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Academic year: 2022

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 13989 DEL 18/09/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: SEGRETARIO GENERALE Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(LONGO GIANNI) (TARDIOLA ANDREA) (A. TARDIOLA)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

(Zingaretti Nicola) ___________________________

IL PRESIDENTE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 18/09/2020 prot. 669 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Proposta di legge regionale recante: "Disposizioni modificative di leggi regionali".

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

(2)

LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO l’articolo 127, comma 1, della Costituzione concernente la promozione da parte del Governo della questione di legittimità costituzionale di leggi regionali;

VISTA la legge 11 marzo 1953, n. 87 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale di cui alla presente deliberazione, che si compone di n. 11 articoli, prevede varie disposizioni di modifica di leggi regionali, per le quali è urgente intervenire al fine di consentire l’esecuzione di impegni assunti dall’Amministrazione regionale nella procedura di concertazione con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di valutazione da parte del medesimo Dipartimento della legittimità costituzionale delle leggi regionali nn. 23/2019, 28/2019, 1/2020 e 3/2020, nonché al fine di aggiornare l’articolo 14 della legge regionale 30/2002 recante l’Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica ai principi di cui al d.lgs.

118/2011 e alla nuova legge di contabilità regionale n. 11/2020;

CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo, con nota prot. 803995 del 18 settembre 2020, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis del regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa del Presidente della Regione e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi”;

CONSIDERATO che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale

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D E L I B E R A

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unita proposta di legge regionale composta di n. 11 articoli, recante: “Disposizioni modificative di leggi regionali” corredata della relazione illustrativa del Presidente della Regione Lazio e della relazione tecnica predisposta dal Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi”, che costituiscono parti integranti della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(4)

“Disposizioni modificative di leggi regionali”

(5)

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 23 concernente “Disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente”)

1. All’articolo 7 della legge regionale 23/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 3,della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, con contestuale presentazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada e dell’attestazione di iscrizione al registro elettronico nazionale (REN) di cui all’articolo 4, lettere a) e b), della presente legge, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 14. La SCIA è presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa al SUAP del comune nel cui territorio l’impresa stessa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’inizio dell’attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di cui il SUAP dà comunicazione all’interessato.”

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. A bordo di ciascun autobus sono conservate copie conformi della ricevuta dell’avvenuta presentazione della SCIA nonché della comunicazione del SUAP di cui al comma 2.”

(6)

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 recante “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive

modifiche)

1. All’articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), come inserito dal comma 73 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: “di cui al comma 2,” sono inserite le seguenti: “nonché per le attività di monitoraggio e verifica della permanenza delle suddette previsioni e criteri a seguito dell’autorizzazione alla convivenza solidale ai sensi del comma 6,”;

b) al comma 5, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;

c) al comma 6, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “Le autorizzazioni alla condivisione dell’alloggio possono essere concesse per un numero di alloggi non superiore al quindici per cento del totale degli alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica.”.

(7)

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell’articolo 9 è abrogato;

b) all’articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 64, dopo le parole: “facoltà assunzionali” sono aggiunte le seguenti: “, nella misura strettamente necessaria a consentire lo svolgimento delle funzioni trasferite dal precedente soggetto gestore secondo adeguati livelli di efficienza, previa verifica della sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa e”;

2) i commi 108 e 109 sono abrogati;

3) al comma 112, le parole: “le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici dipendenti anche economici, gli enti del servizio sanitario regionale e” sono soppresse;

4) alla lettera a), del comma 136, le parole: “lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti parole: “lettera b)”.

(8)

(Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 concernente “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Al comma 5 bis dell’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), inserito dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 1/2020, dopo le parole: “di settore vigente”, sono aggiunte le seguenti: “e della normativa in materia di tutela paesaggistica”.

