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Seminario Online

Strategie di sviluppo del comparto officinale in Sicilia

Progetto “Produzione di aromi naturali per la conservazione degli alimenti”

Sottomisura 16.1 “Sostegno per Ia costituzione e Ia gestione dei gruppi operativi del PEl in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”

Dr. Alberto Manzo

Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e

dell’Ippica

Ufficio PQAI 2 1

UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

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Definizione: Piante «officinali»

«medicinali» ecc. ecc.

Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali – Decreto

legislativo 21 maggio 2018, n. 75

Le Piante Officinali sono un variegato insieme di piante, alghe, funghi e licheni e cioè: “per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonchè le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti”

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Etimologia del termine “officinale”

Il termine “officinale” deriva dal latino tardo medioevale “officina o opificina” (cioè una officina o laboratorio farmaceutico) ed indica quelle piante che possono essere lavorate e trasformate in vario modo (estratti, tinture, distillati, ecc.) allo scopo di renderle utilizzabili per diversi scopi, legati al benessere ed alla salute dell’uomo e degli animali

Il termine italiano «officinale» non ha traduzione in nessuna lingua straniera. In inglese le piante officinali vengono indicate come Medicinal and Aromatic Plants = MAPs

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Insieme delle Piante Officinali

Sottoinsieme delle Piante

Medicinali

Relazione fra Piante Officinali e Piante

Medicinali

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In Italia ci sono ca. 5.000 Erboristerie, in cui sono vendute erbe sfuse (se nel negozio è presente

personale con titolo di studio specifico di cui al Decreto Lgs n.75 del 2018), erbe confezionate,

integratori alimentari, dispositivi medici, prodotti cosmetici

“Erboristeria” – unicità

italiana

(6)

6

Istituzione formale del Tavolo di filiera con il Decreto Ministeriale n. 15391 del 10 dicembre 2013;

Stesura della bozza definitiva del Piano di settore da parte dei Gruppi di lavoro istituiti con D.M. n.66562 del 20 dicembre 2013;

Approvazione del Piano del Settore Piante Officinali presso la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 aprile 2014.

Ai sensi dell’art.5 della Legge n.75 del 21 maggio 2018 è stato aggiornato il Tavolo tecnico con D.M.17 gennaio 2019 n.492.

Il Tavolo di Filiera delle Piante Officinali

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Gruppi di lavoro del Tavolo tecnico Piante Officinali

istituiti con Decreto Dipartimentale n.73436 del 19.10.2018 1. Ricerca e Formazione - Prof. Pistelli (Uni Pisa) e Prof. Di

Renzo (Università Tor Vergata Roma)

2. Elenco specie art.1 e Registri Varietali – Dr. Manzo (MiPAAFT) e Dr. Bianchi (CREA)

3. Criteri Piante Spontanee art.3 – Dr. Vidale (Università Padova) e Prof. De Feo (Università Salerno)

4. Revisione Piano di settore – Dr. Manzo e Dr. Primavera (FiPPO) 5. Osservatorio Economico e Dati statistici - dr.ssa Di Rollo

(CIA) e Prof. Ievoli (Università Molise)

7

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Produzione di officinali nell’UE*

Polonia: 100.000 Ha Bulgaria: 37.000 Francia 35.000 Ha Germania 11.000 Ha Austria 8.000 Ha Italia 7.000 Ha Spagna 7.000 Ha Croazia 5.000 Ha

Grecia, Ungheria, Slovenia superfici inferiori ai 1.500 Ha

Raccolta su spontaneo nei vicini Balcani, Albania, Montenegro, Macedonia e in Romania, Bulgaria, Moldavia, Ucraina

*Fonte: Europam, FIPPO, altri - anno 2018 8

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Specie vegetali «funzionali» di principale interesse per il mercato nazionale (dati ASSOERBE 2018)

314

144 coltivate o coltivabili in Italia

170 importate da altri paesi

52,2% coltivate

21% spontanee

26,8% coltivate e spontanee

9

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Specie vegetali coltivate o coltivabili in Italia

144 s pecie

19.671 t

86.754.116

10

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Specie vegetali importate da paesi terzi

170 specie

6.715 t

47.110.322

11

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OSSERVATORIO ECONOMICO PIANTE OFFICINALI anno 2013

SETTORE AGRICOLO

Nell’ultimo decennio è stato profondamente investito dai cambiamenti del contesto di mercato:

Riforme della PAC:

Smantellamento del sostegno dei prezzi e delle barriere commerciali

Disaccoppiamento dei premi diretti agli agricoltori: eliminazione o forte riduzione dei contributi a singoli prodotti

Mercati internazionali instabili,aumento dei costi energetici e dei prezzi degli input agricoli

Diversificazione, multifunzionalità, nuove opportunità

CONSUMO

Interesse dei nuovi consumatori per:

