Seminario Online
Strategie di sviluppo del comparto officinale in Sicilia
Progetto “Produzione di aromi naturali per la conservazione degli alimenti”
Sottomisura 16.1 “Sostegno per Ia costituzione e Ia gestione dei gruppi operativi del PEl in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
Dr. Alberto Manzo
Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e
dell’Ippica
Ufficio PQAI 2 1
UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
Definizione: Piante «officinali»
«medicinali» ecc. ecc.
Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali – Decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 75
Le Piante Officinali sono un variegato insieme di piante, alghe, funghi e licheni e cioè: “per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonchè le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti”
Etimologia del termine “officinale”
Il termine “officinale” deriva dal latino tardo medioevale “officina o opificina” (cioè una officina o laboratorio farmaceutico) ed indica quelle piante che possono essere lavorate e trasformate in vario modo (estratti, tinture, distillati, ecc.) allo scopo di renderle utilizzabili per diversi scopi, legati al benessere ed alla salute dell’uomo e degli animali
Il termine italiano «officinale» non ha traduzione in nessuna lingua straniera. In inglese le piante officinali vengono indicate come Medicinal and Aromatic Plants = MAPs
Insieme delle Piante Officinali
Sottoinsieme delle Piante
Medicinali
Relazione fra Piante Officinali e Piante
Medicinali
In Italia ci sono ca. 5.000 Erboristerie, in cui sono vendute erbe sfuse (se nel negozio è presente
personale con titolo di studio specifico di cui al Decreto Lgs n.75 del 2018), erbe confezionate,integratori alimentari, dispositivi medici, prodotti cosmetici
“Erboristeria” – unicità
italiana
6
• Istituzione formale del Tavolo di filiera con il Decreto Ministeriale n. 15391 del 10 dicembre 2013;
• Stesura della bozza definitiva del Piano di settore da parte dei Gruppi di lavoro istituiti con D.M. n.66562 del 20 dicembre 2013;
• Approvazione del Piano del Settore Piante Officinali presso la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 aprile 2014.
• Ai sensi dell’art.5 della Legge n.75 del 21 maggio 2018 è stato aggiornato il Tavolo tecnico con D.M.17 gennaio 2019 n.492.
Il Tavolo di Filiera delle Piante Officinali
Gruppi di lavoro del Tavolo tecnico Piante Officinali
istituiti con Decreto Dipartimentale n.73436 del 19.10.2018 1. Ricerca e Formazione - Prof. Pistelli (Uni Pisa) e Prof. Di
Renzo (Università Tor Vergata Roma)
2. Elenco specie art.1 e Registri Varietali – Dr. Manzo (MiPAAFT) e Dr. Bianchi (CREA)
3. Criteri Piante Spontanee art.3 – Dr. Vidale (Università Padova) e Prof. De Feo (Università Salerno)
4. Revisione Piano di settore – Dr. Manzo e Dr. Primavera (FiPPO) 5. Osservatorio Economico e Dati statistici - dr.ssa Di Rollo
(CIA) e Prof. Ievoli (Università Molise)
7
Produzione di officinali nell’UE*
Polonia: 100.000 Ha Bulgaria: 37.000 Francia 35.000 Ha Germania 11.000 Ha Austria 8.000 Ha Italia 7.000 Ha Spagna 7.000 Ha Croazia 5.000 Ha
Grecia, Ungheria, Slovenia superfici inferiori ai 1.500 Ha
Raccolta su spontaneo nei vicini Balcani, Albania, Montenegro, Macedonia e in Romania, Bulgaria, Moldavia, Ucraina
*Fonte: Europam, FIPPO, altri - anno 2018 8
Specie vegetali «funzionali» di principale interesse per il mercato nazionale (dati ASSOERBE 2018)
314
144 coltivate o coltivabili in Italia
170 importate da altri paesi
52,2% coltivate
21% spontanee
26,8% coltivate e spontanee
9
Specie vegetali coltivate o coltivabili in Italia
144 s pecie
19.671 t
86.754.116 €
10
Specie vegetali importate da paesi terzi
170 specie
6.715 t
47.110.322 €
11
OSSERVATORIO ECONOMICO PIANTE OFFICINALI anno 2013
SETTORE AGRICOLO
Nell’ultimo decennio è stato profondamente investito dai cambiamenti del contesto di mercato:
Riforme della PAC:
• Smantellamento del sostegno dei prezzi e delle barriere commerciali
• Disaccoppiamento dei premi diretti agli agricoltori: eliminazione o forte riduzione dei contributi a singoli prodotti
Mercati internazionali instabili,aumento dei costi energetici e dei prezzi degli input agricoli
Diversificazione, multifunzionalità, nuove opportunità
CONSUMO
Interesse dei nuovi consumatori per:
• Salute
• Benessere
• Ecologia
• Prodotti innovativi, con funzioni specifiche
12
13
Dr. Andrea Primavera – Agronomo Perugia ©
Produzione: la situazione italiana
Fonte: FIPPO, Assosementi, Unionberg, Appa Sicilia
Produttori: circa 400 strutturati (secondo Ismea 2.983) Superficie totale: 6.000 - 8.000 circa Ha ("fluttuanti")
Specie coltivate e/o raccolte: 130 circa
Specie ettari
Coriandolo e altre colture da seme 2.000
Bergamotto 1.200
Assenzio, salvia, melissa, malva, ortica, altre 910
Liquirizia 350
Lavanda vera ed ibrida 310
Origano bianco 230
Canapa industriale da estratti 230
Camomilla 170
Passiflora 140
Menta piperita 110
Echinacea (varie specie) 100