(9)

Art. 5

(Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 concernente “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)

1. Il comma 7-bis dell’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), inserito dal numero 2) della lettera a) del comma 12 dell’articolo 9 della l.r. 1/2020, è sostituito dal seguente:

“7-bis. È consentita, limitatamente alle aree contraddistinte dal “paesaggio degli insediamenti urbani” così come identificati dal PTPR e nel rispetto delle disposizioni del PTPR, la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo che non comportano trasformazione permanente del territorio, al fine di migliorare l’offerta di spazi per lo spettacolo sportivo, nonché per le attività connesse al settore audiovisivo e cinematografico. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a trentasei mesi consecutivi e sono immediatamente rimosse al termine dell’uso preposto.”.

(10)

(Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 recante “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”)

1. All’articolo 3.1 della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili), inserito dal comma 11 dell’articolo 10 della l.r. 1/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

1) ai commi 2, 3 e 4, la parola: “idonee” è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti parole:

“non idonee”;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. L’individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con le disposizioni del PTPR.”;

(11)

Art. 7

(Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)

1. Il comma 1-bis dell’articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), inserito dalla lettera b) del comma 19 dell’articolo 22 della l.r. 1/2020, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, dei criteri di priorità e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall'articolo 179 e dall’articolo 205, comma 1, del succitato d.lgs. 152/2006, è vietata l’installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l’installazione stessa non sia rispondente ai criteri previsti dal vigente Piano di gestione dei rifiuti.”.

(12)

(Modifica alla legge regionale 17 giugno 2020, n. 3 concernente “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3/2020, dopo le parole:

“L’osservatorio comprende” sono inserite le seguenti parole: “, previa intesa con le amministrazioni di appartenenza per i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato,”.

(13)

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”)

1. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 30/2002 è sostituito dal seguente: “3. Ai fini della approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio consolidato di cui agli articoli 11 bis e 68 del d.lgs. 118/2011, le aziende trasmettono i dati e le informazioni necessari ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n.

11 (Legge di contabilità regionale).”.

(14)

(Clausola di non onerosità)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

(15)

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(16)

Relazione illustrativa del Presidente

La proposta di legge in oggetto, composta di undici articoli, reca disposizioni modificative di leggi regionali, entrate in vigore negli anni 2019-2020, formulate al fine di tenere fede agli impegni assunti con il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAR), a seguito della trasmissione delle osservazioni relative ad alcune disposizioni regionali sulle quali gli uffici legislativi dei ministeri competenti hanno formulato dubbi di legittimità costituzionale.

La proposta di legge si occupa, altresì, di aggiornare l’articolo 14 della legge regionale 30/2002, recante l’ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica, ai principi della nuova legge di contabilità regionale n. 11/2020.

Di seguito l’illustrazione delle disposizioni recate da ciascun articolo della proposta.

Art. 1 – (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 23 concernente “Disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente”).

L’articolo 1 della p.l. reca modifiche all’articolo 7 della legge regionale 23/2019 recante la disciplina dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente, in ossequio all’impegno formulato dalla Regione con nota reg. uff. n. 40845/2020. Nella nota d’impegno si comunicava la disponibilità del legislatore regionale ad accogliere i rilievi formulati dal Ministero della pubblica amministrazione con nota n. ULM_FP 00000 55 P del 13/01/2020, tramite una riformulazione concordata della procedura autorizzatoria per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente prevista all’articolo 7 della l.r. 23/2019, che prevedesse il ricorso alla SCIA condizionata ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 3, della legge 241 del 1990.

A tal fine, l’articolo 1 della p.l. sostituisce i commi 1, 2 e 4 del suddetto articolo 7 della l.r. 23/2019.

In particolare, le modifiche all’articolo 7 suindicate, forniscono un chiaro riferimento alla procedura amministrativa della SCIA condizionata ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 3, della legge 241/1990 e apportano una generale riformulazione per armonizzare e coordinare l’articolo suddetto con le altre disposizioni della medesima legge regionale. Resta inalterato il rinvio al regolamento regionale previsto all’articolo 14 della l.r. 23/2019 per la disciplina attuativa relativa alle modalità di presentazione della SCIA condizionata.

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Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 recante “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche).

