• Non ci sono risultati.

Capitolo II IL BILANCIO D’ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Capitolo II IL BILANCIO D’ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI"

Copied!
23
0
0

Testo completo

(1)

22

Capitolo II

IL BILANCIO D’ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

INTERNAZIONALI

1. Le finalità del bilancio secondo il framework IASB e lo IAS 1

In materia di principi contabili di redazione del bilancio, l’architettura degli IFRS segue un’impostazione strutturata su tre livelli:

- la finalità o clausola generale del bilancio;

- gli assunti fondamentali che stanno alla base del bilancio; - le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili.

Per quanto riguarda la finalità o la clausola generale del bilancio essa è contenuta all’interno del framework IASB e dello IAS 11. In particolare, dalla lettura congiunta di questi documenti, emerge che l’obiettivo del bilancio secondo lo IASB è quello di fornire informazioni relative alla situazione patrimoniale, al risultato economico d’esercizio e alla dinamica finanziaria dell’impresa che siano utili, ad un vasto insieme di destinatari, per assumere decisioni economiche.

Il modello contabile internazionale, infatti, ha natura user-oriented, ossia è sbilanciato sulle esigenze informative dei suoi utilizzatori, in prevalenza esterni, nel tentativo di offrire loro conoscenze sull’impresa utili a fini decisionali.

Nel framework originario (1989) si riteneva che il bilancio dovesse soddisfare in primis le esigenze informative degli investitori in quanto soggetti fornitori del capitale di rischio dell’impresa. Lo scopo del bilancio quindi era quello di ridurre le asimmetrie informative esistenti tra imprese e mercati finanziari, agevolando in particolar modo gli investitori nei processi di allocazione dei capitali. Lo IASB, infatti, riteneva che le esigenze informative degli investitori fossero rappresentative e quindi in grado di soddisfare anche le esigenze di tutti altri utilizzatori del bilancio.

1 Il 6 settembre 2007 lo IASB ha pubblicato una nuova versione del principio contabile IAS 1 “Presentation of financial Statement” che ha sostituito il precedente testo del 2005. Tali disposizioni sono state applicate ai bilanci a partire dal 2009.

(2)

23

Nel modello contabile IASB, l’informazione sulla capacità dell’impresa di riuscire a generare in futuro flussi di cassa è di fondamentale importanza, dipendendo da questo l’adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti nei confronti dei creditori e degli investitori. Il modello quindi non vede il bilancio come un mero documento consuntivo, ma come un documento che deve contenere informazioni in grado di giudicare la capacità prospettica dell’impresa di generare disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Proprio per ampliare la carica prospettica del bilancio, lo IASB ha previsto la possibilità di utilizzare criteri di valutazione diversi dal costo storico; tali criteri permettendo la rilevazione di utili non soltanto realizzati ma anche sperati, infatti rendono possibile una migliore stima dei futuri flussi di cassa.

Nell’aggiornato framework (2010), si fa riferimento a una nozione più estesa di bilancio, si parla infatti di financial reporting. Il financial reporting oltre ai prospetti tradizionali di bilancio può comprendere anche la relazione degli amministratori, i prospetti del capitale intellettuale, dell’informativa sociale e/o ambientale, dei rischi d’impresa. Questo perché negli attuali contesti economici, i soli prospetti di bilancio, non appaiono più in grado di appagare le molteplici conoscenze consuntive e prospettiche che convergono sempre più dall’esterno verso l’impresa. Nel nuovo quadro concettuale è stata ampliata anche la categoria di soggetti a cui si rivolge il financial reporting, l’obiettivo del financial reporting, infatti, è quello di fornire informazioni utili a attuali e potenziali investitori, prestatori di capitale, ed altri creditori nelle loro decisioni sulla concessione di risorse all’entità. Quindi non si fa più esclusivamente riferimento agli attuali investitori nell’impresa (azionisti – proprietari) come originariamente previsto.

Gli utilizzatori privilegiati dell’informativa contabile, secondo l’impostazione del nuovo framework sono quindi i fornitori di capitale attuali e potenziali in quanto interessati a: - stimare l’abilità dell’impresa di generare flussi di cassa in modo da valutare la capacità dell’impresa di remunerare i loro investimenti.

- stimare la capacità del management di proteggere e incrementare il loro investimento nell’impresa.

Per valutare le prospettive di flussi di cassa che un’impresa può generare in futuro, gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori hanno bisogno di attingere dal financial reporting informazioni sulle risorse economiche, sui diritti/obblighi vantati dall’esterno nei suoi riguardi e sulle modalità con cui il management e l’organo di governo hanno

(3)

24

gestito le risorse loro affidate. Il financial reporting, inoltre, deve trasmettere informazioni sugli effetti delle operazioni e degli altri eventi che generano variazioni nelle risorse economiche e nei diritti/obblighi dell’entità.

Tali informazioni devono aiutare gli utilizzatori ad identificare i punti di forza e di debolezza di un’impresa, le sue condizioni di liquidità e di solvibilità, le sue esigenze di finanziamenti e il grado di probabilità che essi possano essere ottenuti.

A questo proposito va ricordata la differente impostazione di fondo che assume l’informativa di bilancio nella nostra normativa civilistica. Nel nostro paese, secondo quanto previsto dall’art. 2423 del codice civile, la finalità del bilancio è quella di dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico d’esercizio, con lo scopo di fornire un’informazione di tipo garantista ai terzi creditori. Pertanto, lo scopo della normativa civilistica implica l’adozione di un criterio base di prudenza, teso ad evidenziare il reddito effettivamente distribuibile senza pregiudicare l’integrità del capitale a danno dei terzi creditori. Al contrario la filosofia dello IASB, essendo stata originariamente orientata a consentire un corretto e snello funzionamento dei mercati finanziari, sembra più protesa alla rappresentazione integrale e non vincolata a prudenza, attraverso il bilancio, della performance conseguita dall’impresa, al fine di consentire agli investitori istituzionali di prendere decisioni economiche.

Il diverso obiettivo attribuito al bilancio dal framework IASB rispetto a quello previsto nel nostro paese, quindi ha portato a una diversa definizione delle caratteristiche qualitative dell’informativa di bilancio e all’affermarsi di diversi criteri di valutazione.

