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PRESENTE E FUTURO PER IL MEDICO LEGALE.

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Academic year: 2022

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LA MEDIAZIONE - CONCILIAZIONE:

PRESENTE E FUTURO PER IL MEDICO LEGALE.

F. Bresci

*

ABSTRACT

La mediazione civile può essere un ottimo strumento per la risoluzione di controversie, anche in ambito di problematiche relative al risaricimento di danni alla persona. Lo specialista in medicina legale può svolgere un ruolo di primo piano all’interno della procedura di conciliazione, sia come esperto sia direttamente nel ruolo di mediatore professionista.

Nel presente lavoro vengono illustrate alcune peculiarità della procedura di mediazione- conciliazione per il medico legale.

INTRODUZIONE

Durante i primi mesi del 2011 sono stati frequentemente riportati dalla stampa i commenti fortemente contrari da parte di molti esponenti dell’Avvocatura in merito all’entrata in vigore del d.l. sulla “mediazione obbligatoria”.

Al contrario, i commenti da parte dei rappresentati della classe medica (sindacati, FNOMCEO) sono risultati sostanzialmente favorevoli. Si segnala a tal proposito il pensiero di Massimo Cozza, segretario nazionale FP-CGIL Medici (“il dialogo e la capacità di ascoltare potrebbero portare a superare incomprensioni e atteggiamenti rivendicativi ingiustificati, con i vantaggi della riservatezza e dello stop a processi che vanno avanti per anni con danni economici, emotivi e di immagine per i medici e per gli stessi cittadini”) e di Gabriele Peperoni, segretario della FNOMCEO (“la mediazione

* Medico Legale, Studio Cannavò&Partners, Pisa; Mediatore presso MG Mediation

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riduce il ricorso al tribunale, abbatte i costi, aumenta la fiducia dei cittadini nella Giustizia”).

Ci troviamo quindi di fronte a pareri contrastanti rispetto alle prese di posizione dell’Avvocatura, secondo cui la mediazione obbligatoria determinerebbe sostanzialmente un aumento dei costi a carico del danneggiato: probabilmente tale considerazione scaturisce dal fatto che - secondo molti avvocati - la maggior parte delle procedure di mediazione è destinata al fallimento e questo determina, inevitabilmente, una lievitazione delle spese per la parte attrice.

Ma se pensiamo all’istituto della mediazione civile in ottica positiva, l’eventuale successo della conciliazione determinerebbe senza dubbio una maggiore velocità nella risoluzione del contenzioso e una diminuzione delle spese per entrambe le parti in causa.

IL MEDICO LEGALE NEL RUOLO DI MEDIATORE

In ambito processuale civile e penale, il medico legale svolge abitualmente prestazioni di consulenza necessarie per fornire al Magistrato le informazioni tecniche di cui necessita.

Analogamente, lo specialista in medicina legale può svolgere un ruolo di primo piano nella procedura di mediazione - conciliazione. E’ prevista infatti dal regolamento, nell’ambito di procedure di conciliazione in settori specialistici, la nomina di un esperto come consulente tecnico (scelto di comune accordo tra le parti, oppure indicato dal mediatore).

Questo passaggio potrebbe essere sufficiente per evitare gli allarmismi diffusi dall’Avvocatura nei mesi scorsi in merito alla presunta scarsa competenza dei mediatori di fronte a casi di responsabilità professionale medica o in ambito di valutazione del danno biologico.

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E’ opportuno tuttavia evidenziare la grande opportunità che viene offerta allo specialista in medicina legale: quella di poter svolgere direttamente il ruolo di mediatore professionista. Seguendo infatti un corso di formazione ai sensi del D.M. 180/2010, il medico legale può ottenere i requisiti che gli consentano di richiedere l’iscrizione presso gli enti pubblici e privati che svolgono il servizio di conciliazione. A tal proposito, sono da ritenersi espressamente consigliati i corsi di formazione specializzati in tema di valutazione del danno alla persona.

E’ previsto tuttavia che si possa svolgere una procedura in co-mediazione; in casi di particolare difficoltà (per esempio: responsabilità professionale medica) è infatti da ritenersi raccomandata l’associazione tra un medico legale e un avvocato, in modo da poter coniugare al meglio le rispettive competenze tecniche.

LE PECULIARITA’ DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PER IL MEDICO LEGALE

Non si devono sottovalutare le difficoltà che un medico legale può riscontrare nel confrontarsi da primo attore con la procedura di mediazione. Questa infatti presenta alcuni aspetti notevolmente contrastanti rispetto alle regole e agli “atteggiamenti” propri dell’ ambito giudiziario.

