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MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA

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Academic year: 2021

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MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “I.T.C. DI VITTORIO – I.T.I. LATTANZIO

Via Teano, 223 - 00177 Roma  06121122405 / 06121122406- fax 062752492

Cod. Min. RMIS00900E  [email protected] - [email protected]

Cod. fiscale 97200390587

CIRCOLARE N. 189

AI DOCENTI

AL DSGA

OGGETTO: Obbligo di denuncia dell'insegnante.

Si ricordano alcuni elementi riguardanti le procedure da seguire da parte di tutti i docenti :

1. L'ordinamento italiano pone in campo a coloro che rivestono la qualità di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (art. 362 e 358 del codice penale) l'obbligo, a fronte di reati perseguibili d'ufficio, di denunciare la notizia di reato.

2. Per quanto riguarda gli insegnanti, la Cassazione penale con sentenza sez. III 11/02/92, ha precisato come "la qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione” :il docente dunque nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall'art, 357 del codice penale.

3. I reati sono perseguibili d'ufficio quando la legge penale non prevede quale condizione necessaria richiesta dall'ordinamento giuridico per l'avvio dell'azione penale l'obbligo della querela da parte della persona offesa dal reato, quali ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, ecc. I reati procedibili d'ufficio sono dunque quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, lo stato considera perseguibili anche a prescindere dalla volontà delle persone offese.

4. I minori possono essere autori di reati, ossia degli stessi reati degli adulti. Nell’ambito scolastico gli episodi di bullismo concentrano intorno a sé la maggior parte dei reati commessi dagli alunni. Il bullismo in sé non è un reato, posto che nessuna disposizione se ne occupa esplicitamente: esso, però, costituisce la somma e/o la ripetizione di reati previsti dall’ordinamento, quali la violenza privata, l’estorsione, ingiuria, la diffamazione, gli atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento (ad esempio l’imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti), la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti.

5. Diverse sono le modalità di denuncia: poiché al Dirigente Scolastico e ad esso soltanto (artt. 25

D.Lgs n. 165/2001 e 396 D.Lgs n. 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e

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di relazione con l’esterno (Cass. n. 11597/1995), il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l’obbligo in questione “riferendo” al dirigente scolastico la “notizia di reato” di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

6. L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. La denuncia deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui l'autore sia minore di anni 14, pur in presenza dell' esclusione dell'imputabilità, nel caso di minori autori di reati, è rimessa all'apprezzamento del Tribunale dei Minori.

7. L'omissione o il ritardo della denuncia da parte dei docenti configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale" oltre che configurare quanto previsto dal decreto 150/2009 in merito al necessario avvio da parte del Dirigente di un procedimento disciplinare.

8. Il Dirigente Scolastico, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici) che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri).

9. È da evitare che la denuncia sia preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un “inquinamento delle prove”, poiché l’acquisizione delle stesse e la valutazione dell’attendibilità delle fonti di informazione così come l’accertamento dell’elemento soggettivo (dolo o colpa, nel caso di reati colposi) sono di competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria.

10. L’art. 331 c.pp. prevede che la denuncia vada presentata “senza ritardo”: è punito il ritardo ingiustificato, che vanifichi lo scopo di accertamento e repressione del reato che costituiscono la finalità della norma. Nei casi in questione, la tempestività sarà tanto maggiore, tenuto conto soprattutto dell’esposizione a rischio del minore vittima del reato.

11. Quale che sia lo scenario, comunque, il Dirigente Scolastico, ricevuta notizia del reato, è obbligato a denunciare, senza ritardo, all’Autorità giudiziaria i reati procedibili d’ufficio commessi dagli studenti, verificatisi o rilevati all’interno dell’istituto, o comunque di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo.

Roma, 15/03/2016 II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio DORE

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