2. Gli assunti di base del modello IASB

I principi base di redazione del bilancio, chiamati dal framework assunti di base, sono l’impresa in funzionamento (going concern) e il principio della competenza economica e sono le ipotesi alla base di tutto il processo di redazione e comunicazione del bilancio. L’assunto dell’impresa in funzionamento stabilisce che il bilancio d’esercizio sia determinato nell’ipotesi che l’azienda sia in una situazione di normale svolgimento dell’attività economica e che abbia la capacità di continuare ad operare nel futuro. Il bilancio d’esercizio, quindi, è costruito in riferimento ad aziende che non si trovano in

(4)

25

situazioni di straordinaria gestione come, ad esempio, in situazioni di ristrutturazioni aziendali o liquidazione dell’attività economica. L’apprezzamento della prevedibile continuità aziendale deve essere effettuato dalla direzione aziendale tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro sia di breve periodo sia di medio lungo termine. In particolare, il presupposto della continuità aziendale, può essere agevolmente apprezzato se l’impresa gode di una buona redditività e di una solida posizione finanziaria.

L’altro assunto base è quello della competenza economica d’esercizio, tale principio presiede la determinazione del reddito d’esercizio e del capitale di funzionamento. In particolare secondo il principio della competenza gli eventi vanno rilevati quando si verificano, ossia quando maturano e non quando si manifestano le correlate entrate e uscite finanziarie.

La redazione del bilancio secondo tale principio permette di fornire un’informativa sui flussi finanziari futuri dell’azienda e non solo su quelli passati, permettendo ai lettori del bilancio di trarre informazioni utili a prendere decisioni economiche future. In particolare, il bilancio redatto secondo il criterio di competenza permette di dare informazioni riguardo alle obbligazioni che genereranno flussi finanziari futuri in uscita e informazioni riguardo a crediti e altre attività non numerarie che genereranno flussi finanziari in entrata.

3. Le caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio

Le caratteristiche qualitative del bilancio sono subordinate ai principi di competenza economica e di continuità aziendale, esse rappresentano i principi che devono essere osservati nella redazione del bilancio.

La definizione delle caratteristiche qualitative dell’informativa di bilancio, come in precedenza accennato, risultano subordinate all’identificazione dell’obiettivo attribuito all’informativa stessa. Per questo, la revisione del framework che ha comportato la modifica delle finalità del bilancio, ha portato inevitabilmente anche a una modifica delle caratteristiche qualitative dell’informativa di bilancio e della relazione tra le stesse.

(5)

26

gerarchicamente ordinati; tale gerarchia veniva giustificata con la differente importanza che le caratteristiche qualitative assumevano in funzione dell’utilità delle informazioni di bilancio.

Appartenevano al primo livello le caratteristiche della: - comprensibilità;

- significatività; - attendibilità; - comparabilità.

Mentre al secondo livello avevamo la caratteristica della rilevanza in rapporto alla caratteristica della significatività e le caratteristiche della rappresentazione fedele, della prevalenza della sostanza sulla forma, della neutralità, della prudenza e completezza in rapporto alla caratteristica dell’attendibilità.

Il requisito della comprensibilità faceva riferimento all’immediata comprensione delle informazioni di bilancio da parte degli utilizzatori del bilancio stesso che si ipotizzava avessero una ragionevole conoscenza di economia d’azienda e di contabilità e bilancio e la volontà di analizzare il bilancio con diligenza. La comprensibilità inoltre doveva essere riferita sia alle singole poste di bilancio sia al bilancio nel suo complesso. Per rispettare la comprensibilità non era ammessa l’esclusione di informazioni ritenute troppo complesse, ma al contrario tali informazioni dovevano essere spiegate per poterne permettere la comprensione al lettore di bilancio.

In merito al requisito della significatività, lo IASB riteneva che le informazioni di bilancio erano significative se influenzavano efficacemente le decisioni e i comportamenti degli utilizzatori aiutandoli a valutare eventi passati, presenti o futuri oppure a correggere valutazioni passate; la significatività, quindi, faceva riferimento sia a dati consuntivi che a dati previsionali. A livello consuntivo, l’informazione di bilancio risultava significativa se era utile per apprezzare l’effetto di decisioni economiche assunte in passato. Nel framework del 1989 tuttavia si precisava che le informazioni contenute in bilancio non andavano confuse con le previsioni, ma tali informazioni potevano risultare significative se avevano una capacità predittiva associata a determinati gradi di probabilità del futuro andamento di variabili economico e finanziarie dell’impresa.

Un aspetto collegato alla significatività, in quanto caratteristica di secondo livello ad essa associata, era la rilevanza. Nella logica dello IASB, si riteneva, che un

(6)

27

informazione era rilevante se una sua omissione o errata rappresentazione poteva influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza era quindi la soglia dimensionale necessaria per qualificare significativa un’informazione di bilancio.

Il requisito dell’attendibilità faceva riferimento alla rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi, che doveva essere scevra da errori e distorsioni rilevanti, in modo che gli utilizzatori potevano fare affidamento su di essa nel compimento della loro attività decisionale.

In particolare un bilancio era considerato attendibile se illustrava in modo corretto il profilo economico e finanziario della realtà sottostante, ossia la situazione patrimoniale, il risultato economico e i flussi finanziari di una impresa. I principi che doveva rispettare un’informazione di bilancio per essere attendibile erano i seguenti:

- fedeltà nella rappresentazione delle operazioni e degli eventi (rappresentazione fedele). Il bilancio doveva rappresentare fedelmente le operazioni di gestione sottostanti; i valori di bilancio dovevano corrispondere alla contabilità e quindi alla risultanza delle rilevazioni contabili.

- prevalenza dell’aspetto sostanziale sull’aspetto formale nella rappresentazione delle operazioni e degli eventi (prevalenza della sostanza sulla forma). Questo requisito implicava che se l’informazione doveva rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi aziendali era necessario che essi fossero rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale. - neutralità dell’informativa di bilancio (neutralità). Significava che i valori di bilancio dovevano essere determinati senza avere obiettivi predefiniti. Il bilancio non era considerato neutrale se tramite la scelta delle informazioni o la presentazione di esse, era in grado di influenzare il processo decisionale o il giudizio degli utilizzatori al fine di ottenere un determinato risultato favorendo gli interessi o le esigenze di particolari gruppi di utilizzatori.

