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Il Trust, atto di dotazione patrimoniale, rende applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta ipotecaria e catastale?

Di Ignazio Buscema

Dato normativo

Ai sensi dell’art. 2, c. 47, del decreto legge n. 262/2006, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 286/2006 “E’ istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”

1

.

Trust

Il trust

2

è un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente e trustee.

A seguito dell'istituzione del trust, il disponente

3

trasferisce beni di sua proprietà al trust e designa un gestore (il trustee) che li amministra nell'interesse dei beneficiari o

1 A norma dell’art. 2, C. 49, D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 "Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro:

4 per cento; a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; c) a favore di altri soggetti:

8 per cento”.

2 Il trust è un atto mediante il quale la titolarità di un bene viene ad essere affidata dal disponente, il settlor, ad un soggetto denominato trustee. Il trustee consegue la disponibilità del bene al quale è apposto un vincolo (generalmente ricondotto ad un rapporto di natura fiduciaria) circa l’esercizio delle facoltà che ordinariamente spetterebbero al proprietario.Il vincolo è costituito dal fatto che l’attività del trustee è esercitata a beneficio di un altro soggetto, il beneficiary, destinato a ricevere nel proprio patrimonio il bene con le modalità previste nell’atto costitutivo del trust. I beni oggetto della costituzione del trust non possono formare oggetto di esecuzione forzata da parte dei creditori personali del trustee, del beneficiary o degli eredi.

3 Nel trust cd. Autodichiarato vi è coincidenza tra disponente e trustee.

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per uno scopo prestabilito .Gli elementi essenziali del trust sono i seguenti: la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari; l'intestazione dei beni al trustee; il potere dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.

Posizione dell’Agenzia delle Entrate :Imposta successoria

Con la Circolare n. 48/E del 2007 la Direzione Centrale dell’Amministrazione Finanziaria afferma:

1) il trust "… è riconducibile nella categoria dei vincoli di destinazione" e, come tale, soggetto alla reintrodotta

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imposta sulle successioni e donazioni;

2) "… il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria";

3) "… ai fini della determinazione delle aliquote …. occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario"

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;

4) ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiari) e

4 Il trasferimento di beni in un trust di garanzia, destinato ad esaurirsi al momento di cessazione dell'evento garantito, non comporta la costituzione di un vincolo di destinazione definitivo e irrevocabile e sconta l'imposta in misura fissa e non nella misura dell'8% del valore degli immobili trasferiti. Il trust a scopo di garanzia, ove il vincolo di destinazione dei beni in esso costituiti non abbia carattere definitivo ed irrevocabile e sia, quindi, destinato cioè ad esaurirsi con il raggiungimento dello scopo, non sconta l'imposta successoria, ma quella fissa di registro (CTP Ravenna Sez. I, 30-11-2012, n. 143).

5 Nell’ipotesi di vincoli di destinazione traslativi, per l’imposta di successione e donazione per la determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all’art. 2, cc. da 47 a 49, decreto legge n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee); così circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008. La costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario). Inoltre, secondo l’Agenzia, ai fini della determinazione delle aliquote (e delle franchigie) di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, occorre avere riguardo al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e i beneficiari al momento della costituzione del vincolo, cioè al momento del trasferimento dei beni in trust. In tal modo, se beneficiario del trust è un discendente in linea retta del disponente, l’imposta si applica con l’aliquota del 4 per cento, tenendo conto della franchigia di 1 milione di euro.

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sia espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale.

La Circolare n. 3/E del 2008, ribadisce i principi già espressi con la Circolare n. 48/E del 2007, affermando che: "La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust"

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, confermando che anche la costituzione di trust rientra tra i vincoli di destinazione e che il momento impositivo va individuato in occasione della segregazione del patrimonio, "cioè alla costituzione del trust"

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. L’atto di dotazione patrimoniale di un trust ,quindi,secondo la tesi erariale deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni, al momento della segregazione del patrimonio

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. La costituzione di beni in trust fiscalmente rileva per l’applicazione

6 Anche nel trust auto-dichiarato, in cui il disponente assume le funzioni di trustee, l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettata all’imposta sulle successioni e donazioni. Con riferimento ai vincoli di destinazione (trust, negozio fiduciario, fondo patrimoniale, patrimonio sociale destinato a uno specifico affare), il Fisco ha precisato che la costituzione di tali vincoli non è sempre funzionale al trasferimento della proprietà dei beni vincolati a favore di determinati beneficiarî: e solo la costituzione (mediante testamento o atto inter vivos) di un vincolo avente effetto traslativo sconta l’imposta in esame, con l’aliquota applicabile in base al rapporto di parentela o di coniugio eventualmente esistente tra disponente e beneficiario. Le successive attribuzioni dei beni sono soggette, invece, ad autonoma imposizione, in base agli effetti prodotti da ciascuna di esse. Un trattamento specifico è poi riservato al trust, laddove (chiarisce l’Agenzia) i beni “segregati” confluiscono in un patrimonio a sé stante, di cui risulta intestatario il trustee, ma che di fatto non appartiene né al patrimonio del disponente né a quello dello stesso trustee. Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il disponente assume le funzioni di trustee, l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, sconta l’imposta sulle successioni e donazioni (8 %). A meno che i beni siano destinati a beneficiarî finali ben individuabili il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato: in tal caso l’imposta si applica con l’aliquota e la franchigia spettante in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

Le imposte ipocatastali, invece, sono dovute in misura proporzionale e con esclusivo riferimento agli atti a effetto traslativo anche in caso di trust.

7 Secondo l’Agenzia, la tassazione del trust deve avvenire al momento della costituzione di esso, ovvero nel momento in cui il disponente vincola i beni in trust (circ. n. 48/E/2007, paragrafo 5.2) e non nel successivo momento in cui i beni vengono effettivamente attribuiti al beneficiario.

8 Normalmente, l’atto istitutivo del trust dispone anche il trasferimento dei beni al trustee. In tal caso, l’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione al momento dell’istituzione del trust. Tuttavia, può anche accadere che il trasferimento dei beni al trustee venga operato in un secondo momento. In proposito, la circ. n.

48/E del 2007 (paragrafo 5.1.) chiarisce che, ove l’atto istitutivo del trust non contempli anche il trasferimento di beni al trustee (atto di dotazione patrimoniale del trust), l’atto istitutivo va soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il successivo atto di dotazione sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni (circ. n. 48/E del 2007, paragrafo 5.2).