Nell’ambito dei corsi di formazione ai sensi del D.M. 180/2010, il medico legale deve apprendere e confrontarsi le varie fasi della procedura di mediazione (introduzione, sessioni private, sessione congiunta, ecc.) che differiscono profondamente rispetto alle modalità di svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio.

Nondimeno, deve imparare a rispettare i tempi delle varie fasi (tecniche di ascolto, parafrasi, ecc.) e a conoscere il linguaggio mirato alla ricerca degli interessi: si tratta di ampliare il campo di analisi, generare alternative utilizzando talvolta soluzioni creative ed atipiche, dando vita quindi ad opportunità di fatto irrealizzabili nel classico ambito giudiziario. E’ questo un passaggio fondamentale: un accordo è possibile se emerge

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una differenza di interessi fra le parti; se gli interessi coincidono, la competizione diviene inevitabile determinando il fallimento del tentativo di conciliazione.

In sostanza, quindi, il medico legale nel nuovo ruolo di mediatore deve mettere in atto una sostanziale modifica del proprio comportamento: da “occhio del giudice” diventa un vero e proprio conciliatore alla ricerca di un accordo di reciproca soddisfazione tra le parti.

Anche la possibilità di formulare una proposta di conciliazione secondo il D. Lgs.

28/2010 (se richiesta da una delle parti o se prevista obbligatoriamente dal regolamento dell’Ente) rappresenta un elemento di sicuro interesse. Qualora infatti tale proposta sia accettata dalle parti e di conseguenza configuri un accordo, in seguito all’omologazione con decreto del Presidente del Tribunale di competenza ottiene l’efficacia di titolo esecutivo.

Il medico legale - mediatore si troverebbe quindi nella condizione di doversi esprimere anche in merito a questioni che generalmente esulano dalla competenza del consulente tecnico d’ufficio:

1) il riconoscimento del danno morale;

2) la precisa quantificazione del danno emergente da lucro cessante;

3) la quantificazione di spese di natura non strettamente sanitaria.

La proposta rappresenta quindi uno strumento dalle notevoli potenzialità, ma che deve essere utilizzato con estrema attenzione.

L’ampliamento del campo di analisi alla ricerca dei reciproci interessi delle parti in causa senza dubbio non rappresenta una metodica utilizzata sistematicamente dal medico legale nella pratica quotidiana.

Le plurime differenze tra le modalità di conduzione di una consulenza tecnica d’ufficio rispetto ad una procedura di mediazione - conciliazione possono quindi rappresentare una seria difficoltà per un medico legale senza una formazione specifica; tali difficoltà

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(in particolare per quanto concerne le tecniche di linguaggio) possono costituire un serio ostacolo per il raggiungimento di un accordo tra le parti.

CONCLUSIONI

Non si può nascondere che probabilmente l’obbligatorietà della procedura di mediazione civile, così come introdotta dal legislatore, determina una denaturazione della procedura stessa.

Non si può tuttavia celare la ben nota caratteristica italiana nell’accogliere con diffidenza gli elementi che vanno ad alterare un equilibrio preesistente ben radicato nella società (sebbene in un campo che rende tutti cronicamente insoddisfatti: giudici, avvocati, danneggiati, ecc.).

In altri Paesi europei ed extraeuropei infatti l’istituto della mediazione-conciliazione è utilizzato già da molti anni con ottimi risultati (1) (2), non si comprende pertanto perché tale strumento in Italia debba essere osteggiato.

In attesa della decisione della Corte Costituzionale che dovrà esprimersi sulla legittimità della conciliazione come causa d'improcedibilità, l’auspicio è senza dubbio che tra qualche anno il ricorso alla procedura di mediazione - conciliazione venga reso facoltativo, dopo che tale strumento sia stato conosciuto in tutte le sue potenzialità e sia diventato di comune utilizzo tra gli operatori del settore.

1 Jenkins RC, Warren LA, Gravenstein N. Mandatory pre-suit mediation: local malpractice reform benefiting patients and healthcare providers. J Healthc Risk Manag. 2010;30(2):27-35.

2 Hyman CS, Liebman CB, Schechter CB, Sage WM. Interest-based mediation of medical malpractice lawsuits: a route to improved patient safety? J Health Polit Policy Law. 2010 Oct;35(5):797-828.

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