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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30/11/2017

Oggetto: SERVIZI SOCIALI: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA E CONTRATTO DI SERVIZIO. APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 10:00, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Presente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Assente

MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Presente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Garosi Ilaria, Antonelli Marco.

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Oggetto: SERVIZI SOCIALI: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA E CONTRATTO DI SERVIZIO. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che:

- i Comuni dell’Alta Valdelsa: Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, con la Conferenza dei Sindaci del 14 e 15 marzo 2002, hanno attivato un percorso orientato a costituire uno strumento di gestione dei servizi socio-assistenziali del territorio che si differenziasse da quello in atto non ritenuto più idoneo a seguito dei grandi cambiamenti che avevano investito, non solo le politiche sociali, ma tutto il territorio dell’Altavaldelsa in particolare nel governo dei servizi di interesse generale. Gli studi attivati portarono alla definizione degli atti per la costituzione della “Fondazione di Partecipazione Territori Sociali Altavaldelsa” (FTSA) quale strumento innovativo di coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull’intera area valdelsana;

- con deliberazioni di Consiglio Comunale, i Comuni sopra citati, nell’anno 2003, approvarono lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socio- assistenziali valida dalla data di sottoscrizione fino ad eventuale revoca e, quindi, tuttora in atto per poter proseguire nella gestione coordinata e di solidarietà dei suddetti servizi;

- con atto Rep. n. 30.313 del 4 giugno 2004, successivamente integrato con atto Rep. n.

32.884 del 10 giugno 2005, a rogito dott. Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, fu formalmente costituita tra i cinque Comuni valdelsani, anzidetti, la Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa” (di seguito FTSA), giuridicamente riconosciuta in data 20 luglio 2005 al n. 97 di iscrizione al registro delle persone giuridiche;

- i Consigli Comunali di Poggibonsi, con deliberazione n° 96 del 22\12\2005, San Gimignano con deliberazione n° 95 del 20\12\2005, Colle di Val D’Elsa con deliberazione n°101 del 14\12\2005, Casole d’Elsa, con deliberazione n°79 del 28\12\2005 e Radicondoli con deliberazione n° 38 del 30\12\2005, disposero di affidare alla suddetta FTSA la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a decorrere dal 1 gennaio 2006, per la durata di anni cinque, approvandone lo Statuto;

- in conseguenza dell’affidamento della gestione e del coordinamento dei servizi sociali alla FTSA, a far data dall’1.1.2006, l’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci ha proceduto - come da comunicazione del 9/12/2005 prot. n. 9.411 - al ritiro delle deleghe alla U.S.L. 7 di Siena che, fino al 2005 aveva gestito con apposita convenzione, per conto dei Comuni, gli interventi socio-assistenziali;

- pertanto, sempre gli stessi Comuni, approvarono un Accordo di Programma con l’ASL n.

7 di Siena per le attività di integrazione socio-sanitaria. Tutto ciò era finalizzato all’organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e pari opportunità attraverso il quale attivare interventi socio-assistenziali, di integrazione socio-sanitaria e costruire reti di protezione sociale;

- nel 2005 i Comuni dell’Altavaldelsa affidarono la gestione dei servizi socio-assistenziali, con contratto di servizio, alla FTSA fino al 31/12/2010, affidamento poi prorogato con successivi atti deliberativi fino al 31/12/2017;

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- il Comune di San Gimignano, con atto Rep. n.6247 del 30.12.2005, sottoscriveva il suddetto contratto di servizio tra i Comuni dell’Altavaldelsa e la FTSA per l’affidamento alla medesima FTSA della gestione e coordinamento dei servizi socio-assistenziali del territorio;

- con L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. “Disciplina del Servizio Sanitario”, la Regione Toscana ha istituito le Società della Salute ed in attuazione del suddetto disposto normativo, in data 3/02/2010, con atto Rep. n. 7015 a rogito del Dott. Roberto Dottori, Segretario Generale del Comune di Poggibonsi, registrato a Poggibonsi il 18/2/2010, con il n. 6, Serie 1, venne costituita la “Società della Salute” (SdS) dell’Altavaldelsa in forma di consorzio pubblico, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comprendente, nell’Assemblea dei Soci, i Comuni dell’Altavaldelsa;

- il comma 6, art. 71 bis, della LRT 40/2005 e s.m.i. dispone che la società della salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d) - organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale – «… può avvalersi anche di altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1° gennaio 2008, per le medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio, assicura direttamente, tramite la propria organizzazione, l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali»;

- con deliberazione della Società della Salute n. 7 del 09/12/2014, l’Assemblea dei Soci ha deliberato di riconfermare la “Società della Salute” per l’esercizio di tutte le funzioni di cui all’art. 71 bis, comma 3, LRT 40/2005 e s.m.i. e di esercitare le funzioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo tramite “gestione unitaria in forma indiretta” secondo quanto previsto dall’art. 71 novies e decies, comma 1;

- con deliberazione n. 3 del 26/03/2015 la SDS, richiamata la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. , approvava le convenzioni per la gestione unitaria indiretta delle attività di cui all’art. 71 novies e decies e precisamente:

• la convenzione tra SDS e AUSL 7 di Siena per la gestione indiretta delle attività specificate all’art. 71 bis, comma 3, lett. c), LRT 40/2005 e s.m.i.;

• la convenzione tra SDS e FTSA per la gestione indiretta delle attività specificate all’art.

71 bis, comma 3, lett. d), LRT 40/2005 e s.m.i;

Ricordato che ai sensi dell’art. 6 della legge 8.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale;

Dato atto dell’imminente scadenza della proroga per l’affidamento alla FTSA del contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-assistenziali in forma associata per conto dei Comuni dell’Altavaldelsa;

Richiamata la deliberazione n. 1/2015 con la quale l’Assemblea dei Soci della SdS si è espressa per il mantenimento dell’attuale forma di gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la FTSA in quanto essa ha consentito ai Comuni di assumere un ruolo diretto nella governance e nella attività di programmazione, monitoraggio e controllo dei suddetti servizi, determinando equità, efficacia, attivazione e integrazione delle risorse disponibili sul territorio;

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Richiamata la deliberazione n. 3/2015 con la quale l’Assemblea dei Soci della SdS si è espressa anche per il mantenimento della gestione unitaria indiretta tramite la SDS, la AUSL 7 di Siena e la FTSA;

Ritenuto necessario verificare la sussistenza dei presupposti giuridici per effettuare l'affidamento dei servizi sociali alla FTSA, in particolare per quanto riguarda le condizioni necessarie per l'attuazione del controllo analogo e degli altri requisiti cosi come richiesti dai principi comunitari e dall'attuale contesto legislativo vigente in materia di affidamenti in house providing;

Considerato che:

l'in house providing costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi di interesse generale, alternativo rispetto all’affidamento mediante procedure di gara, per cui non costituisce un’eccezione alla regola, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4902 del 24 ottobre 2017, oltre che dal T.A.R. Liguria, sez. II - 8/2/2016 n. 120 - T.A.R. Lombardia - sez.