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dell’imposta di successione e donazione

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indipendentemente dal tipo di trust. Tutte le possibili vicende del trust sono collegate da un’unica causa dall’istituzione, alla dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento scopo. Questa unicità di causa fa sì che l’imposta sulle successioni e donazioni sia dovuta sempre al momento della segregazione del patrimonio, cioè alla costituzione del trust

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. La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni (indipendentemente dal tipo di trust) come pure non assume nessuna rilevanza, a tal fine, il fatto che il trust sia da considerare revocabile o irrevocabile. L’imposta sulle successioni e donazioni trova

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così applicazione in tutti gli atti di costituzione di beni in trust a prescindere dalla

9Per il trust di scopo, in relazione ai quali non sussistono beneficiari e i i trust discrezionali, i cui beneficiari possono non essere ancora individuati al momento dell’atto istitutivo,l’Amministrazione finanziaria ritiene applicabile l’aliquota massima dell’imposta sulle successioni e donazioni, ovvero quella dell’8%. Nel trust di scopo, gestito per realizzare un certo obiettivo, in cui non vi è indicazione del beneficiario finale, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti” ossia di soggetti: che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela;genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado si parentela. Nel caso di un trust costituito nell’interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia comunque determinato (i.e. il primo nipote del disponente che consegua la maggiore età) l’aliquota di imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

10 Non può non notarsi come il principio della tassazione anticipata possa determinare effetti favorevoli per il contribuente. Infatti, come espressamente riconosciuto anche nella circ. n. 48/E/2007 (paragrafo 5.5), l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione del bene al beneficiario finale. Pertanto, ove la gestione del trustee determinasse un incremento del patrimonio segregato in trust, tale incremento non sconterebbe imposta dal punto di vista dell’imposta sulle donazioni.

11Il trust costituisce un rapporto giuridico complesso caratterizzato però da un’unica causa fiduciaria che ricomprende tutte le vicende del trust stesso dalla sua istituzione, alla dotazione patrimoniale, alla gestione nell’interesse dei beneficiari o ai fini del raggiungimento dello scopo, alla devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust. La conseguenza di tale interpretazione è che tutte le vicende del trust assumono un’unica rilevanza impositiva in quanto collegate da una medesima causa e, pertanto, il presupposto impositivo è destinato a realizzarsi un’unica volta. Il trust deve così essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni solo in sede di costituzione del vincolo e non anche nel momento in cui si realizza il passaggio dei beni segregati dal trustee ai beneficiari. La successiva devoluzione dei beni vincolati in trust ai beneficiari non costituisce pertanto un ulteriore presupposto impositivo, in quanto i beni hanno già scontato l’imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust.

Inoltre, essendosi realizzato il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali con la costituzione del vincolo, anche l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconta l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione.

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verifica, caso per caso, degli effetti giuridici prodotti dai singoli negozi determinandosi, quindi, un trattamento ai fini dell’assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni difforme dal principio che trova ingresso per le altre tipologie di vincoli di destinazione.

Nella circ. n. 3/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è il trust

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, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto di segregazione il quale è, pertanto, tenuto al pagamento dell’imposta tramite, ovviamente, il trustee con l’utilizzo del patrimonio del trust. Quest’ultimo non rientra però tra i soggetti passivi dell’imposta indicati dall’art. 5 del D.Lgs. n.

346/1990.

Con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 l’Amministrazione finanziaria si è nuovamente soffermata sulla questione riguardante aliquote e franchigie

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applicabili, precisando che "nell’ipotesi di trust costituito nell’interesse di uno o più beneficiari finali, anche se non individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato, l’aliquota d’imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente fra il disponente e il trustee"

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. L’Agenzia ha inoltre affermato che, "qualora la disposizione

12 Nell'ipotesi di trust istituito per testamento, con nomina a trustee di uno dei cinque fratelli del testatore e precisa individuazione dei beneficiari in questi e negli altri fratelli, allorquando il trustee abbia la funzione di mero esecutore per aver il disponente precisamente individuato le quote di patrimonio spettanti a ciascun beneficiario e le modalità ed i tempi di attribuzione, soggetti passivi dell'imposta sulle successioni sono gli stessi beneficiari, e non il trust. Conseguentemente, dovranno trovare applicazione tante franchigie quanti sono i beneficiari del trust stesso (CTP Bergamo, 13-01-2010, n. 4).

13 Nella circ. n. 3/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate, con riguardo all’utilizzo delle franchigie, ha comunque precisato che “qualora la disposizione segregativa sia generica, tale da non consentire l’individuazione del beneficiario, non è consentito usufruire delle franchigie, posto che queste rilevano con riferimento a ciascun beneficiario tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente”. In tal caso, l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria sembrerebbe supportare la tesi secondo cui nei casi in cui i beneficiari siano individuati nel legame di parentela con il disponente, ma ancora non individuati nel numero (i.e. tutti i nipoti del disponente a una certa data) oppure non nominativamente identificabili (i.e. il primo nipote al conseguimento della maggiore età), occorrerà procedere alla tassazione immediata con le aliquote derivanti dal rapporto di parentela sussistente, senza la possibilità di usufruire di eventuali franchigie di imposta. Nessuna precisazione viene però fornita con riguardo al diritto ad un eventuale rimborso nel caso in cui i beneficiari, successivamente individuati, abbiano il diritto ad usufruire delle franchigie.

14Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria nelle circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 22 gennaio 2008, n. 3/E, l’imposta di donazione applicabile al trust deve essere computata in base al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiari finali del trust (e non al rapporto tra disponente e trustee), posto che la costituzione

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segregativa sia generica, tale da non consentire l’individuazione del soggetto beneficiario, non è consentito usufruire delle franchigie, posto che queste rilevano, con riferimento a ciascun beneficiario, tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente". Sempre secondo tale documento di prassi la attribuzione dei beni al trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust istituito. Pertanto, l’Agenzia ritiene che debbano essere assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni con aliquota in misura pari all’8% anche gli atti attributivi di beni a trust realizzati nelle seguenti ipotesi:

 trust auto-dichiarato, in cui il disponente assume le funzioni di trustee;

 trust costituito nell’interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela;

 trust di scopo (fra cui rientrano i trust di garanzia), gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale.

Al contrario, la devoluzione ai beneficiari del trust fund non realizza ,secondo il citato orientamento ministeriale, un presupposto impositivo ulteriore ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, considerata la descritta tassazione già scontata al momento dell’attribuzione dei beni al trust.

del vincolo avviene sin dall’inizio a favore del beneficiario finale. Pertanto, sarà dovuta l’imposta di donazione:

con l’aliquota del 4% e la franchigia di 1 milione di euro, ove il beneficiario del trust sia il coniuge o un parente in linea retta del disponente; con l’aliquota del 6% e la franchigia di 100.000,00 euro, ove il beneficiario sia un fratello o una sorella del disponente; con l’aliquota del 6%, senza alcuna franchigia, nel caso in cui il beneficiario sia un parente in linea collaterale fino al quarto grado o un affine in linea retta o un affine il linea collaterale fino al terzo grado del disponente; con l’aliquota dell’8%, senza alcuna franchigia, ove il beneficiario sia un soggetto diverso da quelli sopra individuati. In breve, l’Amministrazione finanziaria, nel delineare il trattamento impositivo indiretto applicabile al trust “ignora” la presenza del trustee e considera il trasferimento gratuito come se fosse operato direttamente dal disponente a favore del beneficiario. In questo modo, l’Amministrazione perviene ad applicare l’imposta di donazione in relazione all’arricchimento che il disponente ha intenzione di realizzare a favore del beneficiario finale.