- prudenza delle informazioni (prudenza). Il requisito della prudenza consisteva nell’impiegare un grado di cautela nel formulare giudizi quando venivano effettuate delle stime in condizioni di incertezza.

- completezza delle informazioni di bilancio con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti (completezza). Le informazioni contenute nel bilancio dovevano essere tali da permettere al lettore di avere una perfetta conoscenza degli eventi dell’azienda. Si

(7)

28

riteneva che tale perfetta conoscenza poteva essere ottenuta nel momento in cui tutte le informazioni significative venivano esposte in modo completo, cioè mettendo in evidenza tutti gli aspetti di un operazione. Tale requisito trovava però il limite del costo per la produzione dell’informazione. Infatti, la completezza di un’informazione poteva essere evitata senza rendere il contenuto del bilancio inattendibile nel caso in cui il costo di acquisizione dell’informazione completa fosse stato superiore al beneficio che essa avrebbe prodotto nelle decisioni economiche dell’investitore.

Infine, come ultimo requisito di primo livello, avevamo la comparabilità. La comparabilità era considerata una delle finalità più importanti per qualificare l’utilità delle informazioni perché consentiva ai lettori di confrontare i valori di bilancio nel tempo e nello spazio.

Caratteristiche qualitative del bilancio secondo il framework IASB del 1989

COMPRENSIBILITA’ SIGNIFICATIVITA’ ATTENDIBILITA’ COMPARABILITA’

RILEVANZA RAPPRESENTAZIONE FEDELE SOSTANZA SULLA FORMA NEUTRALITA’ PRUDENZA COMPLETEZZA

A seguito della revisione del framework avvenuta nel 2010 tali caratteristiche qualitative, originariamente previste, sono state riviste. Secondo l’obiettivo di bilancio identificato nel nuovo framework, le caratteristiche qualitative del bilancio dovrebbero essere in grado di migliorare l’utilità dell’informativa per il processo decisionale dei fornitori di capitale attuali e potenziali.

Secondo l’impostazione del nuovo framework, quindi i fenomeni economici che dovrebbero trovare compiuta rappresentazione all’interno dell’informativa di bilancio sono le risorse economiche dell’entità che redige l’informativa, i diritti di terzi rispetto all’entità su tali risorse, e tutte le transazioni, gli eventi o le altre circostanze che comportano un cambiamento o una variazione o delle risorse o dei diritti di terzi rispetto all’entità.

L’informativa contabile ha quindi il compito di rappresentare i suddetti fenomeni economici nel momento in cui essi esistono o si sono già manifestati mediante una loro

(8)

29

descrizione qualitativa o una misurazione quantitativa.

Tale rappresentazione per poter essere utile secondo quanto previsto dalle finalità del bilancio dovrebbe possedere due caratteristiche qualitative fondamentali: la significatività è la rappresentazione fedele.

Quindi, da un punto di vista gerarchico le caratteristiche qualitative dell’informativa di bilancio sono suddivise in due categorie in funzione della loro capacità di influenzare l’utilità decisionale dell’informativa contabile:

- caratteristiche qualitative fondamentali: significatività e rappresentazione fedele; - caratteristiche qualitative integrative o migliorative

Il nuovo framework per significativa intende l’informazione che è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori, in quanto possiede un valore predittivo e/o confermativo. In particolare un’informazione, riguardante un fenomeno economico, possiede un valore predittivo se ha un valore quale input nel processo previsionale utilizzato dai fornitori di capitale nella formulazione delle loro aspettative sul futuro. Invece, un’informazione riguardante fenomeni economici possiede un valore confermativo se è in grado di confermare o modificare le valutazioni basate su aspettative precedenti. Un’informazione che conferma le aspettative passate incrementa infatti il livello di fiducia degli utilizzatori sui risultati futuri dell’impresa.

Affinché siano utili ai suoi utilizzatori, le informazioni finanziarie devono rappresentare fedelmente gli accadimenti aziendali, questo presuppone che il bilancio fornisca una raffigurazione completa, neutrale ed esente da errori materiali.

Uno degli aspetti caratterizzanti la posizione assunta dallo IASB e dal FASB nella revisione del framework è stata la decisione di rimuovere il concetto di attendibilità, quale caratteristica fondamentale dell’informativa di bilancio e di sostituirlo con il concetto di rappresentazione fedele. Il requisito dell’attendibilità è stato infatti ritenuto ridondante e quindi assimilato all’interno della rappresentazione fedele.

Le caratteristiche qualitative integrative o migliorative hanno invece una funzione complementare a quella delle caratteristiche fondamentali, esse in particolare svolgono la funzione di distinguere le informazioni più o meno utili ai fini decisionali.

Le caratteristiche qualitative, integrative identificate nel nuovo framework sono: - la comparabilità;

- la verificabilità; - la tempestività;

(9)

30

- la comprensibilità.

La comparabilità è la qualità che agevola, gli utilizzatori delle informazioni finanziarie, nell’identificazione e nella comprensione delle analogie e/o differenze di specifici aspetti concernenti due o più imprese. La comparabilità fornisce altresì l’indicazione degli andamenti di determinati elementi di una medesima impresa nel tempo. Nel primo caso si tratta di una comparabilità spaziale, nel secondo caso di una comparabilità temporale.

La verificabilità, invece, è la qualità che assicura agli utilizzatori dell’informativa contabile l’adeguata rappresentazione in bilancio dei fenomeni economici.

Mentre la tempestività è quella qualità che consente di rendere un’informazione disponibile a coloro che devono assumere decisioni prima che essa perda la sua capacità a influenzare tali decisioni.

Infine, la caratteristica qualitativa della comprensibilità dell’informativa di bilancio consente agli utilizzatori di interpretare correttamente il suo significato.