Brescia, Sentenza n. 691 del 17 maggio 2016;

nella direttiva 2014/24/UE, nel quinto Considerando si precisa che “nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”;

Ricordato che sono stati effettuati approfondimenti giuridici in materia di affidamento in house, in collaborazione con la Società della Salute (SDS), a favore di organismi controllati dagli enti soci, alla luce delle condizioni che connotano formalmente e sostanzialmente i rapporti tra FTSA e gli enti soci e la gestione dei servizi e il coordinamento dei servizi sociali del territorio, al fine di verificare se lo strumento della Fondazione di partecipazione possa essere considerato un valido e idoneo modello di gestione in house di tali servizi, per il soddisfacimento degli obiettivi e delle funzioni di competenza dei comuni;

Acquisito in data 10.11.2017, prot. n. 34498, il parere di SELF Enti Locali, in merito all’Inquadramento giuridico della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA);

Acquisita in data 13 novembre 2017, prot. n. 34716, la Relazione dell’Istituto di Menagement Scuola S. Anna di Pisa, in merito a “La Valutazione delle attività socio sanitarie della FTSA”;

Rilevato, come meglio specificato nel sopra richiamato parere di Self Enti Locali, che “Il d.lgs. 112/1998 definisce i “servizi sociali” come il complesso delle “attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”. I servizi sociali sono i servizi offerti dai Comuni al fine di ridurre “le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti

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da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia” (legge 328/2000). La citata legge 328/2000 stabilisce inoltre che gli enti locali siano titolari dei servizi sociali e a tali enti spetti anche “la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” unitamente alle regioni ed allo Stato “secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali”. I servizi sociali e quelli socio- assistenziali sono rivolti a soggetti che subiscono gli effetti dell’esclusione sociale e, per questo, operano sull’individuazione delle cause e nei confronti degli altri settori coinvolti nelle politiche sociali (specie locali), per far sì che vengano introdotti i cambiamenti occorrenti per ridurre i fattori che generano difficoltà e disagio sociale. Stante la necessità di una corretta pratica di “inclusione sociale”, la titolarità di tali servizi è stata affidata agli enti locali, organi della p.a. che più sono a contatto con i cittadini e la collettività. Tali enti, attraverso i servizi sociali, devono garantire a quei soggetti che, a causa delle carenze del proprio nucleo familiare o a seguito di difficoltà personali non sono capaci, pur utilizzando le risorse sociali, di inserirsi autonomamente nella vita comunitaria e, pertanto, necessitano di adeguata assistenza sociale. Condizioni di emarginazione e di esclusione, delle quali i servizi sociali e socio-assistenziali devono occuparsi, e che unitamente allo stato di salute e alla sua evoluzione nel tempo influenzano fortemente la condizione sociale delle persone, delle famiglie, dei gruppi sociali. Per questo, proprio per tale correlazione e interazione tra condizione sociale e salute, i servizi sociali e socio- assistenziali, di cui sono titolari i Comuni, e quelli sanitari, di competenza del servizio sanitario, devono essere pianificati e programmati in modo integrato tra le diverse competenze professionali e le relative prestazioni, delegando al settore socio- assistenziale (e quindi ai Comuni) gli interventi non strettamente medici o infermieristici.”;

Considerato che la legge 328/2000, demanda ad apposite leggi regionali il compito di prevedere “per ogni ambito territoriale, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni”: servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali”;

Dato Atto che la Regione Toscana ha disciplinato la gestione dell'assistenza territoriale, che sviluppa l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, attraverso le Società della Salute (SdS) che perseguono la salute e il benessere sociale, garantendo la presa in carico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale e favoriscono la partecipazione dei cittadini, prevedendo forme di partecipazione con rappresentanze istituzionali e associative;

Considerato che le SdS integrano i servizi e le attività dei comuni e quelle delle aziende sanitarie e lavorano per offrire alle persone risposte unitarie ai bisogni socio-sanitari.

Organizzano e gestiscono le attività socio-sanitarie della non autosufficienza e disabilità e le attività di assistenza sociale individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

Nell’ambito del territorio dell’Altavaldelsa, ben prima che venisse costituita la SdS, i servizi sociali di competenza degli enti locali e quelli territoriali, socio-sanitari e socio assistenziali,

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sono stati gestiti ed erogati dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, che ha determinato una più ampia integrazione dei servizi affidati alla SdS, perché ha incluso i servizi sociali, di competenza dei comuni e quelli territoriali integrati, socio-assistenziali e socio-sanitari;

Dato Atto che la FTSA persegue finalità sociali, socio-sanitarie e socio-assistenziali nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio/culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità (art. 2 dello Statuto). In particolare, la FTSA, che non persegue scopi di lucro, si propone di svolgere tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. Nonostante l’acquisizione della veste giuridica di fondazione di diritto privato, pertanto, la FTSA conserva una marcata impronta pubblicistica, trattandosi di ente destinato al soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

Ribadito che i Soci Fondatori (Comune di Poggibonsi, Comune di San Gimignano, Comune di Colle di Val d'Elsa, Comune di Casole d'Elsa e il Comune di Radicondoli) hanno individuato nella Fondazione la figura giuridica più appropriata in quanto tipicamente priva di scopo di lucro ed idonea a consentire l’apporto e l’ingresso di ulteriori soci pubblici (non è prevista la partecipazione di privati);

Rilevato che, come ben precisato nel sopra richiamato parere di Self Enti Locali, che “ omissis...La FTSA, dunque, si configura come fondazione di partecipazione con partenariato solo pubblico, essendo esclusa la possibilità che soggetti privati possano partecipare alla fondazione medesima. Come, infatti, si evince dallo Statuto della Fondazione, la partecipazione è connessa ad una finalità di pubblica utilità, perseguita attraverso la creazione di un soggetto solo formalmente dotato di personalità giuridica distinta. In altri termini, l’utilizzo dell’istituto della “fondazione” da parte dell’ente pubblico rende la persona giuridica privata un’entità strumentale dell’ente stesso, ovvero una modalità di gestione dell’interesse generale perseguito;

In quanto tale, la FTSA, in quanto vero e proprio soggetto strumentale degli enti pubblici partecipanti, può essere considerata una sorta di espressione privatistica della pubblica amministrazione (come le società in house, le aziende speciali, le istituzioni, ecc.).