L’articolo 2 della p.l. in esame dispone modifiche all’articolo 12 bis della legge regionale n. 12 del 1999, come inserito dal comma 73 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020). La modifica è oggetto dell’impegno formalmente assunto dalla Regione con nota reg. uff. n. 163665 del 2020, al fine di superare i rilievi sollevati circa la legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni da parte del Ministero dell’Interno con nota prot. n.

DAR-0019520-A-16/12/2019.

L’articolo 2 della p.l. prevede modifiche ai commi 3, 5 e 6 dell’articolo 12 bis della legge regionale 12 del 1999, inserito dalla l.r. 28/2019, recante la disciplina della “convivenza solidale”, consistente nella condivisione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al fine di rimediare al sottoutilizzo delle unità abitative in assegnazione e al contempo di fronteggiarecomprovate situazioni di fragilità socio- economica o di non autosufficienza o, ancora, di necessità di assistenza materiale e morale.

L’articolo 12 bis ha dettato disposizioni in merito ai requisiti necessari e alla procedura di autorizzazione per l’assegnazione dell’alloggio in condivisione solidale.

La modifica al comma 3 dell’articolo 12 bis introduce l’obbligo di svolgere attività di monitoraggio da parte dell’ente gestore degli alloggi per la verifica della permanenza dei requisiti anche successivamente all’autorizzazione alla convivenza solidale. La modifica al comma 5 del suddetto articolo prevede l’innalzamento da due a quattro anni del numero di anni minimo di convivenza richiesto al fine di poter richiedere il subentro nell’assegnazione dell’alloggio in caso di decesso o decadenza dell’originario assegnatario. Infine, con la modifica al comma 6 si è ritenuto di aggiungere un periodo nel quale si indica espressamente nel 15 per cento del totale degli alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica, il numero massimo di alloggi che gli enti gestori possono autorizzare in convivenza solidale.

Art. 3 - (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione).

All’articolo 3 della p.l. in esame sono riportate modifiche all’articolo 9 e ai commi 64, 108 e 109, 112 e 136 dell’articolo 22 della legge regionale 1/2020, censurati dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’economia e delle finanze ed oggetto di formale impegno da parte della Regione all’accoglimento dei rilievi suddetti con nota reg. uff. n. 368895 del

(18)

4 del medesimo articolo, il quale, nell’ambito della disciplina relativa al prelievo venatorio in aree contigue ai parchi nazionali ricadenti nel territorio regionale, prevista al comma 3 dello stesso articolo 9, ha stabilito che “ove il limite di densità venatoria di un cacciatore ogni quaranta ettari non venga raggiunto con i soggetti di cui al comma 3, possono essere ammessi al prelievo venatorio i cacciatori aventi diritto all'accesso all'ambito territoriale di caccia su cui insiste l'area contigua”. L’abrogazione è ritenuta opportuna al fine di accogliere le censure esposte dal Ministero dell’Ambiente, nella nota trasmessa dal DAR con prot. n. 0005563-A-02/04/2020, ove è stato sottolineato che la deroga sopra descritta sostanzierebbe una violazione del principio stabilito nella norma interposta, espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, di cui al comma 3, dell’articolo 32 della legge 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree naturali protette). Ai sensi della suddetta disposizione statale, infatti, “all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge”.

In relazione all’articolo 22 della l.r. 1/2020, l’articolo 3 della p.l. propone diverse modifiche rispettivamente ai commi 64, 108 e 109 dei quali si dispone l’abrogazione, nonché ai commi 112 e 136.

