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Deliberazione Giunta n. 216 del 27/04/2021

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Academic year: 2022

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(1)

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE (SEDUTA DEL 27 APRILE 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì ventisette del mese di aprile, alle ore 13.04 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n.

212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 13.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTINICOLA ………... Presidente 7) LOMBARDI ROBERTA ………... Assessore 2) LEODORI DANIELE ………... Vice Presidente 8) ONORATI ENRICA ... “ 3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore 9) ORNELI PAOLO …………... 4) CORRADO VALENTINA ... “ 10) TRONCARELLI ALESSANDRA ... “ 5) D’AMATO ALESSIO …...………. “ 11) VALERIANI MASSIMILIANO ... “ 6) DI BERARDINO CLAUDIO ………... “

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Onorati e Troncarelli.

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Corrado, Orneli e Valeriani.

Sono assenti: il Presidente e l’Assessore Lombardi.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 216

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OGGETTO: Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2016, n. 18

“Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio

e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTO l’articolo 2389 del codice civile, rubricato “compensi degli amministratori”;

VISTO l’art. 23, comma 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento all’art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”, laddove dispone che “la Regione si impegna quale socio totalitario, ovvero promuove ove socio maggioritario o di minoranza, ad adeguare la disciplina di organizzazione affinché il compenso stabilito ai sensi dell’art. 2389, terzo comma del codice civile, per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dall’amministrazione regionale, non sia superiore al trattamento economico annuo omnicomprensivo del Presidente della Regione, di cui all’articolo 1, comma 2”;

VISTO l’art. 23, comma 5, della citata l.r. n. 4/2013, laddove dispone che “Con regolamento della Giunta regionale si provvede a classificare le società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi. Con il medesimo regolamento per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento secondo criteri oggettivi e trasparenti per la determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389 del codice civile”;

TENUTO CONTO che, in applicazione del citato articolo 23, comma 5, l.r. n. 4/2013, è stato approvato il regolamento regionale del 5 giugno 2014, n. 12, recante: “Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione

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delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”, adottato con la deliberazione della giunta regionale n. 274 del 20 maggio 2014;

CONSIDERATO che il citato regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento regionale 4 agosto 2016 n. 18 (“Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4);

VISTO l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di seguito TUSP, il quale stabilisce che: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.”

VISTO, altresì, il comma 7 dell’art. 11 del TUSP, il quale stabilisce che “Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni …”

VISTO l’art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che: “A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”;

PRESO ATTO che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall’art. 11, comma 6 del TUSP non risulta ad oggi essere stato adottato e che, pertanto, risulta ancora vigente il regime transitorio previsto dal comma 7 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che la Corte dei conti, sezione di controllo del Lazio, con la Delib. 15/2021/VSG, ha rilevato che il citato r.r. n. 18/2016 presenta “[…] aspetti di problematica compatibilità con il limite di spesa previsto dall’art. 11, commi 6 e 7, del TUSP”, ed ha invitato la Regione a porre rimedio ad “un non consentito conflitto […] tra norma regionale e statale e la fonte “solo” regolamentare”;

(4)

PRESO ATTO che, con riferimento ad alcune società controllate dalla Regione, la sezione di controllo della Corte dei conti ha riscontrato uno sforamento del limite di spesa previsto dall’art. 11, comma 7, del TUSP da recuperare “nei futuri esercizi anche sulla base dei dati dell’esercizio 2020, non ancora conoscibili da questa Sezione”;

TENUTO conto che, con riferimento a Lazio crea, “la Sezione invita la Regione a formalizzare, con proprio atto amministrativo, il limite di spesa per l’organo amministrativo della Società ora in esame, da applicare sino all’introduzione del decreto MEF di cui all’art. 11, comma 6, del TUSP. La concreta individuazione del limite di spesa è riemessa alla discrezionalità del socio pubblico, da esercitare in conformità ai criteri elaborati dalla richiamata giurisprudenza contabile, in applicazione dei quali, si aggiunge, può ragionevolmente farsi riferimento anche al costo sostenuto dalla stessa LazioCrea negli ultimi esercizi, risultando lo stesso conforme al generale criterio di sobrietà e ragionevolezza, sempre in attesa dell’eventuale introduzione del decreto MEF previsto dall’art. 11, comma 6, del TUSP.”

