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Mancata adozione piano triennale delle azioni positive: conseguenze

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Deliberazione n. 82/2016

L A CO R TE D EI CO N TI

S e z i on e R e gi o na l e d i C o nt r ol l o p e r l a Li g ur i a composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI Presidente

Dott. Angela PRIA Consigliere

Dott. Alessandro BENIGNI Primo Referendario (relatore)

Dott. Francesco BELSANTI Primo Referendario

Dott. Donato CENTRONE Primo Referendario

Dott. Claudio GUERRINI Primo Referendario

nell’ adunanza del 22 settembre 2016 ha reso la seguente PRONUNCIA

- esaminata la relazione sul bilancio consuntivo 2014 del Comune di CAMPO LIGURE (GE), inviata dall’organo di revisione alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge23 dicembre 2005, n. 266;

- vista la nota n. 3565 dell’11 agosto 2015, con cui il Comune di Campo Ligure conferma di non avere adottato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità in quanto non erano previste assunzioni in tale periodo e poiché, comunque, nell’esercizio in questione la presenza femminile tra i dipendenti era pari al 50%;

- vista la conseguente richiesta del Magistrato istruttore di deferimento della questione all’esame collegiale per l’adozione di pronuncia specifica ex art. 148- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- letta la memoria di controdeduzioni, depositata nella Segreteria di questa Sezione il 20 settembre 2015;

- uditi in adunanza il Magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni e, in rappresentanza del Comune di Campo Ligure, il Sindaco, Dott. Andrea Pastorino, il Segretario Comunale, Dott. Domenico Massacane, il Responsabile del Servizio finanziario, Sig.ra Adelia Oliveri e il Revisore dei conti Dott. Mirano Pirero;

- rilevato, nel merito che, secondo costante giurisprudenza contabile (da ultimo, C.d.C.

Sez. contr. Piemonte, 13.03.2015, n. 33), la mancata adozione del piano di azioni positive per le pari opportunità, imposto dall’art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), deve

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comunque essere rilevata, a prescindere dalla sanzione formalmente prevista del divieto di assunzione di nuovo personale, in quanto costituisce uno strumento altamente rilevante nell’ambito del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori e di tutela delle donne nei luoghi di lavoro;

- constatato che con la deliberazione 20.09.2016, n. 44, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto all’approvazione del piano per il triennio 2016 – 2018, sanando quindi l’originaria mancanza,

P . Q . M .

A C C E R T A

la mancata adozione formale del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne nell’ anno 2014 e i conseguenti effetti di legge, ai sensi di cui in motivazione.

P R E N D E A T T O

della sopravvenuta adozione del medesimo, avvenuta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 2016.

D I S P O N E

- trasmissione di copia della presente pronuncia, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di CAMPO LIGURE per la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito internet dell’Amministrazione.

Manda alla Segreteria della Sezione per i relativi adempimenti, comprensivi di quelli relativi all’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.

Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 22 settembre 2016.

Il Magistrato estensore Il Presidente

(Alessandro Benigni) (Ermanno Granelli)

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