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Academic year: 2022

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REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 13941 DEL 18/09/2020 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(TOSINI FLAMINIA GR 29 00) (TOSINI FLAMINIA GR 29 00) (F. TOSINI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIANATO, RICERCA, START-UP E

INNOVAZIONE ___________________________(Orneli Paolo)

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 18/09/2020 prot. 668 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle cave ai sensi della LR 17/2004

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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Oggetto: Approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle cave ai sensi della LR 17/2004

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni;

VISTA la L.R. 17 del 6/12/2004 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14” ed in particolare:

- art. 14 che prevede sia stipulata una convezione tra il comune ed il titolare dell’autorizzazione che contenga:

o garanzia fideiussoria relativa alle opere di recupero ambientale. Tale garanzia è determinata sulla base del prezziario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni;

- art. 16 che prevede che nel caso di verifica parziale il comune ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;

- art. 33 che prevede per le attività estrattive in corso che “il comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa alla struttura regionale competente in materia. Ove il comune non provveda all’aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall’articolo 19 della l.r. 14/1999 e successive modifiche”

VISTO il regolamento n. 5/2005 “Regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 (disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche)” ed in particolare l’art. 8

“Computo metrico estimativo” che prevede che il computo metrico previsto agli articoli 3 comma 1 lettera i), 4 comma 1 lettera o), 5 comma 9 lettera e) e 10 comma 2 lettera e) viene redatto utilizzando il prezziario regionale vigente. Prevede inoltre al comma 2 del medesimo articolo 8 che per eventuali prezzi non compresi nel prezziario regionale di cui al comma 1 si fa riferimento ai listini delle locali Camere di Commercio, industria, agricoltura e artigianato ovvero in mancanza, ai locali prezzi di mercato.

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CONSIDERATO CHE non è stato predisposto un documento di approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle cave ai sensi della LR 17/2004, mentre definire tali criteri consente di avere omogeneità di applicazione da parte dei comuni interessati

RITENUTO utile al fine di uniformare le polizze per tutto il territorio della Regione Lazio tenendo in particolare conto i seguenti aspetti:

- Superare le difficoltà lamentate dalle imprese del settore estrattivo per l'ottenimento di idonee garanzie finanziarie, necessarie per assicurare il recupero del sito estrattivo secondo il progetto da ultimo autorizzato come specificato nella Deliberazione Giunta Regionale 177/2019 Approvazione "Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio e alla riqualificazione del settore estrattivo - Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 31", punto 1.1 “Verifica straordinaria” lettera e);

- Favorire l'adesione volontaria delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme «EMAS»), od alla certificazione ISO 14000 come testimonianza di attenzione nei confronti dell'ambiente, e con il presente intervento regolamentare riconoscere una riduzione degli importi della garanzia finanziaria,

RITENUTO di dar seguito ai principi sopra indicati con le azioni appresso indicate:

- prevedere la possibilità che le polizze siano rilasciate per fasi temporalmente individuate nel piano di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione ambientale anche per fasi;

- prevedere una riduzione degli importi della garanzia prestata se l’azienda è in possesso di certificati di qualità come di seguito specificato:

o 10% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all’impresa esercente;

o 25% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all’impresa esercente e che comprenda anche la gestione del sito di cava identificato nel medesimo certificato;

o 50% in presenza di registrazione EMAS ai sensi del Reg. CEE 1221/2009.

CONSIDERATO poi di indicare nel documento allegato le possibili forme di costituzione delle polizze

CONSIDERATO poi che un altro elemento di criticità che si è evidenziato riguarda i prezzi presi a riferimento per il calcolo della polizza. Infatti la legge fa riferimento al prezziario regionale mentre le associazioni datoriali hanno sollevato problemi sulla congruità di tali prezzi che non riportano una voce specifica per l’attività di che trattasi

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna protocollo Registro Ufficiale 24821 del 28/07/2020, inviata per conoscenza alla scrivente Direzione dal “Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano S.r.l.”, acquisito prot. R.L. n. 686162 del 30/07/2020, nella quale viene riconosciuta la congruita del prezzo proposto ai fini dell’inserimento di tale prezzo nella Tariffa

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Prezzi della Regione Lazio una nuova voce di prezzo specificatamente riferita al recupero ambientale delle cave.

CONSIDERATO che tale esigenza è scaturita dalla previsione normativa della legge sulle cave 17/2004 che come sopra indicata fa riferimento al prezziario della Regione Lazio nel quale non viene contemplato alcun prezzo specifico relativo ai lavori di recupero delle cave rendendo di fatto obbligatorio l’utilizzo dei prezzi della Parte A (Opere edili) e della Parte C (Sistemazione aree a verde e impianti sportivi).