Un’informazione è comprensibile quando è classificata, caratterizzata e presentata in modo chiaro e conciso. Anche se la presentazione dell’informazione in modo chiaro e conciso aiuta gli utilizzatori, la reale comprensione dell’informazione contabile dipende principalmente dal livello di conoscenza degli utilizzatori. Come nel precedente framework, infatti si ipotizza che gli utilizzatori possiedano una conoscenza del business e analizzino l’informazione con una ragionevole diligenza.

Alla luce delle nuove caratteristiche qualitative identificate nel nuovo framework essenziale è stata la scelta di escludere l’attendibilità e la prudenza quali caratteristiche desiderabili dell’informativa di bilancio.

L’informativa di bilancio, quindi per lo IASB/FASB non deve ricomprendere valutazione o stime prudenti fondate su dati certi ma deve fornire una rappresentazione fedele dei fenomeni economici rilevanti. Per quanto riguarda i criteri di misurazione la rimozione della caratteristica qualitativa dell’attendibilità e della prudenza permette di utilizzare criteri di misurazione degli elementi del bilancio per loro natura non attendibili. La rimozione della caratteristica qualitativa dell’attendibilità può essere considerata strumentale ad un più ampio utilizzo del fair value quale criterio di misurazione di bilancio. La misurazione del fair value è spesso inevitabilmente non pienamente attendibile in quanto implica stime soggettive fondate su input non verificabili. E’ questo il caso delle stime del fair value in situazioni di assenza di prezzi

(10)

31

di mercato osservabili fondate su modelli valutativi applicati utilizzando input più o meno verificabili. Per questo spesso la misurazione al fair value è criticata e messa in discussione.

Caratteristiche qualitative del bilancio secondo il framework IASB del 2010

SIGNIFICATIVITA’ RAPPRESENTAZIONE FEDELE

COMPARABILITA’ VERIFICABILITA’ TEMPESTIVITA’ COMPRENSIBILITA’

4. I documenti del bilancio d’esercizio

La disciplina del bilancio a livello internazionale è contenuta nello IAS 1 titolato “Presentazione del bilancio”. In base alla nuova versione dello IAS 1, l’informativa di bilancio è completa quando è formata dai seguenti documenti:

- un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio: lo stato patrimoniale (statement of financial position as at the end of the period);

- un prospetto dell’utile (perdita ) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio: prospetto del comprehensive income (statement of comprehensive income) che potremmo tradurre con “prospetto del reddito complessivo” che sostituisce il tradizionale prospetto del conto economico;

- un prospetto delle variazioni di patrimonio netto o (statement of changes in equity); - un prospetto delle variazioni dei flussi finanziari dell’esercizio: il rendiconto finanziario o (statement of cash flows);

- un documento contenente le note al bilancio inclusive della descrizione sintetica dei principi contabili adottati e di altre informazioni esplicative.

- prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo, nel caso in cui si applichi un principio contabile retroattivamente oppure si ridetermini retroattivamente le voci del proprio bilancio, oppure quando si riclassifichi le voci del proprio bilancio.

In Italia il bilancio d’esercizio, in base all’art. 2423 del codice civile, è costituito soltanto da tre documenti obbligatori: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

(11)

32

documenti obbligatori del bilancio anche il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Nel nostro paese, quindi per le imprese che non adottano gli standard internazionali, il rendiconto finanziario non costituisce un documento necessario ex-lege del bilancio, tuttavia sono numerose le imprese che adottano volontariamente tale prospetto. Per quanto riguarda invece il prospetto delle variazioni del patrimonio netto tale differenza è più formale che sostanziale; infatti in base a quanto previsto nell’art. 2427 del codice civile, anche il nostro legislatore chiede obbligatoriamente di dare descrizione in nota integrativa delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto, della loro possibilità di utilizzazione e distribuibilità. L’articolo del codice civile richiede quindi le stesse informazioni previste dallo IAS 1 per il prospetto del patrimonio netto, la differenza è legata al fatto che tale informazione non costituisce più un’informazione contenuta all’interno della nota integrativa ma per lo IAS 1 tali informazioni devono essere presentate all’interno di un prospetto di bilancio la cui presentazione è obbligatoria. Inoltre per il nostro legislatore possiamo assolvere a tale adempimento anche semplicemente descrivendo in forma discorsiva i movimenti intervenuti nel patrimonio netto, quindi non c’è di fatto l’obbligo di presentare un vero e proprio prospetto tabellare.

Lo IAS 1 prevede, inoltre, la possibilità di presentare una relazione degli amministratori che illustra e spiega gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e le principali incertezze che essa affronta, e altri documenti come il bilancio ambientale e il bilancio sociale.

5. Lo stato patrimoniale

Secondo lo IASB, il bilancio ha la finalità di fornire informazioni in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria, all’andamento economico e ai cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria che siano utili agli investitori attuali e potenziali, ai finanziatori e agli altri creditori nel prendere le decisioni inerenti il finanziamento dell’impresa.

Le informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria sono principalmente fornite dallo stato patrimoniale e sono rappresentate da attività, passività e patrimonio netto. In aderenza alla matrice patrimoniale, il modello contabile IASB, vuole che il reddito sia individuato a partire dal capitale, quindi il framework definisce dapprima gli

(12)

33

elementi patrimoniali (attività, passività e patrimonio netto) e poi gli elementi del conto economico (costi e ricavi).2

In particolare, secondo il framework le attività sono risorse controllate dall’impresa che sono il risultato delle operazioni svolte in passato, dalle quali sono attesi benefici economici futuri e che tali benefici si possono misurare attendibilmente.

Questa definizione svincola l’iscrivibilità all’interno dello stato patrimoniale dalla proprietà giuridica, è sufficiente infatti che l’impresa abbia il controllo di tali risorse, cioè abbia la possibilità di fruire dei servizi economici delle risorsa limitandone l’accesso a terzi soggetti.

Le passività, invece, sono definite come obbligazioni attuali dell’impresa che sono il risultato di operazioni svolte in passato e dalle quali sono attese fuoriuscite di risorse e questi sacrifici possono essere attendibilmente misurati.

Il patrimonio netto quindi si configura come una grandezza residuale e corrisponde a quanto resta delle attività dopo aver dedotto le passività.