Camomilla romana 90
Basilico per il fresco e da industria 90
Rosmarino 60
tarassaco 45
TOTALE (stima 2018) 6.035
Dati regionali (i maggiori distretti)
Piemonte500 Ha:
lavanda, menta, passiflora, piante da liquore
Valle del Tevere e Val di Chiana520 Ha: camomilla, passiflora, melissa, finocchio, carciofo echinacea e altre
Sicilia interna 300-350 Ha:
origano, salvia, frassino da manna, aloe, opuntia, basilico e rosmarino
Sardegnacirca 100 Ha: ma dati non confermati:
elicriso, miro, zafferano, raccolte spontanee
Costa adriatica di Romagna, Marche e Abruzzo1000 -1500 Ha:
coriandolo da seme, passiflora, meliloto,
Calabria300 Ha:
Liquirizia
Calabria e Sicilia 1500 Ha:produzione di oli essenziali di agrumi
Andrea Primavera - Agronomo, Perugia ©
Veneto 200 Ha: echinacea, tarassaco, melissa, carciofo, iris, valeriana e altre
Romagna 150 Ha: echinacea, tarassaco, melissa, carciofo, iris, valeriana e altre
Piante e persone
• I prodotti derivati dalle piante officinali sono usati come:
• Alimenti
• Spezie e aromatizzanti
• Profumi e cosmetici
• Farmaceutici e erboristici
• Ricreativi
Le Leggi che regolamentavano la raccolta e la produzione delle piante officinali:
- Disciplina la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali;
Decreto attuativo della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali
Indica 54 piante officinali spontanee che sono in grado di esplicare azioni terapeutiche, aromatiche e cosmetiche.
Definisce il nome botanico, le parti usate e i quantitativi di droga secca detenibile per uso familiare.
- Disciplina la raccolta e la vendita della camomilla;
- Disciplina la raccolta e la vendita della digitale;
. Suddivide in due categorie le erbe officinali con canali di commercializzazione distinti: farmacia e erboristeria. Richiama la necessità di registrazione per la commercializzazione dei prodotti medicinali a base di piante medicinali.
17
Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali
Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle “piante officinali”.
2. Si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni. Comprendono alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.
3. Con decreto del MiPAAF, di concerto con Minambiente, e Minsalute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi, è definito l’elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto.
4. Il risultato dall’attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali, può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto ad operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondanatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di
18
4. essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. E’ altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.
5. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
7. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai sensi della normativa vigente.
Art. 2
Coltivazione, raccolta e prima trasformazione
1. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono consentite all’imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione.
3. Il presente decreto reca principi fondamentali in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai quali le regioni si conformano nell’ambito della rispettiva autonomia normativa. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. In relazione alle medesime materie, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì la formazione, l’aggiornamento professionale dell’imprenditore agricolo e l’attività di consulenza aziendale anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013.
ART. 3
Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee
1. In conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1°
dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.
2. Il decreto di cui all’articolo 1, comma 3, disciplina l’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell’articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194. 21
Decreto interministeriale del MiPAAF di concerto con Ministero Ambiente e Ministero Salute
• CONSIDERATA la necessità di definire l’elenco delle specie di piante officinali coltivate di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75;
• CONSIDERATA la necessità di disciplinare l’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell’articolo 12, paragrafo 2;
• CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Elenco Piante officinali
• CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee 22
art.1 comma 3 lo schema di decreto interministeriale definisce che: “La coltivazione delle specie officinali comprende, oltre alla coltivazione in campo e in ambiente protetto, anche tutte le operazioni a fini vivaistici”.
Si tratta, quindi, di piante già da tempo coltivate non soltanto in campo aperto, ma anche mediante diverse tecniche sia agronomiche che di laboratorio, comprese la coltivazione in vitro, e come la coltura idroponica, per fare un esempio, e attraverso diverse metodologie di propagazione.
CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Elenco Piante
officinali
23
CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 –
Criteri raccolta Piante spontanee
art.3 comma 3 chiarisce il termine
“domesticazione” con il quale si intende il processo di adattamento ai fini della coltivazione di specie spontanee ovvero la salvaguardia, anche dall’estinzione, delle specie a rischio attraverso i processi agronomici sopra richiamati grazie a progetti regionali che coinvolgono Istituti di ricerca del MiPAAF e delle Università
24
CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 –
Criteri per la raccolta delle Piante spontanee
Art.3 Ambito di applicazione e definizioni
1. L’attività di raccolta e prima trasformazione delle
specie officinali spontanee, ai fini del loroutilizzo diretto o della loro prima trasformazione è effettuata nel rispetto dei criteri previsti
dall’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.2. Ai fini del presente Capo, si intende per
“prelievo”
di specie officinali la quota di popolazione massima asportabile in forma di pianta intera dall’ambiente in cui svolge il suo ciclo biologico naturale, mentre si intende per
“raccolta”
l’effettiva asportazione dell’intera pianta o di parti di essa.
25
CAPO 2
Disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75
Articolo 3
Ambito di applicazione e definizioni
1. L’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee, ai fini del loro utilizzo diretto o della loro prima trasformazione è effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e, in particolare, dal 1° gennaio 2021 si applicherà quanto previsto all’Allegato II relativo alle “Norme dettagliate di produzione di cui al Capo III - Parte I: Norme di produzione vegetale di cui al paragrafo 2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
26
Articolo 3
Ambito di applicazione e definizioni
4. La responsabilità di effettuare la raccolta in conformità al presente decreto è attribuita al detentore dell’autorizzazione di cui all’art.6 comma 1.
5. Il detentore dell’autorizzazione alla raccolta di specie officinali, o un suo delegato, deve gestire e coordinare le operazioni di raccolta, assicurando che ciascun raccoglitore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di riconoscimento delle specie di interesse officinale e delle buone pratiche di raccolta, conservazione e prima trasformazione. La formazione dovrà essere garantita dal detentore dell’autorizzazione alla raccolta sul luogo di lavoro.
6. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 5 sono definiti dalle Regioni e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano in accordo con Università, Enti di ricerca, Ordini professionali agricoli e Organismi competenti sul proprio territorio, sulla base di quanto previsto dall’articolo 6.
27
Articolo 4
Norme generali per la raccolta di specie officinali spontanee
1. Le attività di raccolta di specie officinali spontanee rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, così come disposto dall'articolo 3 comma 1, sono consentite previa autorizzazione di cui al successivo articolo 6.
2. I metodi di raccolta non devono danneggiare gli ecosistemi nei quali si sviluppano le specie officinali spontanee, assicurando in ogni caso le condizioni ottimali per la rigenerazione delle piante stesse e il mantenimento delle popolazioni anche nel rispetto delle leggi regionali.
3. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano promuovono programmi specifici di “domesticazione” delle specie spontanee, al fine di diminuire l’impatto della raccolta di tali specie in natura.
4. Di norma la raccolta deve seguire le Good Agricultural and Collection Practice (GACP) dell’Unione europea con particolare riferimento ad alcuni principi elencati.
28
Articolo 5
Censimento delle specie officinali spontanee
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in collaborazione con Università, Enti di ricerca e Organi competenti sul proprio territorio individuano con appositi provvedimenti:
• le specie officinali spontanee oggetto di tutela presenti sul proprio territorio;
• le specie officinali spontanee non oggetto di tutela presenti sul proprio territorio;
• eventuali misure anche temporanee di contenimento della raccolta di specie officinali spontanee non oggetto di tutela, volte ad evitare il depauperamento delle popolazioni di piante officinali spontanee.
29
Articolo 6
Rilascio dell’autorizzazione (tesserino) a raccogliere specie officinali spontanee
1. La raccolta di specie officinali spontanee è consentita previo rilascio di autorizzazione (tesserino) da parte delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano dopo il superamento di un esame abilitativo di cui al successivo comma 4.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha validità quinquennale, è personale e non è cedibile.
3. L’età minima per il rilascio è fissata in anni sedici.
4. L’esame abilitativo, necessario per il conseguimento dell’autorizzazione di cui al comma 1 è volto alla conoscenza degli argomenti di cui al comma 6.
5. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano organizzano corsi di formazione in accordo con Università, Enti di ricerca, Ordini professionali agricoli e Organismi competenti sul proprio territorio, avvalendosi comunque di personale qualificato.