Infatti, la Suprema Corte (Cass. civ. 3142/1980) ha osservato che ai contratti atipici “in mancanza di un’espressa previsione negoziale, sono applicabili in via analogica, le disposizioni contemplate per altri negozi ad essi assimilabili per natura e funzione economico-sociale”.

Per quel che riguarda poi gli ulteriori, specifici elementi caratterizzanti il legame con l’ente pubblico risulta sempre dallo Statuto che:

- tutti i membri del Consiglio di indirizzo (articolo 16) e del Consiglio di gestione (articolo 18) sono espressione di soggetti pubblici;

- il principale organo di governo è il Consiglio di Indirizzo che approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione su proposta del Consiglio di Gestione. In particolare, i poteri di controllo e ingerenza nelle scelte strutturali e strategiche della Fondazioni da parte del Consiglio di Indirizzo si esprimono nelle norme che attribuiscono a quest’ultimo la

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competenza a stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, ad individuare gli ambiti di interventi ed i servizi, ad approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, a nominare il Presidente della Fondazione nonché i membri del Consiglio di gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti. Tale regolamentazione evidenzia l’influenza e l’ingerenza che gli enti pubblici esercitano sui processi decisionali della Fondazione, pur nell’autonomia e indipendenza giuridica assicurata alla Fondazione tramite il diritto privato. Come dimostrano le norme statutarie la FTSA è soggetto pubblico, completamente sottoposto al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettive e alle direttive dei Fondatori pubblici”;

Dato Atto che per quanto riguarda la gestione in house dei servizi di interesse generale, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 50/2016, contiene, tra l'altro il recepimento della nuova disciplina in materia di “house providing” dettata dalla Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e di appalti dei settori ordinari e speciali;

Rilevato che l'art. 5 del citato decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia ha accolto una nozione maggiormente estensiva e flessibile per la regolamentazione degli affidamenti in house, stabilendo le tre condizioni legittimanti l’affidamento diretto di contratti pubblici a società in house, di seguito indicate:

1. un’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

2. oltre l’80% delle attività di questa dev’essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione controllante o da altre persone giuridiche da questa controllate;

3. nella società controllata non deve esserci alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati «previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei Trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata»;

Ricordato altresì, che con il D.lgs. 50/2016, è stato recepito il modello dell’ “in house orizzontale”, individuato dalla Corte di giustizia con la decisione 8 maggio 2014 (C-15/13), che come ben specificato nel sopra citato parere, “integra un modello strutturato su una relazione triangolare, che consente l’affidamento diretto tra due distinti soggetti giuridici, seppur non collegati in alcun modo tra loro, solo laddove entrambi svolgano la parte più importante della loro attività in favore dell’istituzione comune e siano sottoposti al controllo analogo esclusivo dello stesso ente controllante. Qui i soggetti sono tre, e non due, e la relazione tra affidante e affidatario consiste nel fatto che sono entrambi controllati in forma analoga dallo stesso soggetto pubblico (A controlla sia B che C, e B concede un affidamento diretto a C)”;

Rilevato che il suddetto impianto normativo è stato recepito anche dal d.lgs. 175/2016, concernente il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, entrato in vigore alcuni mesi dopo il d.lgs. 50/2016, che ha introdotto una serie di disposizioni mediante le quali vengono specificati i requisiti e gli aspetti di gestione caratterizzanti le così dette “società in house”;

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Considerato che la disciplina del d.lgs. 175/2016, secondo quanto espressamente previsto dal legislatore nell’articolo 2, comma 1, lett. l) dello stesso decreto, si applica esclusivamente agli “organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile”. Pertanto gli organismi assoggettati e vincolati al rispetto delle norme del d.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”

sono esclusivamente le società di capitali, la cui regolamentazione è contenuta nel codice civile al Titoli V e VI, Capo I, del Libro V, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’articolo 2615-ter del c.c.. restando escluse dall'applicazione del suddetto decreto le altre possibili forme di esercizio dell’attività amministrativa o di impresa da parte delle p.a., quali consorzi, fondazioni, istituzioni e aziende speciali;

Rilevato, tuttavia, che la disciplina contenuta nell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 50/2016, si applica a qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, in attuazione del noto principio dell’ordinamento dell’Unione Europea, secondo il quale è irrilevante la forma giuridica prescelta dagli ordinamenti nazionali, basta sia realizzata la particolare forma di influenza che va sotto il nome di “controllo analogo”. In caso di integrazione, tra le altre, di tale condizione, tale organismo può essere affidatario in house di servizi, indipendentemente dalla natura giuridica, società, fondazione o altro organismo.

Dato Atto che i commi 4 e 5 del suddetto articolo disciplinano il controllo analogo congiunto da parte di più amministrazioni aggiudicatrici e che secondo il nuovo codice dei contratti pubblici si ha “controllo congiunto” quando vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. gli organi decisionali della controllata siano composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti, tenuto conto che singoli rappresentanti possono rappresentare più o tutte le amministrazioni;

2. le amministrazioni controllanti siano in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

3. la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti;

Considerato che il d.lgs. 50/2016:

1. da una parte stabilisce a quali condizioni è legittimo l’affidamento diretto, senza ricorso al mercato, al soggetto in house (articolo 5), dall’altra detta il nuovo

“regime” speciale per gli affidamenti in house prevedendo, innanzitutto, l’istituzione, a cura dell’Anac, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house. La norma prevede che l’iscrizione avvenga a domanda dell’amministrazione aggiudicatrice o del soggetto aggiudicatore, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti che giustificano l’affidamento in house, da effettuarsi secondo modalità e criteri definiti dall’ANAC con proprio atto;