La modifica al comma 64 dell’articolo 22 della l.r. 1/2020 si rende necessaria al fine dell’accoglimento dei rilievi posti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle osservazionidi cui alla nota RGS prot. n. 47005/2020, trasmesse con nota DAR prot. n. 6029-A- 10/04/2020. In particolare, il MEF ha posto in luce dubbi sulla legittimità costituzionale del comma 64, che, nell’ambito della disciplina posta dal precedente comma 62, relativa al subentro di contratti di affidamento in house connessi alla viabilità e al trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferroviario, ha previsto per la società affidataria subentrante la possibilità di procedere ad assunzioni di personale, anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, facendo riferimento ai soli limiti delle autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito del bilancio di previsione regionale, relative al contratto di servizio della medesima società affidataria. Il riferimento ai soli limitidelle autorizzazioni di spesa, disposte nell'ambito del bilancio di previsione regionale, relative al contratto di servizio della medesima società affidataria per l’assunzione, anche “extra ordinem” di assunzione di personale è apparso contrastante con i vincoli di contenimento della spesa pubblica in materia di reclutamento del personale da parte delle società partecipate dalle PP.AA. recate dall’articolo 19 del d.lgs. n.

175/2016 e, dunque, dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

(19)

L’impegno all’accoglimento delle osservazioni del MEF sopra descritte, si traduce nell’odierna modifica al comma 64 dell’articolo 22 della l.r. 1/2020 che prevede l’inserimento di ulteriori limiti alla facoltà assunzionale del soggetto subentrante “nella misura strettamente necessaria a consentire lo svolgimento delle funzioni trasferite dal precedente soggetto gestore secondo adeguati livelli di efficienza, previa verifica della sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa”.

L’abrogazione dei commi 108 e 109 dell’articolo 22 della p.l., che introducono disposizioni concernenti la determinazione cumulativa della spesa per il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, si rende necessaria al fine di accogliere l’istanza espressa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella già citata nota RGS prot. n. 47005/2020. Nella nota del Ministero è stato lamentato che l’intervento della norma regionale consenta una deroga ai criteri previsti dalla normativa statale di riferimento in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria, introdotti dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019, nel cui ambito di applicazione non possono esser ricomprese le assemblee legislative regionali. Detta deroga si pone, pertanto, in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile nonché, con il medesimo articolo della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

La modifica apportata al comma 112 dell’articolo 22 della l.r. 1/2020, dall’articolo 3 della p.l. in esame, adempie all’impegno formulato dalla Regione nei confronti dei rilievi svolti dal MEF nelle osservazioni già citate, ove è stato rilevato il contrasto sia con l’articolo 19 in materia di reclutamento presso le società partecipate dalle PP.AA. sia con la disciplina prevista dall’articolo 25 del d.lgs.

175/2016, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10-novies, del d.l. 162/2019 in materia di procedure di razionalizzazione delle medesime società e ricollocazione del personale eccedente. Con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 112, laddove si prevede la possibilità di assegnazione temporanea “secondo le procedure previste dall'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” di personale eccedentario delle società a controllo regionale presso pubbliche amministrazioni, è stato sottolineato, oltre alla non coerenza con il succitato articolo 23 bis del d.lgs. 165/2001, altresì il contrasto con il secondo comma, lettera l), del medesimo articolo 117, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina dell’ordinamento civile, nonché con l’articolo 97 della Costituzione.

Ciò rilevato, è stata prevista una modifica al medesimo comma che, eliminando le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici dipendenti anche economici e gli enti del servizio sanitario regionale quali enti autorizzati alla stipula di appositi protocolli d’intesa per l’assegnazione temporanea del personale

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comma 112 dell’articolo 22 della p.l. 1/2020.

Infine, l’articolo 3 della p.l. in esame prevede una modifica al comma 136 dell’articolo 22 della l.r.

1/2020, che ha previsto la possibilità di assegnazioni straordinarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica per far fronte a gravi situazioni di emergenza abitativa nei confronti di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della L.R. 12/1999. La modifica in questione prevede la soppressione del riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 succitato, in adempimento dell’impegno assunto dalla Regione con nota reg. uff. n. 368895 del 22/04/2020 nei confronti del Ministero dell’Interno che ha trasmesso osservazioni in merito ai commi 134 e136. Nella suddetta nota il Ministero dell’Interno ha evidenziato che la deroga al possesso del requisito di cui alla lettera a) dell’articolo 11 della l.r. 12/1999 nel consentire l’assegnazione anche a cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno presenti sul territorio nazionale, determini un evidente contrasto con l’articolo 117, comma 2, lettere a) e b), della Costituzione per violazione della potestà esclusiva legislativa statale in materia di condizione giuridica dei cittadini stranieri e dello status connesso al godimento dei diritti in materia civile.