CONSIDERATO, altresì, che nella medesima deliberazione la Sezione di controllo ha rilevato che

“diversamente dalle intenzioni della legge regionale n. 4/2013 […] i richiamati regolamenti “fasce”

non hanno individuato un tetto di spesa complessivo per l’organo amministrativo delle controllate ma, unicamente, tre diversi tetti per il solo amministratore delegato, in tal modo limitandosi ad attuare l’art. 23, comma 4, della L.R. n. 4/2013, anziché il comma 5 della stessa”;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica del r.r. 18/2016 al fine di superare le criticità sollevate dalla sezione di controllo della Corte di conti nella citata deliberazione;

CONSIDERATO che con successivi atti si provvederà ad adeguare i compensi degli amministratori di quelle società in cui si è determinato uno sforamento del limite di spesa e a procedere al riassorbimento dei costi sostenuti in eccedenza a partire dall’esercizio 2021;

VISTA la proposta di regolamento di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 4 articoli, recante: “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2016 n. 18 (“Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”;

VISTA la nota prot. n.0340648 del 15 aprile 2021, dell’Ufficio legislativo della Giunta regionale, dalla quale risulta che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento in oggetto, ai sensi del citato articolo 65, comma 5 bis, del medesimo r.r. 1/2002;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di adottare la proposta di regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2016 n. 18 (“Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”, in

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attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4)”, composto da n. 4 articoli, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi agli organi competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

(6)

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO 4 AGOSTO 2016 N. 18 (CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CONTROLLATE DALLA REGIONE,

PER FASCE SULLA BASE DI INDICATORI DIMENSIONALI QUALITATIVI E

QUANTITATIVI E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SEDUTE DELLE SOCIETÀ DA CORRISPONDERE AI SENSI

DELL’ARTICOLO 2389, TERZO COMMA, DEL CODICE CIVILE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 23, COMMA 5, DELLA L.R. 28 GIUGNO 2013, N. 4)”.

(7)

Art. 1

(Modifiche all’articolo 3 del r.r. n. 18/2016)

1. All’articolo 3 del r.r. n. 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole “degli emolumenti”, sono aggiunte le seguenti: “degli amministratori investiti di particolari cariche”;

b) al comma 1, le parole:”, come comunicato annualmente dalla Direzione regionale competente” sono soppresse;

c) al comma 5, dopo le parole “suscettibili di valutazione economica”, sono inserite le seguenti: “, esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società”.

(8)

Art. 2

(Inserimento dell’articolo 3-bis al r.r. n. 18/2016)

1. Dopo l’articolo 3 del r.r. n. 18/2016 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis

(Limite massimi agi emolumenti ai componenti del consiglio di amministrazione)

1. L’importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere a ciascun componente del consiglio di amministrazione che non sia investito di particolari cariche non può comunque eccedere i limiti di seguito elencati:

Fascia Limite retributivo

(% trattamento economico del Presidente della Regione Lazio)

1 20%

2 15%

3 10%

2. I limiti stabiliti dal presente articolo si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società. In caso di stipula di coperture assicurative per polizze vita e infortuni, i premi assicurativi delle suddette polizze pagati dalle società ed i cui beneficiari sono gli amministratori, rientrano nell’ambito del limite massimo stabilito dall’assemblea dei soci.

3. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato o trattamenti di fine mandato.”.

(9)

Art. 3

(Modifiche all’articolo 4 del r.r. 18/2016)

1. All’articolo 4 del r.r. n. 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “con deleghe” sono soppresse;

b) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La relazione di cui al comma 1 illustra, altresì, in merito al rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 4-bis nonché alle eventuali misure adottate ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 1.”.

(10)

Art. 4

(Inserimento degli articoli 4-bis e 4-ter al r.r. n. 18/2016)

1. Dopo l’articolo 4 del r.r. n. 18/2016 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 4-bis (Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto l’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società di cui all’articolo 1, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in considerazione dell’assenza del parametro di riferimento dell’annualità 2013, il costo annuale che Lazio Crea S.p.A. sostiene per i compensi degli amministratori non può superare il costo medio sostenuto negli esercizi 2019 e 2020.

3. Fermo restando che il compenso massimo degli amministratori non può, in ogni caso, superare, ai sensi dell’ articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 175/2016, il limite di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, ai fini di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto dell’orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016.

Articolo 4-ter (Disposizioni finali)

1. Nel caso in cui il costo complessivamente sostenuto per i compensi degli amministratori nel periodo 2015-2020 risulti superiore al costo che la società avrebbe potuto sostenere ai sensi dell’articolo 4-bis nel medesimo arco temporale, i costi sostenuti in eccedenza sono recuperati, a valere sul limite massimo dei compensi erogabili negli esercizi successivi, mediante il riassorbimento dei costi con quote annuali a valere sulle annualità 2021-2026. Qualora tale recupero determini una riduzione superiore al 40 per cento del costo sostenuto nell’esercizio 2020, i costi sostenuti in eccedenza nel periodo 2015-2020 sono riassorbiti in numero di annualità pari a dieci.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede, con propri decreti, ad adeguare i compensi degli amministratori di quelle società in cui si sia determinato uno sforamento del limite previsto dall’articolo 4-bis.

3. Le società monitorano periodicamente il rispetto del limite previsto per il costo annuale degli amministratori nonché il recupero dei costi sostenuti in eccedenza, fornendo specifica illustrazione nella relazione di cui all’articolo 4 comma 1.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all’entrata in vigore della presente disposizione.”.

(11)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO IL VICE PRESIDENTE

(Luigi Ferdinando Nazzaro) (Daniele Leodori)

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