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Deliberazione Giunta n. 226 del 27/04/2021

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Academic year: 2022

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(1)

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE (SEDUTA DEL 27 APRILE 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì ventisette del mese di aprile, alle ore 13.04 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n.

212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 13.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTINICOLA ………... Presidente 7) LOMBARDI ROBERTA ………... Assessore 2) LEODORI DANIELE ………... Vice Presidente 8) ONORATI ENRICA ... “ 3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore 9) ORNELI PAOLO …………... 4) CORRADO VALENTINA ... “ 10) TRONCARELLI ALESSANDRA ... “ 5) D’AMATO ALESSIO …...………. “ 11) VALERIANI MASSIMILIANO ... “ 6) DI BERARDINO CLAUDIO ………... “

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Onorati e Troncarelli.

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Corrado, Orneli e Valeriani.

Sono assenti: il Presidente e l’Assessore Lombardi.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Entra nell’aula l’Assessore Lombardi.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 226

(2)

1 OGGETTO: Rinnovo del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma per l’esecuzione delle sentenze penali di condanna per la demolizione dei manufatti abusivi.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, artt. 48 e 49;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernente

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2008 n.15 “Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia”;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma e i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo firmato il 7 maggio 2013;

PREMESSO che:

- la Regione Lazio, in attuazione delle disposizioni statutarie (art.9), del D. Lgs. 42/2004 e della legge regionale n. 24/1998, è tenuta a salvaguardare l’assetto dei luoghi da ogni modificazione di natura abusiva attraverso azioni di ripristino, riqualificazione e di recupero ambientale;

- la Regione Lazio, ed in particolare la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e per la Pianificazione Territoriale, Paesistica ed Urbanistica, svolge altresì, tra le altre, attività di governo e controllo del territorio, anche con riferimento alla vigilanza urbanistico-edilizia ed al contrasto all’abusivismo, e dispone, pertanto, di specifici compiti e professionalità nelle materie in questione;

- le Procure della Repubblica svolgono attività di persecuzione dei reati edilizi e di esecuzione delle Sentenze di condanna passate in giudicato, ivi comprese quelle che contengono ordine di demolizione dei manufatti abusivi (a titolo di sanzione amministrativa);

- sebbene Regione Lazio e Procure presso il giudice di primo e secondo grado svolgano funzioni complementari sotto il profilo della repressione dell'abusivismo edilizio, non vi è coordinamento normativo tra le rispettive attività;

- numerose sentenze penali di condanna per la demolizione dei manufatti abusivi non vengono eseguite per carenza di supporto di carattere tecnico-amministrativo od economico;

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2 - la Regione Lazio e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, in

assenza di specifiche normative al riguardo, hanno ritenuto opportuno formalizzare il coordinamento delle rispettive attività in materia di contrasto all’abusivismo mediante uno specifico Protocollo d’Intesa per l’esecuzione delle sentenze penali di condanna per la demolizione dei manufatti abusivi;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 14/03/2017 è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma per l’esecuzione delle sentenze penali di condanna per la demolizione dei manufatti abusivi;

- in data 11/04/2017 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma;

- il Protocollo sottoscritto in data 11/04/2017 recepisce le indicazioni operative di cui al Protocollo d'Intesa tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma e i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo firmato il 7 maggio 2013, tra le quali quelle relative alle fasce di priorità degli interventi di demolizione;

CONSIDERATO che:

- l’art. 6 del Protocollo d’Intesa prevede che “il presente protocollo ha una durata di quattro anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione. Se entro tale termine non interviene di comune accordo il rinnovo, si intenderà automaticamente risolto”;

- con note prot. 325589 del 12/04/2021 e prot.336337 del 14/04/2021, visti i risultati raggiunti, entrambe le parti hanno espresso la volontà di proseguire la collaborazione intrapresa;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere al rinnovo del Protocollo d’Intesa sottoscritto da Regione Lazio e Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma in data 11/04/2017 attraverso la sottoscrizione dello schema di accordo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

1) di dare atto che la Regione Lazio intende proseguire per ulteriori quattro anni la collaborazione intrapresa con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con il Protocollo d’intesa per l’esecuzione delle sentenze penali di condanna per la demolizione dei manufatti abusivi sottoscritto in data 11/04/2017;