6. I corsi di formazione, della durata minima di settanta ore, avranno lo scopo di trasferire le conoscenze dei seguenti argomenti:
• norme igienico-sanitarie;
• elementi di botanica e di tassonomia;
• riconoscimento delle specie officinali;
• flora officinale regionale;
• aspetti generali riguardanti le specie officinali ed i loro costituenti con particolare attenzione al tempo balsamico;
• specie officinali tossiche e/o allergeniche;
• aspetti normativi sulla protezione delle specie e degli habitat; normativa comunitaria, nazionale e regionale;
• specie officinali spontanee oggetto di tutela;
• buone pratiche di raccolta, metodi e tempi generali, e prima trasformazione;
• processi di post-raccolta e buone pratiche di imballaggio e stoccaggio;
• criteri di qualità e normative di riferimento in Italia ed Europa. 30
Articolo 6
Rilascio dell’autorizzazione (tesserino) a raccogliere specie officinali spontanee
7. Il corso si avvarrà di una parte pratica esercitativa concernente il riconoscimento delle principali specie officinali spontanee del territorio.
8. L’autorizzazione è rilasciata dopo superamento positivo di un esame e frequenza ad almeno 70% delle ore previste dai corsi di cui al comma 6.
9. L’autorizzazione (tesserino)* accorda il titolo di “raccoglitore di piante officinali spontanee”.
10. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano istituiscono l’elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee.
11. Sono dispensati dal partecipare al corso, ma devono comunque sostenere il colloquio finale abilitativo, coloro i quali sono in possesso di titoli di studio coerenti con le materie soprarichiamate.
*Per coerenza con il pacchetto “Frutti non legnosi del bosco”
andrebbe inserito il rilascio del tesserino di raccoglitore
31
Alsia A.A.S.D.”Pollino”- Regione Basilicata
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Piante officinali in Basilicata 2000-2010
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Censimento 2000 Censimento 2010
Aziende n°
Superficie ha
Aziende n°
Superficie ha
Italia 4134 2666 2938 7191
Basilicata 60 15,54 10 23,60
Attività
di sperimentazione e collaudo
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Attività Divulgativa
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Melissa
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Rosmarino
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Calendula
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Bardana
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Origano
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Tarassaco
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
lavanda
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Progetto Zafferano
La filiera regionale erbe officinali 2011-2019
Produttori 2011 2018 2019
Superficie ha
Produttori n.
Superficie ha
Produttori n.
Superficie ha
Produttori n.
Evra Italia 1,5 15 40,28 35 50,00 40
Sud Officinali 16,00 1 16,00 1 16,00 1
Produttori (lavanda)
- - 3,20 3 3,20 3
Provincia di Matera
- - 3,50 1 3,50 1
Progetto
“Amaro Lucano”
- - - - 1,25 25
totale 17,50 16 62,98 40 73,95 70
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Distribuzione regionale aziende - 2019
Elenco principali specie coltivate
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Specie Parte piante Varietà Nome Botanico Specie Parte piante Varietà Nome Botanico
Aloe del Capo foglia Aole ferox Miller Malva foglia Malvaa silvestris L.
Anice seme Pimpinella anisum L. Melanzana
Rossa di
Rotonda bacca Solanum aethiopicum
Arninca fiore Arnica montna L. Meliloto sommità con fiori Meliotus officinali (L.)
Pall
Bardana raduce Arctium lappa L. Melissa foglia Melissa officinalis L.
Biancospino sommità con fiori Crataegus oxyacantha
Med/Monogyna Menta foglia Mentha piperita L.
Calendula fiore Calendula officinalis Olivo foglia Olea suropea sativa
Camomilla erba e fiore Matricaria chamomilla L. Origano foglia Origanum vulgare
Carciofo foglia Cynaria scolaumus L. Ortica foglia e radice Urtica dioica L.
Coriandolo frutto Coriandrum sativum L. Pilosella erba Hieracium pilsella L.
Equiseto erba Equisetum arvense Ribes Nero foglia Ribes nigrum L.
Elicrisio fiori Elicrisio italicum Rosa Canina bacche Rosa canina L.
Erba medica foglie Medicago sativa L. Rosmarino sommità con fiori Rosmarinus officinalis L.
Finocchio seme Foeniculum vulgare Mill. Salvia foglia Salvia officinalis
Iperico erba Hypericum perforatum L. Sambuco frutto , fiore, foglia Sambucus nigra L.
Issopo sommità con fiori Hyssopus officinalis Tarassaco foglia, radice Taraxacum officinalis Weber
Lavanda sommità con fiore Lavanda angustifoglia, lavanda
angustifolia (blu di provenza) Timo foglia Thymus vulgaris L.
Zafferano fiore Crocus sativus
Progetto: determinazione del tempo balsamico
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Progetto: recupero ecotipi locali
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Alberto Manzo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA E-mail:a.manzo@politicheagricole.it
49