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Posizione dell’Agenzia delle Entrate:Imposta ipotecaria e catastale

Relativamente all’imposta ipotecaria e catastale poiché i beni sono trasferiti dai disponenti al trustee soggetto diverso e distinto dagli stessi disponenti si applicano

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tali imposte in quanto si ha un effetto traslativo su tali immobili ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 347/90 e art. 1 tariffa parte prima dello stesso D.lgs.. Per quanto attiene, in

15 La CTR di Napoli (sezione staccata di Salerno) con la sentenza n. 367/9/13 del 4 dicembre 2013, ha stabilito che la dotazione iniziale di un patrimonio immobiliare in trust deve scontare le imposte ipotecarie e catastali nella misura proporzionale dell’1% e del 2%. Le caratteristiche del trasferimento della titolarità dei beni in capo al trustee (beni che non concorrono alla formazione del patrimonio personale di quest’ultimo costituendo un patrimonio separato e segregato) giustificano a parere della CTR di Napoli l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Il Collegio giudicante, infatti, ritiene che già al momento del trasferimento dei beni a favore del trust si verificano i presupposti di applicazione dei tributi ipotecari e catastali in misura proporzionale in quanto all’istituzione del trust è accompagnata un’attribuzione patrimoniale (appunto il trasferimento della titolarità dei beni in capo al trustee). Secondo il Collegio giudicante, infatti, la costituzione del vincolo di destinazione avviene sin dall’origine a favore del beneficiario ed è manifestazione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale ai beneficiari finali. Il trasferimento dei beni

“in piena ed esclusiva proprietà” al trustee (che gode di tutti i poteri e le facoltà del pieno proprietario da esercitarsi nell’interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto previsto nell’atto istitutivo) diventa, quindi, il momento impositivo per l’applicazione delle imposte ipotecarie-catastali in misura proporzionale. Contra, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio Tributario n. 58-2010/T secondo cui “Anche per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale è necessario che il presupposto d’imposta sia manifestativo di capacità contributiva, con la conseguenza che, in ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al trustee, l’arricchimento, che è presupposto del tributo, difetta e pertanto non appare appropriata una imposizione della vicenda traslativa con ricorso ai criteri impositivi in misura proporzionale”. Con sent. 27 gennaio 2011, n.

35/01/11, la CTP di Perugia ha escluso “la tassazione dei trasferimenti dal disponente al trustee nel quadro dei

‘vincoli di destinazione’ se non quando i beneficiari del trust conseguono un arricchimento: il che non si verifica quando beneficiari sono i discendenti in linea retta del disponente, cosicchè solo al termine del trust si saprà a chi spetterà il fondo in trust”. Conclude la CTP: “… l’atto istitutivo del trust in questione non può dar luogo all’applicazione proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali, ma va registrato con il pagamento delle predette imposte in misura fissa”. E’ legittimo assoggettare gli atti di trust a imposta fissa, sul presupposto che non possa essere applicata una tassazione proporzionale sino a quando non siano individuati i beneficiari del patrimonio o, se individuati, non vi sia arricchimento in capo agli stessi l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale può avvenire, in misura proporzionale, solo all’atto del trasferimento “finale” tramite il quale si realizza il presupposto del tributo. È necessario, infatti, che il presupposto d’imposta sia manifestativo di capacità contributiva, talché si comprende come in ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al trustee difetti l’arricchimento e che pertanto non appaia appropriata una imposizione della vicenda traslativa con ricorso ai criteri impositivi in misura proporzionale. L’istituzione di un trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza al momento della sua fase genetica. Il trustee non ottiene alcun arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio in quanto lo si può considerare proprietario ai fini della gestione dei beni trasferiti in trust e non del godimento degli stessi. Non realizzandosi alcun incremento di ricchezza viene meno qualsiasi presupposto per l’applicazione delle imposte ipotecarie-catastali in misura proporzionale al momento della devoluzione dei beni in trust.

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particolare, agli atti che riguardano il trust, in materia di imposte ipotecaria e catastale

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, l’Agenzia si è espressa nel senso che le stesse debbano essere applicate in misura proporzionale

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tanto al momento del passaggio dei beni dal disponente al trustee quanto al momento della devoluzione finale

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, in quanto considerate quale corrispettivo per l’esecuzione delle formalità. Anche in ordine alle imposte ipotecarie e catastali, l’atteggiamento dell’Agenzia risulta particolarmente rigoroso

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, in quanto le

16 Le aliquote sono determinate dalla Tariffa, come segue: a) Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione 2%; b) Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati 3%.

17 Con riguardo alle imposte ipotecaria e catastale, in assenza di specifiche disposizioni legislative, secondo l’Agenzia delle Entrate le modalità di applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione sono quelle ordinarie, stabilite nel relativo Testo Unico, che sono dovute per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi. Pertanto l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili (o diritti reali immobiliari) al momento della costituzione del vincolo, il successivo trasferimento dei beni allo scioglimento del vincolo e gli eventuali trasferimenti effettuati in vigenza del vincolo stesso sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale pari rispettivamente al 2 e all’1%. Sul punto, tuttavia, l’Agenzia ha opportunamente precisato che la menzionata peculiarietà del trust, rispetto agli altri vincoli di destinazione, “non rileva anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale le quali, quindi, anche in caso di trust, sono dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo”.

18 Circolare 22/01/2008 n. 3/E: Gli atti inter vivos o mortis causa riconducibili nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni che comportino il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari, sono altresì soggetti all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. In particolare, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute con l’aliquota proporzionale, solo per le disposizioni e gli atti ad effetto traslativo. Al riguardo, relativamente alle modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla trascrizione e voltura dei trasferimenti di beni immobili o diritti reali immobiliari derivanti da vincoli di destinazione, occorre precisare che tali imposte si applicano in misura proporzionale nei seguenti casi: costituzione di vincolo di destinazione con effetti traslativi; successivo trasferimento dei beni in seguito allo scioglimento del vincolo; trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo. Le imposte ipotecaria e catastale, anche in caso di trust, sono dovute dunque in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo. Negli stessi termini la Circolare 06/08/2007 n. 48/E.

19 Contra, CTR Venezia Mestre, 23-10-2012, n. 69: Il trasferimento dei beni da una società disponente ad un trustee è caratterizzato dall'assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente, così che qualora oggetto del trasferimento siano beni immobili le formalità di trascrizione e di voltura catastale rientrano negli atti da assoggettare a tassazione in misura fissa, alla guisa degli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Al termine del trust gli atti di trasferimento dei beni saranno suscettibili di imposizione proporzionale, che terrà conto di quella a misura fissa già scontata, in quanto vi sia un effettivo trasferimento dei beni.