2. prevede l’obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle condizioni attestanti la qualificazione di soggetto in house e dell’effettivo assoggettamento al controllo analogo del socio affidante, nonché i benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, di ottimale impiego delle risorse pubbliche; infine, l’obbligo di pubblicare, nella

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sezione “Amministrazione trasparente”, in formato open-data, tutti gli atti connessi all’affidamento in house;

Ricordato che l’ANAC ha elaborato le Linee guida n. 7 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e successivamente aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017. L’iscrizione nell’Elenco costituisce condizione necessaria affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano operare affidamenti diretti in favore di proprie società in house;

Rilevato che allo stato attuale, non essendo ancora istituito da parte dell’Anac l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, è possibile effettuare affidamenti in house in presenza dei presupposti legittimanti previsti dall’articolo 5 del d.lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 della direttiva 24/2014/UE;

Rilevata la competenza del Consiglio Comunale in merito alla gestione dei servizi sociali mediante la Fondazione di Partecipazione denominata, appunto, FTSA ai sensi dell'art.

42, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i. ;

Dato Atto che i servizi sociali hanno carattere di servizio di interesse generale, così come definito dai principi comunitari;

Rilevata la necessità che il servizio sia affidato ad un soggetto in grado di fornire prestazioni con elevato livello qualitativo di assoluta affidabilità e con adeguata esperienza;

Rilevato che, come richiesto dall’art. 192, comma 2, Dlgs n.50/2016, al fine di verificare la coerenza e la sostenibilità economica della gestione dei servizi da parte della FTSA, anche in confronto alle prestazioni realizzate da altri operatori presenti sul territorio regionale, a parità di standard qualitativi e quantitativi offerti, la Relazione del Mes S. Anna sopra citata, analizzando i risultati prodotti dall’attuale gestione della Fondazione, avuto riguardo al rapporto tra risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, ha evidenziato che “i risultati prodotti dall’attuale gestione della Fondazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nell’ambito dell’assistenza domiciliare e residenziale, nei servizi per i minori, nell’organizzazione del servizio sociale e nel trasporto sociale risultano essere in linea ai risultati regionali e, per alcuni aspetti, si rilevano performance migliori rispetto a quelle realizzate da altri operatori presenti sul territorio regionale”;

Rilevato che la costituzione della FTSA ha consentito ai Comuni di assumere un ruolo diretto nella governance e nella attività di programmazione, monitoraggio e controllo, determinando equità, efficacia, attivazione e integrazione delle risorse disponibili sul territorio;

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Considerato, inoltre, che la FTSA ha saputo individuare nel tempo nuovi filoni di intervento e di servizi integrati in aggiunta a quelli educativi extrascolastici già attivati dalla Fondazione medesima; la gestione delle attività educative scolastiche a supporto, il potenziamento e la messa in rete delle attività ricreative, interpretando la nuova grande domanda di comunità e orientando le politiche sociali in questa direzione, aggiungendo servizi e risposte nuove, rinnovando, soprattutto, l’offerta dei servizi. Modalità, queste, che, insieme allo sforzo congiunto di un miglioramento continuo della qualità e dell’efficienza dei servizi e la progettazione di nuovi per rispondere ai bisogni emergenti, spesso in presenza di minori risorse a disposizione, sono da considerarsi uno dei risultati più rilevanti a dimostrazione della validità di detto strumento gestionale;

Dato atto che nel contesto normativo di riferimento, l’affidamento della gestione dei servizi sociali alla FTSA può avvenire a condizione che:

1. gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi;

2. oltre l’80 per cento del fatturato della Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Comuni Fondatori;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale in conformità dei trattati che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

Rilevato che in merito al requisito del controllo analogo, lo stesso si esplica, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto della FTSA, attraverso il Consiglio d'Indirizzo (composto dai soci pubblici fondatori), attraverso la nomina dei membri del Consiglio di gestione e del Collegio dei revisori, nonchè mediante l'approvazione degli atti fondamentali della Fondazione tra cui il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo e il programma annuale dell'attività della Fondazione;

Dato atto, altresì, che in merito al requisito della prevalenza dell’attività nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici, la FTSA è una fondazione di partecipazione a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore dei territori degli enti fondatori;

Rilevato che, in merito al requisito del capitale prevalentemente pubblico, lo Statuto della FTSA evidenzia la compagine societaria composta esclusivamente da enti pubblici;

Considerato che per quanto riguarda i benefici per la collettività richiesti dal Dlgs 50/2016, l’attività della FTSA si è sempre concentrata sulle direttrici espresse e condivise da parte di tutti i comuni della Valdelsa, in particolare:

1. rispetto di alti standard qualitativi, capacità di fornire risposte chiare e personalizzate rispetto alle situazioni di forte indigenza e di svantaggio;

2. sviluppo ed innovazione sociale con particolare attenzione a sostenibilità futura, trasferibilità e verifica;

Atteso che gli obiettivi generali di mandato di ogni Ente sono stati:

· Promuovere il benessere di comunità sempre più consapevoli e accoglienti;

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· Mantenere alti standard di qualità nell’erogazione dei servizi;

· Facilitare l’accesso ai servizi;

Rilevato che l’organizzazione e l’erogazione dei servizi e dei progetti gestiti dalla Fondazione, sono stati improntati al rispetto di criteri di qualità, efficienza e risparmio, così come previsto nel programma di mandato, che ogni è ente si è prefisso, nell’ottica di garantire e migliorare la capacità di organizzazione, di controllo e monitoraggio, di impulso generativo e di relazione con gli enti, con le organizzazioni e con il personale. Tali attività sono state dirette in particolare verso gli utenti dei servizi e gli ospiti delle strutture, verso le strutture in gestione, verso gli operatori verso l’individuazione di risposte adeguate a vecchi e nuovi bisogni;

Rilevato, inoltre, che ricorrono anche per la FTSA gli obblighi tipicamente previsti per l’affidamento dei servizi di interesse generale:

a) uguaglianza: l’attività della Fondazione e l’erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L’uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni discriminazione;

b) imparzialità: la Fondazione si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

c) continuità: la Fondazione garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;

d) partecipazione: la Fondazione pubblicizza il contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;

e) informazione: l’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Fondazione che lo riguardano;

f) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni rese. La Fondazione ha l’obbligo di assicurare la continuità della gestione anche oltre la scadenza della convenzione e di rendicontare i risultati conseguiti;