Salute

Benessere

Ecologia

Prodotti innovativi, con funzioni specifiche

12

(13)

13

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Dr. Andrea Primavera – Agronomo Perugia ©

Produzione: la situazione italiana

Fonte: FIPPO, Assosementi, Unionberg, Appa Sicilia

Produttori: circa 400 strutturati (secondo Ismea 2.983) Superficie totale: 6.000 - 8.000 circa Ha ("fluttuanti")

Specie coltivate e/o raccolte: 130 circa

Specie ettari

Coriandolo e altre colture da seme 2.000

Bergamotto 1.200

Assenzio, salvia, melissa, malva, ortica, altre 910

Liquirizia 350

Lavanda vera ed ibrida 310

Origano bianco 230

Canapa industriale da estratti 230

Camomilla 170

Passiflora 140

Menta piperita 110

Echinacea (varie specie) 100

Camomilla romana 90

Basilico per il fresco e da industria 90

Rosmarino 60

tarassaco 45

TOTALE (stima 2018) 6.035

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Dati regionali (i maggiori distretti)

Piemonte500 Ha:

lavanda, menta, passiflora, piante da liquore

Valle del Tevere e Val di Chiana520 Ha: camomilla, passiflora, melissa, finocchio, carciofo echinacea e altre

Sicilia interna 300-350 Ha:

origano, salvia, frassino da manna, aloe, opuntia, basilico e rosmarino

Sardegnacirca 100 Ha: ma dati non confermati:

elicriso, miro, zafferano, raccolte spontanee

Costa adriatica di Romagna, Marche e Abruzzo1000 -1500 Ha:

coriandolo da seme, passiflora, meliloto,

Calabria300 Ha:

Liquirizia

Calabria e Sicilia 1500 Ha:produzione di oli essenziali di agrumi

Andrea Primavera - Agronomo, Perugia ©

Veneto 200 Ha: echinacea, tarassaco, melissa, carciofo, iris, valeriana e altre

Romagna 150 Ha: echinacea, tarassaco, melissa, carciofo, iris, valeriana e altre

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Piante e persone

I prodotti derivati dalle piante officinali sono usati come:

Alimenti

Spezie e aromatizzanti

Profumi e cosmetici

Farmaceutici e erboristici

Ricreativi

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Le Leggi che regolamentavano la raccolta e la produzione delle piante officinali:

- Disciplina la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali;

Decreto attuativo della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali

Indica 54 piante officinali spontanee che sono in grado di esplicare azioni terapeutiche, aromatiche e cosmetiche.

Definisce il nome botanico, le parti usate e i quantitativi di droga secca detenibile per uso familiare.

- Disciplina la raccolta e la vendita della camomilla;

- Disciplina la raccolta e la vendita della digitale;

. Suddivide in due categorie le erbe officinali con canali di commercializzazione distinti: farmacia e erboristeria. Richiama la necessità di registrazione per la commercializzazione dei prodotti medicinali a base di piante medicinali.

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Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle “piante officinali”.

2. Si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni. Comprendono alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.

3. Con decreto del MiPAAF, di concerto con Minambiente, e Minsalute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi, è definito l’elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto.

4. Il risultato dall’attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali, può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto ad operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondanatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di

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4. essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. E’ altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.

5. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

7. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente.

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Art. 2

Coltivazione, raccolta e prima trasformazione

1. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono consentite all’imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione.

3. Il presente decreto reca principi fondamentali in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai quali le regioni si conformano nell’ambito della rispettiva autonomia normativa. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. In relazione alle medesime materie, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì la formazione, l’aggiornamento professionale dell’imprenditore agricolo e l’attività di consulenza aziendale anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013.

(21)

ART. 3

Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee

1. In conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n.

338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1°

dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.

2. Il decreto di cui all’articolo 1, comma 3, disciplina l’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n.

834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell’articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194. 21

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Decreto interministeriale del MiPAAF di concerto con Ministero Ambiente e Ministero Salute

CONSIDERATA la necessità di definire l’elenco delle specie di piante officinali coltivate di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell’articolo 12, paragrafo 2;

CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Elenco Piante officinali

CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee 22

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art.1 comma 3 lo schema di decreto interministeriale definisce che: “La coltivazione delle specie officinali comprende, oltre alla coltivazione in campo e in ambiente protetto, anche tutte le operazioni a fini vivaistici”.

Si tratta, quindi, di piante già da tempo coltivate non soltanto in campo aperto, ma anche mediante diverse tecniche sia agronomiche che di laboratorio, comprese la coltivazione in vitro, e come la coltura idroponica, per fare un esempio, e attraverso diverse metodologie di propagazione.

CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Elenco Piante

officinali

23

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CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 –

Criteri raccolta Piante spontanee

art.3 comma 3 chiarisce il termine

“domesticazione” con il quale si intende il processo di adattamento ai fini della coltivazione di specie spontanee ovvero la salvaguardia, anche dall’estinzione, delle specie a rischio attraverso i processi agronomici sopra richiamati grazie a progetti regionali che coinvolgono Istituti di ricerca del MiPAAF e delle Università

24

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CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 –

Criteri per la raccolta delle Piante spontanee

Art.3 Ambito di applicazione e definizioni

1. L’attività di raccolta e prima trasformazione delle

specie officinali spontanee, ai fini del loro

utilizzo diretto o della loro prima trasformazione è effettuata nel rispetto dei criteri previsti

dall’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.

2. Ai fini del presente Capo, si intende per

“prelievo”

di specie officinali la quota di popolazione massima asportabile in forma di pianta intera dall’ambiente in cui svolge il suo ciclo biologico naturale, mentre si intende per

“raccolta”

l’effettiva asportazione dell’intera pianta o di parti di essa.

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CAPO 2

Disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75

Articolo 3

Ambito di applicazione e definizioni

1. L’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee, ai fini del loro utilizzo diretto o della loro prima trasformazione è effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.

834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e, in particolare, dal 1° gennaio 2021 si applicherà quanto previsto all’Allegato II relativo alle “Norme dettagliate di produzione di cui al Capo III - Parte I: Norme di produzione vegetale di cui al paragrafo 2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

26

(27)

Articolo 3

Ambito di applicazione e definizioni

4. La responsabilità di effettuare la raccolta in conformità al presente decreto è attribuita al detentore dell’autorizzazione di cui all’art.6 comma 1.

5. Il detentore dell’autorizzazione alla raccolta di specie officinali, o un suo delegato, deve gestire e coordinare le operazioni di raccolta, assicurando che ciascun raccoglitore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di riconoscimento delle specie di interesse officinale e delle buone pratiche di raccolta, conservazione e prima trasformazione. La formazione dovrà essere garantita dal detentore dell’autorizzazione alla raccolta sul luogo di lavoro.

6. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 5 sono definiti dalle Regioni e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano in accordo con Università, Enti di ricerca, Ordini professionali agricoli e Organismi competenti sul proprio territorio, sulla base di quanto previsto dall’articolo 6.

27

(28)

Articolo 4

Norme generali per la raccolta di specie officinali spontanee

1. Le attività di raccolta di specie officinali spontanee rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, così come disposto dall'articolo 3 comma 1, sono consentite previa autorizzazione di cui al successivo articolo 6.

2. I metodi di raccolta non devono danneggiare gli ecosistemi nei quali si sviluppano le specie officinali spontanee, assicurando in ogni caso le condizioni ottimali per la rigenerazione delle piante stesse e il mantenimento delle popolazioni anche nel rispetto delle leggi regionali.

3. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano promuovono programmi specifici di “domesticazione” delle specie spontanee, al fine di diminuire l’impatto della raccolta di tali specie in natura.

4. Di norma la raccolta deve seguire le Good Agricultural and Collection Practice (GACP) dell’Unione europea con particolare riferimento ad alcuni principi elencati.

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Articolo 5

Censimento delle specie officinali spontanee

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in collaborazione con Università, Enti di ricerca e Organi competenti sul proprio territorio individuano con appositi provvedimenti:

le specie officinali spontanee oggetto di tutela presenti sul proprio territorio;

le specie officinali spontanee non oggetto di tutela presenti sul proprio territorio;

eventuali misure anche temporanee di contenimento della raccolta di specie officinali spontanee non oggetto di tutela, volte ad evitare il depauperamento delle popolazioni di piante officinali spontanee.

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Articolo 6

Rilascio dell’autorizzazione (tesserino) a raccogliere specie officinali spontanee

1. La raccolta di specie officinali spontanee è consentita previo rilascio di autorizzazione (tesserino) da parte delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano dopo il superamento di un esame abilitativo di cui al successivo comma 4.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha validità quinquennale, è personale e non è cedibile.

3. L’età minima per il rilascio è fissata in anni sedici.

4. L’esame abilitativo, necessario per il conseguimento dell’autorizzazione di cui al comma 1 è volto alla conoscenza degli argomenti di cui al comma 6.

5. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano organizzano corsi di formazione in accordo con Università, Enti di ricerca, Ordini professionali agricoli e Organismi competenti sul proprio territorio, avvalendosi comunque di personale qualificato.