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stesse vanno applicate in misura proporzionale tanto al momento del trasferimento

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dei beni dal disponente al trustee quanto al momento della devoluzione finale, in quanto considerate come “corrispettivo per l’esecuzione della formalità”

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.

20 Il trust è una fattispecie a formazione progressiva che si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che si articola nel tempo e che ha un'unica causa fiduciaria per cui tutte le vicende che lo interessano solo collegate alla medesima causa. In pratica il trust si sostanzia in un vincolo di destinazione ab origine in favore del beneficiario, quale espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale. Nel momento in cui si devolvono al trust beni immobili siti nel territorio italiano e si voglia beneficiare degli effetti di cui all'art.

2643 c.c., si dovrà procedere all'iscrizione e all'effettuazione delle volture catastali, realizzandosi così, il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali (CTR Campania Napoli Salerno Sez. IX, 16-12- 2013, n. 367). Come riconosce la prevalente dottrina, la proprietà dei beni o i diritti che formato oggetto del trust spettano al trustee (v., al riguardo, l'art. 2 L. cit., secondo cui "i beni del trust sono intestati a nome del trustee"), che li amministra tuttavia nell'altrui interesse. La natura essenzialmente fiduciaria del rapporto sottostante non esclude, dunque, che si sia in cospetto di un trasferimento di proprietà, specialmente quando la stessa sia destinata, come nella specie, a passare successivamente a soggetti diversi dai disponenti. Può solo discutersi se la proprietà spetti al trustee, oppure al trust, quale organismo autonomo, di cui il primo è organo rappresentativo esterno, che, sia pur non dotato di personalità giuridica, costituisce pur tuttavia un centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi (non diversamente da altri entità giuridiche del nostro ordinamento, quali condomini, società di persone, associazioni, etc.). In tale ultimo senso milita la modifica, apportata dall'art. 1 co.

74 lett. a) della L. 27/12/2006 n. 296 (cd. Finanziaria 2007), all’art. 73 del TUIR (D.P.R. 22/12/1986 n. 917), includente, al c. 1 lett. b - c - d, tra i soggetti passivi dell'IRES, anche i trust, inclusione che, oltre a confermare la soggettività giuridica, anche agli effetti tributari, di siffatti organismi, implica che i beni ad essi conferiti siano stati agli stessi trasferiti nella relativa titolarità, tanto che i redditi prodotti sono assoggettati all'imposizione diretta. Il trasferimento di proprietà, pertanto, non può che comportare, in quanto costituente di per sé un indice di capacità patrimoniale contributiva proporzionale al valore dei beni, anche l'assoggettamento all'imposizione indiretta e, dunque, al pagamento, al pari di qualsiasi soggetto che sia stato parte in un trasferimento di diritti reali immobiliari, delle imposte ipotecarie e catastali, correlate agli adempimenti conseguenti alle formalità di trascrizione e voltura, a nulla rilevando che i beni siano destinati in futuro a passare nel patrimonio dei soggetti beneficiari e che in concreto chi li amministra non ne consegua reddito. Al riguardo non può condividersi la tesi esposta nel ricorso, sulla scorta di talune pronunzie giurisprudenziali di merito, secondo cui l'operazione

"segregativa" in questione non determinerebbe accrescimenti patrimoniali di sorta, assunto intimamente contraddittorio, ove si consideri che è proprio per effetto dell'istituzione del trust, comportante trasferimento di beni dal disponente al neo costituito organismo, che si verifica un trasferimento di ricchezza, poco o punto rilevando che lo stesso non sia destinato a durare a tempo indeterminato e che i proventi dei beni siano oggetto di un vincolo di destinazione (CTP Latina 08-03-2013 n.77 sez. 5).

21 Contra, CTP Salerno Sez. IV, 18-12-2012, n. 507: La costituzione di un trust non comporta il sorgere in capo al trustee di alcuna capacità contributiva, di conseguenza al momento della costituzione sono dovute le imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale. La registrazione dell'atto recante "devoluzione a titolo gratuito e di vincolo di destinazione al 'trust' di beni immobili" che, pur in presenza di un forte vincolo

"segregante", non sia idoneo a realizzare una effettiva ed attuale configurazione traslativa, sconta le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa Al trust si devono applicare le imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa e non proporzionale in quanto propone una situazione di "giacenza" non configurante effettivo trasferimento.

(10)

Analisi della tesi erariale alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente

Secondo l'amministrazione finanziaria, si applica l'imposta sulle donazioni e successioni al momento del conferimento del patrimonio nel trust

22

. Secondo la tesi erariale (circolari nn. 48/E del 2007 e 3/E del 2008,) ,la citata disposizione ha reintrodotto nell’ordinamento giuridico l’imposta sulle successioni e donazioni estendendone l’ambito di applicazione alla “costituzione di vincoli di destinazione”

23

. A tale ultima categoria sono riconducibili quei negozi giuridici in virtù dei quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi. Il trust, anche se per la versatilità e la flessibilità che lo caratterizzano si presta a diverse finalità, in linea generale si sostanzia in un rapporto giuridico tra il disponente (settlor o grantor) ed il trustee, nell’ambito del quale il primo trasferisce taluni beni o diritti a favore del secondo, il quale li amministra, con i diritti ed i poteri di un vero proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.In particolare, la creazione del vincolo fa sì che i beni costituiti in trust:

(CTP Salerno Sez. XV, 08-10-2010, n. 465). La proprietà del trustee è una proprietà del tutto particolare, in quanto condizionata e limitata nel tempo. Queste caratteristiche, unitamente alla segregazione patrimoniale, inducono a ritenere che, ai casi di trasferimenti immobiliari dal disponente al trustee, non si deve applicare l'aliquota proporzionale di registro prevista per tali trasferimenti immobiliari in generale, ma devono essere assoggettati a tassazione in misura fissa (CTR Venezia Mestre, 21-09-2010, n. 75). L'atto di trasferimento di beni dal disponente al trustee trova fondamento nella fiducia sottesa al trasferimento stesso; ossia nelle capacità di amministrazione e gestione del trustee. Pertanto, mancando qualsiasi intento liberale nei confronti del trustee, il trasferimento deve essere assoggettato a imposta fissa sia di registro, sia ipotecaria.

22 Aliquota e franchigia variabile in base al rapporto di parentela/affinità tra disponente e beneficiario, secondo le ordinarie regole (4%, 6%, 8%). Nei trust di scopo senza beneficiario individuato e nei trust discrezionali (con beneficiario identificato solo in seguito) si applica l'8%. Laddove nel trust siano conferiti immobili si applica l’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Per il trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari non c’è alcuna tassazione in quanto già avvenuta in origine. In base alla risoluzione n. 110/E del 2009, qualora il trust sia utilizzato nel passaggio generazionale di aziende o partecipazioni qualificate l'imposta si applica in misura fissa.

