Corso di formazione per GGOO
L’ascolto del minore
I incontro
18 gennaio 2012
Aula DIB – Tribunale per i minorenni Via Leopardi, 18 - Milano
I riferimenti normativi
Joseph Moyersoen
Giurista, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano, esperto esterno UTC – DGCS per i programmi di cooperazione allo
sviluppo in materia di giustizia minorile
Struttura dell’intervento
La normativa internazionale
La normativa nazionale
La normativa
internazionale
La normativa internazionale:
Nazioni Unite
La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto
della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione (art.14, comma 4), Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966;
In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente (art.3), Convenzione sui diritti
del fanciullo (CRC) del 20 novembre 1989 (L. 176/1991);
La normativa internazionale:
Nazioni Unite
1 - Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità
competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente dei fanciullo … (art. 9 comma 1), CRC;
In tutti i casi previsti al paragrafo 1 dei presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle
deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. (art. 9 comma 2), CRC;
La normativa internazionale:
Nazioni Unite
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di
maturità. (art. 12 comma 1), CRC;
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo
concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di
procedura della legislazione nazionale. (art. 12 comma 2), CRC;
La normativa internazionale:
Nazioni Unite
L’ascolto del minore nelle diverse fasi della procedura penale (indagini preliminari, processo ed esecuzione della sentenza), sottolineando l’importanza del rispetto del principio dell’essere ascoltato e le modalità dell’ascolto, (paragrafi 11, 14 e 15)
Regole minime standard sull’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), del 29 novembre 1985;
Il diritto del bambino ad essere ascoltato , (capitolo C. b. sugli specifici obblighi degli Stati nei procedimenti giudiziari e
amministrativi) Commento Generale n. 12 del Comitato CRC
del 20 luglio 2009;
La normativa internazionale:
Conferenza de L’Aja
L'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno
tener conto del suo parere. (art. 13, comma 2), Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980;
Riconoscimento ed esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori. Il tribunale
decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati … (art. 4 comma 2), L 64/1994;
Richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l’affidatario al quale il minore è stato sottratto o a ristabilire l’esercizio effettivo del diritto di visita. … Il tribunale decide con decreto … sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero e, se del caso, il minore medesimo. … (art. 7 comma 4), L 64/1994;
La normativa internazionale:
Consiglio d’Europa
Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità
giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come
avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la
propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione. (art. 3)
,
Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (Convenzione di Strasburgo) del 25 maggio 1996 (L. 77/2003);La normativa internazionale:
Consiglio d’Europa
Il diritto di tutti i bambini ad essere informati sui loro diritti, ad ottenere nei modi appropriati l'accesso alla giustizia e di essere consultati e ascoltati nei procedimenti che li coinvolgono o che li riguardano dovrebbe essere rispettato. Ciò include dare il giusto peso alle opinioni dei bambini, tenendo a mente la loro maturità ed eventuali difficoltà di comunicazione che possono avere, al fine di rendere questa partecipazione significativa (cap III A.
Partecipazione), Linee guida del Comitato dei Ministeri del CdE sulla giustizia a misura di bambino (Linee guida) del 17
novembre 2010;
La normativa internazionale:
Consiglio d’Europa
Ogni volta che i bambini sono ascoltati o sono testimoni in
procedimenti giudiziari o extra giudiziari o in altri interventi, se del caso, questo dovrebbe avvenire preferibilmente con un sistema di videoregistrazione. Come regola generale, solo i diretti interessati dovrebbero essere presenti, a condizione che ostruiscano i bambini nella raccolta della prova (cap IV A. 2 comma 9 Protezione della vita privata e familiare), Linee guida;
La normativa internazionale:
Consiglio d’Europa
Giusto peso deve essere dato al punto di vista e all’opinione del/della bambino/a, secondo la sua età e maturità. Il diritto di essere ascoltato è un diritto del bambino, non un obbligo per il
bambino. Al bambino non dovrebbe essere preclusa la possibilità di essere ascoltato esclusivamente sulla base di età. Ogni volta che un bambino prende l'iniziativa di essere ascoltato in un caso che lo/la riguarda, il giudice non dovrebbe rifiutarsi, a meno che non sia nel miglior interesse del bambino, di ascoltare il bambino e dovrebbe ascoltare il suo punto di vista e le sue opinioni sulle questioni che lo/la riguardano nel caso. (cap IV D. 3 Diritto del bambino ad essere ascoltato e ad esprimere il proprio punto di vista), Linee guida;
La normativa internazionale:
Consiglio d’Europa
Ai bambini devono essere fornite tutte le informazioni necessarie su come utilizzare in modo efficace il diritto di essere ascoltati.
Tuttavia, dovrebbe essere spiegato loro che il loro diritto di essere ascoltati e di farsì che il loro parere sia preso in considerazione, non necessariamente determina la decisione finale. Le sentenze e le
decisioni giudiziarie che interessano i bambini devono essere
debitamente motivate e devono essere spiegate loro in un linguaggio che i bambini possono capire, in particolare quelle decisioni in cui il punto di vista del bambino e le sue opinioni non sono state seguite.