2) di approvare a tal fine lo schema di “Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma per l’esecuzione delle sentenze penali di condanna per la demolizione dei manufatti abusivi”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il protocollo sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

(4)

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

T R A

Regione Lazio - in persona del Presidente, On. NicolaZingaretti,

E

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma - in persona del Procuratore Generale, dr. Antonio Mura

VISTO

- il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edilizia ";

- la Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15 "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia";

- il protocollo d'intesa tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma e i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo (in seguito, per brevità, "Protocollo della ProcuraGenerale'') firmato il7 maggio 2013;

CONSIDERATO

- che l'esecuzione dell'ordine di demolizione è di competenza della Procura presso il Tribunale territoriale ovvero della Procura Generale presso la Corte di Appello, nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata riformata dal giudice di appello;

- che la Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, svolge, tra le altre, attività di governo e controllo del territorio, anche con riferimento alla vigilanza urbanistica-edilizia ed al contrasto all'abusivismo, e dispone, pertanto, di specifici compiti e professionalità nelle materie in questione;

- che, sebbene Regione Lazio e Procure presso il giudice di primo e secondo grado svolgano funzioni complementari sotto il profilo della repressione dell'abusivismo edilizio, non vi è coordinamento normativo tra le rispettive attività;

- che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma e la Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica hanno manifestato interesse a collaborare, in particolare

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2 prospettandosi l'opportunità, da parte della Procura Generale, di avvalersi dei dipendenti regionali dotati di specifiche professionalità attribuendo ai medesimi la qualifica di consulenti tecnici del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 359 del codice di procedura penale ed in assenza di corrispettivo a carico della Procura Generale, il tutto nell'ambito delle procedure di demolizione degli abusi edilizi attivate in esecuzione di Sentenze e dei decreti penali di condanna passati in giudicato e in conformità a quanto previsto nel richiamato "Protocollo della Procura Generale";

- che la Regione Lazio ritiene proficua la predetta collaborazione con proprio personale al fine di garantire una più efficace azione di repressione dell'abusivismo edilizio sul relativo territorio, all'interno dei propri compiti istituzionali;

- che, pertanto, si rende necessario creare un coordinamento tra la Procura Generale e la Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - per semplificare e snellire il procedimento di nomina di dipendenti regionali come consulenti tramite la creazione di un Albo Interno con criterio di designazione a rotazione;

- che, inoltre, l'articolo 29 della l.r. 15/2008 prevede un apposito Fondo regionale di rotazione per le spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, finalizzato a concedere anticipazioni ai Comuni, da restituire senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;

- che la possibilità, prevista dall'articolo 29 della l.r. 15/2008, per le amministrazioni comunali di ottenere anticipazioni per le spese di demolizione e ripristino può estendersi anche ai casi in cui le medesime amministrazioni comunali curino le attività di demolizione non sul piano strettamente amministrativo, ma quale organo che fornisce collaborazione alla Procura Generale della Repubblica per l'esecuzione delle sentenze di condanna passate in giudicato che abbiano disposto, come sanzione amministrativa, la demolizione dell'opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi, posto che la finalità della predetta norma è quella di garantire l'effettività della demolizione dei manufatti abusivi, riconosciuti come tali tanto da ordinanze comunali quanto da sentenze esecutive di condanna emesse in sede penale;

- che, pertanto, non contraddice lo spirito della norma la possibilità di erogare le suddette anticipazioni anche alle amministrazioni comunali che diano corso alle attività di demolizione ordinate da sentenze e decreti penali di condanna esecutive ed a seguito di richiesta di collaborazione da parte della Procura Generale, quale organo deputato all'esecuzione delle medesime sentenze;

- che il presente protocollo d'intesa può trovare applicazione anche alla procedure esecutive di demolizione e/o restituzione in pristino di competenza delle Procure della Repubblica del distretto che riterranno di avvalersene;

- che restano ferme le possibilità per i Comuni di accedere al suddetto fondo all'interno della usuale azione amministrativa di repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 29 e 30 della L.R. n. 15 citata;

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3 TANTO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo, che ha ad oggetto la collaborazione tra le parti finalizzata ad agevolare l'esecuzione delle Sentenze e dei decreti penali di condanna che abbiano ordinato la demolizione dei manufatti abusivi, nei casi in cui la Procura Generale della Repubblica riterrà di coinvolgere nell'intervento di demolizione e/o ripristino, a titolo di collaborazione, la Regione e l'amministrazione comunale nel cui territorio deve essere eseguito l'intervento.