Art. 4 - (Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 concernente “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche).

L’articolo 4 della p.l. in esame prevede una modifica al comma 5 bis dell’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), inserito dal numero 3), della lettera a), del comma 1, dell’articolo 6 della l.r. 1/2020, in conformità all’impegno che la Regione ha assunto con nota reg. uff. n. 36895 del 22/04/2020, in accoglimento delle osservazioni alla l.r. 1/2020, svolte dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MIBACT) e trasmesse con nota del DAR prot. n. 0006067-A-14/04/2020.

Nei suddetti rilievi il MIBACT ha segnalato, quale criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale, l’incompletezza del mero riferimento alla “legislazione regionale di settore” previsto dal comma 5 bis dell’articolo 52 della l.r. 38/1999, ritenendo necessario, oltre al rinvio alla conformità alla legislazione regionale di settore nell’attività di pianificazione del settore agricolo, un espresso rinvio al rispetto della normativa in materia di tutela paesaggistica. Pertanto, in esecuzione dell’impegno assunto, all’articolo 4 della p.l. si dispone una modifica al suddetto comma 5 bis dell’articolo 52 della l.r. 38/1999, aggiungendo, alla fine del comma medesimo, l’espresso rinvio al rispetto della normativa in materia di tutela paesaggistica in caso in cui le aree interessate dal Piano agricolo regionale comprendano beni naturali e paesaggistici e aree naturali protette.

(21)

Art. 5 - (Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 concernente “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche).

Come per il precedente articolo 4, l’articolo 5 della p.l. dà esecuzione all’impegno che la Regione ha assunto con nota reg. uff. n. 36895 del 22/04/2020, in accoglimento dei rilievi svolti dal MIBACT, trasmessi con nota del DAR prot. n. 0006067-A-14/04/2020, nei confronti del comma 7-bis dell’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), inserito dal numero 2) della lettera a) del comma 12 dell’articolo 9 della l.r. 1/2020, che ha introdotto, tra le misure di salvaguardia, la possibilità di realizzare strutture amovibili ad uso temporaneo per finalità culturali nell’ambito delle aree naturali protette.

In particolare, il MIBACT ha inteso che l’espressione “limitatamente alle aree prive di vincoli o contraddistinte dal paesaggio degli insediamenti urbani così come identificati dal PTPR”, prevista al comma 7 bis per la delimitazione spaziale delle aree in cui è consentita la realizzazione di strutture temporanee, consentisse, sostanzialmente, la realizzazione di dette strutture in tutti “paesaggi”

identificati dal PTPR, anche quelli di pregio, che siano privi di vincoli, o nei “paesaggi degli insediamenti urbani” anche in presenza di vincoli, ponendosi in contrasto con le previsioni del Piano paesaggistico.

Dunque, l’articolo 5 propone la sostituzione del comma 7 bis dell’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), come inserito dal numero 2) della lettera a) del comma 12 dell’articolo 9 della l.r. 1/2020, con una formulazione del comma medesimo concordata con il MIBACT che superi i rilievi opposti dal Ministero stesso, tramite il riferimento alle sole aree contraddistinte dal “paesaggio degli insediamenti urbani” così come identificati dal PTPR, nonché al rispetto delle disposizioni del PTPR.

Art. 6 - (Modifica alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 recante “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”).

L’articolo 6 prevede modifiche all’articolo 3.1 della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili), inserito dal comma 11 dell’articolo 10 della l.r. 1/2020 e concernente la disciplina della localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola, oggetto, anch’esso, di censure da parte del Ministero dello sviluppo economico e dal MIBACT ed oggetto di conseguente impegno alla modifica da parte della Regione, rispettivamente con le summenzionate note DAR del 14/04/2020 e reg. uff. regionale n. 36895 del 22/04/2020, nei termini di seguito indicati.