6. I corsi di formazione, della durata minima di settanta ore, avranno lo scopo di trasferire le conoscenze dei seguenti argomenti:

norme igienico-sanitarie;

elementi di botanica e di tassonomia;

riconoscimento delle specie officinali;

flora officinale regionale;

aspetti generali riguardanti le specie officinali ed i loro costituenti con particolare attenzione al tempo balsamico;

specie officinali tossiche e/o allergeniche;

aspetti normativi sulla protezione delle specie e degli habitat; normativa comunitaria, nazionale e regionale;

specie officinali spontanee oggetto di tutela;

buone pratiche di raccolta, metodi e tempi generali, e prima trasformazione;

processi di post-raccolta e buone pratiche di imballaggio e stoccaggio;

criteri di qualità e normative di riferimento in Italia ed Europa. 30

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Articolo 6

Rilascio dell’autorizzazione (tesserino) a raccogliere specie officinali spontanee

7. Il corso si avvarrà di una parte pratica esercitativa concernente il riconoscimento delle principali specie officinali spontanee del territorio.

8. L’autorizzazione è rilasciata dopo superamento positivo di un esame e frequenza ad almeno 70% delle ore previste dai corsi di cui al comma 6.

9. L’autorizzazione (tesserino)* accorda il titolo di “raccoglitore di piante officinali spontanee”.

10. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano istituiscono l’elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee.

11. Sono dispensati dal partecipare al corso, ma devono comunque sostenere il colloquio finale abilitativo, coloro i quali sono in possesso di titoli di studio coerenti con le materie soprarichiamate.

*Per coerenza con il pacchetto “Frutti non legnosi del bosco”

andrebbe inserito il rilascio del tesserino di raccoglitore

31

(32)

Alsia A.A.S.D.”Pollino”- Regione Basilicata

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

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Piante officinali in Basilicata 2000-2010

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

Censimento 2000 Censimento 2010

Aziende

Superficie ha

Aziende

Superficie ha

Italia 4134 2666 2938 7191

Basilicata 60 15,54 10 23,60

(34)

Attività

di sperimentazione e collaudo

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

(35)

Attività Divulgativa

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

(36)

Melissa

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

(37)

Rosmarino

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

(38)

Calendula

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

(39)

Bardana

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

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Origano

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

(41)

Tarassaco

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

(42)

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

lavanda

(43)

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

Progetto Zafferano

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La filiera regionale erbe officinali 2011-2019

Produttori 2011 2018 2019

Superficie ha

Produttori n.

Superficie ha

Produttori n.

Superficie ha

Produttori n.

Evra Italia 1,5 15 40,28 35 50,00 40

Sud Officinali 16,00 1 16,00 1 16,00 1

Produttori (lavanda)

- - 3,20 3 3,20 3

Provincia di Matera

- - 3,50 1 3,50 1

Progetto

“Amaro Lucano”

- - - - 1,25 25

totale 17,50 16 62,98 40 73,95 70

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

(45)

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

Distribuzione regionale aziende - 2019

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Elenco principali specie coltivate

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

Specie Parte piante Varietà Nome Botanico Specie Parte piante Varietà Nome Botanico

Aloe del Capo foglia Aole ferox Miller Malva foglia Malvaa silvestris L.

Anice seme Pimpinella anisum L. Melanzana

Rossa di

Rotonda bacca Solanum aethiopicum

Arninca fiore Arnica montna L. Meliloto sommità con fiori Meliotus officinali (L.)

Pall

Bardana raduce Arctium lappa L. Melissa foglia Melissa officinalis L.

Biancospino sommità con fiori Crataegus oxyacantha

Med/Monogyna Menta foglia Mentha piperita L.

Calendula fiore Calendula officinalis Olivo foglia Olea suropea sativa

Camomilla erba e fiore Matricaria chamomilla L. Origano foglia Origanum vulgare

Carciofo foglia Cynaria scolaumus L. Ortica foglia e radice Urtica dioica L.

Coriandolo frutto Coriandrum sativum L. Pilosella erba Hieracium pilsella L.

Equiseto erba Equisetum arvense Ribes Nero foglia Ribes nigrum L.

Elicrisio fiori Elicrisio italicum Rosa Canina bacche Rosa canina L.

Erba medica foglie Medicago sativa L. Rosmarino sommità con fiori Rosmarinus officinalis L.

Finocchio seme Foeniculum vulgare Mill. Salvia foglia Salvia officinalis

Iperico erba Hypericum perforatum L. Sambuco frutto , fiore, foglia Sambucus nigra L.

Issopo sommità con fiori Hyssopus officinalis Tarassaco foglia, radice Taraxacum officinalis Weber

Lavanda sommità con fiore Lavanda angustifoglia, lavanda

angustifolia (blu di provenza) Timo foglia Thymus vulgaris L.

Zafferano fiore Crocus sativus

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Progetto: determinazione del tempo balsamico

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

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Progetto: recupero ecotipi locali

Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Alberto Manzo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA E-mail:a.manzo@politicheagricole.it

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