CONSIDERATO che nel periodo attuale per effetto delle conseguenze del COVID-19 sia opportuno sostenere le attività produttive, ferme restando gli obblighi ambientali previsti.

CONSIDERATO quindi che si ritiene in via preliminare accettare i prezzi così come valutati congrui dal Ministero come sopra richiamato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 del regolamento 5/2005 che prevede anche la possibilità di utilizzare nuovi prezzi, fermo restando che verrà chiesto alle società di sottoscrivere impegno al conguaglio della polizza al termine della fase di inserimento del prezzo suddetto nel Prezziario della Regione Lazio, qualora risultasse superiore.

VISTO il documento tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato: “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle cave ai sensi della LR 17/2004 per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito”

PRESO ATTO che la relazione ed il documento su richiamato individuano soluzioni tecniche volte al superamento delle criticità manifestatesi circa il reperimento delle polizze come segnalato dalle associazioni di categoria

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno procedere al fine di garantire una migliore applicazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie necessarie per la messa in esercizio delle cave;

RITENUTO di stabilire che i Comuni dovranno provvedere ad acquisire, verificare ed accettare le garanzie finanziarie, delle quali sono i legittimi Soggetti beneficiari;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

di approvare il “documento tecnico”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato: “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle cave ai sensi della LR 7/2004”

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La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it

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DOCUMENTO TECNICO “CRITERI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE CAVE AI SENSI DELLA LEGGE 17/2004”

Art. 1 – Campo di applicazione

Sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i soggetti titolari delle autorizzazioni all’esercizio di cave ai sensi della legge regionale 17/2014.

Art. 2 – Modalità di prestazione

La garanzia finanziaria può essere costituita con le sotto indicate modalità:

1. deposito cauzionale, mediante il versamento presso un istituto di credito di una somma vincolata per il periodo prescritto, a favore del Comune ove ha sede l’attività estrattiva;

2. polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste dall’art. 1 della L. 10.06.1982 n. 348, ovvero:

a) mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito;

b) mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione opportunamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 449/1959 e s.m.i., che abbiano realmente esercitato, nell’ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti.

Gli importi delle garanzie finanziarie sono quelli richiamati nel successivo art. 5 e le stesse sono redatte secondo lo schema allegato al presente documento

Art. 3 – Termini di presentazione

Per le nuove attività la garanzia finanziaria deve essere prestata, prima della messa in esercizio della cava

Per le attività già in essere, i soggetti titolari di autorizzazione già in esercizio, ai sensi delle predette normative, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono provvedere ad adeguare, ovvero a prestare ex novo, le garanzie finanziarie nei 120 giorni successivi alla pubblicazione sul BURL.

In caso di rinnovo dell’autorizzazione le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di rilascio del nuovo provvedimento.

Art. 4 – Accettazione

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Le garanzie finanziarie, qualora presentate nel rispetto di tutto quanto riportato nel presente atto, si intendono accettate dall’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, decorsi 30 giorni dalla data di effettiva consegna.

Art. 5 – Caratteristiche generali e importi

Ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 17/2004 l’importo delle opere di recupero è individuato sulla base del prezziario regionale ed ai sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale 5/2005 è possibile far riferimento anche a nuovi prezzi e prezzi di mercato.

Pertanto l’importo è stabilito da una perizia giurata del progettista/tecnico incaricato che determina i costi di recupero della cava sulla base del prezziario regionale o di nuovi prezzi.

In particolare in via transitoria, nelle more della conclusione definitiva del procedimento di aggiornamento del prezziario regionale si può far riferimento al prezzo allegato alla presente deliberazione previa specifica assunzione di impegno da parte del titolare al conguaglio dell’importo al completamento del procedimento di aggiornamento del prezziario regionale qualora i prezzi stabiliti risultassero diversi da quelli di cui alla nota prot. 24821 del 28/7/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna che ha comunicato la congruità dei prezzi di cui alla scheda allegata

La polizza può essere presentata per lotti funzionali di coltivazione e recupero ambientale, secondo il progetto approvato dall’ente competente ai sensi di legge, oppure secondo una planimetria che individui lotti topografici di scavo che deve essere presentata dal titolare al comune, in conformità con il progetto da ultimo autorizzato come specificato nella Deliberazione Giunta Regionale 177/2019 Approvazione "Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio e alla riqualificazione del settore estrattivo - Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 31", punto 1.1

“Verifica straordinaria” lettera e).

Lo svincolo delle polizze può avvenire secondo i medesimi lotti funzionali una volta verificata, secondo le norme di legge, l’avvenuta ultimazione dei lavori di recupero relativi al lotto funzionale per il quale è stato chiesto lo svincolo.