Considerato che i benefici per la collettività sono, quindi, ricavabili dall’osservanza degli obblighi sopra citati nonché dalla possibilità di avere un unico interlocutore per tutti i servizi sociali;

Ritenuti sussistenti pertanto i presupposti quali-quantitativi per l’affidamento alla FTSA, soggetto in house, della gestione e coordinamento dei servizi sociali dell’Alta Val’Elsa, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Rilevato che per quanto riguarda la SDS e la FTSA, considerata la relazione strumentale e di controllo che caratterizza i rapporti esistenti tra tale organismo e i Comuni aderenti, può dirsi sussistente il modello così detto de l'“in house orizzontale”, in quanto il soggetto affidante SdS e la parte affidataria FTSA risultano sottoposti al controllo analogo dei comuni aderenti e soci, appartenenti alla zona socio sanitaria Alta Val d’Elsa (Comune di Poggibonsi, Comune di San Gimignano, Comune di Colle di Val d'Elsa, Comune di Casole d'Elsa e il Comune di Radicondoli)”;

(12)

Richiamata la normativa regionale, L.R.T. n. 84 del 28/12/2015, che ha completamente ridisegnato e ridefinito gli assetti organizzativi delle ASL della Toscana e che per quanto riguarda la zona dell’Alta Val d’Elsa ha determinato l’accorpamento della Asl 7 Siena nell’Azienda USL Toscana Sud Est;

Considerato che tale nuovo assetto organizzativo è in fase di completamento;

Ritenuto, pertanto, che in tale fase sia necessario mantenere gli attuali assetti organizzativi tra Comuni, SdS e FTSA, anche per quanto riguarda il comando del personale dei Comuni Fondatori alla FTSA, come meglio specificato nello schema del contratto di servizio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All 1), in vista di una eventuale nuova organizzazione dei rapporti afferenti ai soggetti coinvolti nel prossimo triennio;

Visto lo schema di contratto di servizio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All 1);

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m. i;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Vista la Legge R.T. n.40/2005 e s.m.i.;

Visto il parere espresso in data 23.11.2017 dall’Organo di revisori dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:

dichiarazione di voto di astensione.

Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

(13)

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 12 Votanti n. 11 Favorevoli n. 8

Contrari n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci) Astenuti n. 1 (Rossi)

DELIBERA

1. di affidare alla FTSA (Fondazione Territori Sociali Alta Val d’Elsa) la gestione dei servizi sociali disciplinati dalla Legge n. 328/2000 nonché di quelli previsti dalla Legge R.T. n.

40/2005, di competenza dei Comuni, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.

2. di approvare lo schema di contratto di servizio che, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (All. 1), disciplina i rapporti giuridico-economici tra i Comuni e la FTSA per la gestione dei servizi ad essa affidati.

3. di demandare ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi Sociali ogni atto necessario e conseguente all’approvazione del presente atto, compresa la sottoscrizione del contratto di servizio con la FTSA, secondo lo schema approvato (All. 1) e salvo eventuali integrazioni o sostituzioni di forma che non ne modifichino il contenuto.

4. di prendere atto che ai sensi del comma 6, art. 71 bis, della LRT 40/2005 e s.m.i. la Società della Salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d) ed ovvero “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”, potrà continuare ad avvalersi della FTSA per le medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio, assicura direttamente, tramite la propria organizzazione, l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali».

5. di prendere atto che per quanto riguarda la Società della Salute e la FTSA, considerata la relazione strumentale e di controllo che caratterizza i rapporti esistenti tra tale organismo e i Comuni aderenti, può dirsi sussistente il modello così detto dell'“in house orizzontale”, in quanto il soggetto affidante SdS e la parte affidataria FTSA risultano sottoposti al controllo analogo dei comuni aderenti e soci, appartenenti alla zona socio sanitaria Alta Val d’Elsa (Comune di Poggibonsi, Comune di San Gimignano, Comune di Colle di Val d'Elsa, Comune di Casole d'Elsa e il Comune di Radicondoli)”.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

(14)

Presenti n. 12 Votanti n. 11 Favorevoli n. 8

Contrari n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci) Astenuti n. 1 (Rossi)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

(15)

1 COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena) REPERTORIO N. ______

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA FONDAZIONE ED I COMUNI DELL’ ALTA VAL D’ ELSA PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO.

L’anno duemila_____ il giorno __ (___) del mese _____ in Poggibonsi, nella sede Comunale Piazza Cavour n.2, tra

“Comune di ______” con sede legale in ………, via

………, codice fiscale …………. partita Iva ………, nella persona ……..……….. in qualità di ………., C.F. ………….. a ciò autorizzata in forza di atto ……….. del

……….. n. ..… del ..………., esecutiva ai sensi di legge, (di seguito denominato “Comuni”);

“Comune di ______” con sede legale in ………, via

………, codice fiscale …………. partita Iva ………, nella persona ……..……….. in qualità di ………., C.F. ………….. a ciò autorizzata in forza di atto ……….. del

……….. n. ..… del ..………., esecutiva ai sensi di legge, (di seguito denominato “Comuni”);

“Comune di ______” con sede legale in ………, via

………, codice fiscale …………. partita Iva ………, nella persona ……..……….. in qualità di ………., C.F. ………….. a ciò autorizzata in forza di atto ……….. del

(16)

2

……….. n. ..… del ..………., esecutiva ai sensi di legge, (di seguito denominato “Comuni”);

“Comune di ______” con sede legale in ………, via

………, codice fiscale …………. partita Iva ………, nella persona ……..……….. in qualità di ………., C.F. ………….. a ciò autorizzata in forza di atto ……….. del

……….. n. ..… del ..………., esecutiva ai sensi di legge, (di seguito denominato “Comuni”);

“Comune di ______” con sede legale in ………, via

………, codice fiscale …………. partita Iva ………, nella persona ……..……….. in qualità di ………., C.F. ………….. a ciò autorizzata in forza di atto ……….. del

……….. n. ..… del ..………., esecutiva ai sensi di legge, (di seguito denominato “Comuni”);

E

La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa

con sede legale in ……….. (…), Via ……….., C.F. e P. Iva

……….., nella persona del legale rappresentante Sig.