(cap IV D. 3 Diritto del bambino ad essere ascoltato e ad esprimere il proprio punto di vista), Linee guida;
La normativa internazionale:
Consiglio d’Europa
Quando i bambini vengono ascoltati o intervistati in procedimenti giudiziari, extra giudiziari e durante altri interventi, i giudici e gli altri professionisti devono interagire con loro con rispetto e sensibilità.
(cap IV D. 5 Organizzazione del procedimento, ambiente e linguaggio a misura di bambino), Linee guida;
La normativa internazionale:
Unione Europea
I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria
opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In
tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del
bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse (art. 24), Carta Europea dei diritti fondamentali del dicembre 2000;
La normativa internazionale:
Unione Europea
Tra i motivi di non riconoscimento delle decisioni di responsabilità genitoriale da parte di uno Stato membro, vi è la circostanza che la decisione stessa sia stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità d essere ascoltato. (art. 23), Regolamento CE
2201/2003 del 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis);
La normativa nazionale
La normativa nazionale
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione. (art. 21 comma 1) Costituzione italiana;
La normativa nazionale:
materia civile
Intervento del giudice. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice, il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto
opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. (art. 145) codice civile;
Poteri del giudice e ascolto del minore. Prima
dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o
d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età
inferiore ove capace di discernimento ... (art. 155 sexies introdotto con la L 54/2006 in materia di affidamento condiviso) codice civile;
La normativa nazionale:
materia civile
Esercizio della potestà dei genitori. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. (art. 316 comma 5) codice civile;
Scelta del tutore. Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni 16. (art.
348 comma 3) codice civile;
Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione. Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il
protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o
professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci … (art. 371 comma 1) codice civile;
La normativa nazionale:
materia civile
Riconoscimento. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il
consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda
all’interesse del figlio. Se vi è opposizione su ricorso del genitore che
vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero, decide il Tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. (art. 250 commi 2-4) codice civile;
La normativa nazionale:
materia civile
Legittimazione per provvedimento del giudice. La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se
corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: … 4) che vi sia l’assenso del figlio legittimando se ha
compiuto gli anni sedici o dell’altro genitore o del curatore speciale se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto. La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli
legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni. (art. 284) codice civile;
La normativa nazionale:
materia civile ( affidamento/adozione)
Affidamento del minore. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dal genitore
esercente la potestà ovvero dal tutore, sentire il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento. (art. 4) L 184/1983 modificata dalla L 149/2001;
Adozione. Il minore, il quale abbia compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età
predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell’adozione. (art. 7 comma 2) L 184/1983 modificata dalla L 149/2001;
Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito; se ha un’età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. (art. 7 comma 3) L 184/1983 modificata dalla L 149/2001;
La normativa nazionale:
materia civile (affidamento/adozione)
Adozione. … Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. … (art. 10
comma 5) conferma, modifica o revoca dei provvedimenti urgenti, L 184/1983 modificata dalla L 149/2001;
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con
ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia
prescelta. (art. 22 comma 6) L 184/1983 modificata dalla L 149/2001;
La normativa nazionale:
materia civile (affidamento/adozione)
Analoga previsione per la revoca dell’affidamento
preadottivo, per la dichiarazione di adozione e per l’adozione
in casi particolari ex art.44. (rispettivamente artt. 23, 25 e
45) L 184/1983 modificata dalla L 149/2001;
La normativa nazionale:
materia penale
Esame diretto e controesame dei testimoni. L’esame
testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame. (art. 498 comma 4) codice di procedura penale;
Quando si procede per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, l’esame del minore vittima del
reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. (art. 498 comma 4 ter) codice di procedura penale;
La normativa nazionale:
materia penale
Casi in cui si procede a porte chiuse. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies 601, 602, 609 bis, 609 ter e 609 octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si
proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è
minorenne … (art. 472 comma 3 bis) codice di procedura penale;
Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l’esame di minorenni. (art. 472 comma 4) codice di procedura penale;
La normativa nazionale:
materia penale
Svolgimento dell’udienza preliminare. Il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo
interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine al fatti e circostanze inerenti alla sua personalità. (art. 31 comma 2)
DPR 448/1998;
… Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice … (art. 31 comma 5) DPR 448/1988;
Udienza dibattimentale. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse. (art. 33 comma 1) DPR
448/1988;
L’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l’udienza sia pubblica … (art. 33 comma 2) DPR 448/1988;
L’esame dell’imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all’imputato. (art. 33 comma 3) DPR 448/1988;
La normativa nazionale:
materia penale
In caso di abuso intrafamiliare … E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e
materiale possibilità … (art. 3) Carta di Noto aggiornata del 7 luglio 2002 (Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale);
Nel colloquio con il minore occorre: a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore; b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso; c)
consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni; d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza
impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale. (art. 6) Carta di Noto aggiornata;