Lo stato patrimoniale IAS, a differenza di quanto disciplinato dal nostro codice civile che prevede uno schema rigido di stato patrimoniale, non prevede né una particolare forma di presentazione del prospetto, a sezioni contrapposte o scalare, né un ordine di rappresentazione delle voci dell’attivo e del passivo, ma si limita a definire un contenuto minimo di voci che l’entità deve presentare nel prospetto.

In particolare, il contenuto minimo di voci che lo stato patrimoniale deve presentare sono:

(a) immobili, impianti, macchinari; (b) investimenti immobiliari; (c) attività immateriali;

(d) attività finanziarie (esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)); (e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; (f) attività biologiche;

2 Per la redazione del bilancio possono essere identificati due possibili o opposti approcci contabili: - un approccio contabile di tipo patrimoniale che si basa sull’assunto che la definizione di attività sia preordinata a quella di reddito. La corretta identificazione dei concetti di attività e di passività e una loro appropriata misurazione costituiscono gli obiettivi prioritari del bilancio.

Il concetto di reddito invece è a questi subordinato, esso deriva dalla variazione intercorsa tra due momenti successivi nel tempo nel valore delle attività nette dell’impresa e la sua misurazione è conseguenza delle scelte valutative riguardanti le attività e la passività.

- modello contabile di tipo reddituale che muove dall’analisi della natura e della composizione del reddito e quindi della più appropriata misurazione degli elementi che concorrono alla sua formazione: costi e ricavi. In tale approccio la definizione di attività e di passività risulta concettualmente subordinata e strumentale ad una corretta misurazione del reddito dell’esercizio.

(13)

34

(g) rimanenze;

(h) crediti commerciali e altri crediti; (i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

(j) il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e delle attività incluse nei gruppi di dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all’IFRS 5 “attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”; (k) debiti commerciali e altri debiti;

(l) fondi;

(m) passività finanziarie (esclusi i valori in (k) e (l));

(n) passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 “ imposte sul reddito”;

(o) passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12 “ imposte sul reddito”;

(p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all’IFRS 5 “attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”;

(q) quote di pertinenza di terzi, presentate come voci del patrimonio netto;

(r) capitale emesso e riserve attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante;

Lo IAS 1, quindi lascia agli amministratori che redigono il bilancio un’ampia discrezionalità dando la possibilità di inserire voci addizionali, intestazioni e risultati parziali, tuttavia questa flessibilità appare in contrasto con la caratteristica qualitativa della comparabilità in quanto si ritiene renda maggiormente difficoltosa una comparabilità dei bilanci di entità diverse che possono di fatto modellare lo schema in modo differente sulla base delle loro esigenze.

Un’altra importante differenza rispetto alla normativa italiana riguarda la classificazione delle poste patrimoniali. Il nostro legislatore ha optato per un metodo misto, le attività sono classificate in base alla destinazione economica mentre le passività sono classificate in base alla natura delle fonti di finanziamento.

Nello stato patrimoniale IAS, invece la classificazione delle poste patrimoniali è effettuato secondo in criterio finanziario; lo IAS propone due modalità di presentazione delle voci all’interno del prospetto:

(14)

35

- soluzione allowed: attività e passività classificate in ordine di liquidità crescente o decrescente.

La distinzione tra gli elementi in correnti e non correnti si basa su due criteri:

il criterio del ciclo operativo se chiaramente identificabile o sul criterio del periodo amministrativo annuale. Quindi attività e passività vengono suddivise tra correnti e non correnti a seconda che esse possano realizzarsi o diventare esigibili nel ciclo operativo, definito come il tempo che intercorre tra l’acquisizione dei beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Qualora il ciclo operativo di un entità non sia chiaramente identificabile si utilizza il criterio del periodo amministrativo annuale secondo il quale le voci vengono suddivise tra correnti e non correnti a seconda che divengano disponibili o esigibili entro oppure oltre i dodici mesi.

La classificazione delle attività e passività secondo il criterio corrente/non corrente, imposta dallo IAS 1, è basata su una duplice regola:

- la regola che, definita l’origine delle attività e passività nel normale svolgimento del ciclo operativo dell’impresa, le classifica correnti, indipendentemente dalla scadenza entro dodici mesi dalla data del bilancio;

- la regola finanziaria, per la quale le attività e le passività non operative si classificano correnti se si prevede di realizzarle o estinguerle entro dodici mesi.

Quindi un’attività deve essere classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

- si suppone sia realizzata, oppure posseduta per la vendita o per il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell’entità;

- è posseduta principalmente con la finalità di essere negoziata;

- si suppone che sia realizzata entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; - si tratta di disponibilità liquide o mezzi equivalenti, a meno che non sia preclusa dall’essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Tutte le altre attività devono essere classificate come non correnti. Quindi le attività non correnti includono attività materiali, immateriali e finanziarie aventi natura a lungo termine.

Una passività deve essere classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

(15)

36

- è previsto che sia estinta nel normale ciclo operativo dell’azienda; - è posseduta principalmente con la finalità di essere negoziata;

- deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;

- l’entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Tutte le altre passività sono considerate come non correnti.

La classificazione delle poste dello stato patrimoniale in correnti e non correnti è considerata la soluzione benchmark perché nel caso di un ciclo operativo chiaramente identificabile fornisce informazioni particolarmente utili ai destinatari del bilancio, permettendo di distinguere il capitale circolante netto impiegato dall’impresa dal capitale utilizzato usato dall’entità per le operazioni a lungo termine e di evidenziare le attività da realizzare e le passività da estinguere entro il termine del ciclo operativo. L’altro criterio permesso, soluzione allowed, per l’esposizione delle voci nel prospetto di stato patrimoniale è quello della liquidità, in questo caso non si individuano le classi corrente e non corrente, le voci dello stato patrimoniale vengono presentate in ordine crescente o decrescente di liquidità.

Infine, il principio prevede anche una rappresentazione mista, ovvero consente di presentare alcune attività/passività secondo la classificazione corrente/non corrente e altre secondo il criterio della liquidità. Tale opzione risponde alle esigenze informative delle aziende che operano in più settori per cui una presentazione delle voci di bilancio secondo un unico criterio contrasterebbe con il connotato della chiarezza del bilancio e penalizzerebbe la sua comprensibilità per gli utilizzatori.