……….., C.F. ………., (di seguito denominata

“Fondazione”);

Premesso che :

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",

(17)

3 Capo II Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Art. 6. (Funzioni dei comuni), cita, al comma 2, “..Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni,“la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

unitamente alle regioni ed allo Stato “secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali”.

- i servizi sociali e quelli socio-assistenziali sono rivolti a soggetti che subiscono gli effetti dell’esclusione sociale e, per questo, operano sull’individuazione delle cause e nei confronti degli altri settori coinvolti nelle politiche sociali (specie locali), per far sì che vengano introdotti i cambiamenti occorrenti per ridurre i fattori che generano difficoltà e disagio sociale. Stante la necessità di una corretta pratica di “inclusione sociale”, la titolarità di tali servizi è stata affidata agli enti locali, organi della p.a. che più sono a contatto con i cittadini e la collettività. Tali enti, attraverso i servizi sociali, devono garantire a quei soggetti che, a causa delle carenze del proprio nucleo familiare o a seguito di difficoltà personali non sono capaci, pur utilizzando le

(18)

4 risorse sociali di inserirsi autonomamente nella vita comunitaria e, pertanto, necessitano di adeguata assistenza sociale. Condizioni di emarginazione e di esclusione, delle quali i servizi sociali e socio- assistenziali devono occuparsi, e che unitamente allo stato di salute e alla sua evoluzione nel tempo influenzano fortemente la condizione sociale delle persone, delle famiglie, dei gruppi sociali. Per questo, proprio per tale correlazione e interazione tra condizione sociale e salute, i servizi sociali e socio-assistenziali, di cui sono titolari i Comuni, e quelli sanitari, di competenza del servizio sanitario, devono essere pianificati e programmati in modo integrato tra le diverse competenze professionali e le relative prestazioni, delegando al settore socio-assistenziale (e quindi ai Comuni) gli interventi non strettamente medici o infermieristici.

- i Comuni dell’Alta Valdelsa: Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, sin dalla Conferenza dei Sindaci del 14 e 15 marzo 2002, hanno attivato un percorso orientato a costituire uno strumento di gestione dei servizi socio-assistenziali del territorio che si differenziasse da quello in atto non ritenuto più idoneo a seguito dei grandi cambiamenti che avevano investito, non solo le politiche sociali, ma tutto il territorio dell’Alta Val d‘Elsa in particolare nel governo dei servizi pubblici locali. Gli studi attivati portarono alla definizione degli atti per la costituzione della

“Fondazione di Partecipazione Territori Sociali Altavaldelsa” (FTSA) quale strumento innovativo di coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull’intera area valdelsana;

(19)

5 - con deliberazioni di Consiglio Comunale, i Comuni sopra citati, nell’anno 2003, approvarono lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali valida dalla data di sottoscrizione fino ad eventuale revoca e, quindi, tuttora in atto per poter proseguire nella gestione coordinata e di solidarietà dei suddetti servizi;

- con atto Rep. n. 30.313 del 4 giugno 2004, successivamente integrato con atto Rep. n. 32.884 del 10 giugno 2005, a rogito dott.

Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, fu formalmente costituita tra i cinque Comuni valdelsani, anzidetti, la Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa” (di seguito FTSA), giuridicamente riconosciuta in data 20 luglio 2005 al n. 97 di iscrizione al registro delle persone giuridiche;

- i Consigli Comunali di Poggibonsi, con deliberazione n° 96 del 22\12\2005, San Gimignano con deliberazione n° 95 del 20\12\2005, Colle di Val D’Elsa con deliberazione n°101 del 14\12\2005, Casole d’Elsa, con deliberazione n°79 del 28\12\2005 e Radicondoli con deliberazione n° 38 del 30\12\2005, disposero di affidare alla suddetta FTSA la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a decorrere dal 1 gennaio 2006, per la durata di anni cinque, approvandone lo Statuto;

- in conseguenza dell’affidamento della gestione e del coordinamento dei servizi sociali alla FTSA, a far data dall’1.1.2006, l’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci ha proceduto - come da comunicazione del 9/12/2005 prot. n. 9.411 - al ritiro delle deleghe

(20)

6 alla U.S.L. 7 di Siena che, fino al 2005 aveva gestito con apposita convenzione, per conto dei Comuni, gli interventi socio-assistenziali;

- pertanto, sempre gli stessi Comuni, approvarono un Accordo di Programma con l’ASL n. 7 di Siena per le attività di integrazione socio-sanitaria. Tutto ciò era finalizzato all’organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e pari opportunità attraverso il quale attivare interventi socio-assistenziali, di integrazione socio-sanitaria e costruire reti di protezione sociale;

- nel 2005 i Comuni dell’Altavaldelsa affidarono la gestione dei servizi sociali, con contratto di servizio, alla FTSA fino al 31/12/2010, affidamento poi prorogato con successivi atti deliberativi fino al 31/12/2017;

- il Comune di San Gimignano, con atto Rep. n.6247 del 30.12.2005, sottoscriveva il suddetto contratto di servizio tra i Comuni dell’Altavaldelsa e la FTSA per l’affidamento alla medesima FTSA della gestione e coordinamento dei servizi sociali del territorio;

- con L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. “Disciplina del Servizio Sanitario”, la Regione Toscana ha istituito le Società della Salute ed in attuazione del suddetto disposto normativo, in data 3/02/2010, con atto Rep. n.

7015 del Comune di Poggibonsi, venne costituita la “Società della Salute” (SdS) dell’Altavaldelsa in forma di consorzio pubblico, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comprendente, nell’Assemblea dei Soci, i Comuni dell’Altavaldelsa e la ASL;

(21)

7 - il comma 2, art. 71bis della LRT 40/2005 e s.m.i. dispone infatti che

“La società della salute è costituita in forma di consorzio, ai sensi della vigente normativa in materia di enti locali, tra l’azienda unità sanitaria locale ed i comuni per l’esercizio delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate”;

- il comma 3, art. 71bis della LRT 40/2005 e s.m.i. dispone che “La società della salute esercita funzioni di:

a) indirizzo e programmazione strategica […….]

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a) […..]