Articolo 2

(Nomina di dipendenti regionali quali consulenti del p.m.)

Ai sensi dell'art. 359 del c.p.p. il Pubblico Ministero può nominare o avvalersi di dipendenti regionali quali consulenti individuati nell'Albo Interno definito in premessa, in assenza di oneri a carico della Procura procedente.

A tal fine la Procura Generale e le Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto, che riterranno di avvalersi di questo protocollo d'intesa, inoltrano apposita comunicazione alla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio, la quale individua il dipendente da incaricare, in possesso delle idonee competenze professionali, secondo criteri di designazione a rotazione, e ne comunica il nominativo al richiedente ai fini della nomina. In alternativa la predetta Direzione Regionale può comunicare alla Procura richiedente una rosa di nominativi nell'ambito della quale la Procura individua il dipendente da incaricare, secondo criteri di rotazione.

Articolo 3

(Oggetto della consulenza tecnica)

Il dipendente regionale designato ai sensi del precedente articolo 2 assumerà, senza oneri finanziari per la Procura Generale o per le Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto che ne hanno fatto richiesta, la veste di consulente tecnico del P.M., eventualmente in affiancamento al Dirigente dell'Ufficio Tecnico - Settore Edilizia ed Urbanistica dell'amministrazione comunaleinteressata o al diverso dipendente comunale da quest'ultimo designato.

La consulenza tecnica può articolarsi in due distinte fasi:

- la prima fase avrà ad oggetto le verifiche tecniche finalizzate ad accertare l'eseguibilità pratica della demolizione (in particolare: stato dell'opera rispetto a quello cristallizzato nella sentenza di condanna da eseguire; natura abusiva dell'eventuale proseguimento dei lavori; carattere integralmente o parzialmente abusivo dell'opera nell'attuale consistenza; verifica dell'eventuale avvenuto rilascio di titoli abilitativi in sanatoria; nel caso di abusività parziale dell'opera, eseguibilità pratica dell'intervento di eliminazione dell'abuso senza pregiudizio per la parte dell'opera non abusiva. Il consulente acquisirà inoltre eventuale delibera comunale di destinazione dell'opera abusiva a finalità pubblicistiche).

Nell'espletamento della prima fase, ed al fine di velocizzare la procedura, il consulente potrà

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4 avvalersi delle verifiche eventualmente già operate dall'amministrazione comunale interessata. L'A.G. procedente comunicherà al consulente l'esito delle verifiche di cui sia a conoscenza. Ove dovesse essere accertata, all'esito delle verifiche di cui sopra, l'eseguibilità pratica dell'intervento demolitorio o ripristinatorio, i l consulente provvederà a redigere il progetto dell'intervento, completo del computo metrico estimativo, dei capitolati dei lavori e di quanto altro necessario a rendere eseguibile l'opera di demolizione.

- nella seconda fase (che potrà costituire l'unico oggetto della consulenza da affidare al dipendente regionale, qualora l'amministrazione comunale interessata abbia autonomamente ed adeguatamente provveduto a fornire alla Procura competente le indicazioni, il progetto dell'intervento di demolizione e quant'altro necessario per dar corso alla demolizione) il consulente effettuerà la Direzione dei lavori e redigerà la documentazione eventualmente necessaria per la fase esecutiva alla luce della vigente normativa, nonché assumerà il ruolo di responsabile della sicurezza ai sensi deld.lgs n. 81/2008 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il consulente provvederà preliminarmente a fornire indicazioni in ordine ad imprese tecnicamente idonee eprofessionalmente affidabili per l'intervento da eseguire, avuto riguardo anche a quelle comprese nell'elenco allegato al sopra richiamato protocollo della Procura Generale (da individuare in base a criteri di rotazione e previa verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione al predetto elenco) previa acquisizione di almeno tre preventivi e tenendo conto di precedenti affidamenti, ai fini del rispetto del criterio di rotazione, nonché dopo aver verificato anche l'eventuale disponibilità del Genio Militare del Ministero della Difesa.