6. Il prospetto del reddito complessivo (Statement of comprehensive income)3

La nuova versione dello IAS 1, emanata nel settembre del 2007, ha sancito per il conto economico una modifica molto importante, in quanto lo ha portato ad accogliere una nuova configurazione di reddito che ha preso forma nel tempo in seguito all’evolversi

3 Questo documento sostituisce il conto economico “tradizionale” e fornisce una rappresentazione delle componenti positive e negative del reddito dell’esercizio e delle variazioni del patrimonio netto, sempre di competenza dell’esercizio, diverse da quelle collegate a operazioni con i soci. Il principio IAS 1 revised richiede che il prospetto del risultato economico complessivo includa sia i valori tradizionalmente contenuti nel conto economico (componenti positivi e negativi di reddito), sia quelli relativi alle variazioni del patrimonio netto derivanti dagli ordinari processi di valutazione a fine esercizio.

(16)

37

dell’impostazione dei principi di redazione del bilancio e al connesso ingresso del fair value tra i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali.

Con l’introduzione e la progressiva diffusione del fair value per le valutazione degli elementi patrimoniali, quale alternativa al criterio del costo storico, partecipano al risultato d’esercizio i plusvalori e i minusvalori da fair value riconosciuti sugli elementi patrimoniali, che rappresentano esempi di valori non realizzati ma di competenza. Il risultato di periodo di derivazione IASB, quindi si avvicina a una configurazione di reddito potenziale, perché include anche utili sperati su operazioni che ancora non si sono concluse. Tale concetto di reddito è ben diverso dal concetto di reddito prodotto, proprio del nostro modello contabile, che in coerenza al principio della prudenza per le operazioni in corso accoglie solo le perdite presunte.

I valori di competenza non realizzati, pur rappresentando variazioni di ricchezza attribuibili al periodo, hanno nel modello IASB due trattamenti contabili differenti; alcuni valori concorrono alla formazione del reddito del periodo e vengono imputati direttamente a conto economico4, mentre altri non partecipano alla formazione del reddito ma comportano una modifica del patrimonio netto5.

Nel sistema IAS/IFRS, quindi il reddito risulta formato sia da valori realizzati che non realizzati e alcuni valori pur rientrando nella definizione di costi e ricavi6, non partecipano al reddito perché vengono imputati al patrimonio netto. Da questo consegue

4 Esempi di valori di competenza non realizzati che partecipano al reddito del periodo sono: - variazioni da fair value su investimenti immobiliari;

- variazioni da fair value su partecipazioni di imprese controllate; - variazioni da fair value su attività biologiche;

- variazioni da fair value su attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione; - variazioni da fair value su strumenti finanziari di copertura da fair value hedge; - utili e perdite da fair value su piani pensionistici a benefici definiti;

- differenze di cambio su elementi monetari;

5 Esempi di valori di competenza non realizzati che, non partecipano al reddito del periodo, comportano direttamente una modifica di riserve del netto sono:

- variazioni da fair value su immobilizzazioni materiali e immateriali;

- utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita;

- la parte efficace degli utili e delle perdite su strumenti finaziari di copertura da cash flow hedge; - rivalutazione dei piani pensionistici a benefici definiti;

- differenze di cambio su elementi non monetari.

6 Il modello di bilancio IASB, in coerenza con l’approccio patrimonialista, considera i concetti di ricavo e di costo strettamente connessi a quelli di attività e di passività in quanto ne rappresentano le variazioni di valore.

I ricavi sono rappresentati da incrementi di valore di attività o decrementi di valore di passività; esprimono incrementi nei benefici economici futuri attesi, misurabili in maniera attendibile: aumenti nei potenziali flussi in entrata e riduzione nei potenziali flussi in uscita.

I costi sono rappresentati da decrementi di valore di attività o incrementi di valore di passività; esprimono decrementi nei benefici economici attesi, misurabili in modo attendibile: diminuzioni nei potenziali flussi in entrata e aumenti nei potenziali flussi di uscita.

(17)

38

che:

- la configurazione di reddito, rappresenta un reddito solo potenziale, non esprime la ricchezza che si è generata nel periodo, ma solo una parte di essa.

- la variazione subita in un certo periodo dal patrimonio netto per effetto della gestione (escludendo le operazioni dirette con i soci) non è spiegata dalla dinamica reddituale, in quanto quest’ultima ne cattura solo una parte.

Questa mancata correlazione tra il reddito di periodo e la variazione del patrimonio netto veniva recuperata nella precedente versione dello IAS 1, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dove si chiedeva di inserire anche le variazioni di patrimonio netto generate da costi e ricavi non riconosciuti nel reddito; non esisteva quindi un unico documento in grado esporre il risultato complessivo del periodo cioè il risultato formato da tutti i valori riconosciuti di competenza del periodo.

Ecco quindi l’esigenza da parte dello IASB di introdurre un nuovo prospetto di conto economico, il Statement of comprehensive income, che potesse fornire una compiuta e sistematica esposizione del processo di formazione del risultato attribuibile all’esercizio. In tale documento sono stati riuniti tutti i valori di competenza dell’esercizio, che nella precedente versione dello IAS 1 erano separati tra il conto economico e il prospetto di patrimonio netto, in modo da esprimere il risultato economico complessivo, indicatore della performance globale dell’impresa.

Lo IASB ha concesso l’opzione di poter scegliere fra due diverse modalità di presentazione del prospetto di conto economico complessivo:

- un unico prospetto, formato da due sezioni quella relativa all’utile/perdita dell’esercizio (profit and loss) e quella relativa alle componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income). In questo caso avremo un unico documento che evidenzierà il risultato economico complessivo dato dalla somma del reddito netto e il saldo delle altre componenti di risultato.

- due prospetti distinti: il prospetto dell’utile perdita dell’esercizio e il prospetto di conto economico complessivo. In questo caso la performance complessiva dell’impresa è rinvenibile in due documenti distinti, nel primo si evidenzia di reddito netto, mentre nel secondo si evidenziano tutte le altre componenti di risultato e il risultato economico complessivo.