Le fidejussioni dovranno pertanto essere presentate all’Amministrazione comunale.

Per le nuove cave, inizialmente per il primo lotto e successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio lavori sul lotto successivo.

Per le cave già in esercizio le polizze dovranno essere adeguate alla presente DGR per tutti i lotti in esercizio con i tempi di cui al precedente art. 3.

La mancata presentazione, da parte della società esercente la cava, della fidejussione relativa al lotto interessato, comporta, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 17/2004, la sospensione dell’attività estrattiva.

Art.6 – Riduzioni

Gli importi delle garanzie finanziarie come sopra calcolati sono ridotti:

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o 10% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all’impresa esercente;

o 25% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all’impresa esercente e che comprenda anche la gestione del sito di cava identificato nel medesimo certificato;

o 50% in presenza di registrazione EMAS ai sensi del Reg. CEE 1221/2009.

Relativamente alle suddette certificazioni o registrazioni, il richiedente è tenuto a presentare, in allegato alla domanda di autorizzazione la copia del certificato/registrazione. La copia del certificato o della registrazione deve essere indirizzata all’Amministrazione comunale e regionale. È da tener presente che le certificazioni ambientali hanno una validità di 3 anni pertanto, per il mantenimento della riduzione, sarà onere delle imprese rinnovare le certificazioni per tutto il periodo dell’autorizzazione; nel contempo le Amministrazioni beneficiarie della fidejussione dovranno verificare il mantenimento delle condizioni che hanno determinato la riduzione della garanzia. Gli adeguamenti in riduzione dell’importo delle fidejussioni di cui sopra possono essere applicate, a seguito di specifica richiesta (corredata dalla relativa documentazione) delle società esercenti, per le attività estrattive in atto. La riduzione delle fidejussioni deve essere preceduta dall’accertamento da parte del beneficiario del rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione, come sopra descritto.

Art. 7 – Durata

La durata delle garanzie finanziarie per l’attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella prevista all’art. 14 comma 2 della LR 17/2004. La durata delle garanzie finanziarie deve coprire la durata dell’autorizzazione all’esercizio maggiorata di due anni;

ciò per consentire i necessari controlli sul recupero.

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1 SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI PER L’ESERCIZIO DELLE CAVE AI SENSI DELLA L.R.

17/2004

Premesso che:

1. con atto n. ……… del …....……. l’Ente ……...….. ha autorizzato la ditta/comune, consorzio ...………...……….. domiciliata/o in

………...…. C.F. …...……….. (in seguito denominata contraente), all’esercizio delle operazioni di ……… presso il cantiere estrattivo ubicato nel comune di …………...……..ai sensi del………. ; 2. a garanzia dell’adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai

regolamenti e dall’atto di cui al punto 1., il contraente è tenuto a prestare alla Amministrazione ………, in qualità di Ente da garantire, una garanzia di euro …...……;

3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;

4. è denominato Ente Garantito la seguente Amministrazione………..;

5. con Delibera della Giunta Regionale n……….. del ...……… sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie finanziarie ai fini delle autorizzazioni all’esercizio delle cave ai sensi della LR 17/2004;

Tutto ciò premesso:

La società di assicurazioni ……..., domiciliata in ………. / la banca – agenzia di credito ……..., domiciliata in ……...………., in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982 n. 348, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le

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2 obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell’Ente Garantito fino a concorrenza dell’importo massimo di euro …...…, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività autorizzata, a copertura delle spese conseguenti alla mancata esecuzione totale o parziale del progetto di recupero ambientale autorizzato derivante da inadempienze da parte del contraente.

La presente polizza / fideiussione ha durata di anni ……. a partire dal ...……… con scadenza ……...….

Condizioni generali

Art. 1 (Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fideiussione.

La durata della polizza/fideiussione deve essere pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni

Art. 2 (Delimitazione della garanzia)

La società assicurativa/banca, fino alla concorrenza dell’ammontare della cauzione non oltre l’importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all’ente garantito per il recupero ambientale e l’eventuale sistemazione finale dell’area.

Art. 3 ( Pagamento del risarcimento)

Il pagamento, nei limiti dell’importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto che dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell’art.

1944 C.C., la società/banca, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca rinunzia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 C.C. e si obbliga a pagare senza opporre eccezioni di alcuna natura.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4 (Surrogazione)

La società/banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all’Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali.

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3 Art. 5 (Pagamento del premio ed altri oneri)

L’eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’Ente garantito e non può essere posto a carico dell’Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell’Ente garantito.

Art. 6 (Forma delle comunicazioni alla società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata a/r alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7 (Foro competente)

Il foro competente è esclusivamente quello dell’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l’Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Riferimenti

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