23 Secondo un preciso orientamento giurisprudenziale pro fisco (CTPr di Milano, Sezione XVIII sentenza n.

113/18/2009 del 13/05/2010), il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del Trust e l’unicità della causa comporta che l’imposta sulle successioni e donazioni, dovuta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, sia corrisposta nel caso di Trust, che tra questi vincoli si deve annoverare. Il dato temporale di applicazione dell’imposta, è da individuarsi nel momento della segregazione del patrimonio.

(11)

1. non siano aggredibili dai creditori personali del trustee;

2. non concorrano alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee;

3. non rientrino, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee;

4. non siano legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust.

Il trust, quindi, alla luce degli elementi che lo contraddistinguono, può essere annoverato tra i vincoli di destinazione

24

.

L’affermata riconducibilità dell’istituto tra i vincoli di destinazione comporta l’applicabilità all’atto di dotazione patrimoniale del trust dell’art. 2, c. 47, DL n.

262/2006, secondo cui “E’ istituita l’imposta sulle successioni e donazioni … e sulla costituzione di vincoli di destinazione”).

Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust dai quali, tuttavia, si differenzia in quanto comporta la segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente, sia rispetto a quello dell’intestatario di tali beni (trustee).

La peculiarità del trust rispetto ad altri vincoli di destinazione deriva dalla causa giuridica unitaria ad esso sottesa;infatti, il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria che ne caratterizza tutte le vicende giuridiche (istituzione, dotazione patrimoniale,gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo). La prerogativa che contraddistingue l’istituto, strettamente connessa alla sua causa fiduciaria, induce a valorizzare l’effetto segregativo sui beni attribuiti in dotazione al trust e consente di individuare il momento impositivo ai fini dell’imposta di successione e donazione. L’imposta in argomento, dunque, deve “essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio”. L’amministrazione finanziaria, comunque, ha chiarito che la costituzione dei vincoli di destinazione dà luogo ad applicazione dell’imposta solo se comporta trasferimento di beni e diritti. Diversamente, l’atto istitutivo di trust, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è tassato con imposta fissa di registro, ai

24L'atto dispositivo con cui il settlor segrega i beni nel trust è riconducibile nei vincoli di destinazione e, pertanto, soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni ;per aliquote e franchigie si deve far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e i beneficiari al momento della costituzione del vincolo.

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sensi dell’art. 11, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale.

La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta

sulle donazioni, secondo l’Amministrazione Finanziaria, un presupposto impositivo

ulteriore perché i beni hanno già scontato l’imposta in via anticipata, al momento cioè

della costituzione del vincolo di destinazione.

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Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza il prelievo proporzionale scatta solo al momento dell'effettivo arricchimento patrimoniale

25

del beneficiario

26

, ossia alla scadenza del trust: le imposte indirette (successione/donazione e ipotecaria e catastale per gli immobili) si applicano in misura fissa. Il prelievo proporzionale è

25 La proprietà trasferita nel negozio fiduciario, e (per analogia) nel trust, assume uno status diverso da quello della proprietà quiritaria, e quindi diverso da quello assunto a paradigma dall'imposta di registro come presupposto dell'imposta proporzionale. Il negozio di trasferimento si caratterizza per una sostanziale neutralità sotto il profilo economico e, ai fini fiscali, si deve escludere l'annovero del negozio tra quelli a contenuto patrimoniale. D'altro canto, l'imposta di registro colpisce sempre la locupletazione di cui (almeno) una delle parti abbia goduto, in mancanza della quale la finalità economica del negozio è del tutto assente. Non è quindi applicabile né l'imposta sulle successioni e donazioni, né l'imposta di registro in misura proporzionale.

L'istituzione di trust non genera a carico del trustee il sorgere di alcuna capacità contributiva, così che al momento dell'istituzione del trust non è dovuta alcuna imposta proporzionale, e le imposte indirette saranno dovute nel momento in cui il beneficiario otterrà l'effettivo arricchimento mediante il trasferimento dei beni.

(CTP Salerno Sez. IV, 18-12-2012, n. 507). Nel trust con finalità liquidatorie del patrimonio conferito non è applicabile l'imposta sulle donazioni, in quanto il beneficiario è esclusivamente titolare di una posizione qualificabile come di "aspettativa giuridica" che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva. Quando il trustee, avendo realizzato il programma disposto dai disponenti con l'atto di trust, attribuirà il trustfund al beneficiario sarà valutato il presupposto impositivo e scatterà a carico del beneficiario, sempre che questi non vi rinunzi, l'obbligo di denunzia ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 131/86, con conseguente pagamento delle imposte dovute In sede di attribuzione di beni a favore di un trust non si realizza alcun trasferimento di ricchezza in favore del trustee. In tale fase non si configura alcun arricchimento personale e non si realizza alcun accrescimento definitivo del patrimonio del trustee. Tale patrimonio è infatti ben separato dai beni del trust. (CTP Lodi Sez. II, 04-04-2011, n. 60). L'applicazione dell'imposta sulle donazioni e successioni prevista dall'articolo 2, c. 49, D.L. n. 262 del 2006 non è applicabile agli atti costitutivi di vincoli di destinazione che non siano caratterizzati da spirito di liberalità e che non determinino arricchimento o incremento patrimoniale a favore del destinatari. (CTR Milano Sez. XV, 04-07-2012, n. 73). La CTP Caserta, Sezione XV, 11 giugno 2009, n. 481/15/09, ha ritenuto che: non esiste una norma che disciplini espressamente il trust, per cui, solamente mediante un’applicazione analogica dei c.d. vincoli di destinazione ci si può riferire anche al trust; la normativa di riferimento, l’art. 49 del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, stabilisce che l’oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di beni a favore di un terzo (rispetto al disponente); nella fattispecie i beneficiarî sono titolari di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non consente loro, al momento dell’attribuzione al trust, di disporre dei beni; per le considerazioni sopra riportate, non sussiste alcun arricchimento tassabile al momento dell’attribuzione al trust. La CTP di Caserta ha quindi concluso che si debba applicare l’imposta in misura fissa, osservando che solo quando il trustee avrà realizzato il programma predisposto dal disponente, e cederà a terzi i beni costituenti il trustfund, dovrà essere integrato il presupposto impositivo.