I rilievi sulla legittimità costituzionale del predetto articolo 3.1. si sostanziano nella considerazione

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passaggio dall’individuazione “in negativo” delle aree escluse all’individuazione “in positivo” delle aree idonee all’installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i limiti del relativo dimensionamento”.

Le modifiche proposte all’articolo 6 della p.l. al fine di dare attuazione all’impegno assunto da parte della Regione coinvolgono nello specifico i commi 2, 3 e 4, dell’articolo 3.1, attraverso la sostituzione dalla parola “idonee” con le parole “non idonee” ovunque esse ricorrano, al fine di consentire che il Piano energetico regionale (PER) di cui al comma 1 e l’individuazione transitoria demandata ai comuni ai sensi del comma 3, del predetto articolo 3.1, sia rivolta all’individuazione delle sole aree non idonee all'installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Infine, attraverso l’inserimento del comma 4 bis, si prevede l’espressa precisazione che l’installazione degli impianti di cui all’articolo 3.1 è effettuata in coerenza con le disposizioni del PTPR.

Art. 7 - (Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche).

L’articolo 7 della p.l. prevede una sostituzione del comma 1-bis dell’articolo 15 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), inserito dalla lettera b) del comma 19 dell’articolo 22 della l.r. 1/2020. Le disposizioni del novellato comma 1-bis sono state puntualmente concordate con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, che aveva presentato osservazioni con nota DAR n. 0005563-A- 02/04/2020, ed oggetto di impegno da parte della Regione di cui alla nota reg. uff. n. 36895 del 22/04/2020.

Nelle osservazioni si segnala, in sintesi, che, la disposizione di cui al comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 27/1998, nel prevedere un divieto per tutto il territorio regionale alla realizzazione di impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti o che utilizzino combustibili derivanti da rifiuti comunque denominati, concretizzi la violazione degli articoli 195, comma 1, lettere p) e f) e 196, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali parametri normativi statali interposti e, dunque, la violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione nel prevedere un divieto generale e aprioristico di realizzazione di determinati impianti, estraneo alle competenze della Regione, nonché la violazione dell’articolo 97 della Costituzione nell’aver utilizzato lo strumento legislativo in sostituzione dell’attività di pianificazione, che la legge statale correla all’attività amministrativa quale procedura idonea al rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alla legge n. 241 del 1990.

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Art. 8 - (Modifica alla legge regionale 17 giugno 2020, n. 3 concernente “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”).

L’articolo 8 della p.l., infine, prevede una modifica alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3/2020 che istituisce un osservatorio sul “revenge porn”, in accoglimento delle osservazioni formulatedal Ministero dell’interno, trasmesse dal DAR con prot. n. DAR 0011504 – A 14.07.2020, nelle quali si segnala la violazione della competenza esclusiva legislativa statale di cui all’articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, nella previsione unilaterale di rappresentanti appartenenti alle forze dell’ordine tra i componenti dell’osservatorio, in mancanza di un riferimento al necessario presupposto del preventivo accordo tra gli enti interessati, così come chiarito da costante giurisprudenza costituzionale.

La modifica prevista all’articolo 8 della p.l., dunque, aggiunge, in fine alla lettera h) del comma 1 della l.r. 3/2020, la precisazione espressa della necessaria intesa con le amministrazioni di appartenenza per la nomina dei rappresentanti dell’osservatorio appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”)

L’articolo 9 reca, infine, un adeguamento delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 14 della l.r.

30/2002, laddove facevano rinvio alle previsioni del titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recentemente abrogata dalla nuova legge di contabilità regionale (l.r. 11/2020).

Le disposizioni novellate dalla proposta in esame precisano pertanto che, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le aziende trasmettono i dati e le informazioni necessari ai fini della approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio consolidato di cui agli articoli 11 bis e 68 del d.lgs. 118/2011.

Art. 10 - (Clausola di non onerosità)

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 41, comma 6, della nuova legge di contabilità regionale, l’articolo 10 reca infine la clausola di non onerosità, attestante che “dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale”.

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