Come per il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, anche per il prospetto di conto economico complessivo, lo IAS 1 non propone uno schema rigido ma prevede un

(18)

39

contenuto minimo di voci da presentare obbligatoriamente: a) ricavi;

b) oneri finanziari;

c) quota degli utili o delle perdite di società collegate e joint venture valutate in base al metodo del patrimonio netto;

d) oneri tributari;

e) un unico valore relativo al totale delle attività e passività cessate.

La sezione relativa alle altre componenti del conto economico complessivo deve presentare le voci riclassificate per natura e raggruppate in due categorie:

- la prima categoria comprende quelle voci che non saranno successivamente riclassificate nell’utile/perdita dell’esercizio;

- la seconda categoria comprende quelle voci che, al verificarsi di determinate condizioni, saranno successivamente riclassificate nell’utile/perdita dell’esercizio; E’ prevista inoltre la possibilità di inserire voci addizionali quando queste riescano a rendere la presentazione del prospetto maggiormente significativa ai fini della comprensione del risultato d’impresa.

Il nuovo principio IAS 1, si è preoccupato di disciplinare il trattamento contabile dei valori delle altre componenti di conto economico complessivo quando tali valori vengono a realizzarsi. La realizzazione, infatti, pone il problema di darne o meno rappresentazione attraverso il trasferimento nel reddito netto oppure no.

I principi IAS/IFRS, prevedono in alcuni casi di dare evidenza del realizzo quindi che il valore di realizzo sia inserito tra gli elementi dei reddito netto e in altri casi vietano tale procedimento.

Quindi quando lo specifico principio che li disciplina, prevede di dare evidenza del realizzo gli other comprehensive income derivanti da plusvalenze/minusvalenze potenziali realizzati transitano nella sezione dei profit and loss, divenendo costi e ricavi di derivazione numeraria. Solo che alla iscrizione nella sezione del profit and loss deve corrispondere una variazione di segno opposto nella sezione degli other comprehensive income, dal momento che la plusvalenza/minusvalenza potenziale non ancora realizzata aveva già concorso al comprehensive income di un esercizio precedente e nell’esercizio di realizzazione dovrà essere neutralizzata. Gli annullamenti di other comprehensive income di esercizi precedenti prendono il nome di reclassification adjustments.

(19)

40

specifico dispone che in caso di realizzo, la plusvalenza/minusvalenza di valutazione imputata al statement of comprehensive income sia girata a riserva disponibile e non considerata come componente reddituale nell’esercizio di realizzazione.

Come nella precedente versione lo IAS 1, prevede che i componenti di reddito possono essere classificati in base alla loro natura o alla destinazione, indipendentemente dal fatto che si scelga di presentarli in un prospetto di conto economico separato o come parte integrante del prospetto degli utili e delle perdite contabilizzate nell’esercizio. Se si sceglie la classificazione per destinazione, le note esplicative devono comunque fornire informazioni sulla natura dei costi, compresi gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e i costi per il personale dipendente. Gli amministratori sceglieranno liberamente tra la riclassificazione per natura e quella per destinazione, in base a considerazioni inerenti la migliore rappresentazione dell’andamento economico dell’entità e considerando le attività operative da questa svolte. La disciplina del conto economico, come per il prospetto dello stato patrimoniale, prevede solo un contenuto minimale di voci lasciando ampi margini di discrezionalità lasciata ai redattori del bilancio nel configurare il prospetto di conto economico e nello scegliere il tipo di classificazione da utilizzare che permettano di evidenziare al meglio la performance dell’impresa.

7. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Altro prospetto previsto dallo IASB come documento obbligatorio di bilancio è quello relativo alle variazioni di patrimonio netto, che fornisce informazioni sull’entità e sulle cause delle movimentazioni subite dal patrimonio netto in un esercizio.

A seguito della revisione dello IAS 1 e dei cambiamenti intervenuti nella struttura del prospetto del conto economico, anche questo prospetto ha subito un’importante revisione.

Il prospetto ha la funzione di rappresentare le variazioni che il patrimonio netto subisce in un periodo, quindi permette di seguire il movimento che gli elementi del patrimonio netto subiscono da una data di bilancio a quella successiva e le relative cause.

Le variazioni di patrimonio netto possono essere essere generate:

(20)

41

(aumenti e diminuzioni di capitale sociale, pagamento dividenti);

- dal risultato economico complessivo dato dalla somma algebrica fra il reddito netto del periodo e le altre componenti del conto economico complessivo del periodo.

Con la precedente versione dello IAS 1, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto accoglieva ciascuna voce di proventi e oneri che, come richiesto da altri principi o altre interpretazioni veniva imputata direttamente a patrimonio netto. Si tratta proprio degli elementi che ora formano l’aggregato delle altre componenti di conto economico complessivo, che prima non essendo riconosciuti nel conto economico, erano accolti proprio dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Con la nuova versione dello IAS 1 tali componenti vengono inseriti nel prospetto di conto economico complessivo per andare ad ampliare la nozione di reddito del periodo, non sono più riportati nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Con tale nuova versione del prospetto delle variazioni di patrimonio netto, si recupera la relazione tra il risultato attribuibile al periodo, total comprehensive income, e la variazione di capitale netto (ad eccezione delle operazioni con i soci) che trovano autonoma evidenziazione in due prospetti di bilancio diversi.

Il prospetto deve contenere:

- il totale del conto economico complessivo dell’esercizio, distinguendo nel bilancio consolidato, gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle minoranze;

- per ciascuna voce di patrimonio netto, gli effetti dei cambiamenti nei principi contabili e delle correzioni degli errori rilevati alla base dello IAS 8;

- per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all’inizio e quello al termine del periodo, indicando separatamente le modifiche derivanti da:

utile/perdita d’esercizio;

altre componenti di conto economico complessivo;

operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell’interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.