26 “L'atto costitutivo di trust e il conseguente trasferimento dei beni, è un atto neutro, mancando qualsiasi genere di corrispettivo, tanto per i beneficiari quanto per il trustee”; l'arricchimento patrimoniale del beneficiario si avrà soltanto “quando si realizzerà effettivamente il trasferimento a favore dei beneficiari finali”

(Ctr Lombardia n. 73/15/12, Ctp Treviso n. 14/1/11, Ctp Firenze n. 82/2/12, Ctr Veneto n. 10/29/12, Ctr Firenze n. 77/24/11 e Ctr Lazio-Latina n. 709/39/11). E’ corretta l’insorgenza del presupposto impositivo al successivo momento in cui gli eventuali beneficiari diventino titolari del diritto ad ottenere i beni vincolati in trust. Non

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dovuto solo al trasferimento finale dei beni dal trustee ai beneficiari

27

. Al momento dell'atto si applica l'imposta in misura fissa. Il conferimento dei beni in un Trust va tassato con l'imposta di successione e donazione in misura fissa in quanto il beneficiario della disposizione è titolare di un diritto sottoposto a condizione che non gli consente, al momento della costituzione, di ottenere i beni. L'imposta sulle donazioni deve essere applicata ai trust soltanto quando si verificano le condizioni che consentono di determinare i soggetti ai quali spetterà il fondo. Il solo effetto segregativo conseguente alla istituzione di trust liberale in favore dei discendenti del disponente, di per sé, (premesso che in tali situazioni non vi è alcun arricchimento di qualsivoglia soggetto) non costituisce un presupposto imponibile autonomo. I trust non possono essere considerati tra gli atti soggetti ad imposta sulle donazioni in

ogni atto di trasferimento a titolo gratuito va sottoposto al tributo successorio, ma solo quello che realizza un intento liberale e fa sorgere un arricchimento del soggetto beneficiario, posto che, se così non fosse, si finirebbe con il tassare una fattispecie priva dei presupposti impositivi e, pertanto, un soggetto che risulta estraneo a ogni forma di arricchimento. Ove ciò avvenisse si verificherebbe un’anticipazione del prelievo nei confronti di un soggetto che, anche se potenzialmente beneficiario, non è titolare di un diritto certo e attuale, che peraltro potrebbe anche non concretizzarsi affatto in futuro. In altri termini, l’anticipazione dell’effetto traslativo (ai fini del tributo successorio) al momento dell’attribuzione dei beni in trust, salvo poi considerare dirimente ai fini di aliquote e franchigie il rapporto intercorrente fra disponente e beneficiario, è un non senso, in quanto, se è rilevante quel rapporto, devono essere considerate altrettanto rilevanti le fattispecie che incidono effettivamente nella sfera giuridica del beneficiario, non le mere aspettative. Pertanto, l’obbligazione tributaria insorge solo quando il beneficiario divenga titolare del diritto effettivo all’attribuzione del trustfund (e non di una mera aspettativa) e tale circostanza non si verifica in sede di atto istitutivo. Non è condivisibile la soluzione interpretativa, sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria, secondo la quale l’atto di segregazione dei beni in trust, coevo o successivo alla sua istituzione, dovrebbe scontare immediatamente l’imposta di successione e donazione. Se è vero che questa imposta colpisce l’incremento di ricchezza patrimoniale di cui beneficia il destinatario dell’attribuzione, ed in ciò si esprime il nesso con la sua relativa capacità contributiva, allora, è difficile ipotizzare una tassazione con l’imposta di donazione in questo momento che appare "tributariamente neutrale" e "non pare espressivo di alcuna capacità contributiva: invero, il trustee acquista bensì la titolarità dei beni in trust, ma non è in suo favore che il vincolo di destinazione viene costituto, bensì a favore della realizzazione del programma dettatogli dal settlor, cosicché l’incremento che si verifica nel patrimonio del trustee non è destinato a una stabile permanenza in capo al trustee e in quanto questi invero consegue una proprietà finalizzata all’espletamento del compito che si è obbligato a svolgere". (CTP Treviso, 30 aprile 2009, n. 47 e n. 48; CTP Torino, 9 giugno 2011, n. 70; CTR Emilia Romagna, 4 febbraio 2011, n. 16, CTR Lazio, 29 settembre 2011, n. 709 e CTR Veneto, 21 febbraio 2012, n. 10).

27 Va presa in considerazione con favore l’ipotesi di considerare come unico soggetto passivo dell’imposta il beneficiario finale con assoggettamento a tassazione solo nel momento in cui si ritiene perfezionato l’effettivo e attuale trasferimento dei beni con un conseguente impatto sulla sua capacità contributiva dato che in precedenza esso risulta titolare solo di una mera aspettativa giuridica (Cfr. Consiglio nazionale del notariato, Studio tributario n. 58-2010/T, pagg. 13 e ss.. Si vedano anche le sentenze della CTP di Treviso n. 47 e 48 del 30 aprile 2009).

(15)

quanto la loro istituzione determina una segregazione dei beni o dei frutti trasferiti dal disponente rispetto al patrimonio personale del trustee. Pertanto non sussistendo alcun vincolo di destinazione sui beni non è applicabile l'imposta sulle donazioni.(CTP Latina Sez. II, 08-01-2013, n. 10).

L'atto di dotazione di beni in un trust deve essere assoggettato ad imposta in misura fissa poiché non realizza alcuno stabile e definitivo arricchimento né in capo al trustee, né in capo ai beneficiari finali

28

. Pertanto, l'imposta sulle successioni e donazioni sarà

28 Le ipotesi di trust autodichiarato, trust con beneficiari "generici", trust di scopo, non presentano né l’elemento soggettivo (intento di liberalità) né l’elemento oggettivo (arricchimento di un soggetto terzo conseguente alla liberalità ricevuta) che presuppongono l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Così, ad esempio, nel caso del trust autodichiarato, nonostante il D.L. 262/2006 abbia ricompreso tra gli atti assoggettabili ad imposizione gli "atti costitutivi di vincoli di destinazione", la ratio della legge sull’imposta sulle successioni e donazioni deve individuarsi nell’esigenza di tassare l’incremento patrimoniale del beneficiario, esigenza che evidentemente non sussiste qualora il trasferimento di beni o diritti non sia sorretto da spirito di liberalità (sentenza della CTR di Milano n. 73/15/12 depositata in data 4 luglio 2012). Nel trust, la costituzione di un "vincolo di destinazione", che è il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, è meramente eventuale e non sussiste nel caso in cui sia concessa al trustee la più ampia autonomia decisionale.