Nella valutazione delle offerte il consulente verificherà la congruità dei costi indicati dalle imprese o dal Genio Militare (compresi quelli di smaltimento delle macerie e dei rifiuti e quelli inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro) rispetto alla "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio, approvata con D.G.R. n. 412 del agosto 2012 e successivi aggiornamenti".

Sulla base delle indicazioni come sopra fomite l'A.G. procedente individuerà l'impresa esecutrice dei lavori, alla stregua di quanto disposto nel "protocollo della Procura Generale".

Articolo 4

(Accesso al Fondo regionale di rotazione per le spese connesse alle attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio)

Ove, all'esito delle verifiche di cui alla prima fase della consulenza affidata ai sensi dell'articolo 2, ovvero all'esito di quelle autonomamente operate dall'amministrazione comunale competente, la demolizione dovesse essere valutata tecnicamente possibile, l'A.G. procedente inviterà l'amministrazione comunale interessata - tenuta ad attivarsi a titolo di collaborazione (cfr Cass. sez II n. 11993/2014) e/o comunque sullabase del protocollo dall'amministrazione stessa eventualmente stipulato con la Procuracompetente - a rivolgere alla Regione Lazio, al fine di ottenere l'anticipazione delle spese, specifica richiesta di accesso al fondo previsto dall'art. 29 L.R. 11 agosto 2008 n. 15, con tutte le indicazioni necessarie a identificare l'intervento e i relativi costi stimati, compresi quelli per la direzione dei lavori, nonché a comunicare all'A.G. l'esito della procedura così attivata.

Ottenuto eventuale riscontro positivo sull'impegno di spesa assunto dalla Regione, L'A.G.

procedente potrà affidare la consulenza di cui all'articolo 3 ed incaricherà dei lavori di demolizione l'impresa o l'ente individuati ai sensi del predetto articolo.

Con le anticipazioni il Comune procederà alla liquidazione di tutte le spese relative all'intervento

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5 di demolizione, comprese quelle inerenti alla Direzione dei lavori, emettendo mandato di pagamento, a seguito del decreto di liquidazione da parte dell'A.G. che avrà ad oggetto anche il compenso da corrispondere al consulente tecnico sulla base dei parametri di cui al DPR 115/2002, detto compenso sarà liquidato dal Comune interessato anche a valere sull'importo richiesto dal Comune sul fondo di rotazione regionale previsto dalla L.R. 15/2008.

Articolo 5 (Disposizioni varie)

La Regione individua il Dirigente dell'Area Vigilanza Urbanistico-Edilizia o suo specifico delegato, quale responsabile per la Regione Lazio ai fini dell'attuazione del presente protocollo tra l'Ente, la Procura e i comuni richiedenti l'accesso al fondo.

Resta inteso che l'accesso al fondo è limitato dai relativi stanziamenti regionali ed il relativo utilizzo, nelle modalità di cui al presente protocollo, concorre con le ordinarie modalità di accesso da parte dei Comuni, di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. n. 15 citata, e con la possibilità per iComuni di accedere al Fondo della Cassa Depositi e Prestiti di cui all'art. 32, comma 12, Legge326/2003.

Resta fermo il recupero delle spese effettuate a carico del condannato, con le modalità indicate nel citato "protocollo della Procura Generale" del 7 maggio 2013.

Anche l'individuazione delle priorità degli interventi di demolizione avverrà alla stregua di quanto previsto dal predetto "protocollo".

Articolo 6 (Durata)

Il presente protocollo ha una durata di quattro anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.

Se entro tale termine non interviene di comune accordo il rinnovo, si intenderà automaticamenterisolto.

Articolo 7 (Recesso)

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente protocollo, fermo restando il rispetto e l'adempimento degli obblighi reciprocamente assunti sino alla data in cui il recesso avrà efficacia.

Roma, lì

Il Procuratore Generale della Repubblica Il Presidente della Regione Lazio presso la Corte di Appello di Roma

Antonio Mura Nicola Zingaretti

(9)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO IL VICE PRESIDENTE

(Luigi Ferdinando Nazzaro) (Daniele Leodori)

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