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria […]

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale […]

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati”;

- il comma 5, art. 71bis della LRT 40/2005 e s.m.i. dispone che “la società della salute gestisce unitariamente, per i soggetti aderenti, le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), in forma diretta oppure tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale”;

- il comma 6, art. 71bis, della LRT 40/2005 e s.m.i. dispone che la società della salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d) - organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale – «… può avvalersi anche di altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1° gennaio 2008, per le

(22)

8 medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio, assicura direttamente, tramite la propria organizzazione, l'erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali»;

- con deliberazione della Società della Salute n. 7 del 09/12/2014, l’Assemblea dei Soci, costituita dai Comuni dell’Alta Val d’Elsa e dalla AUSL territorialmente competente, a seguito delle modifiche apportate alla LRT 40/2005 dalla LRT 44/2014, ha riconfermato la

“Società della Salute” per l’esercizio di tutte le funzioni di cui all’art.

71bis, comma 3, LRT 40/2005 e s.m.i. ed ha riconfermato di esercitare le funzioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo tramite “gestione unitaria in forma indiretta” secondo quanto previsto dall’art.71 novies decis, comma 1;

- con deliberazione della Società della Salute n. 1 del 04/03/2015, l’Assemblea dei Soci ha approvato il “Documento di organizzazione e cronoprogramma” che definisce i rapporti tra Società della Salute, Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e AUSL, con il quale si individua un modello organizzativo, definito “Modello Val d’Elsa” che applica il dettato normativo regionale alla realtà della Val d’Elsa con l’intento di salvaguardare le consolidate peculiarità;

- con deliberazione della Società della Salute n. 3 del 26/03/2015 l’Assemblea dei Soci si è espressa per il mantenimento dell’attuale forma di gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso gli strumenti gestionali della SdS, ASL ed FTSA, in quanto

(23)

9 tale assetto ha consentito e consente ai Comuni di assumere un ruolo diretto nella governance e nell’attività di programmazione, monitoraggio e controllo dei suddetti servizi, determinando equità, efficacia, attivazione e integrazione delle risorse disponibili sul territorio; inoltre ha approvato le convenzioni per la gestione unitaria indiretta delle attività di cui all’art.71 novies e decies e precisamente:

la convenzione tra SdS e AUSL 7 di Siena per la gestione indiretta delle attività specificate all’art.71 bis, comma 3, lett. c), LRT 40/2005 e s.m.i.;

la convenzione tra SdS e FTSA per la gestione indiretta delle attività specificate all’art. 71 bis, comma 3, lett. d), LRT 40/2005 e s.m.i;

- i Comuni dell’Altavaldelsa si sono espressi per il mantenimento dell’affidamento diretto alla FTSA dei servizi previsti dalla LRT 40/2005 e s.m.i di propria competenza riconoscendo che la FTSA ha saputo individuare nel tempo nuovi filoni di intervento e di servizi integrati in aggiunta a quelli socio educativi ed extrascolastici già attivati dalla Fondazione medesima; la gestione delle attività educative scolastiche di supporto, il potenziamento e la messa in rete delle attività ricreative, interpretando la nuova grande domanda di comunità e orientando le politiche sociali in questa direzione, aggiungendo servizi e risposte nuove, rinnovando, soprattutto, l’offerta dei servizi. Modalità, queste, che, insieme allo sforzo congiunto di un miglioramento continuo della qualità e dell’efficienza dei servizi e la progettazione di nuovi per rispondere ai bisogni emergenti, spesso in presenza di minori risorse a disposizione, è da

(24)

10 considerarsi il risultato più evidente a dimostrazione della validità di detto strumento gestionale;

- i Consigli Comunali di :

Casole D’Elsa con propria deliberazione n. ____ del ____

Colle di Val D’Elsa con propria deliberazione n. ____ del ____

Poggibonsi con propria deliberazione n. ____ del ____

Radicondoli con propria deliberazione n. ____ del ____

San Gimignano con propria deliberazione n. ____ del ____

hanno disposto l’affidamento alla FTSA (Fondazione Sociale Alta Val d’Elsa) della gestione dei servizi disciplinati dalla Legge n.328/2000 nonché di quelli previsti dalla Legge R.T. n. 40/2005, art.71 bis, di propria competenza.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula

Art. 1

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

(25)

11 Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è la disciplina dei rapporti tra i cinque Comuni afferenti all’Area dell’Alta Val d ‘Elsa (Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano) e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (d’ora in avanti

“Fondazione”) per la gestione dei servizi sociali.

I comuni, nell’intento di definire gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, considerata la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale (cfr. Art. 6 comma 1, Legge 8 novembre 2000, n. 328) e di quelli previsti dalla LRT 40/2005 e s.m.i. di propria competenza, si avvalgono degli strumenti gestionali meglio specificati in premessa per il coordinamento, la gestione e l’erogazione dei Servizi Sociali del sistema locale a rete. Per servizi sociali si intendono tutti quei servizi erogati direttamente ovvero tramite affidamento a terzi ovvero tramite l’iniziativa privata di associazioni, volontariato, onlus, cooperative sociali, ecc, nei confronti della generalità della popolazione o di fasce di popolazione specifiche, finalizzati al superamento di una situazione di disagio specifico o al miglioramento in genere della qualità della vita.

2. I comuni affidano direttamente alla Fondazione la gestione dei servizi sociali disciplinati dalla Legge n.328/2000 nonché di quelli previsti dalla Legge R.T. n. 40/2005, di propria competenza.

3. In particolare i servizi e gli interventi rivolti sia alla generalità che a

(26)

12 fasce specifiche della popolazione e affidati direttamente alla Fondazione sono elencati nell’allegato sub A) al presente atto.

La Fondazione, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà i servizi di cui all’allegato sub A) sia con riferimento a quelli già esistenti, sia per nuove progettualità/servizi sulla base delle esigenze dei Fondatori e dei bisogni del territorio e che afferiscono con quanto già oggetto del contratto stesso. Allo scopo, la Fondazione potrà gestire i servizi direttamente o tramite l’affidamento a strutture private, o ancora tramite la valorizzazione di iniziative autonomamente organizzate e finanziate dal territorio (associazioni, cooperative sociali, volontariato, ecc.). Le variazioni all’elenco saranno oggetto di apposite deliberazioni degli organi della Fondazione.

