiveranno autonomi percorsi di ricerca rivolti a valorizzare le seguenti funzioni:

 cura educativa e orientamento nei confronti degli allievi e delle allieve;

 cura della documentazione del percorso educativo di ciascun alunno e di ciascuna alunna;

 cura del rapporto con il territorio e con le famiglie;

 coordinamento delle attività didattiche ed educative.

4.3 La cura educativa e l’orientamento focalizzano l’attenzione sull’individuazione degli ambiti o degli argomenti su cui è necessaria, per i singoli alunni e le singole alunne, una trattazione più approfondita, come occasione di recupero e/o di promozione e sviluppo.

4.4. La ricerca sulla documentazione del percorso educativo potrà prevedere l’elaborazione del portfolio delle competenze, inteso:

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 come strumento di supporto all’azione educativa che attesti il percorso didattico dell’alunno e dell’alunna nell’ottica della valutazione autentica;

 come stimolo alla corresponsabilizzazione della famiglia;

 come utile supporto alla continuità verticale ed orizzontale del processo educativo.

5. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Per la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti degli alunni e delle alunne della scuola primaria in lingua italiana, affidate collegialmente al personale docente responsabile delle attività educative e didattiche, trovano applicazione le disposizioni emanate ai sensi della vigente normativa provinciale in materia.

6. VALUTAZIONE, SCRUTINI ED ESAMI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi e delle allieve è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell'orario annuale di cui al punto 3.2.2, ovvero, per gli alunni e le alunne che hanno optato per il tempo potenziato, dell'orario annuale previsto al punto 3.3.1. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire deroghe al suddetto limite.

Per la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti degli alunni e delle alunne della scuola secondaria di primo grado in lingua italiana, affidate collegialmente al personale docente responsabile delle attività educative e didattiche, come pure in materia di scrutini ed esami, trovano applicazione le disposizioni emanate ai sensi della vigente normativa provinciale in materia.

Sulla base degli obiettivi e dei contenuti delle discipline di insegnamento dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado in lingua italiana di cui alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n.

48 e successive modifiche*, gli esami di Stato si svolgono secondo le modalità stabilite dalle vigenti normative in materia.

* Gli obiettivi e i contenuti delle discipline previsti dalla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48 e successive modifiche, assumono carattere transitorio fino a quando non verranno approvati, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le linee guida per i curricoli, gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi al primo ciclo di istruzione, attualmente in fase di elaborazione.

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