Inoltre, un trust diretto principalmente a soddisfare i creditori è un negozio commerciale solvendi causa e, pertanto, privo di qualsiasi finalità liberale. In ragione di ciò, un trust liquidatorio volto al soddisfacimento dei creditori in cui il trustee goda della massima autonomia non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni (CTR Lombardia Milano, 26-10-2010, n. 88). Per trust autodichiarato si intende quel trust in cui il disponente ed il trustee coincidono. Il disponente, in questo caso, non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio. La segregazione pertanto si verifica all'interno del patrimonio del disponente stesso. La CTP di Milano (sezione 40), con la sentenza n. 1462 del 7 ottobre 2013 (depositata in segreteria il 11 febbraio 2014) pronunciandosi su una fattispecie di trust autodichiarato ha ritenuto essere inesistenti gli obblighi tributari in capo alla ricorrente (disponente-trustee) in relazione alla richiesta di applicazione dell’imposta di donazione avanzata dall’Agenzia delle Entrate. L’apporto dei beni in trust, specificano i giudici milanesi, “è privo di effetti traslativi formali e, quindi, esso è privo di capacità contributiva” e poiché, a seguito di un provvedimento di autotutela parziale, la stessa Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto (sulla base del presupposto che si tratta di formalità effettuate presso l’Agenzia del Territorio a favore e contro lo stesso soggetto) l’applicabilità a questo specifico trasferimento dei beni al trust delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Ciò premesso il collegio giudicante ha concluso affermando che “null’altro è dovuto ad altro titolo”. E’ necessario che il presupposto d’imposta sia manifestativo di capacità contributiva, talché si comprende come (in ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al trustee, e quindi a maggior ragione quando disponente e trustee coincidono) difetti l’arricchimento e che pertanto non appaia appropriata una imposizione della vicenda traslativa con ricorso ai criteri impositivi in misura proporzionale. Il trustee non ottiene alcun arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio in quanto lo si può considerare proprietario ai fini della gestione dei beni trasferiti in trust e non del godimento degli stessi. Non si realizzandosi alcun incremento di ricchezza e essendo assente qualsiasi intento di liberalità viene, conseguentemente, meno qualsiasi presupposto per l’applicazione della imposta sulle donazioni e successioni e delle imposte ipotecarie-catastali in misura proporzionale al momento della devoluzione dei beni in trust.

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applicabile in misura proporzionale solo al momento della (futura) attribuzione dei beni in trust a favore dei beneficiari finali, poiché è solo in quel momento che si realizzerà la manifestazione di capacità contributiva colpita da tale imposta (CTR Venezia Sez. XXIX, 21-02-2012, n. 10). Ai sensi del D.L. 262/2006, art. 2, c. 49, è esclusa la sottoposizione a tassazione della mera costituzione del vincolo di destinazione, in quanto l'interpretazione corretta della norma non può essere che quella secondo cui l'oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di ricchezza "a favore di un soggetto terzo". Il trust quindi non comporta alcun trasferimento di ricchezza "a favore" del trustee che non ottiene alcun arricchimento patrimoniale (CTP Perugia Sez. I, 27-01-2011, n. 35).

Nel caso di trust autodichiarato

29

non vi può essere alcun trasferimento di proprietà nel senso tradizionale dal disponente al trustee, i quali si identificano. Il trustee rimane proprietario dei beni con la differenza che tale diritto è vincolato alla realizzazione del programma. Inoltre, anche per quanto riguarda le attribuzioni ai beneficiari, si ravvisa la carenza attuale dell'animus donandi. Si deve quindi applicare l'imposta in misura fissa. Il trust non sconta l'imposta sulle successioni e donazioni in quanto non configura né un atto di donazione né comunque un trasferimento di proprietà. In particolare, non rientra tra gli atti e le cause impositive previste dall'imposta sulle successioni e donazioni reintrodotta con D.L. n. 263/2006 convertito in L. n. 286/2006 che richiama le disposizioni di cui al D.lgs. n. 346/1990 (CTP Treviso, 25-10-2010, n. 108). La segregazione di beni in un trust i cui beneficiari sono genericamente indicati e non sono identificabili in relazione al grado di parentela,

29 In un trust autodichiarato destinato al mantenimento della famiglia del disponente, il cui patrimonio tornerà a quest'ultima ove vivente al termine del trust o altrimenti ai suoi eredi, la segregazione dei beni non è sorretta dallo spirito di liberalità della donazione e non genera alcuna capacità contributiva nei confronti del trustee, così che non può essere applicata al trasferimento l'imposta sulle successioni e donazioni mancando l'animus donandi e l'arricchimento del soggetto che riceve la liberalità, né il trust è parificabile al vincolo di destinazione Alla costituzione di un Trust in cui il costituente si nomina trustee dei propri beni immobili, al fine di rafforzare la garanzia fideiussoria prestata a favore di alcune banche, non si applica l'imposta sulle successioni e donazioni.

I trust non possono essere qualificati come uno specifico negozio di destinazione del patrimonio a cui applicare l'imposta di successione donazione per mancanza del presupposto soggettivo della liberalità della disposizione;

inoltre la segregazione dei beni dal disponente non configura alcuna capacità contributiva in capo al trustee stesso. L'istituzione di un trust non genera un incremento patrimoniale e non è rivelatore di alcuna capacità contributiva. Al momento dell'istituzione del trust si deve dunque applicare l'imposta in misura fissa, rinviandosi l'imposizione al momento della effettiva attribuzione patrimoniale dei beni ai beneficiari del trust.

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non comporta attribuzione di ricchezza a favore di alcuno e deve essere assoggettata a tassazione in misura fissa in quanto il trasferimento dei beni ha solo funzione strumentale per l'assolvimento del programma perseguito dal disponente (CTP Salerno Sez. IV, 18-12-2012, n. 504). Al trust in cui i beneficiari sono identificati in modo generico e non sono individuabili in funzione del grado di parentela si applica l'imposta di registro in misura fissa e non l'imposta sulle successioni e donazioni avendo il trasferimento dei beni solo funzione strumentale per l'assolvimento del programma perseguito dal disponente (CTP Salerno Sez. IV, 18-12-2012, n. 507).

Al trust, non verificandosi alcun arricchimento da parte del trust stesso, risulta quindi inapplicabile l'imposta prevista per donazioni e successioni (CTP Perugia Sez. VIII, 09- 04-2010, n. 119). Il trasferimento dei beni al trust, all'atto di costituzione dello stesso, in qualsiasi forma questo venga inquadrato, esula dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni qualora sia carente sia l'intento liberale

30

sia l'arricchimento (CTP Milano 19-06-2013 n.293 sez. 9).

Non sussiste

31

il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale qualora un disponente conferisca beni immobili in un trust

30 La CTP di Bologna, Seconda Sezione (con la sentenza n. 120 pronunciata il 30 ottobre 2009) in tema di imposta sulle donazioni in un trust di garanzia con attribuzione di beni mobili, dopo aver affermato che non è affatto scontato considerare i trust come una particolare specificazione dei vincoli di destinazione, ha ritenuto

"necessaria, per l’assoggettabilità al tributo, una valutazione caso per caso che tenga conto della natura giuridica del negozio e degli effetti che produce". Nella fattispecie esaminata la Commissione, constatato il fine di garanzia (del trust) e l’inesistenza sia di intento liberale sia di arricchimento in capo al trustee o ai disponenti, ha concluso per l’inapplicabilità dell’imposta sulle donazioni all’atto istitutivo del trust. Anche in dette ulteriori sentenze risultano quindi rinvenibili i tratti comuni sopra ricordati.