4. Le attività di assistenza sociale di cui alla lettera d), comma 3, art.

71bis, LRT 40/2005 e s.m.i. sono svolte dal soggetto gestore in virtù di apposito contratto di servizio tra questo e la Società della Salute.

Art. 3 - Durata

1.Il presente contratto decorre dal 1/01/2018 ed avrà durata di cinque anni e quindi con scadenza al 31/12/2022.

2. Sei mesi prima della scadenza contrattuale i Fondatori potranno chiedere alla Fondazione di presentare un programma di miglioramento del servizio che verrà valutato tenendo conto, tra l’altro, dei risultati ottenuti durante la gestione e delle modalità di esecuzione del servizio, in termini di economicità e di soddisfacimento dei bisogni e apprezzamento da parte degli utenti.

3. Il rinnovo sarà subordinato alle scelte politiche dei soci Fondatori e

(27)

13 a una valutazione positiva della proposta di miglioramento e di quanto sopra indicato.

Art. 4 – Affidamento dei servizi e degli interventi

1. L’affidamento alla Fondazione dei servizi e degli interventi di cui all’art. 2, comma 3, avverrà con effetto dal 1 gennaio 2018 con il rispetto degli standard quali-quantitativi previsti dalla normativa vigente e delle risorse economico-finanziarie a disposizione.

2. Gli organi competenti della FTSA approvano un programma pluriennale esecutivo per la gestione e organizzazione dei servizi e per l’esecuzione degli interventi così come specificati nell’art. 2, comma 3 del presente contratto, sulla base delle indicazioni e linee di indirizzo impartite dai comuni, nel rispetto degli atti di programmazione zonali.

4. Gli organi competenti della Fondazione approveranno il progetto esecutivo, impegnando le risorse all’uopo destinate nei bilanci annuali della Fondazione.

5. Per la gestione ed erogazione delle attività di cui all’art. 2, comma 4, la Fondazione si atterrà a quanto stabilito nell’apposito contratto di servizio tra questa e la Società della Salute, nel rispetto della programmazione zonale.

Art. 5 – Gestione dei servizi e degli interventi

La Fondazione gestirà i servizi e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore.

La Fondazione può procedere all’affidamento dei servizi e degli interventi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa

(28)

14 vigente, interna e comunitaria, salva comunque la responsabilità in capo alla Fondazione, oltre che nel rispetto del contratto di servizio tra Fondazione e Società della Salute per quanto attiene i servizi e gli interventi da questo disciplinati.

Per quanto attiene ai servizi di cui all’allegato sub A) al presente atto, la Fondazione ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi. Resta inteso che la Fondazione è l’unica responsabile nei confronti dei Comuni, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi ed interventi.

Art. 6 – Risorse umane

La Fondazione gestirà i servizi e gli interventi affidati dai Comuni direttamente e indirettamente, per il tramite della società della salute, con personale proprio e con il personale comandato dai Comuni . Il personale comandato verrà utilizzato dalla FTSA quale ente utilizzatore nelle mansioni ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento, inserendolo nella propria struttura organizzativa.

Competerà all’Amministrazione datore di lavoro il potere di recesso e/o modificazione del comando, il potere disciplinare ed ogni atto che comporti la modifica del contratto di lavoro.

Il trattamento economico ai dipendenti comandati verrà erogato direttamente dall’Amministrazione datore di lavoro, e computato quale “anticipazione” dei trasferimenti a favore della Fondazione.

(29)

15 Per quanto riguarda l’ulteriore disciplina di dettaglio della gestione del rapporto di lavoro, si fa rinvio al Protocollo da sottoscrivere tra i Comuni e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.

Art. 7 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni si impegnano nei confronti della Fondazione ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. I Comuni, nell’ambito del loro ruolo di coordinamento e di indirizzo, eserciteranno le funzioni come previsto dalle linee guida degli atti consiliari dei Comuni nei confronti delle partecipate.

Art. 8 – Obblighi della Fondazione

1. La Fondazione, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che la gestione dei beni e dei servizi avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti;

- a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri determinati dai Comuni;

- a custodire e mantenere tutti gli immobili, gli impianti, le strutture e le relative pertinenze, in stato di perfetta efficienza ed idoneità all’uso da parte degli utenti;

- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;

(30)

16 - a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant’altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;

- a garantire che al personale utilizzato nell’espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;

- ad assicurare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori;

- a garantire la totale estraneità dei Comuni da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Fondazione ed il personale proprio e/o tra la Fondazione e terzi;

- a garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell’esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standard che verranno in seguito definiti;

- ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant’altro connesso allo svolgimento dei servizi e degli interventi;

- ad adottare entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto una specifica carta dei servizi.

Art. 9 – Finanziamento delle attività

1. I Comuni, in ragione delle attività di cui all’art. 2, comma 3 e compatibilmente con le risorse dei rispettivi bilanci degli esercizi finanziari annuali, destineranno alla realizzazione delle predette

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17 attività, per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, un importo annuale stabilito per ogni esercizio in sede di approvazione del bilancio previsionale di cui all’art. 8 dello Statuto della Fondazione. Dette risorse andranno a far parte dello stanziamento a disposizione della FTSA, composto anche dagli altri trasferimenti previsti dalla normativa vigente da altri finanziamenti necessari alla copertura totale delle attività in essere.

2. Per il primo anno di contratto, tale cifra è stabilita in € 50,90 per abitante, avendo a riferimento la popolazione residente al 30/06/2017 e potrà essere modificata in base alle necessità emergenti.

3. Tale somma è comprensiva di ogni onere di personale dipendente dei Comuni e comandato alla Fondazione per lo svolgimento delle attività, come previsto all’art. 6.

4. Per l’erogazione dei finanziamenti si stabilisce quanto segue:

I Comuni, erogheranno mensilmente i trasferimenti previsti dal presente contratto di servizio risultanti dalla differenza tra la quota capitaria a carico dei Comuni ed il costo da questi sostenuto per il personale comandato alla Fondazione.

Art. 10 - Beni immobili, beni mobili ed impianti

1. I beni immobili e gli impianti connessi ai servizi affidati di cui all’art.

2 del presente contratto, di proprietà dei comuni e già in uso alla Fondazione, vengono confermati in comodato d’uso alla Fondazione per la gestione dei relativi servizi ed interventi a decorrere dal 1/01/2018 e per tutta la durata del contratto di servizio.

2. I beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche

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