Riguardo alla forma, come per gli altri prospetti, lo IASB non prescrive uno schema da rispettare obbligatoriamente. Lo schema che si presta a fornire le indicazioni prescritte

(21)

42

dal principio contabile è una tabella a doppia entrata, ove nelle colonne sono evidenziati i componenti del patrimonio netto e nelle righe le cause delle loro variazioni. Essa permette di riconciliare i saldi di apertura e di chiusura di ciascuna voce del patrimonio netto.

8. Il rendiconto finanziario7

Secondo i principi contabili internazionali il rendiconto finanziario costituisce parte integrante del bilancio e deve essere, perciò redatto obbligatoriamente da tutte le imprese che adottino gli IAS/IFRS. Lo IAS 1 indica espressamente che il rendiconto finanziario rappresenta una componente indispensabile del bilancio di esercizio; senza di esso, infatti, gli utilizzatori del bilancio non possono apprezzare la dinamica della struttura finanziaria dell’impresa e in particolare non possono valutare la capacità a produrre disponibilità liquide o equivalenti e la tempistica e il grado di certezza della loro generazione.

Il rendiconto finanziario è deputato ad illustrare la dinamica finanziaria dell’impresa mediante l’evidenza di due aspetti:

- il flusso finanziario di una predefinita risorsa in un certo periodo, cioè la variazione subita dalla risorsa finanziaria nel periodo osservato;

- le cause di tale flusso, cioè delle cause incrementative e decrementative della risorsa finanziaria oggetto di studio.

Esso mostra se e in che misura l’incremento o il decremento degli elementi patrimoniali produce un movimento anche finanziario, e mostra se e in che misura gli elementi riconosciuti nel conto economico determinano un movimento anche finanziario.

Il rendiconto finanziario cioè legge in termini finanziari la dinamica patrimoniale e reddituale nelle quali scomponiamo l’unitaria gestione di un periodo, consentendo, di: - valutare la capacità dell’impresa di generare e gestire risorse finanziarie;

- sviluppare sistemi per stimare i flussi finanziari futuri;

- di confrontare i risultati operativi di imprese che adottano trattamenti contabili differenti;

- di esaminare la relazione esistente tra le capacità di generare reddito e quella di

(22)

43

generare flussi finanziari.

La risorsa finanziaria oggetto di studio è data dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Le disponibilità liquide comprendono la cassa e i depositi a vista, mentre le disponibilità liquide equivalenti sono formate da investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in denaro e che non soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

Il rendiconto finanziario deve mostrare i flussi finanziari, cioè le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti, ripartendoli in tre aree: operativa, di investimento e finanziaria. L’area operativa contiene i flussi derivanti dalle principali attività generatrici dei ricavi dell’impresa: identifica il flusso che proviene dalla gestione reddituale che è il primo segnale della capacità dell’impresa di mantenersi in equilibrio finanziario, contiene pertanto i riflessi monetari dei ricavi e dei costi.

La presentazione dei flussi dell’attività operativa può avvenire alternativamente con il metodo diretto o indiretto. Il metodo diretto consiste nell’esposizione dei soli ricavi e costi che hanno avuto manifestazione monetaria nell’esercizio e il relativo saldo. Il metodo indiretto consiste, invece, nell’esposizione di tale flusso con un procedimento “a ritroso”, partendo dal risultato d’esercizio ed operando su di esso le necessarie rettifiche per escludere costi e ricavi non monetari.

L’area di investimento contiene flussi in entrata e in uscita derivanti dalle attività di acquisto/vendita delle immobilizzazioni tecniche e finanziarie, di acquisizione/cessione di titoli di partecipazione o di debito di altre imprese e da erogazione/rimborso di prestiti fatti a terzi.

L’area finanziaria contiene flussi in entrata e in uscita relativi all’ottenimento di finanziamenti, sia a titolo di capitale proprio che di credito, a al loro rimborso.

La scomposizione del flusso totale:

+ (-) disponibilità liquide derivanti dalla (impiegate dalla) attività operativa + (-) disponibilità liquide derivanti dalla (impiegate dalla) attività di investimento + (-) disponibilità liquide derivanti dalla (impiegate dalla) attività finanziaria = variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti

(23)

44

9. Le note esplicative

Analogamente alla nota integrativa prevista dalla normativa italiana, anche le note al bilancio previste e disciplinate e dallo IAS 1 devono fornire l’indicazione dei criteri di formazione del bilancio e dei principi contabili utilizzati. Esse devono riportare, oltre alle informazioni richieste dagli IAS/IFRS che non sono presentate nel prospetto di stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto o del rendiconto finanziario, tutte le informazioni aggiuntive che pur non essendo citati nei prospetti di bilancio, risultano rilevanti per la comprensione di ciascuno di questi. Nonostante lo IAS 1 non preveda alcuna forma tassativa per tali note, esso impone di esporre le informazioni in modo sistematico e indica a titolo esemplificativo un ordine che generalmente facilita la comprensione delle informazioni e la comparabilità delle stesse.

Nello specifico il principio indica che le note al bilancio dovrebbero essere presentate nel seguente ordine:

- dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali;

- indicazione dei criteri base di valutazione e dei principi contabili adottati;

- informazioni di supporto delle voci esposte nei prospetti di bilancio secondo l’ordine in cui ciascuna voce del bilancio e ciascun prospetto è presentato;

- ulteriori informazioni relativamente a passività potenziali, impegni e altre informazioni finanziarie e informazioni non finanziarie.

Riferimenti

Documenti correlati

19) Friesen (1976) p. European University Institute. Available Open Access on Cadmus, European University Institute Research Repository... many of its posts being

Il principio della correttezza identifica il rispetto delle regole tecniche che presiedono alla redazione del bilancio, tenuto conto dell’oggetto economico della

Nell’ambito della posta sono stati rilevati i costi relativi alle borse di studio per dottorato di ricerca, comprensivi degli oneri contributivi (Inps) e

Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati

Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati... 1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide

Vista l'impossibilità di svolgere tutte le attività straordinarie solo con i propri dipendenti, (ricordiamo che oltre al personale messo a disposizione dal CNR il LAMMA ha

At multivariate analysis only tumor size, number of metastatic lymph nodes and AR status resulted signi ficant for prognosis (supplementary Tables S2 –S3, available at Annals of

correnti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di