31 Qualora la nomina dei beneficiari sia sottoposta a condizione sospensiva le imposte ipotecarie e catastali sono comunque dovute in misura proporzionale al momento della registrazione dell'atto di nomina dei beneficiarî determinando questo atto l'effettivo trasferimento, in capo al trustee, della disponibilità dei beni in questione ed essendo queste imposte volte a colpire qualsiasi atto che realizzi un effetto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari, non rilevando la circostanza che il trasferimento è soggettivamente strumentale al trasferimento finale ai beneficiari (CTR Firenze Sez. XVII, 08-07-2013, n. 111). La CTP di Treviso, Prima Sezione (con le sentenze n. 47 e n. 48 pronunciate il 22 aprile 2009), in tema di imposte ipotecaria e catastale in un trust di garanzia, ha individuato il momento di rilevanza impositiva allorquando si realizza effettivamente il trasferimento definitivo del patrimonio a conclusione e scioglimento del trust, affermando che fino ad allora l’attribuzione comporta una separazione di patrimonio sottoposta a condizione sospensiva: fino a tale momento, secondo la citata Commissione, "il fisco può ambire semplicemente alla misura fissa, vista la ancora persistente mancanza di incremento patrimoniale in capo al fiduciario".

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autodichiarato

32

; la tassazione deve avvenire in misura fissa (CTP Frosinone 23-10- 2013 n. 305), così come nelle ipotesi di esecuzione di volture in dipendenza di atti che non comportino un trasferimento immobiliare o di costituzione di vincoli di destinazione che non abbiano effetti traslativi (CTP Lombardia Lodi Sez. I, 25-07- 2013, n. 100). Il trasferimento di un immobile da parte del disponente al trustee non genera alcun arricchimento tassabile in misura proporzionale atteso che i beni trasferiti non entrano a far parte del patrimonio del trustee e non si confondono con esso, risultando i beneficiarî titolari di un diritto liberale predisposto dal disponente.

sottoposto a condizione sospensiva che non gli consente al momento dell'istituzione del trust di ottenere i beni. Anche nel caso di trust autodichiarato è solo nel momento in cui il trustee realizzerà il programma predisposto dal disponente trasferendo il fondo ai beneficiarî che si integrerà il presupposto impositivo (CTP Napoli Sez. XIX, 02-10-2013, n. 571). Il trust auto dichiarato non può in ogni caso produrre un trasferimento di proprietà, in quanto disponente e trustee solo la stessa persona (CTP Bologna Sez. XIII, 12-11-2013).

L’Ufficio competente per la registrazione deve iscrivere "a campione" l’atto di trust (contenente anche la dotazione patrimoniale), in quanto atto sottoposto a condizione sospensiva. (Tale procedura è ammessa, peraltro, anche dall’art. 60 del D. Lgs.

346/90, che rinvia alla normativa in materia di imposta di registro con particolare riferimento all’art. 19 del D.P.R. 131/86, il quale tratta, per l’appunto, della denuncia di eventi successivi alla registrazione). L'atto istitutivo del trust, esaurendosi nella delineazione del programma di attribuzioni da parte del disponente e non concretandosi in un vero e proprio atto dispositivo, è assimilabile ad un atto non

32 Secondo l'Agenzia delle entrate, la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust. Pertanto, anche nel trust auto- dichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni. Tale affermazione trae giustificato motivo, secondo l'Agenzia delle entrate, dalla natura patrimoniale del conferimento in trust, nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti, indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust, che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari. La evoluzione ai beneficiari (e non ai terzi in genere) dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore. I beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all'interesse dei beneficiari. Il soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni è il trust medesimo, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.

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avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Inoltre, il trustee non godendo di alcun diritto di proprietà, così come inteso nel nostro ordinamento, non può avere alcuna capacità contributiva. In altri termini, il trasferimento dal disponente al trustee non è assoggettato ad imposta proporzionale trattandosi di un'attribuzione meramente strumentale al raggiungimento dello scopo del trust (CTR Roma Latina, 22-12-2009, n. 732).

Conclusioni

Occorre rinviare l’imposizione indiretta all’effettivo incremento della sfera giuridica del beneficiario

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, cioè allorché si realizzi definitivamente

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il trasferimento del patrimonio residuo in favore di quest’ultimo, in quanto fino a quel momento l’unico effetto nascente dall’atto istitutivo è costituito da un trasferimento strumentale, di

33 Il Trust è un negozio giuridico di origine anglosassone, che si sostanzia in un rapporto fondato essenzialmente sulla fiducia tra il disponente e il trustee, rapporto con il quale il primo trasferisce al secondo beni e diritti affinché questi li amministri, con i poteri propri del proprietario, nell'interesse del beneficiario; il principale effetto di tale istituto è la segregazione patrimoniale dei beni conferiti che costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del trustee, del disponente o del beneficiario. Tale caratteristica deve consentire ai beni conferiti in trust di essere destinati al raggiungimento di un determinato scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo. Quanto innanzi lascia supporre che la proprietà dei beni attribuiti ai trustee è una proprietà dei tutto particolare cioè condizionata e limitata nei tempo in quanto è destinata a concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato posto in essere; infatti, tra le caratteristiche essenziali dell'atto costitutive di un trust ha particolare rilevanza la previsione contenuta nell'art. 2 della Convenziona dell'Aja, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 364/89. In detto articolo della Convenzione è specificato che "i beni dei trust costituiscano una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee". Da ciò si può dedurre che sebbene si sia in presenza di un atto traslativo dì un diritto di proprietà dì un bene immobile, le formalità di trascrizione e di voltura catastale, possono essere ricomprese tra quelle assoggettate a tassazione in misura fissa.

L'art. 49 del D.L. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/06, utilizza le parole "a favore", per cui l'oggetto della tassazione deve concretizzarsi in un trasferimento di beni immobili "a favore" di un terzo rispetto al disponente e poiché il beneficiario è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non consente allo stesso, ai momento della costituzione del trust di ottenere i beni, non v'è alcun arricchimento tassabile. Solo successivamente alla attribuzione dei beni del trust al beneficiario potrà essere valutato il presupposto impositivo. Occorre applicare il disposto di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 131/86 per il quale gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento della imposta in misura fissa.

34 Il momento giuridico di realizzazione del presupposto impositivo si configura necessariamente con l’attribuzione della ricchezza ai beneficiarî finali. nel corso della vita di un trust, non esistono beneficiarî, ma un’aspettativa che diviene certezza, con l’approssimarsi del termine finale del trust, c.d. contingent interest.

L’imposizione del tributo si realizza solo nel momento in cui si concretizzano le attribuzioni dal trustfund ai beneficiarî, divenendo definitivo ed effettivo il trasferimento di ricchezza, a cui è preordinato il complessivo meccanismo negoziale. Occorre considerare non tanto l’atto segregativo in sé, quanto il successivo arricchimento del beneficiario, nel momento di effettiva attribuzione dei beni.

Riferimenti

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